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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1028 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Manuela Serio ed Ivo Stefanizzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv.
Manuela Serio in Squinzano alla Via Tahon De Revel, n. 14
appellante
e
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
(c.f. ), (c.f. )
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4 anche quali eredi di , tutti in qualità di eredi di , Persona_1 Persona_2 rappresentati e assistiti, giusta mandato in atti, dall'Avv. Simonetta Tommasi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Squinzano alla Via Santa Maria, n 2.
1 appellati
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3082/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14.11.2023, notificata il 17.11.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta con atto di citazione dell'11.05.2010 da
[...]
, e , in qualità di eredi Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 di , nei confronti di e, per l'effetto, dichiarava il diritto di proprietà degli Persona_2 Parte_1 attori sull'immobile sito in Squinzano alla Via Principe di Piemonte n.12, in virtù dell'atto rogato dal
Notaio n. 94113 del 24.05.1991, disponendo l'immediata reintegrazione degli eredi in Per_3 Per_2 qualità di comproprietari del predetto immobile, nel possesso;
condannava alla Parte_1 riconsegna della disponibilità del medesimo e di copia delle chiavi;
rigettava tutte le eccezioni, contestazioni e domande formulate dal convenuto.
Ed invero.
2. e , in Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , convenivano in giudizio deducendo di essere Persona_2 Parte_1 proprietari della quota indivisa dei 3/18 dell'immobile, sito in Squinzano, alla Via Principe di Piemonte,
n. 12, foglio 25, particella n. 129, al fine di rivendicare il loro diritto di proprietà e ottenere l'immediata reintegrazione nel compossesso di detto immobile.
2.1. A fondamento della domanda rappresentavano che la civile abitazione in Squinzano apparteneva a di nato nel 1893 e deceduto in data 01.10.1977 senza lasciare testamento. Gli Parte_1 Per_4 eredi del de cuius, erano: la moglie, poi deceduta, e i figli, , Persona_5 Controparte_2
nonché i nipoti ex filia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e discendenti della premorta , e i nipoti ex filio
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
2 , e , figli del TO;
tutti loro, ad CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Persona_6 eccezione di , perché a loro dire incapace di intendere e volere, avevano conferito, Controparte_2
a procura speciale a vendere l'immobile ereditario, anche in favore di se stesso;
cosicché, Persona_2 all'esito, gli eredi vendevano al le loro quote ereditarie, per il prezzo di £ 1.000.000 Pt_1 Per_2 ciascuno, senza però mai procedere alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento. Pertanto, con atto di citazione del 03.04.1991 conveniva in giudizio gli eredi di ( n. 1893) per Persona_2 Parte_1 la stipula dell'atto di venduta, dando esecuzione al contratto concluso fra gli stessi;
tuttavia solo CP_10
, e , figli di (TO al padre
[...] Controparte_11 Controparte_12 Persona_6 Parte_1 di , proprietari di 1/18 ciascuno della suddetta abitazione, provvedevano a formalizzare il Per_4 contratto di compravendita, trasferendo così al solo la loro quota indivisa di proprietà Persona_2
(3/18) del suddetto immobile.
Assumevano i deducenti che conseguentemente aveva acquistato in regime di Persona_2 comunione legale con la moglie, la proprietà di 3/18 dell'immobile, giusta Persona_1 atto di compravendita rogato dal Notaio n. 94113 in data 24.05.1991. Persona_7
2.2 , quindi, comportatosi sempre come proprietario dell'immobile, aveva compiuto atti Persona_2 di esercizio del relativo diritto per oltre vent'anni, tollerando il possesso dell'immobile da parte di
[...]
, in ragione delle precarie condizioni di salute mentale, in cui quest'ultimo versava, Persona_8 dichiarato interdetto già dagli anni '70, ed internato in manicomio, sicché, una volta uscito dal predetto nosocomio, per consentirgli un rifugio sicuro, perché privo di fissa dimora, era stato ospitato in detta abitazione, ove era rimasto fino al decesso (2004).
A seguito della morte di , occorsa nel 1996, i figli, Persona_2 Controparte_1 [...]
, e la moglie, , avevano pertanto ereditato la Parte_2 Parte_3 Persona_1 quota indivisa di proprietà dell'abitazione per cui è causa. Tuttavia, nel 2004, dopo il decesso di
[...]
, l'immobile veniva illegittimamente occupato, in via esclusiva, come deposito degli CP_2 attrezzi di lavoro, dal figlio di questi, , il quale cambiava anche la serratura e applicava un Parte_1 lucchetto alla porta di ingresso, precludendo così ai deducenti quali comproprietari il possesso dell'abitazione, comprimendone il diritto di ( com)proprietà. Essendo interessati a far cessare gli abusi perpetrati in loro danno da , gli attori chiedevano pertanto con citazione di accertare e Parte_1 dichiarare il diritto di proprietà per la quota indivisa di 3/18 dell'immobile di che trattasi, conformemente al titolo d'acquisto, costituito dall'atto di compravendita per Notar del 25.05.1991, Persona_7 nonché di disporre l'immediata reintegrazione degli stessi, nella loro spiegata qualità, nel possesso dell'abitazione de qua e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla consegna di una copia delle chiavi e alla rimozione del lucchetto apposto, oltre al risarcimento dei danni subiti dagli attori negli ultimi cinque
3 anni per l'illecita sottrazione del possesso dell'immobile, quantificato in € 1999,00, considerato che il valore locativo del bene in questione era pari ad € 2.400,00 annui.
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3. Ritualmente costituito in giudizio, eccepiva, preliminarmente: Parte_1
a) la carenza di legittimazione attiva degli attori, perché non avevano fornito la prova della loro qualità di eredi e quindi di (com)proprietari dell'immobile de quo, a nulla rilevando, a tal fine, il rogito del Per_3
1991, posto che il convenuto era l'unico proprietario dell'intero immobile, avendo egli soltanto accettato l'eredità del padre , a sua volta unico erede di (1983); Controparte_2 Parte_1
b) l'inopponibilità del rogito del 1991 a sé e al suo dante causa, , dal Per_3 Controparte_2 momento che , e , danti causa di , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Persona_2 avevano alienato ciò di cui non erano mai stati proprietari, non avendo mai accettato, neppure tacitamente, l'eredità del nonno;
c) l'inefficacia e l'invalidità dell'atto stipulato nel 1991 per violazione del diritto di prelazione di
[...]
, per non aver mai notificato copia dell'atto con il quale un coerede CP_2 Persona_2 manifestava l'intento di vendere la propria quota a terzi, estranei al consorzio ereditario, ragion per cui esercitava ora per allora l'azione di riscatto ex art. 732 c.c. Parte_1
In subordine, chiedeva di dichiarare l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. sull'intero bene e quindi anche sulla quota dei 3/18 per cui è causa, ritenendone sussistenti tutti i presupposti. Nel caso in cui fosse stata dichiarata una sua comunione immobiliare con gli attori, chiedeva in via gradata la condanna di controparte a rifondergli quanto speso da per la ristrutturazione dell'immobile Controparte_2 de quo e, in particolare, la somma di € 2.065,37 (3/18 di £ 23.994.716) relativi agli interventi edilizi, €
163,33 (3/18 di € 979,97) relativi alle somme pagate per l'utenza elettrica per gli anni dal 1991 al 2010, per un totale di € 2.295,43.
Domandava ancora in via riconvenzionale la condanna degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale da lui patito, che quantificava in € 5.000,00, in conseguenza delle affermazioni relative alla condotta di vita del proprio padre, nonché per la produzione in giudizio di un documento personale sulla salute mentale del de cuius, in aperta violazione dell'art. 60 del d.lgs. 196/03, specificando che l'interdizione del padre risaliva agli anni '90 e non già al 1970, come constato in citazione.
Chiedeva, altresì, la compensazione tra eventuali reciproche condanne pecuniarie in giudizio, con condanna degli attori, in solido tra loro, a pagargli la risultante eccedenza oltre accessori di legge, oltre alla condanna degli istanti ai sensi dell'art. 96 c.3 c.p.c.
4 4. A seguito del decesso di , intervenuto nel corso del giudizio, si costituivano Persona_1 quali suoi eredi i figli, e , che Controparte_1 Parte_2 Parte_3 proseguivano il giudizio subentrando nella medesima posizione della loro dante causa.
5. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, CTU, interrogatorio formale e prova testimoniale.
5.1. All'esito, il primo giudice disattendeva tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Rigettava invero, la eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori perché ravvisava la legittimazione ad agire, avendo gli attori dato prova dell'accettazione tacita dell'eredità del padre,
[...]
, avendo compiuto atti che non avrebbero potuto compiere se non in qualità di eredi, ai sensi Per_2 dell'art. 476 c.c., quali, a titolo esemplificativo, il pagamento dei debiti paterni, il subentro di
[...]
nel contratto di locazione dell'abitazione familiare e la vendita dell'autocarro di proprietà del Pt_3 padre.
Quanto al titolo di acquisto della proprietà da parte di , il giudice di prime cure precisava Persona_2 che , e , figli di , TO a CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Persona_6 Parte_1 di subentrati per rappresentazione nell'asse ereditario, avevano accettato tacitamente
[...] Per_4
l'eredità del nonno, per effetto della dichiarazione di successione del 1977 e del conferimento della procura speciale a vendere a , avente ad oggetto la cessione delle loro quote indivise, Persona_2 pari a 1/18 ciascuna, del compendio ereditario. Il Tribunale rigettava pertanto l'asserito acquisto “a non domino” della quota dei 3/18 dell'immobile per cui è causa, riconoscendo agli attori la titolarità del diritto di agire in rivendicazione ex art 948 c.c., dal momento che avevano dimostrato di essere comproprietari dell'immobile.
Avendo azionato il giudizio nei confronti dell'unico comproprietario che impediva l'accesso all'immobile dal 1996, non vi era alcuna necessità di un litisconsorzio ai fini dell'accertamento della comproprietà.
Di contro, il Tribunale ravvisava il difetto di prova dell'accettazione dell'eredità da parte del convenuto, non essendo comprovata l'accettazione dell'eredità da parte di . Quest'ultimo Controparte_2 avrebbe dovuto accettare l'eredità con beneficio di inventario, perché interdetto, ma, non avendone fornito riscontro probatorio, verosimilmente non aveva mai acquisito la qualità di erede e conseguentemente il figlio non era mai subentrato nell'asse ereditario. Parte_1
A parere del Tribunale, inoltre, non sussistevano neppure i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. in quanto, valutato il quadro probatorio, aveva vissuto dapprima, dal 1977 al 1985, a Surbo Controparte_2 presso la sorella quale tutrice legale, e, successivamente, per mera tolleranza di CP_5 [...]
, nell'immobile di che trattasi, per cui il giudice di prima istanza rigettava l'eccezione di Per_2
5 intervenuta usucapione, nonché quella di nullità della compravendita per difetto della causa negoziale, ex art. 1418, c. 2 e 1325, c. 1 n. 2 c.c., ritenendo irrilevanti le ragioni sottese alla sottoscrizione del rogito.
In ordine all'asserita violazione del diritto di prelazione sollevata dal convenuto per non aver il Per_2 notificato agli altri comproprietari l'atto con cui altro coerede intendeva cedere la propria quota ereditaria a terzi estranei e non alla comunione ereditaria, il primo giudice rilevava la conoscenza della compravendita da parte di tutti gli eredi della compravendita, ad eccezione di , il Persona_8 quale, però, non essendo all'epoca capace di intendere e volere, non avrebbe comunque potuto disporne, sicchè rigettava la relativa eccezione. Ad ogni buon conto, l'azione di cui all'art. 732 c.c. era da considerarsi prescritta per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Con riferimento alla spesa che il convenuto assumeva di aver sostenuto per € 9.700,09, così come determinato dal CTU, il Tribunale reputava opportuno ripartire il predetto importo in base alla quota di ciascun proprietario, sicchè la quota di 3/18 ammontava ad € 1.616,69. Tale somma veniva compensata con quella, equativamente determinata, relativa al danno subito dagli attori negli ultimi cinque anni per la sottrazione della disponibilità dell'abitazione de qua.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale dichiarava il diritto di proprietà degli attori sull'immobile di che trattasi, disponendo la reintegrazione degli stessi, in qualità di comproprietari, nel possesso del bene predetto e, per l'effetto, condannava alla Parte_1 riconsegna della disponibilità dell'immobile e di copia delle chiavi.
Le spese del giudizio seguivano la soccombenza.
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6. Con atto di citazione notificato il 14.12.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad otto motivi di gravame, e segnatamente:
1. Decisione ultra petita e carenza di legittimazione attiva in capo agli attori: l'appellante si duole che il Tribunale, in violazione degli artt. 476, 480 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché sulla scorta di un malgoverno delle istanze istruttorie, abbia respinto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva degli attori, solleva dal convenuto. In particolare, il giudice di prime cure non si sarebbe avveduto che, contrariamente a quanto sostenuto, gli attori (odierni appellati) non avrebbero assolto all'onere di provare l'accettazione dell'eredità di nel termine Persona_2 di cui all'art. 480 c.c., ossia dieci anni dal decesso del dante causa, risalente al 1996, oltre al fatto che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe attribuito agli attori una quota di 3/36, pur in assenza di richiesta a titolo di eredi. E ciò in quanto la agiva in primo grado solo quale pretesa Per_1 erede del e non anche in proprio, quindi solo per la metà dei 3/18, ossia 3/36 dell'intero Per_2
6 immobile, posto che i restanti 3/36 spettavano alla essendo avvenuto per l'acquisto Per_1 del 1991 in regime di comunione, ma tale pretesa non era stata dedotta in giudizio. Inoltre,
l'accettazione tacita del lascito ereditario facente capo a , sarebbe stata desunta Persona_2 dal subentro nel rapporto di assegnazione dello , ma l'art. 1, co. 6, della L. n. 560/93 e art. Pt_4
12 D.P.R. 1035/73, non richiede il requisito dell'accettazione, né comunque i diritti dell' Pt_4 sono suscettibili di trasmissione iure hereditatis. Né, a parere dell'appellante, la prova dell'accettazione dell'eredità da parte di potrebbe essere ricavata dalla cessione Parte_3 del veicolo Fiat 241, non essendo dimostrato che tale bene sia mai caduto in successione e che, quindi, fosse di proprietà di . Sostiene inoltre il difetto di prova dell'accettazione Persona_2 dell'eredità del de cuius anche da parte di e Per_2 Controparte_1 Parte_2
anche alla luce del fatto che l'eventuale accettazione tacita di uno dei chiamati alla
[...] successione non implica automaticamente quella degli altri.
2. Inammissibilità di un'actio revindicatoria per quote indivise, illegittimità della reintegra del possesso, della condanna alla riconsegna dell'immobile ed alla consegna delle chiavi
- difetto di legittimazione attiva per acquisto quote a non domino, sotto diversi profili:
2.1. A) il deducente lamenta che il giudice di prime cure abbia ravvisato la legittimazione ad agire degli attori, ritenendo legittimo il titolo di proprietà di , e CP_10 CP_11
eredi per rappresentazione di (1983), per aver acquistato tacitamente CP_12 Parte_1
l'eredità del de cuius ai sensi dell'art. 476 c.c.; ma a differenza di quanto argomentato dal
Tribunale, peraltro in contrasto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., non vi sarebbe prova dell'accettazione dell'eredità di nessuno dei chiamati all'eredità di ad Parte_1 eccezione di quella di . Quindi, il primo giudice, in violazione degli Controparte_2 artt. 460, 476, 2699, 2700, 2702 e s.s., 2712, 2719, 2727, 2729, 2730 e 2733 c.c., in uno con gli artt. 115 e 116 c.p.c., ha dedotto tale intento dalla dichiarazione di successione, trascurando che trattasi di atto rilevante solo a fini fiscali. Parimenti, tale volontà non potrebbe essere ricavata dalla domanda di voltura, poiché eseguita solo tardivamente e a richiesta del terzo
, né, ancora, dal rogito del 24.05.1991, perché redatto oltre il termine Persona_2 Per_3 di dieci anni di cui all'art. 480 c.c. Analogamente, il conferimento al di procura speciale Per_2
a vendere l'immobile de quo, oltretutto rimasto privo di riscontro, non integrerebbe i presupposti di cui all'art. 476 c.c., non essendoci alcun riferimento alla volontà di accettare la qualità di eredi da parte dei danti causa del Trattasi, peraltro, di documento, già Per_2 disconosciuto nel precedente grado di giudizio, privo di efficacia probatoria ex artt. 2702 e
2704 c.c., avendo le controparti depositato solo una mera fotocopia dell'atto e non anche l'originale. Di conseguenza, in difetto di prova dell'accettazione dell'eredità del nonno, i
7 chiamati all'eredità di , TO a (1983), Persona_9 Parte_1 avrebbero alienato la quota di un bene di cui non erano proprietari.
2.1. B) L'appellante censura la sentenza nella parte in cui dichiara ammissibile e procedibile l'azione di rivendicazione, disponendo, altresì, la riconsegna dell'intero immobile e delle chiavi, poiché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all'art. 948 c.c., non avendo gli attori (odierni appellati) dato prova di un valido titolo d'acquisto. A ciò si aggiunge che l'azione di rivendica, ad avviso dell'istante, può essere esperita solo per la tutela dell'intero immobile e non anche per la tutela reale di una quota indivisa di diritti immobiliari. Analogamente, la richiesta di consegna di copia delle chiavi non implicherebbe la riconsegna dell'immobile nella sua interezza, alla luce del principio che impone il divieto di riconsegna di un immobile comune da parte del maggior detentore di quote in favore di chi detenga quote minoritarie, in conformità al disposto di cui all'art. 1102
c.c.
2.1.C) Il sottolinea ancora l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta Pt_1
l'eccezione di nullità del Rogito Resta del 24.05.1991: con tale atto il non intendeva Per_2 entrare a far parte di una comunione, ma acquistare la quasi totalità dell'immobile (ad eccezione della quota di ), per cui il contratto aveva mera funzione Persona_8 anticipatoria negoziale della domanda giudiziale di vendita, proposta contro più soggetti, intesi come parte negoziale complessa ed unitaria;
sicché, non avendo poi il coltivato Per_2 il giudizio per il riconoscimento delle altre quote, non presentatesi le patri parti innanzi al notaio, sarebbe mancata la causa negoziale del rogito, con conseguente nullità ex art. 1418 c.
2 e 1325, c. 1, n. 1 c.c. Parimenti, altra causa di nullità ai sensi delle citate disposizioni, deriverebbe dal difetto del consenso da parte di tutti gli altri comproprietari del bene da alienare.
3. Vicende successorie sull'immobile per cui è causa – unico erede Controparte_2 del padre: il deducente contesta che il Tribunale abbia ritenuto non provata l'accettazione dell'eredità da parte di , in mancanza di riscontro probatorio dell'accettazione Parte_1 dell'asse ereditario da parte di , che, in virtù dello status di interdetto, Persona_8 avrebbe dovuto essere espressa con beneficio di inventario. Tale soluzione si porrebbe in contrasto con gli artt. 476, 471, 421 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché con il compendio probatorio, da cui emergerebbe che, a differenza di quanto riferito, solo aveva Persona_8 accettato tacitamente l'eredità paterna, tanto da aver compiuto atti concludenti di gestione del patrimonio nel decennio 1977-1987, allorquando era capace di intendere e volere, essendo stato interdetto solo negli anni '90. Nel dettaglio, a detta dell'appellante, l'istruttoria ha confermato che ha posseduto senza soluzione di continuità l'immobile per cui è causa Persona_8
8 sin dall'apertura della successione di nel 1977 e fino alla propria morte, risalente Parte_1 al 2004, come evidenziato non solo dal censimento del 1971, ma anche dall'esecuzione di documentati lavori, mentre gli altri comproprietari si sono sempre disinteressati all'immobile di che trattasi. A sostegno di tale tesi, l'istante richiama anche le dichiarazioni dei testi escussi, ivi comprese quelle di pur eccependone l'incapacità a testimoniare ai sensi Controparte_13 dell'art. 246 c.p.c., essendo parte interessata alla causa, in qualità di comproprietaria. Ad ogni buon conto, quand'anche, al tempo dell'apertura della successione, vi fosse stata un'interdizione del
-tesi comunque indimostrata- tale circostanza non avrebbe impedito l'accettazione, Per_2 trattandosi di un diritto esercitabile, alla morte dell'interdetto, dall'erede, come è avvenuto nel caso di specie.
4. Inopponibilità del rogito Resta 24.05.91 – Inopponibilità a e Persona_8 all'odierno appellante – retratto ex art. 732 c.c.: il deducente non condivide la decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha respinto la domanda di riscatto ex art. 732 c.c. sul presupposto che gli altri comproprietari fossero a conoscenza del contratto di compravendita, non essendovi prova della dedotta circostanza, tant'è che non è stata notificata alcuna proposta di alienazione a né, qualora vi fosse stata sentenza di interdizione, al suo Controparte_2 tutore. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'azione di cui all'art. 732 c.c. sarebbe stata tempestivamente esercitata, perdurando lo stato di comunione ereditaria, con la conseguenza che il diritto di cui all'art. 732 c.c. non può considerarsi prescritto.
5. Maturata usucapione: la difesa del lamenta il rigetto dell'eccezione di usucapione, Pt_1 soluzione frutto di una erronea lettura delle istanze probatorie, dalle quali, invece, emergerebbero i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. Invero, dopo aver richiamato le medesime argomentazioni proposte con il terzo motivo di censura a sostegno della relazione esclusiva tra il e Pt_1
l'immobile per cui è causa, il deducente, in ordine all'elemento oggettivo del possesso, ribadisce che le opere di ristrutturazione, così come riscontrate in sede di CTU, son state effettuate su iniziativa del padre e a spese dello stesso, il quale, al pari del figlio (odierno appellante) ha sempre posseduto le chiavi, a differenza degli appellati, mai interessatisi all'immobile in questione.
L'appellante ritiene sussistente anche il presupposto temporale, possedendo l'abitazione da ben
33 anni, potendo cumulare al proprio, in virtù dell'art. 1146 c.c., anche il possesso maturato dal padre, . A tal proposito, specifica il deducente che Persona_8 Persona_8 ha risieduto, usato e gestito l'immobile in qualità di proprietario e non già per mero atto
[...] di tolleranza del E ciò in quanto gli atti di tolleranza sarebbero caratterizzati da Per_2 transitorietà e saltuarietà e sono giustificati da un senso di familiarità, amicizia o buon vicinato, mancati nel caso in esame, tant'è che l'istruttoria ha evidenziato una profonda tensione nei
9 rapporti tra il gli appellati e lo stesso , circostanza trascurata dal Per_2 Persona_8 giudice.
6. Domanda di danni formulata in primo grado dall'appellante: la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di omessa pronuncia per non aver il primo giudice statuito alcunché circa la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione della produzione in giudizio di documenti sanitari strettamente personali, ininfluenti ai fini della controversia, per cui l'appellante ripropone la medesima richiesta risarcitoria anche in tale fase di giudizio.
7. Insussistenza del danno lamentato dagli attori in primo grado: l'istante impugna la sentenza nella parte in cui riconosce agli appellati € 1.616,69 per il danno derivante dal mancato godimento del canone di locazione dell'immobile de quo, statuizione che si pone in contrasto con i quesiti formulati al consulente, tenuto conto che la richiesta di CTU “per l'esatto ammontare dei canoni” è stata disattesa per carenza dei presupposti. Contesta anche il quantum, in difetto di prova relativa alla circostanza che si sarebbero potuti trarre canoni di locazione per € 2.400,00 annui, tenuto conto che l'immobile non era locabile per l'impossibilità di concederlo in locazione, in mancanza delle maggioranze di cui agli artt. 1105 e 1108 c.c. o di un provvedimento dell'A.G.O. Lamenta il la violazione degli artt. 112 c.p.c. nonché 1223, 1224 e 2056 c.c. nella parte in cui non Pt_1 riconosce in favore dell'appellante le ulteriori spese pari ad € 163,33 per utenza elettrica ed € 66,73
e per utenza idrica e fognaria, né interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, pur richiesti in prime cure sulle spese di ristrutturazione dell'immobile.
8. Spese di lite del primo grado – condanna degli appellati per lite temeraria: deduce l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'appellante al pagamento delle spese, laddove, invece, la soccombenza reciproca avrebbe giustificato la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. Censura, infine, la sentenza nella parte in cui ha omesso, in violazione degli artt. 96 e art. 112 c.p.c., di pronunciarsi in ordine alla domanda di condanna da lite temeraria
7. Ritualmente costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Parte_2 [...]
contestano le doglianze avverse, reiterando le medesime argomentazioni difensive proposte in Pt_3 primo grado e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
8. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione. 10 >>>
9. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
È infatti fondato il primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente respinto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata dal convenuto, in quanto non si sarebbe avveduto che, contrariamente a quanto sostenuto, gli odierni appellati ( attori in primo grado) non avrebbero assolto all'onere di provare la loro qualità di eredi, a seguito dell'accettazione dell'eredità di nel termine di cui all'art. 480 c.c., ossia dieci anni Persona_2 dal decesso del dante causa, risalente al 1996, nonché che in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe attribuito agli attori una quota maggiore di quella riferibile al lor dante causa ( 3/36), in assenza di richiesta.
Tali rilievi appaiono entrambi convincenti.
9.1. In primo luogo, occorre rilevare che effettivamente il , in regime di comunione Persona_2 legale con la moglie, , in seguito e per effetto del rogito per notar del Persona_1 Per_3
24.5.1991 avrebbe acquistato i 3/18 dell'immobile di Via Principe di Piemonte in contestazione, in comunione con la moglie, tale che effettivamente ciascuno dei coniugi era comproprietario per ½ della quota di 3/18 del bene. Alla morte del , la moglie è rimasta proprietaria della sua quota, Persona_2 di 3/36, e gli eredi del – ivi inclusa la moglie - sarebbero subentrati in quella di 3/36 riferibile al Per_2 de cuius. Gli attori in primo grado - Persona_1 Controparte_1 [...]
e – hanno agito spiegando solo la loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_2
e chiedendo, in tale veste, soltanto di accertare il relativo diritto di proprietà del loro dante causa – cui essi erano subentrati quali eredi - come rinveniente dall'atto Resta del 1991.
La domanda proposta riguarda effettivamente pertanto solo la metà dei 3/18 acquistati col rogito Per_3 ed imputabili a . Persona_2
, proprietaria dei restanti 3/36, non ha inteso agire in proprio a tutela della Persona_1 sua quota, sicché l'oggetto della domanda deve effettivamente ritenersi circoscritto ai 3/36 di comproprietà del bene facenti capo al solo de cuius . Persona_2
La sentenza, invece, nell'accogliere la domanda dichiarando “il diritto di proprietà degli attori sull'immobile in Squinzano in virtù dell'atto rogato dal Notaio n. 94113 del 24.5.1991” e quindi per Per_3
3/18 di fatto è andata ultra petita attribuendo agli eredi del l'intera quota dei 3/18 senza Per_2 correttamente limitare tale accertamento alla sola quota di 3/36 ( ½ di 3/18) del de cuius, in nome del quale le parti avevano agito, di fatto attribuendo quindi agli eredi di anche la quota della Persona_2
non oggetto di domanda. Persona_1
11 9.2. Parimenti errata appare la sentenza anche con riferimento al rigetto della eccezione di difetto di legittimazione degli attori, i quali hanno agito quali eredi del padre, pur senza aver mai accettato l'eredità del de cuius, né espressamente, ma neppure tacitamente.
L'art. 480 cc disciplina, infatti, il diritto di accettare l'eredità.
9.2.1.Posto che pacificamente alcuna accettazione espressa è mai intervenuta, e che pure pacificamente i chiamati non fossero nel possesso del bene ereditario de quo ( occupato da ) ovvero di Controparte_2 altri beni ereditari ( nulla è dedotto sul punto), occorre verificare se sia intervenuta quantomeno una accettazione tacita. Il diritto di accettare ed art. 480 cc si prescrive in 10 anni dalla apertura della successione, sicché l'azione giudiziaria in scrutinio non può integrare una accettazione tacita, perché tanto
è avvenuto oltre il termine dell'art. 480 cc, atteso che il decesso è del 1996 e l'azione è iniziata solo nel
2010. In generale, la proposizione da parte del chiamato di azioni giudiziarie che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. dimostra l'accettazione dell'eredità, ma nella specie, se pure le parti hanno agito spendendo la qualità di eredi, per ricostruire il patrimonio ereditario, ma tale effetto in questo caso è precluso.
9.2.2.Occorre pertanto verificare se siano stati compiuti dai chiamati, prima del 2006, gli atti cui la legge attribuisce il valore di accettazione tacita. L'acquisizione tacita della qualità di erede prevista dall'art. 476 cc è l'effetto del compimento “di un'attività … incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018). È accettazione tacita dell'eredità un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale.
L'accettazione tacita considera infatti necessaria non una qualsiasi manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità, vale a dire qualsiasi comportamento concludente dal quale si possa implicitamente ricavare quella volontà, ma solo l'atto compiuto dal chiamato che, in una duplice rinforzata prospettiva, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita della eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato, che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili (Cass. 30.04.2021, n. 11478. e negli stessi termini: Cass.
28.10.2020, n. 23737; Cass. 22.01.2020, n. 1438; Cass. n. 1079/2009; Cass. n. 5226/2002).
9.2.3. Il tribunale ha sulla scorta delle difese svolte dagli appellati in primo grado evidenziato in sentenza alcune condotte che ha ritenuto integranti accettazione tacita, così superando l'eccezione del convenuto.
Effettivamente però alcune delle circostanze valorizzate a tal fine dal tribunale come atti di gestione del patrimonio ereditario non sono condotte che possano integrare una accettazione tacita;
in particolare non
12 lo sono certamente la denuncia di successione, in quanto non è atto sintomatico in via univoca della volontà di accettazione della eredità: la denuncia di successione, che ha efficacia unicamente sul piano fiscale, così come il pagamento della relativa imposta, non integra accettazione tacita, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, e come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità (Cass. n. 4783/2007; Cass. n.
4756/1999).
9.2.4 Allo stesso modo neppure “il pagamento di debiti ereditari” indicato in sentenza può essere utile a tal fine, salvo che non sia effettuato con denari della massa;
nella specie la documentazione agli atti – relativa per lo più a pagamento di imposte - non solo è effettuata prima del 1996, ma si tratta di ricevute di pagamento di tasse intestate a e da questa pagate, quindi, in difetto di prova che Persona_5 tali ricevute nonostante la intestazione formale si riferissero invece a debiti di e che il Persona_2 pagamento sia avvenuto con denaro ereditario, non consente una interpretazione univoca della condotta come posta in essere dalla quale erede, che possa supportare l'assunto di una sua Persona_5 accettazione tacita. Quanto poi al pagamento delle competenze dell'avvocato relative al giudizio avviato dal padre nel 1991 per l'esecuzione del contratto di compravendita, processo non concluso nel 1996; la condotta in astratto potrebbe integrare “pagamento di debito ereditario” riferibile a tutti gli eredi, ma non solo non ne è provato il pagamento con denari della massa, ma nessun dato documentale è di supporto a tale soluzione, perché non vi è alcuna traccia del relativo pagamento di somme al difensore.
9.2.5. La regolarizzazione degli abusi, pure invocata a tal fine, se può ritenersi atto univoco della volontà di acquistare la qualità di erede, non è provato che sia stata effettivamente realizzata dagli eredi, perché il progetto in atti è a firma di , ma non vi è alcuna evidenza che sia stato poi coltivato dai Persona_2 figli.
9.2.6. Peraltro, anche con riferimento all'abitazione proprietà dello ed oggetto di detti abusi da Pt_4 regolarizzare, così come di contratti di locazione e successiva compravendita, emerge dagli atti che l'assegnataria fosse solo la , sicché trattasi di condotte del tutto irrilevanti, Persona_1 perché non riferibili al de cuius.
In ogni caso, se la stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all'eredità integra gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall' art. 476 c.c. ( Cassazione civile , sez. II , 10/04/2025 ,
n. 9436), tuttavia nel caso di immobile di proprietà dello , questo è stato solo semmai oggetto di Pt_4 subentro nel rapporto di assegnazione dello , sicché è atto inefficace perché i diritti dell' non Pt_4 Pt_4 sono suscettibili di trasmissione iure hereditario e comunque, siccome è previsto che l'alloggio debba essere assegnato in locazione, su loro domanda, agli eredi, purché conviventi al momento della morte, per caso di morte dell'assegnatario, tale subentro non integra comunque un atto di gestione del patrimonio ereditario che possa integrare accettazione tacita, non essendo atto univocamente sintomatico della
13 volontà di accettazione della eredità, perché è sorretto piuttosto dalla volontà di non perdere l'alloggio ove si convive.
9.2.7. La vendita dell'autocarro neppure può integrare accettazione tacita, in quanto la vendita fu effettuata da che risulta, dal certificato di proprietà versato in atti, l'intestatario del bene Parte_3 al momento della vendita, sicché non trattandosi di bene ereditario anche tale atto - che comunque semmai avrebbe giovato al solo - non integra affatto accettazione tacita. Parte_3
9.3. Le censure al percorso motivazionale della sentenza di primo grado appaiono per tali considerazioni condivisibili e corrette: effettivamente gli attori in primo grado non hanno mai accettato l'eredità, sicchè non solo legittimati all'azione proposta “quali eredi”.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione è fondata e va accolta.
10. L'accoglimento di tale prima e dirimente censura comporta la riforma della sentenza appellata, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda introduttiva e l'assorbimento di ogni altra doglianza.
Va precisato che tutte le domande formulate in primo grado, e riproposte nei motivi di appello, sono state formulate solo in via subordinata alla ipotesi in cui “ non si acceda alla tesi del difetto di legittimazione attiva degli attori”, che resta la richiesta principale del convenuto oggi appellante, sicché, avendo la Corte ritenuto fondata tale preliminare eccezione, non potrà esaminare nessuna di tutte le altre questioni, pure oggetto di tutti i restanti motivi di gravame, perché assorbite dall'accoglimento di detta eccezione preliminare, avente proposizione di preminenza anche logica nella definizione della lite, ivi inclusa quindi sia la domanda di usucapione, - pure formulata sub 5 delle conclusioni dell'atto di costituzione in primo grado “ in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Giudice nn dovesse accedere alla tesi della esclusiva accettazione della eredità di fu da parte di Parte_1 Per_4
, di cui alla precedente conclusione sub 3 e sub 4). Controparte_2
11. Residua soltanto la disamina del motivo sub 6) con cui l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di omessa pronuncia per non aver il primo giudice statuito alcunché circa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, patito in ragione della produzione in giudizio di documenti sanitari strettamente personali, afferenti il padre , perché a suo Controparte_2 dire ininfluenti ai fini della controversia;
l'appellante ripropone quindi la medesima richiesta risarcitoria anche in tale fase di giudizio.
La domanda di risarcimento dei danni di cui sub 9) delle conclusioni dell'atto di citazione è stata avanzata in relazione e subordinatamente all'accoglimento della domanda sub 6) della narrativa dell'atto, in via riconvenzionale, sicché prescinde dalla legittimazione degli attori.
Effettivamente il tribunale non ha deciso su detta domanda, ma l'omessa pronuncia da parte del giudice comporta soltanto l'obbligo per la Corte di integrare la motivazione carente o comunque decidere su detta domanda.
14 Tale domanda però non appare fondata.
E tanto perché le affermazioni contenute in citazione che riguardano la condotta di vita e le condizioni di salute mentale del proprio padre, , non sono affatto inconferenti, ma sono Persona_8 giustificate dalla necessità di dimostrare la perdita di ogni diritto ereditario del derivante Controparte_2 dal padre fu sulla abitazione oggetto di lite, che sostiene la domanda formulata Parte_1 Per_4 in citazione, né la produzione in giudizio della documentazione sulla salute mentale del de cuius è ultronea perché serve a corroborate tali assunti;
la produzione di un documento personale non si pone pertanto in violazione della tutela alla privacy ex del d.lgs. 196/03, perché l' art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d.
Codice della Privacy) prevede che, in caso di dati sensibili ( quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi) l'accesso è possibile qualora il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati richiesti. ( T.A.R. , Milano , sez. I , 07/03/2019 , n. 487) essendo pertanto le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. “ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 comma 7, l. 7 agosto
1990 n. 241 e art. 60, D.lg. 30 giugno 2003 n. 196 qualora l'istanza di accesso ai documenti sia preordinata all'esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, il relativo diritto deve poter essere esercitato, anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo” ( così T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 13/09/2013, n.1915).
Il fatto poi che l'interdizione del padre risalga agli anni '90 e non già al 1970, come affermato in citazione non può ritenersi del tutto falsa e pretestuosa, sicché non integra alcun pregiudizio, atteso che, se pure l'internamento in manicomio non equivalesse ad interdizione, comunque il sin dal 16.12.1970 Pt_1 era effettivamente internato coattivamente in manicomio e solo nel 1975 il ricovero coatto è stato modificato in ricovero volontario ( art. 420 cc oggi abrogata), ma tanto sul presupposto della sussistenza sin da allora ( 1970) di una situazione di disagio mentale che necessitava di adeguate cure psichiatriche e che poi ha portato, se pure nel 1991 alla sentenza di interdizione.
Alcun danno di tipo non patrimoniale può integrare la esposizione di tali circostanze, non sorrette da alcun intento denigratorio ed offensivo, ma funzionali alla difesa in giudizio delle ragioni degli attori.
11. Parimenti va disattesa la censura con cui l'appellante lamenta che il tribunale abbia omesso, in violazione degli artt. 96 e art. 112 c.p.c., di pronunciarsi in ordine alla domanda di condanna da lite temeraria.
Integrando tale lacuna argomentativa insita nella impugnata sentenza, alla luce della decisione assunta in questa sede, il Collegio rileva che comunque non ricorrono, in ogni caso le condizioni per la condanna degli appellati – attori in primo grado - al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc come richiesto dalla difesa dell'appellante -convenuto in primo grado. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
15 nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. In difetto di tali situazioni – che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
12. Infine, inammissibile è la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc perché formulata per la prima volta solo in appello dal . Parte_1
13. La riforma della sentenza comporta l'assorbimento del motivo di appello che investe le spese di lite di primo grado, che, in conseguenza della riforma della decisione del tribunale, anche con riferimento alla domanda di condanna per lite temeraria, vanno regolate sulla base del principio di diritto secondo cui “il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727 e, di recente, Cassazione civile sez.
Trib., 03/09/2024, n. 23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellati, secondo il criterio di causalità e di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 14.12.2023 nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3082/2023, pubblicata il 14.11.2023, così Parte_3 provvede:
16 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, dichiara la domanda proposta con atto di citazione dell'11.05.2010 da e Controparte_1 Parte_2
, nella qualità in atti, inammissibile per difetto di legittimazione attiva degli attori;
Parte_3
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale da;
Parte_1
3) Condanna e al pagamento in Controparte_1 Parte_2 Parte_3 favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 Parte_1 per il primo grado ed in € 3.500,00 per il grado di appello, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1028 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Manuela Serio ed Ivo Stefanizzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv.
Manuela Serio in Squinzano alla Via Tahon De Revel, n. 14
appellante
e
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
(c.f. ), (c.f. )
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4 anche quali eredi di , tutti in qualità di eredi di , Persona_1 Persona_2 rappresentati e assistiti, giusta mandato in atti, dall'Avv. Simonetta Tommasi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Squinzano alla Via Santa Maria, n 2.
1 appellati
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3082/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14.11.2023, notificata il 17.11.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta con atto di citazione dell'11.05.2010 da
[...]
, e , in qualità di eredi Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 di , nei confronti di e, per l'effetto, dichiarava il diritto di proprietà degli Persona_2 Parte_1 attori sull'immobile sito in Squinzano alla Via Principe di Piemonte n.12, in virtù dell'atto rogato dal
Notaio n. 94113 del 24.05.1991, disponendo l'immediata reintegrazione degli eredi in Per_3 Per_2 qualità di comproprietari del predetto immobile, nel possesso;
condannava alla Parte_1 riconsegna della disponibilità del medesimo e di copia delle chiavi;
rigettava tutte le eccezioni, contestazioni e domande formulate dal convenuto.
Ed invero.
2. e , in Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , convenivano in giudizio deducendo di essere Persona_2 Parte_1 proprietari della quota indivisa dei 3/18 dell'immobile, sito in Squinzano, alla Via Principe di Piemonte,
n. 12, foglio 25, particella n. 129, al fine di rivendicare il loro diritto di proprietà e ottenere l'immediata reintegrazione nel compossesso di detto immobile.
2.1. A fondamento della domanda rappresentavano che la civile abitazione in Squinzano apparteneva a di nato nel 1893 e deceduto in data 01.10.1977 senza lasciare testamento. Gli Parte_1 Per_4 eredi del de cuius, erano: la moglie, poi deceduta, e i figli, , Persona_5 Controparte_2
nonché i nipoti ex filia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e discendenti della premorta , e i nipoti ex filio
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
2 , e , figli del TO;
tutti loro, ad CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Persona_6 eccezione di , perché a loro dire incapace di intendere e volere, avevano conferito, Controparte_2
a procura speciale a vendere l'immobile ereditario, anche in favore di se stesso;
cosicché, Persona_2 all'esito, gli eredi vendevano al le loro quote ereditarie, per il prezzo di £ 1.000.000 Pt_1 Per_2 ciascuno, senza però mai procedere alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento. Pertanto, con atto di citazione del 03.04.1991 conveniva in giudizio gli eredi di ( n. 1893) per Persona_2 Parte_1 la stipula dell'atto di venduta, dando esecuzione al contratto concluso fra gli stessi;
tuttavia solo CP_10
, e , figli di (TO al padre
[...] Controparte_11 Controparte_12 Persona_6 Parte_1 di , proprietari di 1/18 ciascuno della suddetta abitazione, provvedevano a formalizzare il Per_4 contratto di compravendita, trasferendo così al solo la loro quota indivisa di proprietà Persona_2
(3/18) del suddetto immobile.
Assumevano i deducenti che conseguentemente aveva acquistato in regime di Persona_2 comunione legale con la moglie, la proprietà di 3/18 dell'immobile, giusta Persona_1 atto di compravendita rogato dal Notaio n. 94113 in data 24.05.1991. Persona_7
2.2 , quindi, comportatosi sempre come proprietario dell'immobile, aveva compiuto atti Persona_2 di esercizio del relativo diritto per oltre vent'anni, tollerando il possesso dell'immobile da parte di
[...]
, in ragione delle precarie condizioni di salute mentale, in cui quest'ultimo versava, Persona_8 dichiarato interdetto già dagli anni '70, ed internato in manicomio, sicché, una volta uscito dal predetto nosocomio, per consentirgli un rifugio sicuro, perché privo di fissa dimora, era stato ospitato in detta abitazione, ove era rimasto fino al decesso (2004).
A seguito della morte di , occorsa nel 1996, i figli, Persona_2 Controparte_1 [...]
, e la moglie, , avevano pertanto ereditato la Parte_2 Parte_3 Persona_1 quota indivisa di proprietà dell'abitazione per cui è causa. Tuttavia, nel 2004, dopo il decesso di
[...]
, l'immobile veniva illegittimamente occupato, in via esclusiva, come deposito degli CP_2 attrezzi di lavoro, dal figlio di questi, , il quale cambiava anche la serratura e applicava un Parte_1 lucchetto alla porta di ingresso, precludendo così ai deducenti quali comproprietari il possesso dell'abitazione, comprimendone il diritto di ( com)proprietà. Essendo interessati a far cessare gli abusi perpetrati in loro danno da , gli attori chiedevano pertanto con citazione di accertare e Parte_1 dichiarare il diritto di proprietà per la quota indivisa di 3/18 dell'immobile di che trattasi, conformemente al titolo d'acquisto, costituito dall'atto di compravendita per Notar del 25.05.1991, Persona_7 nonché di disporre l'immediata reintegrazione degli stessi, nella loro spiegata qualità, nel possesso dell'abitazione de qua e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla consegna di una copia delle chiavi e alla rimozione del lucchetto apposto, oltre al risarcimento dei danni subiti dagli attori negli ultimi cinque
3 anni per l'illecita sottrazione del possesso dell'immobile, quantificato in € 1999,00, considerato che il valore locativo del bene in questione era pari ad € 2.400,00 annui.
->>
3. Ritualmente costituito in giudizio, eccepiva, preliminarmente: Parte_1
a) la carenza di legittimazione attiva degli attori, perché non avevano fornito la prova della loro qualità di eredi e quindi di (com)proprietari dell'immobile de quo, a nulla rilevando, a tal fine, il rogito del Per_3
1991, posto che il convenuto era l'unico proprietario dell'intero immobile, avendo egli soltanto accettato l'eredità del padre , a sua volta unico erede di (1983); Controparte_2 Parte_1
b) l'inopponibilità del rogito del 1991 a sé e al suo dante causa, , dal Per_3 Controparte_2 momento che , e , danti causa di , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Persona_2 avevano alienato ciò di cui non erano mai stati proprietari, non avendo mai accettato, neppure tacitamente, l'eredità del nonno;
c) l'inefficacia e l'invalidità dell'atto stipulato nel 1991 per violazione del diritto di prelazione di
[...]
, per non aver mai notificato copia dell'atto con il quale un coerede CP_2 Persona_2 manifestava l'intento di vendere la propria quota a terzi, estranei al consorzio ereditario, ragion per cui esercitava ora per allora l'azione di riscatto ex art. 732 c.c. Parte_1
In subordine, chiedeva di dichiarare l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. sull'intero bene e quindi anche sulla quota dei 3/18 per cui è causa, ritenendone sussistenti tutti i presupposti. Nel caso in cui fosse stata dichiarata una sua comunione immobiliare con gli attori, chiedeva in via gradata la condanna di controparte a rifondergli quanto speso da per la ristrutturazione dell'immobile Controparte_2 de quo e, in particolare, la somma di € 2.065,37 (3/18 di £ 23.994.716) relativi agli interventi edilizi, €
163,33 (3/18 di € 979,97) relativi alle somme pagate per l'utenza elettrica per gli anni dal 1991 al 2010, per un totale di € 2.295,43.
Domandava ancora in via riconvenzionale la condanna degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale da lui patito, che quantificava in € 5.000,00, in conseguenza delle affermazioni relative alla condotta di vita del proprio padre, nonché per la produzione in giudizio di un documento personale sulla salute mentale del de cuius, in aperta violazione dell'art. 60 del d.lgs. 196/03, specificando che l'interdizione del padre risaliva agli anni '90 e non già al 1970, come constato in citazione.
Chiedeva, altresì, la compensazione tra eventuali reciproche condanne pecuniarie in giudizio, con condanna degli attori, in solido tra loro, a pagargli la risultante eccedenza oltre accessori di legge, oltre alla condanna degli istanti ai sensi dell'art. 96 c.3 c.p.c.
4 4. A seguito del decesso di , intervenuto nel corso del giudizio, si costituivano Persona_1 quali suoi eredi i figli, e , che Controparte_1 Parte_2 Parte_3 proseguivano il giudizio subentrando nella medesima posizione della loro dante causa.
5. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, CTU, interrogatorio formale e prova testimoniale.
5.1. All'esito, il primo giudice disattendeva tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Rigettava invero, la eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori perché ravvisava la legittimazione ad agire, avendo gli attori dato prova dell'accettazione tacita dell'eredità del padre,
[...]
, avendo compiuto atti che non avrebbero potuto compiere se non in qualità di eredi, ai sensi Per_2 dell'art. 476 c.c., quali, a titolo esemplificativo, il pagamento dei debiti paterni, il subentro di
[...]
nel contratto di locazione dell'abitazione familiare e la vendita dell'autocarro di proprietà del Pt_3 padre.
Quanto al titolo di acquisto della proprietà da parte di , il giudice di prime cure precisava Persona_2 che , e , figli di , TO a CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Persona_6 Parte_1 di subentrati per rappresentazione nell'asse ereditario, avevano accettato tacitamente
[...] Per_4
l'eredità del nonno, per effetto della dichiarazione di successione del 1977 e del conferimento della procura speciale a vendere a , avente ad oggetto la cessione delle loro quote indivise, Persona_2 pari a 1/18 ciascuna, del compendio ereditario. Il Tribunale rigettava pertanto l'asserito acquisto “a non domino” della quota dei 3/18 dell'immobile per cui è causa, riconoscendo agli attori la titolarità del diritto di agire in rivendicazione ex art 948 c.c., dal momento che avevano dimostrato di essere comproprietari dell'immobile.
Avendo azionato il giudizio nei confronti dell'unico comproprietario che impediva l'accesso all'immobile dal 1996, non vi era alcuna necessità di un litisconsorzio ai fini dell'accertamento della comproprietà.
Di contro, il Tribunale ravvisava il difetto di prova dell'accettazione dell'eredità da parte del convenuto, non essendo comprovata l'accettazione dell'eredità da parte di . Quest'ultimo Controparte_2 avrebbe dovuto accettare l'eredità con beneficio di inventario, perché interdetto, ma, non avendone fornito riscontro probatorio, verosimilmente non aveva mai acquisito la qualità di erede e conseguentemente il figlio non era mai subentrato nell'asse ereditario. Parte_1
A parere del Tribunale, inoltre, non sussistevano neppure i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. in quanto, valutato il quadro probatorio, aveva vissuto dapprima, dal 1977 al 1985, a Surbo Controparte_2 presso la sorella quale tutrice legale, e, successivamente, per mera tolleranza di CP_5 [...]
, nell'immobile di che trattasi, per cui il giudice di prima istanza rigettava l'eccezione di Per_2
5 intervenuta usucapione, nonché quella di nullità della compravendita per difetto della causa negoziale, ex art. 1418, c. 2 e 1325, c. 1 n. 2 c.c., ritenendo irrilevanti le ragioni sottese alla sottoscrizione del rogito.
In ordine all'asserita violazione del diritto di prelazione sollevata dal convenuto per non aver il Per_2 notificato agli altri comproprietari l'atto con cui altro coerede intendeva cedere la propria quota ereditaria a terzi estranei e non alla comunione ereditaria, il primo giudice rilevava la conoscenza della compravendita da parte di tutti gli eredi della compravendita, ad eccezione di , il Persona_8 quale, però, non essendo all'epoca capace di intendere e volere, non avrebbe comunque potuto disporne, sicchè rigettava la relativa eccezione. Ad ogni buon conto, l'azione di cui all'art. 732 c.c. era da considerarsi prescritta per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Con riferimento alla spesa che il convenuto assumeva di aver sostenuto per € 9.700,09, così come determinato dal CTU, il Tribunale reputava opportuno ripartire il predetto importo in base alla quota di ciascun proprietario, sicchè la quota di 3/18 ammontava ad € 1.616,69. Tale somma veniva compensata con quella, equativamente determinata, relativa al danno subito dagli attori negli ultimi cinque anni per la sottrazione della disponibilità dell'abitazione de qua.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale dichiarava il diritto di proprietà degli attori sull'immobile di che trattasi, disponendo la reintegrazione degli stessi, in qualità di comproprietari, nel possesso del bene predetto e, per l'effetto, condannava alla Parte_1 riconsegna della disponibilità dell'immobile e di copia delle chiavi.
Le spese del giudizio seguivano la soccombenza.
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6. Con atto di citazione notificato il 14.12.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad otto motivi di gravame, e segnatamente:
1. Decisione ultra petita e carenza di legittimazione attiva in capo agli attori: l'appellante si duole che il Tribunale, in violazione degli artt. 476, 480 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché sulla scorta di un malgoverno delle istanze istruttorie, abbia respinto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva degli attori, solleva dal convenuto. In particolare, il giudice di prime cure non si sarebbe avveduto che, contrariamente a quanto sostenuto, gli attori (odierni appellati) non avrebbero assolto all'onere di provare l'accettazione dell'eredità di nel termine Persona_2 di cui all'art. 480 c.c., ossia dieci anni dal decesso del dante causa, risalente al 1996, oltre al fatto che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe attribuito agli attori una quota di 3/36, pur in assenza di richiesta a titolo di eredi. E ciò in quanto la agiva in primo grado solo quale pretesa Per_1 erede del e non anche in proprio, quindi solo per la metà dei 3/18, ossia 3/36 dell'intero Per_2
6 immobile, posto che i restanti 3/36 spettavano alla essendo avvenuto per l'acquisto Per_1 del 1991 in regime di comunione, ma tale pretesa non era stata dedotta in giudizio. Inoltre,
l'accettazione tacita del lascito ereditario facente capo a , sarebbe stata desunta Persona_2 dal subentro nel rapporto di assegnazione dello , ma l'art. 1, co. 6, della L. n. 560/93 e art. Pt_4
12 D.P.R. 1035/73, non richiede il requisito dell'accettazione, né comunque i diritti dell' Pt_4 sono suscettibili di trasmissione iure hereditatis. Né, a parere dell'appellante, la prova dell'accettazione dell'eredità da parte di potrebbe essere ricavata dalla cessione Parte_3 del veicolo Fiat 241, non essendo dimostrato che tale bene sia mai caduto in successione e che, quindi, fosse di proprietà di . Sostiene inoltre il difetto di prova dell'accettazione Persona_2 dell'eredità del de cuius anche da parte di e Per_2 Controparte_1 Parte_2
anche alla luce del fatto che l'eventuale accettazione tacita di uno dei chiamati alla
[...] successione non implica automaticamente quella degli altri.
2. Inammissibilità di un'actio revindicatoria per quote indivise, illegittimità della reintegra del possesso, della condanna alla riconsegna dell'immobile ed alla consegna delle chiavi
- difetto di legittimazione attiva per acquisto quote a non domino, sotto diversi profili:
2.1. A) il deducente lamenta che il giudice di prime cure abbia ravvisato la legittimazione ad agire degli attori, ritenendo legittimo il titolo di proprietà di , e CP_10 CP_11
eredi per rappresentazione di (1983), per aver acquistato tacitamente CP_12 Parte_1
l'eredità del de cuius ai sensi dell'art. 476 c.c.; ma a differenza di quanto argomentato dal
Tribunale, peraltro in contrasto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., non vi sarebbe prova dell'accettazione dell'eredità di nessuno dei chiamati all'eredità di ad Parte_1 eccezione di quella di . Quindi, il primo giudice, in violazione degli Controparte_2 artt. 460, 476, 2699, 2700, 2702 e s.s., 2712, 2719, 2727, 2729, 2730 e 2733 c.c., in uno con gli artt. 115 e 116 c.p.c., ha dedotto tale intento dalla dichiarazione di successione, trascurando che trattasi di atto rilevante solo a fini fiscali. Parimenti, tale volontà non potrebbe essere ricavata dalla domanda di voltura, poiché eseguita solo tardivamente e a richiesta del terzo
, né, ancora, dal rogito del 24.05.1991, perché redatto oltre il termine Persona_2 Per_3 di dieci anni di cui all'art. 480 c.c. Analogamente, il conferimento al di procura speciale Per_2
a vendere l'immobile de quo, oltretutto rimasto privo di riscontro, non integrerebbe i presupposti di cui all'art. 476 c.c., non essendoci alcun riferimento alla volontà di accettare la qualità di eredi da parte dei danti causa del Trattasi, peraltro, di documento, già Per_2 disconosciuto nel precedente grado di giudizio, privo di efficacia probatoria ex artt. 2702 e
2704 c.c., avendo le controparti depositato solo una mera fotocopia dell'atto e non anche l'originale. Di conseguenza, in difetto di prova dell'accettazione dell'eredità del nonno, i
7 chiamati all'eredità di , TO a (1983), Persona_9 Parte_1 avrebbero alienato la quota di un bene di cui non erano proprietari.
2.1. B) L'appellante censura la sentenza nella parte in cui dichiara ammissibile e procedibile l'azione di rivendicazione, disponendo, altresì, la riconsegna dell'intero immobile e delle chiavi, poiché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare l'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all'art. 948 c.c., non avendo gli attori (odierni appellati) dato prova di un valido titolo d'acquisto. A ciò si aggiunge che l'azione di rivendica, ad avviso dell'istante, può essere esperita solo per la tutela dell'intero immobile e non anche per la tutela reale di una quota indivisa di diritti immobiliari. Analogamente, la richiesta di consegna di copia delle chiavi non implicherebbe la riconsegna dell'immobile nella sua interezza, alla luce del principio che impone il divieto di riconsegna di un immobile comune da parte del maggior detentore di quote in favore di chi detenga quote minoritarie, in conformità al disposto di cui all'art. 1102
c.c.
2.1.C) Il sottolinea ancora l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta Pt_1
l'eccezione di nullità del Rogito Resta del 24.05.1991: con tale atto il non intendeva Per_2 entrare a far parte di una comunione, ma acquistare la quasi totalità dell'immobile (ad eccezione della quota di ), per cui il contratto aveva mera funzione Persona_8 anticipatoria negoziale della domanda giudiziale di vendita, proposta contro più soggetti, intesi come parte negoziale complessa ed unitaria;
sicché, non avendo poi il coltivato Per_2 il giudizio per il riconoscimento delle altre quote, non presentatesi le patri parti innanzi al notaio, sarebbe mancata la causa negoziale del rogito, con conseguente nullità ex art. 1418 c.
2 e 1325, c. 1, n. 1 c.c. Parimenti, altra causa di nullità ai sensi delle citate disposizioni, deriverebbe dal difetto del consenso da parte di tutti gli altri comproprietari del bene da alienare.
3. Vicende successorie sull'immobile per cui è causa – unico erede Controparte_2 del padre: il deducente contesta che il Tribunale abbia ritenuto non provata l'accettazione dell'eredità da parte di , in mancanza di riscontro probatorio dell'accettazione Parte_1 dell'asse ereditario da parte di , che, in virtù dello status di interdetto, Persona_8 avrebbe dovuto essere espressa con beneficio di inventario. Tale soluzione si porrebbe in contrasto con gli artt. 476, 471, 421 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché con il compendio probatorio, da cui emergerebbe che, a differenza di quanto riferito, solo aveva Persona_8 accettato tacitamente l'eredità paterna, tanto da aver compiuto atti concludenti di gestione del patrimonio nel decennio 1977-1987, allorquando era capace di intendere e volere, essendo stato interdetto solo negli anni '90. Nel dettaglio, a detta dell'appellante, l'istruttoria ha confermato che ha posseduto senza soluzione di continuità l'immobile per cui è causa Persona_8
8 sin dall'apertura della successione di nel 1977 e fino alla propria morte, risalente Parte_1 al 2004, come evidenziato non solo dal censimento del 1971, ma anche dall'esecuzione di documentati lavori, mentre gli altri comproprietari si sono sempre disinteressati all'immobile di che trattasi. A sostegno di tale tesi, l'istante richiama anche le dichiarazioni dei testi escussi, ivi comprese quelle di pur eccependone l'incapacità a testimoniare ai sensi Controparte_13 dell'art. 246 c.p.c., essendo parte interessata alla causa, in qualità di comproprietaria. Ad ogni buon conto, quand'anche, al tempo dell'apertura della successione, vi fosse stata un'interdizione del
-tesi comunque indimostrata- tale circostanza non avrebbe impedito l'accettazione, Per_2 trattandosi di un diritto esercitabile, alla morte dell'interdetto, dall'erede, come è avvenuto nel caso di specie.
4. Inopponibilità del rogito Resta 24.05.91 – Inopponibilità a e Persona_8 all'odierno appellante – retratto ex art. 732 c.c.: il deducente non condivide la decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha respinto la domanda di riscatto ex art. 732 c.c. sul presupposto che gli altri comproprietari fossero a conoscenza del contratto di compravendita, non essendovi prova della dedotta circostanza, tant'è che non è stata notificata alcuna proposta di alienazione a né, qualora vi fosse stata sentenza di interdizione, al suo Controparte_2 tutore. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'azione di cui all'art. 732 c.c. sarebbe stata tempestivamente esercitata, perdurando lo stato di comunione ereditaria, con la conseguenza che il diritto di cui all'art. 732 c.c. non può considerarsi prescritto.
5. Maturata usucapione: la difesa del lamenta il rigetto dell'eccezione di usucapione, Pt_1 soluzione frutto di una erronea lettura delle istanze probatorie, dalle quali, invece, emergerebbero i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. Invero, dopo aver richiamato le medesime argomentazioni proposte con il terzo motivo di censura a sostegno della relazione esclusiva tra il e Pt_1
l'immobile per cui è causa, il deducente, in ordine all'elemento oggettivo del possesso, ribadisce che le opere di ristrutturazione, così come riscontrate in sede di CTU, son state effettuate su iniziativa del padre e a spese dello stesso, il quale, al pari del figlio (odierno appellante) ha sempre posseduto le chiavi, a differenza degli appellati, mai interessatisi all'immobile in questione.
L'appellante ritiene sussistente anche il presupposto temporale, possedendo l'abitazione da ben
33 anni, potendo cumulare al proprio, in virtù dell'art. 1146 c.c., anche il possesso maturato dal padre, . A tal proposito, specifica il deducente che Persona_8 Persona_8 ha risieduto, usato e gestito l'immobile in qualità di proprietario e non già per mero atto
[...] di tolleranza del E ciò in quanto gli atti di tolleranza sarebbero caratterizzati da Per_2 transitorietà e saltuarietà e sono giustificati da un senso di familiarità, amicizia o buon vicinato, mancati nel caso in esame, tant'è che l'istruttoria ha evidenziato una profonda tensione nei
9 rapporti tra il gli appellati e lo stesso , circostanza trascurata dal Per_2 Persona_8 giudice.
6. Domanda di danni formulata in primo grado dall'appellante: la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di omessa pronuncia per non aver il primo giudice statuito alcunché circa la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione della produzione in giudizio di documenti sanitari strettamente personali, ininfluenti ai fini della controversia, per cui l'appellante ripropone la medesima richiesta risarcitoria anche in tale fase di giudizio.
7. Insussistenza del danno lamentato dagli attori in primo grado: l'istante impugna la sentenza nella parte in cui riconosce agli appellati € 1.616,69 per il danno derivante dal mancato godimento del canone di locazione dell'immobile de quo, statuizione che si pone in contrasto con i quesiti formulati al consulente, tenuto conto che la richiesta di CTU “per l'esatto ammontare dei canoni” è stata disattesa per carenza dei presupposti. Contesta anche il quantum, in difetto di prova relativa alla circostanza che si sarebbero potuti trarre canoni di locazione per € 2.400,00 annui, tenuto conto che l'immobile non era locabile per l'impossibilità di concederlo in locazione, in mancanza delle maggioranze di cui agli artt. 1105 e 1108 c.c. o di un provvedimento dell'A.G.O. Lamenta il la violazione degli artt. 112 c.p.c. nonché 1223, 1224 e 2056 c.c. nella parte in cui non Pt_1 riconosce in favore dell'appellante le ulteriori spese pari ad € 163,33 per utenza elettrica ed € 66,73
e per utenza idrica e fognaria, né interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, pur richiesti in prime cure sulle spese di ristrutturazione dell'immobile.
8. Spese di lite del primo grado – condanna degli appellati per lite temeraria: deduce l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'appellante al pagamento delle spese, laddove, invece, la soccombenza reciproca avrebbe giustificato la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. Censura, infine, la sentenza nella parte in cui ha omesso, in violazione degli artt. 96 e art. 112 c.p.c., di pronunciarsi in ordine alla domanda di condanna da lite temeraria
7. Ritualmente costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Parte_2 [...]
contestano le doglianze avverse, reiterando le medesime argomentazioni difensive proposte in Pt_3 primo grado e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
8. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione. 10 >>>
9. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
È infatti fondato il primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente respinto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata dal convenuto, in quanto non si sarebbe avveduto che, contrariamente a quanto sostenuto, gli odierni appellati ( attori in primo grado) non avrebbero assolto all'onere di provare la loro qualità di eredi, a seguito dell'accettazione dell'eredità di nel termine di cui all'art. 480 c.c., ossia dieci anni Persona_2 dal decesso del dante causa, risalente al 1996, nonché che in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe attribuito agli attori una quota maggiore di quella riferibile al lor dante causa ( 3/36), in assenza di richiesta.
Tali rilievi appaiono entrambi convincenti.
9.1. In primo luogo, occorre rilevare che effettivamente il , in regime di comunione Persona_2 legale con la moglie, , in seguito e per effetto del rogito per notar del Persona_1 Per_3
24.5.1991 avrebbe acquistato i 3/18 dell'immobile di Via Principe di Piemonte in contestazione, in comunione con la moglie, tale che effettivamente ciascuno dei coniugi era comproprietario per ½ della quota di 3/18 del bene. Alla morte del , la moglie è rimasta proprietaria della sua quota, Persona_2 di 3/36, e gli eredi del – ivi inclusa la moglie - sarebbero subentrati in quella di 3/36 riferibile al Per_2 de cuius. Gli attori in primo grado - Persona_1 Controparte_1 [...]
e – hanno agito spiegando solo la loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_2
e chiedendo, in tale veste, soltanto di accertare il relativo diritto di proprietà del loro dante causa – cui essi erano subentrati quali eredi - come rinveniente dall'atto Resta del 1991.
La domanda proposta riguarda effettivamente pertanto solo la metà dei 3/18 acquistati col rogito Per_3 ed imputabili a . Persona_2
, proprietaria dei restanti 3/36, non ha inteso agire in proprio a tutela della Persona_1 sua quota, sicché l'oggetto della domanda deve effettivamente ritenersi circoscritto ai 3/36 di comproprietà del bene facenti capo al solo de cuius . Persona_2
La sentenza, invece, nell'accogliere la domanda dichiarando “il diritto di proprietà degli attori sull'immobile in Squinzano in virtù dell'atto rogato dal Notaio n. 94113 del 24.5.1991” e quindi per Per_3
3/18 di fatto è andata ultra petita attribuendo agli eredi del l'intera quota dei 3/18 senza Per_2 correttamente limitare tale accertamento alla sola quota di 3/36 ( ½ di 3/18) del de cuius, in nome del quale le parti avevano agito, di fatto attribuendo quindi agli eredi di anche la quota della Persona_2
non oggetto di domanda. Persona_1
11 9.2. Parimenti errata appare la sentenza anche con riferimento al rigetto della eccezione di difetto di legittimazione degli attori, i quali hanno agito quali eredi del padre, pur senza aver mai accettato l'eredità del de cuius, né espressamente, ma neppure tacitamente.
L'art. 480 cc disciplina, infatti, il diritto di accettare l'eredità.
9.2.1.Posto che pacificamente alcuna accettazione espressa è mai intervenuta, e che pure pacificamente i chiamati non fossero nel possesso del bene ereditario de quo ( occupato da ) ovvero di Controparte_2 altri beni ereditari ( nulla è dedotto sul punto), occorre verificare se sia intervenuta quantomeno una accettazione tacita. Il diritto di accettare ed art. 480 cc si prescrive in 10 anni dalla apertura della successione, sicché l'azione giudiziaria in scrutinio non può integrare una accettazione tacita, perché tanto
è avvenuto oltre il termine dell'art. 480 cc, atteso che il decesso è del 1996 e l'azione è iniziata solo nel
2010. In generale, la proposizione da parte del chiamato di azioni giudiziarie che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. dimostra l'accettazione dell'eredità, ma nella specie, se pure le parti hanno agito spendendo la qualità di eredi, per ricostruire il patrimonio ereditario, ma tale effetto in questo caso è precluso.
9.2.2.Occorre pertanto verificare se siano stati compiuti dai chiamati, prima del 2006, gli atti cui la legge attribuisce il valore di accettazione tacita. L'acquisizione tacita della qualità di erede prevista dall'art. 476 cc è l'effetto del compimento “di un'attività … incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018). È accettazione tacita dell'eredità un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale.
L'accettazione tacita considera infatti necessaria non una qualsiasi manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità, vale a dire qualsiasi comportamento concludente dal quale si possa implicitamente ricavare quella volontà, ma solo l'atto compiuto dal chiamato che, in una duplice rinforzata prospettiva, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita della eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato, che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili (Cass. 30.04.2021, n. 11478. e negli stessi termini: Cass.
28.10.2020, n. 23737; Cass. 22.01.2020, n. 1438; Cass. n. 1079/2009; Cass. n. 5226/2002).
9.2.3. Il tribunale ha sulla scorta delle difese svolte dagli appellati in primo grado evidenziato in sentenza alcune condotte che ha ritenuto integranti accettazione tacita, così superando l'eccezione del convenuto.
Effettivamente però alcune delle circostanze valorizzate a tal fine dal tribunale come atti di gestione del patrimonio ereditario non sono condotte che possano integrare una accettazione tacita;
in particolare non
12 lo sono certamente la denuncia di successione, in quanto non è atto sintomatico in via univoca della volontà di accettazione della eredità: la denuncia di successione, che ha efficacia unicamente sul piano fiscale, così come il pagamento della relativa imposta, non integra accettazione tacita, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, e come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità (Cass. n. 4783/2007; Cass. n.
4756/1999).
9.2.4 Allo stesso modo neppure “il pagamento di debiti ereditari” indicato in sentenza può essere utile a tal fine, salvo che non sia effettuato con denari della massa;
nella specie la documentazione agli atti – relativa per lo più a pagamento di imposte - non solo è effettuata prima del 1996, ma si tratta di ricevute di pagamento di tasse intestate a e da questa pagate, quindi, in difetto di prova che Persona_5 tali ricevute nonostante la intestazione formale si riferissero invece a debiti di e che il Persona_2 pagamento sia avvenuto con denaro ereditario, non consente una interpretazione univoca della condotta come posta in essere dalla quale erede, che possa supportare l'assunto di una sua Persona_5 accettazione tacita. Quanto poi al pagamento delle competenze dell'avvocato relative al giudizio avviato dal padre nel 1991 per l'esecuzione del contratto di compravendita, processo non concluso nel 1996; la condotta in astratto potrebbe integrare “pagamento di debito ereditario” riferibile a tutti gli eredi, ma non solo non ne è provato il pagamento con denari della massa, ma nessun dato documentale è di supporto a tale soluzione, perché non vi è alcuna traccia del relativo pagamento di somme al difensore.
9.2.5. La regolarizzazione degli abusi, pure invocata a tal fine, se può ritenersi atto univoco della volontà di acquistare la qualità di erede, non è provato che sia stata effettivamente realizzata dagli eredi, perché il progetto in atti è a firma di , ma non vi è alcuna evidenza che sia stato poi coltivato dai Persona_2 figli.
9.2.6. Peraltro, anche con riferimento all'abitazione proprietà dello ed oggetto di detti abusi da Pt_4 regolarizzare, così come di contratti di locazione e successiva compravendita, emerge dagli atti che l'assegnataria fosse solo la , sicché trattasi di condotte del tutto irrilevanti, Persona_1 perché non riferibili al de cuius.
In ogni caso, se la stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all'eredità integra gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall' art. 476 c.c. ( Cassazione civile , sez. II , 10/04/2025 ,
n. 9436), tuttavia nel caso di immobile di proprietà dello , questo è stato solo semmai oggetto di Pt_4 subentro nel rapporto di assegnazione dello , sicché è atto inefficace perché i diritti dell' non Pt_4 Pt_4 sono suscettibili di trasmissione iure hereditario e comunque, siccome è previsto che l'alloggio debba essere assegnato in locazione, su loro domanda, agli eredi, purché conviventi al momento della morte, per caso di morte dell'assegnatario, tale subentro non integra comunque un atto di gestione del patrimonio ereditario che possa integrare accettazione tacita, non essendo atto univocamente sintomatico della
13 volontà di accettazione della eredità, perché è sorretto piuttosto dalla volontà di non perdere l'alloggio ove si convive.
9.2.7. La vendita dell'autocarro neppure può integrare accettazione tacita, in quanto la vendita fu effettuata da che risulta, dal certificato di proprietà versato in atti, l'intestatario del bene Parte_3 al momento della vendita, sicché non trattandosi di bene ereditario anche tale atto - che comunque semmai avrebbe giovato al solo - non integra affatto accettazione tacita. Parte_3
9.3. Le censure al percorso motivazionale della sentenza di primo grado appaiono per tali considerazioni condivisibili e corrette: effettivamente gli attori in primo grado non hanno mai accettato l'eredità, sicchè non solo legittimati all'azione proposta “quali eredi”.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione è fondata e va accolta.
10. L'accoglimento di tale prima e dirimente censura comporta la riforma della sentenza appellata, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda introduttiva e l'assorbimento di ogni altra doglianza.
Va precisato che tutte le domande formulate in primo grado, e riproposte nei motivi di appello, sono state formulate solo in via subordinata alla ipotesi in cui “ non si acceda alla tesi del difetto di legittimazione attiva degli attori”, che resta la richiesta principale del convenuto oggi appellante, sicché, avendo la Corte ritenuto fondata tale preliminare eccezione, non potrà esaminare nessuna di tutte le altre questioni, pure oggetto di tutti i restanti motivi di gravame, perché assorbite dall'accoglimento di detta eccezione preliminare, avente proposizione di preminenza anche logica nella definizione della lite, ivi inclusa quindi sia la domanda di usucapione, - pure formulata sub 5 delle conclusioni dell'atto di costituzione in primo grado “ in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Giudice nn dovesse accedere alla tesi della esclusiva accettazione della eredità di fu da parte di Parte_1 Per_4
, di cui alla precedente conclusione sub 3 e sub 4). Controparte_2
11. Residua soltanto la disamina del motivo sub 6) con cui l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di omessa pronuncia per non aver il primo giudice statuito alcunché circa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, patito in ragione della produzione in giudizio di documenti sanitari strettamente personali, afferenti il padre , perché a suo Controparte_2 dire ininfluenti ai fini della controversia;
l'appellante ripropone quindi la medesima richiesta risarcitoria anche in tale fase di giudizio.
La domanda di risarcimento dei danni di cui sub 9) delle conclusioni dell'atto di citazione è stata avanzata in relazione e subordinatamente all'accoglimento della domanda sub 6) della narrativa dell'atto, in via riconvenzionale, sicché prescinde dalla legittimazione degli attori.
Effettivamente il tribunale non ha deciso su detta domanda, ma l'omessa pronuncia da parte del giudice comporta soltanto l'obbligo per la Corte di integrare la motivazione carente o comunque decidere su detta domanda.
14 Tale domanda però non appare fondata.
E tanto perché le affermazioni contenute in citazione che riguardano la condotta di vita e le condizioni di salute mentale del proprio padre, , non sono affatto inconferenti, ma sono Persona_8 giustificate dalla necessità di dimostrare la perdita di ogni diritto ereditario del derivante Controparte_2 dal padre fu sulla abitazione oggetto di lite, che sostiene la domanda formulata Parte_1 Per_4 in citazione, né la produzione in giudizio della documentazione sulla salute mentale del de cuius è ultronea perché serve a corroborate tali assunti;
la produzione di un documento personale non si pone pertanto in violazione della tutela alla privacy ex del d.lgs. 196/03, perché l' art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d.
Codice della Privacy) prevede che, in caso di dati sensibili ( quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi) l'accesso è possibile qualora il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati richiesti. ( T.A.R. , Milano , sez. I , 07/03/2019 , n. 487) essendo pertanto le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. “ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 comma 7, l. 7 agosto
1990 n. 241 e art. 60, D.lg. 30 giugno 2003 n. 196 qualora l'istanza di accesso ai documenti sia preordinata all'esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, il relativo diritto deve poter essere esercitato, anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo” ( così T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 13/09/2013, n.1915).
Il fatto poi che l'interdizione del padre risalga agli anni '90 e non già al 1970, come affermato in citazione non può ritenersi del tutto falsa e pretestuosa, sicché non integra alcun pregiudizio, atteso che, se pure l'internamento in manicomio non equivalesse ad interdizione, comunque il sin dal 16.12.1970 Pt_1 era effettivamente internato coattivamente in manicomio e solo nel 1975 il ricovero coatto è stato modificato in ricovero volontario ( art. 420 cc oggi abrogata), ma tanto sul presupposto della sussistenza sin da allora ( 1970) di una situazione di disagio mentale che necessitava di adeguate cure psichiatriche e che poi ha portato, se pure nel 1991 alla sentenza di interdizione.
Alcun danno di tipo non patrimoniale può integrare la esposizione di tali circostanze, non sorrette da alcun intento denigratorio ed offensivo, ma funzionali alla difesa in giudizio delle ragioni degli attori.
11. Parimenti va disattesa la censura con cui l'appellante lamenta che il tribunale abbia omesso, in violazione degli artt. 96 e art. 112 c.p.c., di pronunciarsi in ordine alla domanda di condanna da lite temeraria.
Integrando tale lacuna argomentativa insita nella impugnata sentenza, alla luce della decisione assunta in questa sede, il Collegio rileva che comunque non ricorrono, in ogni caso le condizioni per la condanna degli appellati – attori in primo grado - al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc come richiesto dalla difesa dell'appellante -convenuto in primo grado. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
15 nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. In difetto di tali situazioni – che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
12. Infine, inammissibile è la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc perché formulata per la prima volta solo in appello dal . Parte_1
13. La riforma della sentenza comporta l'assorbimento del motivo di appello che investe le spese di lite di primo grado, che, in conseguenza della riforma della decisione del tribunale, anche con riferimento alla domanda di condanna per lite temeraria, vanno regolate sulla base del principio di diritto secondo cui “il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727 e, di recente, Cassazione civile sez.
Trib., 03/09/2024, n. 23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellati, secondo il criterio di causalità e di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 14.12.2023 nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3082/2023, pubblicata il 14.11.2023, così Parte_3 provvede:
16 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, dichiara la domanda proposta con atto di citazione dell'11.05.2010 da e Controparte_1 Parte_2
, nella qualità in atti, inammissibile per difetto di legittimazione attiva degli attori;
Parte_3
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale da;
Parte_1
3) Condanna e al pagamento in Controparte_1 Parte_2 Parte_3 favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 Parte_1 per il primo grado ed in € 3.500,00 per il grado di appello, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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