Articolo 421 del Codice civile
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Versione
19 aprile 1942
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Versione
19 marzo 2004
Art. 421.

(Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione).

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416. ((146)) -------------- AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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