Articolo 15 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Articolo 14Articolo 17
Versione
26 ottobre 1990
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Versione
11 dicembre 1998
Art. 15. Esenzione dai ticket sanitari 1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ((. . .)) .
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1998
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