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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9806/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9806/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 159, 159 10139 TORINO
Italia presso lo studio dell'avv. BUSETTA AGATA SABRINA MILENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 Parte_2
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 08/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data Parte_2 8/10/2015, relativamente alla sua collocazione, al contributo al mantenimento e al diritto di visita con l'altro genitore, considerato che rispetto al tempo del provvedimento sono mutate le esigenze del minore (il quale è oggi quindicenne).
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 8 ottobre 2015 n.1252/2015:
DISPONE che:
1) Il figlio , oggi di anni quindici, è affidato ad entrambi i genitori, con domicilio e Per_1
dimora abituale presso il padre in Rivoli (To) C.so Luigi Einaudi 115/B 18 e residenza, ai soli fini anagrafici, presso la madre in Via Crimea n. 17 Rivoli TO.
2) L'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé tutte le volte che vorrà senza limiti di tempo né di orari, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio.
3) I genitori provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorrerà con ciascuno di loro.
4) Le spese straordinarie per il figlio, per tali intendendosi quelle mediche, scolastiche, ricreative, sportive (spese che dovranno essere preventivamente concordate, o necessitate e comunque documentate), saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
5) Le Parti convengono che per ogni questione dovesse tra loro insorgere relativamente alla individuazione e ripartizione delle spese suddette verrà fatto riferimento, per quanto qui non derogato, alle disposizioni del Protocollo di intesa fra magistrati del Tribunale di Torino e avvocati del Foro di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., sottoscritto il 15.03.2016, del quale entrambi hanno conoscenza e ricevuto copia. A solo titolo esemplificativo, ma non in modo esaustivo, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. Gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono, invece, ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
6) Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 300,00 € il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 5 gg dalla richiesta.
DÀ ATTO che: 7) Entrambe le Parti al fine di permettere le eventuali reciproche deduzioni fiscali si impegnano a mettere a disposizione l'uno all'altra i documenti fiscali (fatture e ricevute) relative alle spese deducibili del figlio. L'assegno unico universale per il minore verrà percepito integralmente dalla madre che ogni mese si impegna a versarne il 50% al padre mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie del medesimo.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire nel proprio passaporto. Per_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Presidente est
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9806/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 159, 159 10139 TORINO
Italia presso lo studio dell'avv. BUSETTA AGATA SABRINA MILENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 Parte_2
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 08/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data Parte_2 8/10/2015, relativamente alla sua collocazione, al contributo al mantenimento e al diritto di visita con l'altro genitore, considerato che rispetto al tempo del provvedimento sono mutate le esigenze del minore (il quale è oggi quindicenne).
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 8 ottobre 2015 n.1252/2015:
DISPONE che:
1) Il figlio , oggi di anni quindici, è affidato ad entrambi i genitori, con domicilio e Per_1
dimora abituale presso il padre in Rivoli (To) C.so Luigi Einaudi 115/B 18 e residenza, ai soli fini anagrafici, presso la madre in Via Crimea n. 17 Rivoli TO.
2) L'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé tutte le volte che vorrà senza limiti di tempo né di orari, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio.
3) I genitori provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorrerà con ciascuno di loro.
4) Le spese straordinarie per il figlio, per tali intendendosi quelle mediche, scolastiche, ricreative, sportive (spese che dovranno essere preventivamente concordate, o necessitate e comunque documentate), saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
5) Le Parti convengono che per ogni questione dovesse tra loro insorgere relativamente alla individuazione e ripartizione delle spese suddette verrà fatto riferimento, per quanto qui non derogato, alle disposizioni del Protocollo di intesa fra magistrati del Tribunale di Torino e avvocati del Foro di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., sottoscritto il 15.03.2016, del quale entrambi hanno conoscenza e ricevuto copia. A solo titolo esemplificativo, ma non in modo esaustivo, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. Gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono, invece, ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
6) Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 300,00 € il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 5 gg dalla richiesta.
DÀ ATTO che: 7) Entrambe le Parti al fine di permettere le eventuali reciproche deduzioni fiscali si impegnano a mettere a disposizione l'uno all'altra i documenti fiscali (fatture e ricevute) relative alle spese deducibili del figlio. L'assegno unico universale per il minore verrà percepito integralmente dalla madre che ogni mese si impegna a versarne il 50% al padre mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie del medesimo.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire nel proprio passaporto. Per_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Presidente est
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.