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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2248 /2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CALIO' GENOVEFFA e MONASTRA C.F._1
ROSANNA giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/07/2024 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2298/23, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura del 100% sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida, sin dalla data della domanda amministrativa, e CP_ condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' restava contumace. Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda principale è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si Parte_1 rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di persona invalida al 100%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.(cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella Parte_1 misura del 100% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Va rigettata la condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, vanno compensate per metà in virtù della parziale reciproca soccombenza delle parti, mentre per la restante metà seguono la maggior soccombenza dell' , si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione CP_1 del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 17/07/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara la contumacia dell;
CP_1
- Dichiara che è invalido civile in misura del 100% a decorrere Parte_1 dalla data della domanda amministrativa;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento, in favore della CP_1 parte ricorrente, della restante metà delle dette spese, che liquida in euro 1.350,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 10/07/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena