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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7798 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5089/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5089 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale
e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCILLA ALFONSO
ATTORE
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO
NONCHE' quale Impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_2
Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. TUCCILLO LUIGI P.IVA_1
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva Parte_1 in giudizio , in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e proprietario dell'auto investitrice, per sentirli condannare in CP_1 solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 17.02.2017. Assumeva l'attore: che alle ore 08.00 circa del l7.02.2017 mentre percorreva Via Campana in Quarto (Na) in direzione Pozzuoli alla guida del motociclo Yamaha XC 300 tg. CJ00007 di proprietà di veniva Controparte_3 urtato alla parte anteriore-laterale sinistra dall'autovettura Lancia Y tg. BKI96SY di proprietà di che provenendo dall'opposto senso di marcia CP_1 svoltava improvvisamente sulla sinistra per entrare in un autolavaggio;
che in conseguenza dell'urto detto motociclo veniva scaraventato al suolo;
che a causa dell'urto riportava lesioni personali che rendevano necessarie le cure mediche prestate presso il p.s. dell'Ospedale di Pozzuoli;
che il veicolo tg. BKI96SY risultava essere di proprietà di e sprovvisto di copertura CP_1 assicurativa;
che in conseguenza del sinistro ha altresì subito un danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura di € 105.534,52 essendo stato licenziato perché inidoneo a continuare a svolgere la propria attività lavorativa di
“addetto alla custodia di veicoli”.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi che il sinistro stradale de quo si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sprovvisto di assicurazione e, per l'effetto, condannarsi il convenuto in solido con le CP_2
, nella qualità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...] nella misura complessiva di €323.620,73 con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Il convenuto rimaneva contumace benché ritualmente evocato CP_1 in giudizio.
- 2 -
Si costituiva la n.q. di FGVS, la quale eccepiva l'improcedibilità Controparte_4 della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 Dlgs n. 209/2005, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testimoni ed espletata una C.T.U. di tipo medico-legale la causa veniva ritenuta in decisione.
Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , il quale, CP_1 sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Preliminarmente si evidenzia che è stata fornita prova della legittimazione dell'attore per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva di non risulta contestata. CP_1
E' stato provato, altresì, il rispetto della condizione di proponibilità della domanda mediante la produzione in atti di copia delle raccomandate del
30.03.2017, 14.04.2018, 12.04.2019, 25.06.2019, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio e alla Consap nei termini utili per interrompere la prescrizione, trovando applicazione nella specie il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonché l'infruttuoso decorso del termine dilatorio (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione avvenuta il 10.02.2020.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'azione proposta, ai sensi dell'art. 283 lett.b) del Dlgs 209/05 (già art.19 comma 1 lett. b legge n. 990 del 1969), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo privo di copertura assicurativa.
Sin d'ora si evidenzia che tale circostanza è emersa dal certificato Consap da cui si desume che alla data del sinistro l'auto Lancia Y tg. BKI96SY era sprovvista di copertura assicurativa (cfr. doc. prod.attore).
Nel merito, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non puo' ritenersi superata la presunzione di corresponsabilita' di cui all'art 2054 comma 2c.c., atteso che le risultanze istruttorie non hanno reso possibile accertare
- 3 -
chiaramente, ed in termini certi ed inequivoci, la dinamica e lo specifico contributo causale dei conducenti dei due mezzi venuti in collisione nel determinismo dell'incidente per cui è causa sicchè non puo' che ricorrersi al criterio sussidiario (cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; n. 26523/'07 ;n.8936/'06;
Cass n.456/'05 )della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art
2054comma 2c.c.
Difatti, la ricostruzione delle modalità del sinistro verificatosi in data 17.02.2017 in Via Campana in Quarto (Na) alle 08.00 circa, delineata dai testimoni
(inversione per entrare nell'autolavaggio effettuata dal conducente dell'auto antagonista sì da causare la collisione) stante la lacunosità delle scarne emergenze istruttorie (nulla viene riferito dai testi circa la velocità tenuta dall'auto, se avesse attivato gli indicatori di direzione, se la manovra di svolta sia avvenuta in modo repentino, la distanza tra l'auto e la moto) non consente una ricostruzione chiara e tranquillante delle modalità di verificazione del sinistro.
Di conseguenza, non essendo intervenuta alcuna autorità pubblica presso i luoghi di causa, ne' risulta siano stati chiamati i vigili urbani per accertare lo stato dei luoghi, e non essendo individuabile l'entità percentuale dell'apporto causale colposamente ascrivibile ad ognuno dei conducenti dei due veicoli venuti in urto e non essendo stata, altresì, fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione, non può che ricorrersi al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art 2054comma 2c.c.(cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; 26523/'07 ; 8936/'06; Cass.456/'05).
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. il Persona_1 quale sulla base della documentazione medica acquisita ha accertato che in conseguenza dell'incidente per cui è causa l'attore ha riportato la “Frattura tri- malleolare scomposta di caviglia con lussazione tibio-tarsica”, precisando testualmente che
“i postumi presentati e causalmente legati all'evento traumatico in questione, vanno ad incidere per il 15% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico)” , distinguendo nettamente la stima del danno causalmente legato all'evento
- 4 -
traumatico verificatosi in conseguenza dell'incidente, dalla stima delle menomazioni conseguenti alla infezione dei siti chirurgici e alla condizione psicologica che ne è scaturita (determinata nella misura del 17%) (cfr. pagg. 10 ss.). Dei danni patiti dall'attore in conseguenza delle infezioni nosocomiali che sono seguite all'intervento chirurgico di riduzione delle fratture e alla osteosintesi con placca e viti al malleolo non se ne tiene conto non essendo tali infezioni
(evidentemente dovute ad imperizia medica), causalmente riconducibili, come precisato dal ctu, in via immediata e diretta all'evento traumatico oggetto di causa.
Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 15% per la“Frattura tri- malleolare scomposta di caviglia con lussazione tibio-tarsica dx”; età del danneggiato anni
32; un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) causalmente legata all'evento traumatico in esame di gg. 15; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 40 al 75%, di gg. 40 al 50%, e di gg. 40 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 15%
(età 32 anni al tempo del sinistro) € 40.706,00; ITT gg. 15 x 115,00 = € 1.725,00;
ITP al 75% gg 40 x 115,00= 3.450,00; ITP al 50% gg 40 x 115,00= € 2.300,00;
ITP al 25% gg. 40 x 115,00 = € 1.150,00; spese mediche documentate riconducibili all'evento dannoso € 260,19 per un totale di € 49.591,19.
- 5 -
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti dovranno corrispondere, in solido tra loro, a a titolo di risarcimento danni Parte_1 la somma complessiva di €. 24.795,59 già ridotta del 50% e, cioè, in misura pari alla percentuale di concorso di colpa riconosciuta a carico dell'attore.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in quanto, come emerge dalla documentazione depositata in atti, la causa del licenziamento non è da ricondurre alle condizioni fisiche in cui versava l'attore al momento del licenziamento avvenuto nel 2019 ma risulta giustificata dal perdurante stato di crisi che ha colpito l'azienda Controparte_5 presso la quale l'attore svolgeva la propria attività lavorativa (vedi lettera licenziamento del 30.6.2019).
Tanto premesso, l'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza delle parti convenute e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
Per le medesime ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria, va posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione di quantoindicato.
PQM
- 6 -
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) In parziale accoglimento della domanda, condanna e CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di della somma di € 24.795,59, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
3) Condanna e n.q. in solido alla CP_1 Controparte_2
integrale refusione in favore dell'Avv. Alfonso Scilla, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2538,50, oltre spese forfettarie
15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute,
4) Pone definitivamente in solido e a carico dei convenuti nella misura del 50% le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
5) rigetta ogni altra domanda.
Napoli, 05 settembre 2025.
Il GOP
(dott.ssa Rita Nissim)
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5089 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale
e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCILLA ALFONSO
ATTORE
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO
NONCHE' quale Impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_2
Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. TUCCILLO LUIGI P.IVA_1
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva Parte_1 in giudizio , in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e proprietario dell'auto investitrice, per sentirli condannare in CP_1 solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 17.02.2017. Assumeva l'attore: che alle ore 08.00 circa del l7.02.2017 mentre percorreva Via Campana in Quarto (Na) in direzione Pozzuoli alla guida del motociclo Yamaha XC 300 tg. CJ00007 di proprietà di veniva Controparte_3 urtato alla parte anteriore-laterale sinistra dall'autovettura Lancia Y tg. BKI96SY di proprietà di che provenendo dall'opposto senso di marcia CP_1 svoltava improvvisamente sulla sinistra per entrare in un autolavaggio;
che in conseguenza dell'urto detto motociclo veniva scaraventato al suolo;
che a causa dell'urto riportava lesioni personali che rendevano necessarie le cure mediche prestate presso il p.s. dell'Ospedale di Pozzuoli;
che il veicolo tg. BKI96SY risultava essere di proprietà di e sprovvisto di copertura CP_1 assicurativa;
che in conseguenza del sinistro ha altresì subito un danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura di € 105.534,52 essendo stato licenziato perché inidoneo a continuare a svolgere la propria attività lavorativa di
“addetto alla custodia di veicoli”.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi che il sinistro stradale de quo si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sprovvisto di assicurazione e, per l'effetto, condannarsi il convenuto in solido con le CP_2
, nella qualità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...] nella misura complessiva di €323.620,73 con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Il convenuto rimaneva contumace benché ritualmente evocato CP_1 in giudizio.
- 2 -
Si costituiva la n.q. di FGVS, la quale eccepiva l'improcedibilità Controparte_4 della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 Dlgs n. 209/2005, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testimoni ed espletata una C.T.U. di tipo medico-legale la causa veniva ritenuta in decisione.
Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , il quale, CP_1 sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Preliminarmente si evidenzia che è stata fornita prova della legittimazione dell'attore per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva di non risulta contestata. CP_1
E' stato provato, altresì, il rispetto della condizione di proponibilità della domanda mediante la produzione in atti di copia delle raccomandate del
30.03.2017, 14.04.2018, 12.04.2019, 25.06.2019, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio e alla Consap nei termini utili per interrompere la prescrizione, trovando applicazione nella specie il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonché l'infruttuoso decorso del termine dilatorio (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione avvenuta il 10.02.2020.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'azione proposta, ai sensi dell'art. 283 lett.b) del Dlgs 209/05 (già art.19 comma 1 lett. b legge n. 990 del 1969), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo privo di copertura assicurativa.
Sin d'ora si evidenzia che tale circostanza è emersa dal certificato Consap da cui si desume che alla data del sinistro l'auto Lancia Y tg. BKI96SY era sprovvista di copertura assicurativa (cfr. doc. prod.attore).
Nel merito, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non puo' ritenersi superata la presunzione di corresponsabilita' di cui all'art 2054 comma 2c.c., atteso che le risultanze istruttorie non hanno reso possibile accertare
- 3 -
chiaramente, ed in termini certi ed inequivoci, la dinamica e lo specifico contributo causale dei conducenti dei due mezzi venuti in collisione nel determinismo dell'incidente per cui è causa sicchè non puo' che ricorrersi al criterio sussidiario (cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; n. 26523/'07 ;n.8936/'06;
Cass n.456/'05 )della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art
2054comma 2c.c.
Difatti, la ricostruzione delle modalità del sinistro verificatosi in data 17.02.2017 in Via Campana in Quarto (Na) alle 08.00 circa, delineata dai testimoni
(inversione per entrare nell'autolavaggio effettuata dal conducente dell'auto antagonista sì da causare la collisione) stante la lacunosità delle scarne emergenze istruttorie (nulla viene riferito dai testi circa la velocità tenuta dall'auto, se avesse attivato gli indicatori di direzione, se la manovra di svolta sia avvenuta in modo repentino, la distanza tra l'auto e la moto) non consente una ricostruzione chiara e tranquillante delle modalità di verificazione del sinistro.
Di conseguenza, non essendo intervenuta alcuna autorità pubblica presso i luoghi di causa, ne' risulta siano stati chiamati i vigili urbani per accertare lo stato dei luoghi, e non essendo individuabile l'entità percentuale dell'apporto causale colposamente ascrivibile ad ognuno dei conducenti dei due veicoli venuti in urto e non essendo stata, altresì, fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione, non può che ricorrersi al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art 2054comma 2c.c.(cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; 26523/'07 ; 8936/'06; Cass.456/'05).
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. il Persona_1 quale sulla base della documentazione medica acquisita ha accertato che in conseguenza dell'incidente per cui è causa l'attore ha riportato la “Frattura tri- malleolare scomposta di caviglia con lussazione tibio-tarsica”, precisando testualmente che
“i postumi presentati e causalmente legati all'evento traumatico in questione, vanno ad incidere per il 15% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico)” , distinguendo nettamente la stima del danno causalmente legato all'evento
- 4 -
traumatico verificatosi in conseguenza dell'incidente, dalla stima delle menomazioni conseguenti alla infezione dei siti chirurgici e alla condizione psicologica che ne è scaturita (determinata nella misura del 17%) (cfr. pagg. 10 ss.). Dei danni patiti dall'attore in conseguenza delle infezioni nosocomiali che sono seguite all'intervento chirurgico di riduzione delle fratture e alla osteosintesi con placca e viti al malleolo non se ne tiene conto non essendo tali infezioni
(evidentemente dovute ad imperizia medica), causalmente riconducibili, come precisato dal ctu, in via immediata e diretta all'evento traumatico oggetto di causa.
Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 15% per la“Frattura tri- malleolare scomposta di caviglia con lussazione tibio-tarsica dx”; età del danneggiato anni
32; un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) causalmente legata all'evento traumatico in esame di gg. 15; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 40 al 75%, di gg. 40 al 50%, e di gg. 40 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 15%
(età 32 anni al tempo del sinistro) € 40.706,00; ITT gg. 15 x 115,00 = € 1.725,00;
ITP al 75% gg 40 x 115,00= 3.450,00; ITP al 50% gg 40 x 115,00= € 2.300,00;
ITP al 25% gg. 40 x 115,00 = € 1.150,00; spese mediche documentate riconducibili all'evento dannoso € 260,19 per un totale di € 49.591,19.
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In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti dovranno corrispondere, in solido tra loro, a a titolo di risarcimento danni Parte_1 la somma complessiva di €. 24.795,59 già ridotta del 50% e, cioè, in misura pari alla percentuale di concorso di colpa riconosciuta a carico dell'attore.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in quanto, come emerge dalla documentazione depositata in atti, la causa del licenziamento non è da ricondurre alle condizioni fisiche in cui versava l'attore al momento del licenziamento avvenuto nel 2019 ma risulta giustificata dal perdurante stato di crisi che ha colpito l'azienda Controparte_5 presso la quale l'attore svolgeva la propria attività lavorativa (vedi lettera licenziamento del 30.6.2019).
Tanto premesso, l'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza delle parti convenute e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
Per le medesime ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria, va posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione di quantoindicato.
PQM
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il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) In parziale accoglimento della domanda, condanna e CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di della somma di € 24.795,59, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
3) Condanna e n.q. in solido alla CP_1 Controparte_2
integrale refusione in favore dell'Avv. Alfonso Scilla, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2538,50, oltre spese forfettarie
15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute,
4) Pone definitivamente in solido e a carico dei convenuti nella misura del 50% le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
5) rigetta ogni altra domanda.
Napoli, 05 settembre 2025.
Il GOP
(dott.ssa Rita Nissim)
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