Art. 1.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni.