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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 82/2025
Il Giudice CA MU, all'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASO DOMENICO/
ricorrente contro Contr
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
OR RI resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù Contr di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2017/18 – 2019/20 e 2023/24, per complessivi € 3.094,58 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.”.
Per la parte resistente: “Rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte evidenziate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Contr La ricorrente, docente in servizio presso il con contratti a tempo determinato sino al 30.6, lamenta il mancato godimento delle ferie maturate relativamente agli a.s. 2017/2018, 2019/2020 e 2023/2024, in assenza di adeguata informazione da parte del dirigente scolastico.
L'amministrazione resistente si è costituita tardivamente, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria.
La domanda è fondata, essendo corretto il calcolo dei giorni di ferie non Contr goduti effettuato dal ricorrente, dal momento che il conteggia tra i giorni di ferie quelli in cui le lezioni sospese, contrariamente al pacifico principio di diritto per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
Pag. 2 di 4 espresso avviso della perdi ta, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interp retata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C 569/16 e C 570/16, e in cause C 619/16 e C
684/16), non con sente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il p roprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il terminedelle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Sez. L - , Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Ciò detto, l'amministrazione non ha provato che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi costituita tardivamente e dovendo quindi ritenersi inammissibili le produzioni documentali (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale
Pag. 3 di 4 successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.” (Sez. L,
Sentenza n. 6969 del 23/03/2009 (Rv. 607427 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda o eccezione:
a) in accoglimento della domanda del ricorrente, accerta e dichiara il dirittodi parte ricorrente a percepire € 3.094,58 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici indicati in motivazione e, conseguentemente,condanna il
[...]
al pagamento della relativa somma;
Controparte_2
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.030 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
3.10.2025
Il Giudice
CA MU
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 82/2025
Il Giudice CA MU, all'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASO DOMENICO/
ricorrente contro Contr
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
OR RI resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù Contr di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2017/18 – 2019/20 e 2023/24, per complessivi € 3.094,58 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.”.
Per la parte resistente: “Rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte evidenziate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Contr La ricorrente, docente in servizio presso il con contratti a tempo determinato sino al 30.6, lamenta il mancato godimento delle ferie maturate relativamente agli a.s. 2017/2018, 2019/2020 e 2023/2024, in assenza di adeguata informazione da parte del dirigente scolastico.
L'amministrazione resistente si è costituita tardivamente, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria.
La domanda è fondata, essendo corretto il calcolo dei giorni di ferie non Contr goduti effettuato dal ricorrente, dal momento che il conteggia tra i giorni di ferie quelli in cui le lezioni sospese, contrariamente al pacifico principio di diritto per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con
Pag. 2 di 4 espresso avviso della perdi ta, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interp retata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C 569/16 e C 570/16, e in cause C 619/16 e C
684/16), non con sente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il p roprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il terminedelle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Sez. L - , Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Ciò detto, l'amministrazione non ha provato che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi costituita tardivamente e dovendo quindi ritenersi inammissibili le produzioni documentali (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale
Pag. 3 di 4 successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.” (Sez. L,
Sentenza n. 6969 del 23/03/2009 (Rv. 607427 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda o eccezione:
a) in accoglimento della domanda del ricorrente, accerta e dichiara il dirittodi parte ricorrente a percepire € 3.094,58 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici indicati in motivazione e, conseguentemente,condanna il
[...]
al pagamento della relativa somma;
Controparte_2
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.030 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
3.10.2025
Il Giudice
CA MU
Pag. 4 di 4