TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4224 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella D'Amico, presso C.F._1
il cui studio a Palermo, via Turrisi Colonna n. 68, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Rizzo, presso il cui studio a Palermo, via
Sammartino n. 6, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 2. Quanto alle domande di addebito rispettivamente proposte, va preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nel caso di addebito per condotte violenti, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che
“Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; cnf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
22294 del 07/08/2024).
3. Nella fattispecie, la domanda formulata dalla ricorrente è fondata.
Ed invero, le allegazioni contenute negli atti difensivi della , secondo cui nel Parte_1
corso della vita matrimoniale il resistente avrebbe assunto condotte maltrattanti, aggressive e non rispettose della dignità della moglie, risultano ben suffragate dalla documentazione depositata, ovvero:
- ordinanza applicativa della misura cautelare emessa il 17/09/2018 dal Gip di Palermo, il quale, sulla scorta della querela sporta dalla il 16/08/2018, delle dichiarazioni Parte_1
dalla medesima rese in sede di sommarie informazioni e delle concordanti dichiarazioni rese dai figli, dal fratello e dai fidanzati dei figli, riteneva sussistenti in capo al i CP_1
gravi indizi di colpevolezza del reato di maltrattamenti in famiglia, dal 1987 al 2018, con recidiva infraquinquennale, ed applicava al medesimo la misura cautelare
2 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa;
- ordinanza del Gip di Palermo del 02/10/2018, che disponeva l'aggravamento della misura con applicazione degli arresti domiciliari per violazione dei divieti impostigli (in particolare, l'indagato era riuscito ad entrare nella casa familiare forzando l'apertura del balcone e l'indomani aveva minacciato la moglie e danneggiato la sua autovettura;
- decreto di giudizio immediato emesso dal Gip di Palermo a seguito di richiesta del P.M. del 24/10/2018;
- successiva querela sporta dalla ricorrente il 13/05/2021, con denuncia di un'ulteriore condotta violenta commessa il 05/05/2021 dal marito, il quale l'afferrava e la scaraventava contro una porta, causandole un trauma al ginocchio;
- certificato di pronto soccorso del 05/05/2021, attestante “trauma contusivo spalle, ginocchio, schiena;
riferita aggressione dal marito”; con esame obiettivo: “dolore dorsale
e lombo-sacrale che si accentua alla digitopressione;
dolore al ginocchio sinistro”.
Orbene, alla luce di tali emergenze non vi è dubbio sulla ricorrenza della fondatezza della domanda di addebito, essendo emerso che nel corso degli anni il resistente ha più volte violato i doveri di assistenza morale e rispetto connessi al vincolo coniugale;
nello specifico, fino al 2018 costituiscono elementi di prova quelli compendiati nell'ordinanza cautelare del Gip, cui si rimanda, e nel 2021 il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso e la querela sporta dalla ricorrente.
Va, inoltre, evidenziato che per addebitare la separazione ad un coniuge è sufficiente la prova di degli atti di violenza e sorpruso, in quanto gli stessi, per la loro gravità, costituiscono di per sé violazione dei doveri matrimoniali e determinano l'intollerabilità della convivenza;
si rammenti ancora che la valutazione richiesta ai fini dell'addebito è diversa da quella richiesta per l'accertamento della responsabilità penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, sicchè non è dirimente, al riguardo, la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero il 23/08/2021, in cui sono state, invero, valorizzate circostanze di carattere diverso, ma è stata, in ogni caso, confermata la sussistenza dell'aggressione fisica avvenuta il 05/05/2021 (cf. pag. 3 della richiesta del P.M.), certificata dalla documentazione medica.
Peraltro, sintomatica dello stato di soggezione della ricorrente rispetto agli agiti del marito
è stata proprio la riconciliazione avvenuta nel 2019, dopo l'applicazione della misura cautelare, e la successiva remissione della querela;
soltanto dopo l'aiuto esterno di una
3 psicologa e del centro antiviolenza, la ha avuto la forza, all'ennesima aggressione Parte_1
subita nel maggio 2021, di interrompere definitivamente la relazione matrimoniale ed allontanarsi dalla casa coniugale.
Ricorrono, dunque, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla . Parte_1
4. A fronte delle circostanze sin qui rassegnate, è evidente che le allegazioni del resistente, secondo cui sarebbe stata la ricorrente ad aizzare le liti e ad andare in escandescenza, non assumono verosimiglianza, proprio alla luce dei plurimi elementi di prova raccolti anche in ambito penale e sopra riportati.
Peraltro, come sopra già detto, l'accertamento di condotte aggressive esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione con il comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
La domanda di addebito proposta dal va, pertanto, rigettata. CP_1
5. Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”; dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cf.
Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 5251/17); l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nella fattispecie, va ricordato che con ordinanza presidenziale del 30/11/2022 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento di € 300,00 al mese, con la seguente argomentazione “ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte, dei soli oneri effettivamente documentati a carico di ciascuno e delle dichiarazioni rese all'udienza sui rapporti esistenti con i figli e sulle altre spese sostenute, continua a permanere uno squilibrio fra le condizioni dei
4 coniugi che giustifica, anche in relazione alla durata del matrimonio e salvo ogni eventuale approfondimento su quanto rappresentato”.
6. Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e dell'esame della documentazione reddituale e bancaria depositata dalle parti, è emerso quanto segue.
(classe 1961) è stata affetta da un carcinoma infiltrante alla gamba ed al Parte_1
seno ed è titolare di pensione d'invalidità civile per un importo di € 326,58 al mese.
Dal Cud 2023 risulta un reddito complessivo di € 3.568,00 e dal Cud 2024 di € 3.0833,44.
La stessa, dopo aver lasciato la casa coniugale, si è trasferita in un immobile condotto in locazione al canone di € 350,00 (all. 9 del ricorso), oltre € 30,00 per spese condominiali.
In costanza di vita coniugale non ha svolto una propria attività lavorativa e si è dedicata alla crescita dei tre figli.
La ricorrente ha allegato di aver collaborato dal 2000 al 2014 con il marito ed i figli nella gestione dell'attività di famiglia, un'azienda di infissi (IN. Controparte_2
, gestita di fatto dal resistente, oggi
[...] Controparte_3
), occupandosi dell'amministrazione, senza tuttavia percepire retribuzione.
[...]
Il resistente ha, invece, contestato la circostanza, evidenziando che la moglie non aveva mai prestato collaborazione nell'azienda di famiglia.
(classe 1959) è impiegato all'AMAT s.p.a. dal 1989, con mansioni di CP_1
operaio; dalle dichiarazioni dei redditi depositate, risultano i seguenti dati:
- anno imposta 2020: reddito complessivo: € 34.055,00; imposta netta: € 6.943,00;
- anno imposta 2021: reddito complessivo: € 32.307,00; imposta netta: € 5.676,00;
- anno imposta 2021: reddito complessivo: € 35.568,00; imposta netta: € 6.786,00;
Dunque, il resistente percepisce dall'attività di lavoro un introito medio di € 2.100,00 al mese per tredici mensilità (circostanza, peraltro, confermata nella richiesta di piano del consumatore).
Oltre a tale reddito derivante dal contratto di lavoro con l'AMAT, in realtà, il CP_1 percepisce consistenti introiti derivanti dall'azienda di famiglia, avente ad oggetto la realizzazione di infissi, oggi denominata ” Controparte_3
(la sigla verosimilmente corrisponde alle iniziali dei figli e e del padre CP CP
); trattasi di azienda operante nel mercato e dotata anche di sito web, come CP_1
facilmente riscontrabile.
La superiore circostanza era stata già dedotta dalla ricorrente, la quale aveva, infatti, evidenziato che l'azienda era intestata formalmente ai figli, ma era di fatto gestita anche
5 dal padre;
il resistente aveva, invece, contestato la circostanza ed aveva evidenziato che le somme di denaro ricevute dai figli erano solo piccoli “aiuti economici che e CP
, occasionalmente, elargiscono al papà per sostenerlo nelle spese mensili, CP stante le notevoli difficoltà economiche”.
In realtà, dall'esame degli estratti conto depositati in atti, risulta pienamente fondata la tesi sostenuta dalla ricorrente.
In particolare, nel conto corrente intrattenuto dal resistente con Intesa San Paolo risultano contabilizzati accrediti di somme di rilevante importo (oltre allo stipendio per l'attività di lavoro all'AMAT):
- nel mese di gennaio 2024 risultano bonifici effettuati da (figlio) e da CP
(sé stesso) per un importo complessivo di € 4.220,00 e versamenti di CP_1
assegni e di denaro contante per un importo complessivo di € 1.365,00;
- nel mese di febbraio 2024 risultano bonifici effettuati da e CP CP_1
per un importo complessivo di € 1.495,00, un bonifico effettuato da
[...] [...]
di € 150,00 ed il versamento di un assegno bancario di € 665,00; Controparte_3
- nel mese di marzo 2024 risultano bonifici effettuati da e CP CP_1
per un importo complessivo di € 920,00, due bonifici effettuati da
[...]
di € 1.250,00 e versamenti di denaro contante di € 3.645,00. Controparte_3
Medesime circostanze risultano dagli estratti conto degli altri mesi.
Ad esempio, da parte della ditta sono emersi i Controparte_3
seguenti accrediti di somme:
- un bonifico di € 6.500,00 in data 11/10/2023 ed un bonifico di € 1.300,00 in data
13/10/2023;
- un bonifico di € 3.000,00 in data 13/11/2023.
Il 15/12/2023 è stato registrato un bonifico da parte di di € 1.800,00. CP
Nel mese di luglio risultano, invece, versamenti da parte del resistente in favore della ditta di infissi sopra indicata di € 3.500,00 (causale: “prestito non oneroso”) e di € 2.000,00.
Ed ancora.
Il 17/08/2023 risulta un bonifico di € 1.500,00 in favore del ricorrente con la causale
“pagamento infissi via de gasperi” ed il 05/09/2023 un secondo bonifico da parte dello stesso mittente di € 2.500,00 per “saldo pagamento infissi”.
Risultano, poi, diversi accrediti di somme di importo rilevante da parte di Persona_1
attuale compagna del resistente (come indicato nella richiesta di piano di
[...]
6 ristrutturazione): a settembre 2023 di € 4.000,00, a maggio 2023 di € 3.100,00, ecc.; trattasi, evidentemente, di passaggi di denaro, non certo collegabili ad elargizioni a parte della compagna, percettrice di un reddito di € 800,00 al mese, secondo quanto indicato nella stessa proposta, ma connessi evidentemente alla gestione dell'attività commerciale in oggetto.
Nel mese di aprile 2023 risultano versamenti in contanti di € 2.100,00 e di € 1.780,00 nonché un bonifico di € 3.000,00 da parte di soggetto privato.
A gennaio 2023 i seguenti versamenti di contanti: € 2.550,00, € 1.500,00, € 920,00, €
210,00 e € 600,00 nonché bonifici da parte di sé stesso di € 1.100,00.
A febbraio 2023 risulta un bonifico di € 1.400,00 da parte del figlio e un altro di € CP
980,00 da parte di sé stesso.
A marzo 2023 un bonifico da parte della ditta di infissi di € 750,00, un altro da parte di sé stesso di € 1.200,00 ed un altro ancora da parte del figlio di € 800,00, oltre che CP
versamenti in contanti per € 1.000,00 ed un giroconto di € 600,00.
In conclusione, dall'esame degli estratti conto dell'anno 2023 e dei primi mesi del 2024 risultano consistenti movimenti di denaro in entrata eseguiti da parte della ditta di infissi, da parte del figlio e da parte di singoli committenti di infissi nonché vari versamenti CP
di denaro in contante e giroconti;
trattasi di rilevanti importi di denaro accreditati nel conto corrente del , odierno resistente (ad es. settemila circa a gennaio 2023, settemila CP_1
ad aprile 2023, settemilacinquecento ad ottobre 2023, ecc.) e di una serie di passaggi di denaro, che dimostrano, senz'altro, la partecipazione attiva ed in prima persona del nella gestione dell'azienda di famiglia. CP_1
D'altronde, solo con la percezione di simili redditi il resistente avrebbe potuto fare accesso ai diversi finanziamenti contratti;
al riguardo, lo stesso ha prodotto la sentenza di omologa del piano del consumatore del 02/10/2024, con cui è stato autorizzato ad estinguere il complessivo debito di € 37.278,82 attraverso il pagamento di 53 rate mensili di € 700,00 circa;
per altro verso, va evidenziato che alcuni di tali debiti sono stati assunti proprio per aiutare i figli (come invero confermato nella stessa proposta di ripianamento: “Ed ancora, gli aiuti prestati ai figli per garantire loro l'avviamento dell'attività lavorativa e una casa dignitosa per le rispettive famiglie”), i quali, godendo di una florida attività aziendale, sono senz'altro nelle condizioni per contribuire fattivamente al relativo ripianamento.
7 In conclusione, avuto riguardo ai dati economici e reddituali sopra esposti, ritiene il
Collegio che tra i coniugi sussiste una considerevole sperequazione Parte_2
economica.
La ricorrente, invero, è titolare di una pensione di invalidità di € 300,00 circa, che le consente appena di pagare il canone di locazione dell'immobile in cui vive;
la stessa, inoltre, soffre di gravi patologie ed ha oramai un'età (63 anni), che le impedisce un eventuale inserimento lavorativo.
Il resistente, oltre ad essere impiegato all'AMAT e percepire una retribuzione superiore ad
€ 2.000,00 al mese, gestisce con i figli una ditta di produzione di infissi, con redditi consistenti ed un ottimo inserimento nel mercato;
lo stesso, infine, ha continuato a vivere nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, senza sostenere, dunque, oneri locativi.
Giova, infine, considerare che il matrimonio delle parti è stato celebrato nel 1987, che la vita coniugale ha avuto, perciò, una durata di 35 anni circa e che dall'unione sono stati generati tre figli, al cui accudimento la ricorrente si è dedicata in costanza di matrimonio.
Alla luce dei superiori elementi ricorrono, pertanto, i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 600,00 al mese, come dalla medesima richiesto.
La decorrenza di tali statuizioni va fissata nel mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, ferme restando per il passato le statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo in data 11/02/1961 ( ) e , nato a C.F._1 CP_1
Monreale (PA) il 29/04/1959 ( ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a Palermo il 04/09/1987.
2) Dichiara che la separazione è addebitabile a . CP_1
3) Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un
8 assegno di mantenimento € 600,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
5) Condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura di € 3.800,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, e di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02.
6) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 79 – P. II –S.A. – Vol. 1874, dell'anno 1987).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4224 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella D'Amico, presso C.F._1
il cui studio a Palermo, via Turrisi Colonna n. 68, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Rizzo, presso il cui studio a Palermo, via
Sammartino n. 6, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 2. Quanto alle domande di addebito rispettivamente proposte, va preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nel caso di addebito per condotte violenti, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che
“Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; cnf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
22294 del 07/08/2024).
3. Nella fattispecie, la domanda formulata dalla ricorrente è fondata.
Ed invero, le allegazioni contenute negli atti difensivi della , secondo cui nel Parte_1
corso della vita matrimoniale il resistente avrebbe assunto condotte maltrattanti, aggressive e non rispettose della dignità della moglie, risultano ben suffragate dalla documentazione depositata, ovvero:
- ordinanza applicativa della misura cautelare emessa il 17/09/2018 dal Gip di Palermo, il quale, sulla scorta della querela sporta dalla il 16/08/2018, delle dichiarazioni Parte_1
dalla medesima rese in sede di sommarie informazioni e delle concordanti dichiarazioni rese dai figli, dal fratello e dai fidanzati dei figli, riteneva sussistenti in capo al i CP_1
gravi indizi di colpevolezza del reato di maltrattamenti in famiglia, dal 1987 al 2018, con recidiva infraquinquennale, ed applicava al medesimo la misura cautelare
2 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa;
- ordinanza del Gip di Palermo del 02/10/2018, che disponeva l'aggravamento della misura con applicazione degli arresti domiciliari per violazione dei divieti impostigli (in particolare, l'indagato era riuscito ad entrare nella casa familiare forzando l'apertura del balcone e l'indomani aveva minacciato la moglie e danneggiato la sua autovettura;
- decreto di giudizio immediato emesso dal Gip di Palermo a seguito di richiesta del P.M. del 24/10/2018;
- successiva querela sporta dalla ricorrente il 13/05/2021, con denuncia di un'ulteriore condotta violenta commessa il 05/05/2021 dal marito, il quale l'afferrava e la scaraventava contro una porta, causandole un trauma al ginocchio;
- certificato di pronto soccorso del 05/05/2021, attestante “trauma contusivo spalle, ginocchio, schiena;
riferita aggressione dal marito”; con esame obiettivo: “dolore dorsale
e lombo-sacrale che si accentua alla digitopressione;
dolore al ginocchio sinistro”.
Orbene, alla luce di tali emergenze non vi è dubbio sulla ricorrenza della fondatezza della domanda di addebito, essendo emerso che nel corso degli anni il resistente ha più volte violato i doveri di assistenza morale e rispetto connessi al vincolo coniugale;
nello specifico, fino al 2018 costituiscono elementi di prova quelli compendiati nell'ordinanza cautelare del Gip, cui si rimanda, e nel 2021 il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso e la querela sporta dalla ricorrente.
Va, inoltre, evidenziato che per addebitare la separazione ad un coniuge è sufficiente la prova di degli atti di violenza e sorpruso, in quanto gli stessi, per la loro gravità, costituiscono di per sé violazione dei doveri matrimoniali e determinano l'intollerabilità della convivenza;
si rammenti ancora che la valutazione richiesta ai fini dell'addebito è diversa da quella richiesta per l'accertamento della responsabilità penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, sicchè non è dirimente, al riguardo, la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero il 23/08/2021, in cui sono state, invero, valorizzate circostanze di carattere diverso, ma è stata, in ogni caso, confermata la sussistenza dell'aggressione fisica avvenuta il 05/05/2021 (cf. pag. 3 della richiesta del P.M.), certificata dalla documentazione medica.
Peraltro, sintomatica dello stato di soggezione della ricorrente rispetto agli agiti del marito
è stata proprio la riconciliazione avvenuta nel 2019, dopo l'applicazione della misura cautelare, e la successiva remissione della querela;
soltanto dopo l'aiuto esterno di una
3 psicologa e del centro antiviolenza, la ha avuto la forza, all'ennesima aggressione Parte_1
subita nel maggio 2021, di interrompere definitivamente la relazione matrimoniale ed allontanarsi dalla casa coniugale.
Ricorrono, dunque, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla . Parte_1
4. A fronte delle circostanze sin qui rassegnate, è evidente che le allegazioni del resistente, secondo cui sarebbe stata la ricorrente ad aizzare le liti e ad andare in escandescenza, non assumono verosimiglianza, proprio alla luce dei plurimi elementi di prova raccolti anche in ambito penale e sopra riportati.
Peraltro, come sopra già detto, l'accertamento di condotte aggressive esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione con il comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
La domanda di addebito proposta dal va, pertanto, rigettata. CP_1
5. Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”; dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cf.
Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 5251/17); l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nella fattispecie, va ricordato che con ordinanza presidenziale del 30/11/2022 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento di € 300,00 al mese, con la seguente argomentazione “ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte, dei soli oneri effettivamente documentati a carico di ciascuno e delle dichiarazioni rese all'udienza sui rapporti esistenti con i figli e sulle altre spese sostenute, continua a permanere uno squilibrio fra le condizioni dei
4 coniugi che giustifica, anche in relazione alla durata del matrimonio e salvo ogni eventuale approfondimento su quanto rappresentato”.
6. Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e dell'esame della documentazione reddituale e bancaria depositata dalle parti, è emerso quanto segue.
(classe 1961) è stata affetta da un carcinoma infiltrante alla gamba ed al Parte_1
seno ed è titolare di pensione d'invalidità civile per un importo di € 326,58 al mese.
Dal Cud 2023 risulta un reddito complessivo di € 3.568,00 e dal Cud 2024 di € 3.0833,44.
La stessa, dopo aver lasciato la casa coniugale, si è trasferita in un immobile condotto in locazione al canone di € 350,00 (all. 9 del ricorso), oltre € 30,00 per spese condominiali.
In costanza di vita coniugale non ha svolto una propria attività lavorativa e si è dedicata alla crescita dei tre figli.
La ricorrente ha allegato di aver collaborato dal 2000 al 2014 con il marito ed i figli nella gestione dell'attività di famiglia, un'azienda di infissi (IN. Controparte_2
, gestita di fatto dal resistente, oggi
[...] Controparte_3
), occupandosi dell'amministrazione, senza tuttavia percepire retribuzione.
[...]
Il resistente ha, invece, contestato la circostanza, evidenziando che la moglie non aveva mai prestato collaborazione nell'azienda di famiglia.
(classe 1959) è impiegato all'AMAT s.p.a. dal 1989, con mansioni di CP_1
operaio; dalle dichiarazioni dei redditi depositate, risultano i seguenti dati:
- anno imposta 2020: reddito complessivo: € 34.055,00; imposta netta: € 6.943,00;
- anno imposta 2021: reddito complessivo: € 32.307,00; imposta netta: € 5.676,00;
- anno imposta 2021: reddito complessivo: € 35.568,00; imposta netta: € 6.786,00;
Dunque, il resistente percepisce dall'attività di lavoro un introito medio di € 2.100,00 al mese per tredici mensilità (circostanza, peraltro, confermata nella richiesta di piano del consumatore).
Oltre a tale reddito derivante dal contratto di lavoro con l'AMAT, in realtà, il CP_1 percepisce consistenti introiti derivanti dall'azienda di famiglia, avente ad oggetto la realizzazione di infissi, oggi denominata ” Controparte_3
(la sigla verosimilmente corrisponde alle iniziali dei figli e e del padre CP CP
); trattasi di azienda operante nel mercato e dotata anche di sito web, come CP_1
facilmente riscontrabile.
La superiore circostanza era stata già dedotta dalla ricorrente, la quale aveva, infatti, evidenziato che l'azienda era intestata formalmente ai figli, ma era di fatto gestita anche
5 dal padre;
il resistente aveva, invece, contestato la circostanza ed aveva evidenziato che le somme di denaro ricevute dai figli erano solo piccoli “aiuti economici che e CP
, occasionalmente, elargiscono al papà per sostenerlo nelle spese mensili, CP stante le notevoli difficoltà economiche”.
In realtà, dall'esame degli estratti conto depositati in atti, risulta pienamente fondata la tesi sostenuta dalla ricorrente.
In particolare, nel conto corrente intrattenuto dal resistente con Intesa San Paolo risultano contabilizzati accrediti di somme di rilevante importo (oltre allo stipendio per l'attività di lavoro all'AMAT):
- nel mese di gennaio 2024 risultano bonifici effettuati da (figlio) e da CP
(sé stesso) per un importo complessivo di € 4.220,00 e versamenti di CP_1
assegni e di denaro contante per un importo complessivo di € 1.365,00;
- nel mese di febbraio 2024 risultano bonifici effettuati da e CP CP_1
per un importo complessivo di € 1.495,00, un bonifico effettuato da
[...] [...]
di € 150,00 ed il versamento di un assegno bancario di € 665,00; Controparte_3
- nel mese di marzo 2024 risultano bonifici effettuati da e CP CP_1
per un importo complessivo di € 920,00, due bonifici effettuati da
[...]
di € 1.250,00 e versamenti di denaro contante di € 3.645,00. Controparte_3
Medesime circostanze risultano dagli estratti conto degli altri mesi.
Ad esempio, da parte della ditta sono emersi i Controparte_3
seguenti accrediti di somme:
- un bonifico di € 6.500,00 in data 11/10/2023 ed un bonifico di € 1.300,00 in data
13/10/2023;
- un bonifico di € 3.000,00 in data 13/11/2023.
Il 15/12/2023 è stato registrato un bonifico da parte di di € 1.800,00. CP
Nel mese di luglio risultano, invece, versamenti da parte del resistente in favore della ditta di infissi sopra indicata di € 3.500,00 (causale: “prestito non oneroso”) e di € 2.000,00.
Ed ancora.
Il 17/08/2023 risulta un bonifico di € 1.500,00 in favore del ricorrente con la causale
“pagamento infissi via de gasperi” ed il 05/09/2023 un secondo bonifico da parte dello stesso mittente di € 2.500,00 per “saldo pagamento infissi”.
Risultano, poi, diversi accrediti di somme di importo rilevante da parte di Persona_1
attuale compagna del resistente (come indicato nella richiesta di piano di
[...]
6 ristrutturazione): a settembre 2023 di € 4.000,00, a maggio 2023 di € 3.100,00, ecc.; trattasi, evidentemente, di passaggi di denaro, non certo collegabili ad elargizioni a parte della compagna, percettrice di un reddito di € 800,00 al mese, secondo quanto indicato nella stessa proposta, ma connessi evidentemente alla gestione dell'attività commerciale in oggetto.
Nel mese di aprile 2023 risultano versamenti in contanti di € 2.100,00 e di € 1.780,00 nonché un bonifico di € 3.000,00 da parte di soggetto privato.
A gennaio 2023 i seguenti versamenti di contanti: € 2.550,00, € 1.500,00, € 920,00, €
210,00 e € 600,00 nonché bonifici da parte di sé stesso di € 1.100,00.
A febbraio 2023 risulta un bonifico di € 1.400,00 da parte del figlio e un altro di € CP
980,00 da parte di sé stesso.
A marzo 2023 un bonifico da parte della ditta di infissi di € 750,00, un altro da parte di sé stesso di € 1.200,00 ed un altro ancora da parte del figlio di € 800,00, oltre che CP
versamenti in contanti per € 1.000,00 ed un giroconto di € 600,00.
In conclusione, dall'esame degli estratti conto dell'anno 2023 e dei primi mesi del 2024 risultano consistenti movimenti di denaro in entrata eseguiti da parte della ditta di infissi, da parte del figlio e da parte di singoli committenti di infissi nonché vari versamenti CP
di denaro in contante e giroconti;
trattasi di rilevanti importi di denaro accreditati nel conto corrente del , odierno resistente (ad es. settemila circa a gennaio 2023, settemila CP_1
ad aprile 2023, settemilacinquecento ad ottobre 2023, ecc.) e di una serie di passaggi di denaro, che dimostrano, senz'altro, la partecipazione attiva ed in prima persona del nella gestione dell'azienda di famiglia. CP_1
D'altronde, solo con la percezione di simili redditi il resistente avrebbe potuto fare accesso ai diversi finanziamenti contratti;
al riguardo, lo stesso ha prodotto la sentenza di omologa del piano del consumatore del 02/10/2024, con cui è stato autorizzato ad estinguere il complessivo debito di € 37.278,82 attraverso il pagamento di 53 rate mensili di € 700,00 circa;
per altro verso, va evidenziato che alcuni di tali debiti sono stati assunti proprio per aiutare i figli (come invero confermato nella stessa proposta di ripianamento: “Ed ancora, gli aiuti prestati ai figli per garantire loro l'avviamento dell'attività lavorativa e una casa dignitosa per le rispettive famiglie”), i quali, godendo di una florida attività aziendale, sono senz'altro nelle condizioni per contribuire fattivamente al relativo ripianamento.
7 In conclusione, avuto riguardo ai dati economici e reddituali sopra esposti, ritiene il
Collegio che tra i coniugi sussiste una considerevole sperequazione Parte_2
economica.
La ricorrente, invero, è titolare di una pensione di invalidità di € 300,00 circa, che le consente appena di pagare il canone di locazione dell'immobile in cui vive;
la stessa, inoltre, soffre di gravi patologie ed ha oramai un'età (63 anni), che le impedisce un eventuale inserimento lavorativo.
Il resistente, oltre ad essere impiegato all'AMAT e percepire una retribuzione superiore ad
€ 2.000,00 al mese, gestisce con i figli una ditta di produzione di infissi, con redditi consistenti ed un ottimo inserimento nel mercato;
lo stesso, infine, ha continuato a vivere nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, senza sostenere, dunque, oneri locativi.
Giova, infine, considerare che il matrimonio delle parti è stato celebrato nel 1987, che la vita coniugale ha avuto, perciò, una durata di 35 anni circa e che dall'unione sono stati generati tre figli, al cui accudimento la ricorrente si è dedicata in costanza di matrimonio.
Alla luce dei superiori elementi ricorrono, pertanto, i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 600,00 al mese, come dalla medesima richiesto.
La decorrenza di tali statuizioni va fissata nel mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, ferme restando per il passato le statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo in data 11/02/1961 ( ) e , nato a C.F._1 CP_1
Monreale (PA) il 29/04/1959 ( ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a Palermo il 04/09/1987.
2) Dichiara che la separazione è addebitabile a . CP_1
3) Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a CP_1 Parte_1
decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un
8 assegno di mantenimento € 600,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
5) Condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura di € 3.800,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, e di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02.
6) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 79 – P. II –S.A. – Vol. 1874, dell'anno 1987).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
9