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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5610/2023 promossa da coniugi
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Dalle Parte_1 C.F._1
Carbonare (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dell'attrice:
“sia dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione del resistente.
Ai sensi dell'art. 473-bis, n. 49 c.p.c., la sig.ra chiede altresì che, una volta decorso Parte_1
il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, vengano accolte le seguenti pagina 1 di 3 ULTERIORI CONCLUSIONI
sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Fushe Kruje (ALBANIA) il 02.07.2018, tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
sia dichiarata la perdita del cognome del sig. il quale tornerà a chiamarsi CP_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 5, co. 2 della legge n. 898/1970.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
15.11.2023 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio civile in Fushe Kruje (Albania) il 2.7.2018 con che a seguito del matrimonio acquistava il cognome della moglie, che poco dopo il Parte_2
matrimonio i due si erano trasferiti in Italia, che dall'unione non erano nati figli, allegava che il marito si fosse da tempo allontanato dalla casa familiare, per tornare in Albania.
L'attrice dava atto che il matrimonio fosse entrato in irreparabile crisi, stante la perdita dell'affectio coniugalis e chiedeva all'intestato Tribunale dichiararsi la loro separazione personale e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza previsione di obblighi di mantenimento.
All'udienza del 7.5.2024 nessuno compariva per il convenuto e veniva concesso nuovo termine per consentire all'attrice di notificargli gli atti introduttiva;
la causa veniva quindi rinviata al 14.1.2025.
Il convenuto, pur ritualmente citato in giudizio non si è costituito, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione del 14.1.2025 parte attrice ha confermato il contenuto del ricorso, ribadendo l'irreparabilità della crisi coniugale, stante anche l'allontanamento del marito, e ha insistito, quanto alla domanda di separazione, sulle conclusioni indicate in epigrafe. La causa, matura per la decisione, è stata quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo - che ha precisato le conclusioni come in epigrafe e rinunciato ai termini per scritti conclusivi - e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore del ricorso introduttivo, confermato dall'attrice in udienza, sia dal comportamento processuale della parte convenuta he è rimasta contumace e non è comparsa.
Nulla a titolo di reciproco mantenimento in carenza di domanda sul punto della parte costituita.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
(nato , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Fushe CP_1 Parte_2
Kruje (Albania) il 2.7.2018, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Altavilla IN (VI) in data 10.4.2019 al n. 11, parte II, serie C, anno 2019;
ii) nulla in punto mantenimento;
iii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altavilla IN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iv) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
v) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5610/2023 promossa da coniugi
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Dalle Parte_1 C.F._1
Carbonare (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dell'attrice:
“sia dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione del resistente.
Ai sensi dell'art. 473-bis, n. 49 c.p.c., la sig.ra chiede altresì che, una volta decorso Parte_1
il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, vengano accolte le seguenti pagina 1 di 3 ULTERIORI CONCLUSIONI
sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Fushe Kruje (ALBANIA) il 02.07.2018, tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
sia dichiarata la perdita del cognome del sig. il quale tornerà a chiamarsi CP_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 5, co. 2 della legge n. 898/1970.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
15.11.2023 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio civile in Fushe Kruje (Albania) il 2.7.2018 con che a seguito del matrimonio acquistava il cognome della moglie, che poco dopo il Parte_2
matrimonio i due si erano trasferiti in Italia, che dall'unione non erano nati figli, allegava che il marito si fosse da tempo allontanato dalla casa familiare, per tornare in Albania.
L'attrice dava atto che il matrimonio fosse entrato in irreparabile crisi, stante la perdita dell'affectio coniugalis e chiedeva all'intestato Tribunale dichiararsi la loro separazione personale e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza previsione di obblighi di mantenimento.
All'udienza del 7.5.2024 nessuno compariva per il convenuto e veniva concesso nuovo termine per consentire all'attrice di notificargli gli atti introduttiva;
la causa veniva quindi rinviata al 14.1.2025.
Il convenuto, pur ritualmente citato in giudizio non si è costituito, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione del 14.1.2025 parte attrice ha confermato il contenuto del ricorso, ribadendo l'irreparabilità della crisi coniugale, stante anche l'allontanamento del marito, e ha insistito, quanto alla domanda di separazione, sulle conclusioni indicate in epigrafe. La causa, matura per la decisione, è stata quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo - che ha precisato le conclusioni come in epigrafe e rinunciato ai termini per scritti conclusivi - e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore del ricorso introduttivo, confermato dall'attrice in udienza, sia dal comportamento processuale della parte convenuta he è rimasta contumace e non è comparsa.
Nulla a titolo di reciproco mantenimento in carenza di domanda sul punto della parte costituita.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
(nato , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Fushe CP_1 Parte_2
Kruje (Albania) il 2.7.2018, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Altavilla IN (VI) in data 10.4.2019 al n. 11, parte II, serie C, anno 2019;
ii) nulla in punto mantenimento;
iii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altavilla IN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iv) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
v) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3