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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai Magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Francesca Del Duca Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 06.03.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1651/2023 RGL.
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Daniele ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti, presso il suo studio alla via
Luigia Sanfelice 5-Napoli .
PEC: Appellante Email_1
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Mauro elberti ed CP_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Ferraris 4 E
Pec: Appellato Email_2
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Frangiosa ed elettivamente domiciliati alla via S.Agatella
2- Telese Terme (BN)
Pec: Appellato Email_4
Oggetto: appello a sentenza n. 1981/20236 IB di Napoli -sez. Lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al IB di Napoli del 28.11.2022 si opponeva all'intimazione Parte_1 di pagamento della complessiva somma di € 14.982,309 sul presupposto della mancata notifica
1 della cartella di pagamento e della prescrizione dei crediti in essa riportati. Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Il IB, in primis, dichiarava inammissibile l'opposizione in ordine ai vizi formali della cartella, per il fatto che era stata proposta ben oltre il termine di giorni venti dalla sua notifica, mentre nel merito rigettava l'eccezione di prescrizione dei crediti, avendo l' Controparte_2 provato di aver notificato altre due intimazioni di pagamento nell'ottobre e nel dicembre 2018 all'indirizzo della ricorrente, a nulla rilevando che a quella data, come risulta dal certificato di residenza, fosse ancora formalmente ivi residente seppur non rinvenuta all'atto della notifica .
***
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.07.2023, parte appellante di cui in epigrafe, ha impugnato la sentenza con la quale il IB di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile in ordine ai vizi formali della cartella con condanna alle spese. Eccepiva l'erronea procedura di notifica in violazione dell'art. 140 cpc. ( irreperibilità relativa) avendo, il messo notificatore, erroneamente applicato la procedura prevista l'art. 143 cpc. ( irreperibilità assoluta). Motivo per cui eccepiva la nullità della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma con accoglimento del ricorso di primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando lo stralcio dei crediti in applicazione della legge 197/2022 e concludendo per la cessata materia del contendere.
Si è costituita eccependo la corretta e rituale notifica delle intimazioni di Controparte_2
pagamento concludendo per il rigetto dell'appello,
All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Questa Corte ritiene di non entrare nella valutazione dei motivi di merito dell'appello dovendo statuire sulla necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado,
2 per carenza di interesse ad agire, ovvero di un interesse rilevabile ad una pronuncia nel merito, quando -come nel caso- la domanda sia volta a pronunciare sulla persistenza di un credito contributivo, pur in assenza di atti esecutivi, limitando una recente legislazione -di cui di seguito- tale ammissibilità a casi espressamente e strettamente previsti.
La questione della ammissibilità di tal specie di azioni è stata negli ultimi anni occasione di ripetuti interventi di legittimità fra cui già con sentenza n. 22946/2016 la Corte di Cassazione statuiva che :“L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo
l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.”
La Corte di Cassazione si è poi -più di recente- pronunciata sempre in senso conforme, anche con la pronuncia 6161/19 e poi anche, più specificatamente, con la pronuncia 6723/19 secondo cui non ricorre tale interesse nel caso in cui “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”.
Quindi la ragionevole prospettiva per cui non si debba paventare un procedere alla riscossione coattiva viene confermata dalla seguente statuizione: Cass.n. 5443/19 “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone
l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.”
3 L'arresto determinante, reso a Sezioni Unite, è quello intervenuto con la pronuncia n. 26283/22 che, basandosi sulla intervenuta legislazione, ha sancito la restrizione della ammissibilità in materia di una azione di mero accertamento dell'intervento di prescrizione ai soli casi enucleati dal novellato art. 12 del dpr 602/73 nel quale con d.l. 146/21 -con l'art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla legge 215/21- è stato inserito il comma 4-bis, ritenendo un interesse -al di fuori degli specifici casi ivi contemplati- valutabile ad una pronuncia solo per reagire a esecuzione forzata del credito che si ritenga viziata dal venir meno del titolo o da vizi della procedura di riscossione. Per cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma neanche "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume non validamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n.
22018/17)”.
Decisiva è la considerazione della applicabilità ai processi in corso:” La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
18. E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una
4 sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte
Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti”
In linea con l'orientamento nomofilattico si ritiene che: “La disciplina in questione non è irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle
e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” (Corte Cost. n. 155/14).
In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che:"a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata
e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti non validamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.”
Resta certo, come anticipato, uno spazio di tutela immutato a fronte di attività esecutive che il contribuente ritenga di censurare :“……….in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati,
o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); mediante atto equipollente alla cartella si può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione
5 agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).”.
E' agevole rilevare da tale arresto come l'intimazione di pagamento non sia compresa nell'alveo degli atti che legittimino una opposizione all'esecuzione in assenza di concreta attività di recupero;
anzi, risultando considerata quale eventuale presupposto (al pari della cartella) di cui dolere la mancata notifica ma ciò al solo fine di contestare la pretesa nel merito.
Va quindi dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno appellante che non rientra tra i casi strettamente contemplati dalla normativa richiamata e applicabile al presente giudizio;
ricorso in cui non è stata dimostrata alcuna effettiva attività esecutiva azionata sulla scorta del titolo della cui notifica è emersa in giudizio la regolare notifica.
Le spese di lite del giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione del consolidarsi dell'orientamento di legittimità in corso di causa;
corso di causa che ha visto, peraltro, solo ad appello già introdotto l'intervento della citata legislazione restrittiva e la pronuncia a Sezioni Unite che ne ha ritenuto la applicabilità ai processi pendenti e ne ha escluso alcun profilo di illegittimità prospettabile.
PQM
La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello
Compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Napoli 06.03.2024
6 Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
dr. Francesca Del Duca dr. Gennaro Iacone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai Magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Francesca Del Duca Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 06.03.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1651/2023 RGL.
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Daniele ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti, presso il suo studio alla via
Luigia Sanfelice 5-Napoli .
PEC: Appellante Email_1
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Mauro elberti ed CP_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Ferraris 4 E
Pec: Appellato Email_2
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Frangiosa ed elettivamente domiciliati alla via S.Agatella
2- Telese Terme (BN)
Pec: Appellato Email_4
Oggetto: appello a sentenza n. 1981/20236 IB di Napoli -sez. Lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al IB di Napoli del 28.11.2022 si opponeva all'intimazione Parte_1 di pagamento della complessiva somma di € 14.982,309 sul presupposto della mancata notifica
1 della cartella di pagamento e della prescrizione dei crediti in essa riportati. Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Il IB, in primis, dichiarava inammissibile l'opposizione in ordine ai vizi formali della cartella, per il fatto che era stata proposta ben oltre il termine di giorni venti dalla sua notifica, mentre nel merito rigettava l'eccezione di prescrizione dei crediti, avendo l' Controparte_2 provato di aver notificato altre due intimazioni di pagamento nell'ottobre e nel dicembre 2018 all'indirizzo della ricorrente, a nulla rilevando che a quella data, come risulta dal certificato di residenza, fosse ancora formalmente ivi residente seppur non rinvenuta all'atto della notifica .
***
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.07.2023, parte appellante di cui in epigrafe, ha impugnato la sentenza con la quale il IB di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile in ordine ai vizi formali della cartella con condanna alle spese. Eccepiva l'erronea procedura di notifica in violazione dell'art. 140 cpc. ( irreperibilità relativa) avendo, il messo notificatore, erroneamente applicato la procedura prevista l'art. 143 cpc. ( irreperibilità assoluta). Motivo per cui eccepiva la nullità della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma con accoglimento del ricorso di primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando lo stralcio dei crediti in applicazione della legge 197/2022 e concludendo per la cessata materia del contendere.
Si è costituita eccependo la corretta e rituale notifica delle intimazioni di Controparte_2
pagamento concludendo per il rigetto dell'appello,
All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Questa Corte ritiene di non entrare nella valutazione dei motivi di merito dell'appello dovendo statuire sulla necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado,
2 per carenza di interesse ad agire, ovvero di un interesse rilevabile ad una pronuncia nel merito, quando -come nel caso- la domanda sia volta a pronunciare sulla persistenza di un credito contributivo, pur in assenza di atti esecutivi, limitando una recente legislazione -di cui di seguito- tale ammissibilità a casi espressamente e strettamente previsti.
La questione della ammissibilità di tal specie di azioni è stata negli ultimi anni occasione di ripetuti interventi di legittimità fra cui già con sentenza n. 22946/2016 la Corte di Cassazione statuiva che :“L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo
l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.”
La Corte di Cassazione si è poi -più di recente- pronunciata sempre in senso conforme, anche con la pronuncia 6161/19 e poi anche, più specificatamente, con la pronuncia 6723/19 secondo cui non ricorre tale interesse nel caso in cui “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”.
Quindi la ragionevole prospettiva per cui non si debba paventare un procedere alla riscossione coattiva viene confermata dalla seguente statuizione: Cass.n. 5443/19 “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone
l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.”
3 L'arresto determinante, reso a Sezioni Unite, è quello intervenuto con la pronuncia n. 26283/22 che, basandosi sulla intervenuta legislazione, ha sancito la restrizione della ammissibilità in materia di una azione di mero accertamento dell'intervento di prescrizione ai soli casi enucleati dal novellato art. 12 del dpr 602/73 nel quale con d.l. 146/21 -con l'art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla legge 215/21- è stato inserito il comma 4-bis, ritenendo un interesse -al di fuori degli specifici casi ivi contemplati- valutabile ad una pronuncia solo per reagire a esecuzione forzata del credito che si ritenga viziata dal venir meno del titolo o da vizi della procedura di riscossione. Per cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma neanche "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume non validamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n.
22018/17)”.
Decisiva è la considerazione della applicabilità ai processi in corso:” La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
18. E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una
4 sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte
Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti”
In linea con l'orientamento nomofilattico si ritiene che: “La disciplina in questione non è irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle
e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” (Corte Cost. n. 155/14).
In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che:"a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata
e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti non validamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.”
Resta certo, come anticipato, uno spazio di tutela immutato a fronte di attività esecutive che il contribuente ritenga di censurare :“……….in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati,
o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); mediante atto equipollente alla cartella si può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione
5 agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).”.
E' agevole rilevare da tale arresto come l'intimazione di pagamento non sia compresa nell'alveo degli atti che legittimino una opposizione all'esecuzione in assenza di concreta attività di recupero;
anzi, risultando considerata quale eventuale presupposto (al pari della cartella) di cui dolere la mancata notifica ma ciò al solo fine di contestare la pretesa nel merito.
Va quindi dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno appellante che non rientra tra i casi strettamente contemplati dalla normativa richiamata e applicabile al presente giudizio;
ricorso in cui non è stata dimostrata alcuna effettiva attività esecutiva azionata sulla scorta del titolo della cui notifica è emersa in giudizio la regolare notifica.
Le spese di lite del giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione del consolidarsi dell'orientamento di legittimità in corso di causa;
corso di causa che ha visto, peraltro, solo ad appello già introdotto l'intervento della citata legislazione restrittiva e la pronuncia a Sezioni Unite che ne ha ritenuto la applicabilità ai processi pendenti e ne ha escluso alcun profilo di illegittimità prospettabile.
PQM
La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello
Compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Napoli 06.03.2024
6 Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
dr. Francesca Del Duca dr. Gennaro Iacone
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