Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2908/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., con ricorso depositato in data 09/05/2024, da
Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. CALZOLARI MAURA e il secondo dall'Avv. ZUCCHER
FEDERICA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti all'udienza del 6.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“- Affido condiviso di , con residenza prevalente presso la madre;
Per_1
- Il padre vedrà e terrà con sé come segue: Per_1
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da martedì a venerdì mattina con la mamma che porta la minore a scuola. Da venerdì dopo scuola a lunedì mattina con il papà, che porta la minore a scuola.
Settimana 2: da lunedì a mercoledì mattina con la mamma, che accompagna la minore a scuola, da mercoledì a venerdì mattina con il papà, il quale porterà la minore a scuola, da venerdì a lunedì mattina con la madre, che accompagna la minore a scuola.
Il padre terrà con sé tre settimane anche non consecutive, e parimenti la madre terrà con sé Per_1
tre settimane anche non consecutive a fini di vacanza, durante il periodo estivo da concordare Per_1 entro il 31/03 di ogni anno. Nell'ottica di un miglior coordinamento ciascuno dei genitori si impegna a comunicare all'altro il proprio piano ferie non appena approvato dal datore di lavoro e a redigerlo tenendo conto della ripartizione delle vacanze estive dell'anno precedente.
- Per le vacanze natalizie varrà il principio dell'alternanza, per cui i periodi verranno suddivisi dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre con uno dei genitori (per l'anno 2025 la bambina trascorrerà la prima settimana con il papà) e dalla mattina del 31 dicembre fino alla sera antecedente la ripresa delle lezioni (dopo le vacanze dell'Epifania) con l'altro genitore ed i periodi saranno scambiati di anno in anno. Secondo lo stesso principio verranno suddivise le vacanze pasquali, per cui dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua starà con un genitore, e i giorni successivi, Per_1 incluso il Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore;
con alternanza di anno in anno (nel 2025 Per_1
trascorrerà la prima parte delle vacanze, inclusa Pasqua, con la mamma). Gli anni successivi il riparto dei periodi verrà alternato.
Per quanto concerne le festività del 25.04, 1.05, 2.06, 1.11 e 8.12 e gli eventuali ponti ad esse connessi, esse verranno trascorse dalla figlia a cadenza alternata nel corso dell'anno con l'uno o l'altro dei genitori. Si precisa che il 25 aprile 2025 la bambina starà con il papà, anche a valere quale riferimento per l'alternanza dei periodi. Quanto, invece, al compleanno di , che cade in pieno Per_1 agosto, si conviene che, compatibilmente con l'organizzazione delle ferie, di anno in anno i genitori si alternino.
Le visite e anche le vacanze potranno essere modificate previo accordo tra i genitori
Si conferma il contributo al mantenimento per di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, Per_1
che il padre versa alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo 2018 del Tribunale di Verona, già in uso tra le parti.
Assegno unico e universale percepito al 100% dalla madre.
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia in data 24.08.2018; Persona_2
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
1. Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 06.02.2025 integralmente riportato in epigrafe e prendendo atto degli ulteriori accordi fra le parti.
2. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18.02.2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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