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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.02.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di procuratore speciale di Parte_1 C.F._1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, (nata il [...]), , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
nella sola qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli Persona_1
e , elettivamente domiciliato in Formia
[...] Parte_15 Parte_12
(LT) in via Remigio Paone 10, presso lo studio dell'Avv. Elettra Bruno (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Costantino Morin n.45, presso lo studio legale dell'Avv. Michele Arditi (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
E
(C.F. CP_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , (anno '55), Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, quest'ultima non in proprio ma nella sola qualità di esercente la
[...] Parte_14
responsabilità sui figli minori , , Persona_1 Parte_15 Pt_12
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, e la
[...] CP_2 [...]
Contr (di seguito anche solo ), chiedendone la condanna in solido al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 16.04.2012, alle h. 21.00 circa, nel territorio del comune di Montalto di Castro, Via della Marina, in seguito al quale era deceduto , rispettivamente marito dell'attrice Persona_1
padre di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, nonché Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
di (anno 2001), e fratello di Persona_1 Parte_15 Parte_12
(anno'55) e Parte_12 Persona_2
Deducevano gli attori che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il , dopo Persona_1 aver attraversato la prima metà della mezzeria, era stato investito dall'autoveicolo Fiat Punto tg. Contr CA354KL, condotto dal ed assicurato contro i rischi r.c.a. dalla decedendo sul CP_2 colpo in conseguenza del grave politraumatismo riportato;
che la responsabilità dell'evento doveva addebitarsi in via esclusiva a per non avere adeguato la propria condotta di guida alle CP_2
circostanze del caso, moderando la velocità ed arrestando la marcia al fine di prevenire ed evitare l'investimento del pedone, anche ove questi avesse tenuto un comportamento scorretto;
che, in conseguenza del sinistro, ne erano derivati pregiudizi non patrimoniali a carico di tutti gli attori, iure proprio, considerato che il essendo di nazionalità senegalese, aveva contratto Pt_12
matrimonio nel proprio paese con due mogli, generando con ciascuna di esse sei figli;
che, inoltre, il medesimo provvedeva regolarmente al sostentamento economico della propria famiglia, inviandogli mensilmente parte del denaro guadagnato in Italia con il proprio lavoro, con il conseguente diritto della moglie e dei figli a vedersi risarciti anche i danni patrimoniali derivanti dalla perdita di tali contributi, oltre che dal pagamento delle spese funerarie. L'ulteriore richiesta risarcitoria relativa al danno per perdita della vita, vantata iure hereditatis dalla moglie e dai figli, veniva, invece, da essi espressamente rinunciata nell'ambito della loro comparsa conclusionale. Contr Costituitasi tempestivamente in giudizio, la ccepiva, in via preliminare, l'“inutilizzabilità” della procura conferita allo nonché il difetto di legittimazione attiva di tutti gli attori, per Pt_1
mancanza di prova del loro rapporto di coniugio e di parentela con la vittima del sinistro;
2 contestava, inoltre, nel merito la fondatezza della domanda attorea, rilevando come il sinistro fosse attribuibile alla colpa esclusiva del pedone, che non vi fossero, nella specie, i presupposti comunemente richiesti nel nostro ordinamento per il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo ai congiunti e che, comunque, gli asseriti danni fossero del tutto sguarniti di prova.
Costituitosi in giudizio anche il quest'ultimo chiedeva, invece, preliminarmente, la CP_2
sospensione del presente giudizio per la contestuale pendenza del processo penale instaurato contro di lui per i medesimi fatti;
nel merito, deduceva anch'egli l'esclusiva imputabilità del sinistro alla condotta del oltre alla genericità della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, Pt_12 insistendo per il rigetto della loro domanda. Per l'ipotesi di condanna, domandava comunque di Contr essere manlevato dalla convenuta quale propria compagnia assicurativa.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., gli attori integravano le
Contr loro conclusioni alla luce delle difese svolte dalla domandando la cancellazione di talune affermazioni offensive e discriminatorie contenute nella sua comparsa di riposta ed il risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale ad essi cagionato.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9848/2020, pubblicata in data 07.07.2020, così statuiva:
“- rigetta la domanda proposta dagli attori, come in epigrafe meglio generalizzati, nei confronti di e - ordina la cancellazione dell'espressione contenuta CP_2 Controparte_1
a pagina 7 della comparsa di riposta della così come riportata in parte Controparte_1
motiva; - rigetta l'ulteriore domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_1
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di , che
[...] CP_2 liquida in € 6.150,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida in € Controparte_1
10.350,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello nella qualità di procuratore speciale Parte_1 delle persone come indicate in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello adita, previa riforma integrale della sentenza n. 9848/2020 pubblicata dal
Tribunale di Roma, ed anche previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza medesima, - accertare la responsabilità del sig. conducente e proprietario del veicolo CP_2 targato CA354KL, nella causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare il sig.
in solido con la in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalla parte appellante in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo. - con vittoria di spese,
3 diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria”
L' nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni e proponeva appello Controparte_1 incidentale: "Si chiede che l'appello sia respinto, ovvero dichiarato inammissibile ed improponibile in difetto del potere di rappresentanza dei soggetti indicati come appellanti da parte del suo sedicente procuratore Subordinatamente, in accoglimento del dispiegato Parte_1
appello incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado Dichiarare che Parte_1
non ha e non aveva -in relazione al giudizio di primo grado- il potere di rappresentare Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , (nata il [...]),
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sui minori
[...] Parte_14 Persona_1
e e per l'effetto respingerne la domanda. Dichiarare
[...] Parte_15 Parte_12
che non vi è prova di rapporto parentale tra la persona deceduta in dipendenza del sinistro stradale descritto in citazione e nell'atto di appello e gli appellanti e per l'effetto respingere la domanda. Elidere il capo e la disposizione della decisione di primo grado con cui si dispone la cancellazione “dell'espressione contenuta a pagina 7 della comparsa di riposta della
[...]
depositata nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 4.02.2021 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva e le richieste istruttorie dell'appellante e dichiarava la contumacia di . CP_2
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — L'appello principale è articolato in nove motivi.
§ 2.1. — I primo otto motivi attengono al rigetto della domanda.
La sentenza nel merito è motivata come segue: “Venendo ora al merito della presente controversia, deve anzitutto ricostruirsi lo svolgimento dei fatti così come accertati alla luce del materiale probatorio in atti e delle allegazioni delle parti da ritenere pacifiche, in quanto non
Contr specificamente contestate. A tal fine, deve precisarsi che, a dispetto di quanto eccepito dalla potrà aversi riguardo anche alle risultanze acquisite nel corso del procedimento penale, senza che possa rilevare in contrario che si tratti di atti acquisiti nella fase delle indagini preliminari (e dunque al di fuori delle sede dibattimentale propriamente deputata alla formazione delle prove), giacché è noto che dette risultanze possono essere utilizzate dal giudice civile quali prove atipiche, nei limiti in cui risultino idonee a fornire elementi di giudizio non smentiti da un raffronto critico con le altre evidenze processuali. Nel vigente ordinamento non esiste, infatti, un principio di
4 tassatività dei mezzi di prova, risultando del tutto ammissibili anche prove diverse da quelle previste dalla legge;
il giudice civile, pertanto, ben può porre a base del proprio convincimento gli elementi risultati dal procedimento penale e ciò anche ove si tratti delle risultanze di atti acquisiti nella fase delle indagini, considerato che tali elementi sono comunque destinati ad essere autonomamente valutati in sede civile, nell'ambito del contraddittorio delle parti, con piena garanzia del loro diritto di difesa (cfr. Cass. civ. n. 15859 del 2019; Cass. civ. n. 1593/2017).
Orbene, può ritenersi anzitutto incontroverso, nel caso in esame, che il decesso del si sia Pt_12 verificato in seguito all'investimento dello stesso ad opera dell'autoveicolo condotto dal CP_2
mentre il medesimo percorreva, alle h. 21.00 circa del 16.04.2012, la Strada della Marina, presso il Comune di Montalto di Castro, all'altezza del ponte sovrastante la linea ferroviaria.
Dai rilievi effettuati dai C.C. intervenuti sul posto, a seguito di chiamata alle h. 21.40, emerge, in particolare, che il veniva ritrovato esanime, con il corpo riverso in adiacenza al guard rail Pt_12
posto sul margine della carreggiata, nella corsia di marcia in direzione di Montalto di Castro.
Nel verbale di P.G., si precisa che la strada si presenta a due corsie, una per ogni senso di marcia, separate da striscia longitudinale continua, con divieto assoluto di sorpasso, segnaletica indicante il limite di velocità di 50 km/h ed il divieto di sosta e di fermata dei veicoli. Il tratto ove veniva ritrovato il cadavere, pianeggiante e rettilineo, con il manto stradale asfaltato ed in perfetto stato, si trovava a circa 800 – 900 mt. dal centro abitato (cfr. verbale del 16.04.2012, sub doc. 3 parte attrice).
All'arrivo dei CC., già presente sul posto un'unità del 118, un medico informava immediatamente i Carabinieri che, nonostante i tentativi di rianimazione, il pedone era deceduto sul colpo a seguito dell'impatto fontale – laterale con un'autovettura che lo aveva investito (si veda in tal senso anche il referto redatto dal medico ARES 118 nell'immediatezza dell'evento, cfr. doc. 5 parte attrice).
Detta vettura veniva subito individuata dagli operanti nel veicolo marca Fiat Punto, tg. CA354KL, essendo esso ancora presente sul luogo, a pochi metri di distanza dal cadavere, sulla corsia opposta in direzione Marina, unitamente al relativo proprietario e conducente, , CP_2
che confermava di avere investito il precisando però di averlo trovato improvvisamente Pt_12
davanti a sé al centro della strada e di non averlo potuto evitare, nonostante il tentativo di frenata e di sterzata verso sinistra (cfr. verbale dichiarazioni spontanee sub doc. 3 parte attrice).
Nell'osservazione della salma, i CC. notavano, in particolare, che la medesima non presentava lesioni apparenti sul corpo, mentre il braccio destro, disteso sull'asfalto, evidenziava una frattura all'altezza del gomito;
sul cranio, inoltre, si notava un grosso taglio, da cui fuoriusciva anche del materiale cerebrale, alcune tracce del quale venivano rinvenute anche sul sostegno in ferro della barriera del guard rail.
5 In ordine alle condizioni del luogo, i Carabinieri rilevavano, poi, che sull'opposta corsia di marcia occupata dal veicolo (direzione Marina) era rimasta impressa una traccia di frenata, ben marcata e visibile, della lunghezza di 24,30 mt.; detta traccia, nel convergere verso la corsia di sinistra rispetto al senso di marcia della vettura, proseguiva oltre la striscia di mezzeria, mentre un'altra traccia di frenata, parallela alla precedente, della lunghezza di 13,00 mt., risultava impressa al centro della corsia impegnata dal veicolo. A pochi centimetri dalla linea di mezzeria, dalla parte opposta rispetto a quest'ultima corsia, veniva invece rinvenuto un grosso borsone, appartenente al pedone deceduto, e a circa 10 – 15 mt. di distanza, una ciabatta del medesimo, nonché una parte dello specchietto retrovisore sinistro dell'automobile del Quanto ai danni rilevati CP_2
sul veicolo, infine, lo stesso presentava, oltre allo specchietto sinistro completamente rotto, anche la rottura del lato sinistro del parabrezza, mentre il montante era “leggermente ammaccato”, con presenza di capelli lasciati dal pedone a seguito dell'impatto (cfr. ancora, per tutto, verbale sub doc. 3).
Posta, dunque, la riconducibilità del decesso del all'investimento del medesimo ad opera Pt_12
del veicolo condotto dal convenuto, non può, peraltro, ritenersi, sulla scorta del complessivo materiale in atti, che il sinistro sia soggettivamente imputabile al per non avere lo stesso CP_2
adeguato il proprio comportamento alla diligenza dovuta nella guida.
Ed invero, è noto che l'art. 2054, co. 1, c.c. prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente, stabilendo che il medesimo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose nella circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, la disposizione non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, giacché il conducente è tenuto a dimostrare di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle specifiche circostanze del caso
(cfr. per tutte, Cass. civ. Sez. U., n. 8620/2015, nonché da ultimo Cass. civ. n. 5627/2020).
Considerata la pericolosità della circolazione stradale, per la prevedibilità che dalla medesima possano derivare danni a persone o cose, il legislatore pone, infatti, una presunzione di colpa a carico del conducente, onerandolo, in via prevalente, della prevenzione di tutti i rischi correlati a tale attività, ivi compresi quelli derivanti dai comportamenti imprudenti posti in essere dai pedoni, trattandosi anch'essi di rischi ragionevolmente prevedibili, di norma, in relazione alle circostanze della circolazione. Come è stato ripetutamente affermato, pertanto, l'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente a far escludere la responsabilità del conducente, essendo pur sempre necessaria, da parte dell'investitore, la prova di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. tra
6 le tante, Cass. civ. n. 8663/2017).
In conformità con la suddetta ratio, la responsabilità del conducente deve, peraltro, escludersi, in ipotesi di investimento di pedone, ove risulti che quest'ultimo abbia, invece, tenuto una condotta del tutto anormale ed imprevedibile, che abbia posto l'automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti o comunque di attuare una qualche manovra di emergenza idonea ad evitare il sinistro (cfr. Cass. civ. n. 25027/2019).
In tale quadro, come è stato condivisibilmente precisato, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, co. 1, c.c. può dirsi acquisita non soltanto quando risulti dimostrato, in via diretta, che il conducente abbia tenuto una condotta del tutto priva di colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma anche quando possa comunque ritenersi accertato, per via indiretta, che il medesimo sia, in realtà, esente da alcuna responsabilità, essendo stato il comportamento colposo della vittima il solo fattore causale esclusivo del sinistro, comunque non evitabile da parte del conducente in ragione delle concrete circostanze del caso (cfr. Cass. civ. n. 25027/2019 cit., nonché già Cass. civ. n. 4551/2017).
È noto, del resto, che non può configurarsi una responsabilità colposa ove si possa ragionevolmente escludere che l'osservanza della regola cautelare non avrebbe comunque consentito di prevedere od evitare l'evento (c.d. causalità della colpa). Nel caso in cui risulti accertato che l'investimento del pedone sia esclusivamente addebitabile ad una condotta assolutamente anormale tenuta da quest'ultimo, la presunzione di responsabilità in capo al conducente deve pertanto ritenersi superata, giacché non può profilarsi una colpa di quest'ultimo quando la trasgressione della regola cautelare non abbia comunque avuto, in concreto, un'effettiva efficienza causale nella determinazione del sinistro.
Orbene, con riferimento al caso di specie, risulta sostanzialmente incontroverso che il al Pt_12 momento dell'investimento, stesse attraversando la sede stradale da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del veicolo condotto dal CP_2
Dalla documentazione in atti non emerge, invero, l'esatto punto di impatto, non rilevabile sul manto stradale (cfr. in questo senso, informativa conclusiva di P.G. del 20.04.2012, sub doc. 3 parte attrice); tuttavia, la circostanza che il pedone si trovasse sulla carreggiata risulta riconosciuta dagli stessi attori, oltre ad essere desumibile da una pluralità di elementi in atti, quali la consulenza redatta dal c.t.u. nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale, le perizie Contr di parte depositate dagli attori e dalla convenuta l'informativa conclusiva redatta, sempre nell'ambito del procedimento penale, da parte della P.G., tutte convergenti (al di là delle differenti valutazioni in esse compiute) nel ritenere che le tracce di frenata lasciate dal veicolo sulla carreggiata, i danni riportati dal medesimo e dalla vittima e la presenza al centro della strada del
7 borsone del costituiscano elementi chiaramente indicativi della presenza di quest'ultimo, Pt_12 al momento del sinistro, nell'ambito della sede stradale, in prossimità della sua linea di mezzeria Contr (cfr. doc. 2, 4 parte attrice;
doc. 2
Dall'istruttoria svolta risulta, inoltre, che il tratto di strada interessato dal sinistro, come detto posto a distanza di circa un chilometro dal centro abitato, fosse in entrambi i lati costeggiato da guard rail, non presentando spazi per l'attraversamento pedonale. Il teste , Brigadiere Tes_1
Capo della Stazione CC. di Montalto di Castro che aveva provveduto ad effettuare i rilievi sul posto, ha dichiarato, in particolare, che “dal lato della barriera ponte della ferrovia”, così come risultante dalla planimetria dei CC. in atti, “oltre il guard rail e prima della banchina vi è uno strettissimo marciapiede … quasi non vi è lo spazio per il passaggio di una persona” (cfr. verbale udienza 18.04.2016). Detta testimonianza, da ritenersi pienamente attendibile in quanto resa da soggetto intervenuto sul luogo al fine di accertare, nella sua qualità, le circostanze del sinistro, appare del resto convergere con le risultanze dei rilievi fotografici in atti, che evidenziano come non vi fossero, ai margini della strada, in corrispondenza del punto del sinistro, spazi effettivamente deputati al camminamento pedonale (cfr. doc. 2, 3 parte attrice).
Dal verbale redatto dai CC., oltre che dalle testimonianze rese dai testi e - Tes_1 Tes_2 soggetto, quest'ultimo, che in occasione dell'evento si trovava alla guida della propria auto, procedendo da tergo rispetto alla vettura del nella sua stessa direzione di marcia - CP_2
emerge, altresì, che il tratto di strada in parola era del tutto privo di illuminazione pubblica, risultando pertanto buio al momento dell'incidente, anche in ragione dell'orario notturno (cfr. verbale 18.04.2016, nonché ancora doc. 3).
La considerazione dei suddetti elementi conduce, invero, già di per sé stessa a far ritenere che il non potesse prevedere l'attraversamento della strada da parte del CP_2 Pt_12
Il fatto che quel tratto stradale presentasse, ai propri margini, le barriere del guard rail, che non vi fossero spazi sufficienti per il camminamento pedonale né illuminazione pubblica e che, sullo stesso, risultasse inibita persino la sosta o la fermata dei veicoli, dimostrano, infatti, come quella parte di strada non fosse in alcun modo destinata, quantomeno in via ordinaria, ad ospitare pedoni. La circostanza che un soggetto potesse attraversare la carreggiata, per di più in orario notturno, costituiva, pertanto, un'evenienza assolutamente anormale, certamente imprevedibile da parte del conducente.
Le ulteriori circostanze del sinistro non risultano, poi, in alcun modo idonee a far pervenire a una diversa conclusione, contribuendo piuttosto a confermare l'esclusiva riferibilità del tragico investimento al comportamento tenuto dal pedone.
Ed invero, dall'informativa conclusiva redatta dai CC. in sede penale, confermata sul punto dalla
8 testimonianza resa in questa sede dal , emerge che la visibilità dei fari anabbaglianti in Tes_1
dotazione al veicolo del era pari soltanto a 15-20 mt. circa. Tale dato, in quanto CP_2
accertato in concreto con specifico rifermento alla vettura del convenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, risulta senz'altro più attendibile - così come pacificamente ammesso anche dagli attori nei loro scritti conclusionali - di quello riportato nella c.t.u. assunta dal P.M., ove la maggiore visibilità di 30 mt. sull'opposta corsia di marcia è stata indicata avendo riguardo alla visuale generalmente fornita dai moderni proiettori anabbaglianti e comunque senza alcuna verifica nelle circostanze di tempo e di luogo dell'evento (cfr. doc. 2, 3 parte attrice).
La ridotta visibilità dell'attraversamento del pedone appare, inoltre, comprovata dalle ulteriori circostanze del caso, considerato che il tratto di strada, oltre ad essere buio e privo di illuminazione, risultava interessato, in quel frangente, da un traffico veicolare scarso, così come riferito dal teste quest'ultimo, d'altra parte, ha dichiarato di non aver notato -a sua Tes_2
volta- la presenza del pedone e di essersi fermato soltanto perché la vettura del aveva CP_2
arrestato improvvisamente la marcia (cfr. verbale S.I.T. 16.04.2012, sub doc. 3 parte attrice). La vittima, inoltre, aveva una carnagione molto scura, in ragione della sua nazionalità, così come confermato anche dal teste , ed aveva indosso una tunica di color marrone (cfr. verbale Tes_1
ricognizione cadavere, sub doc. 3), il che non contribuiva, certamente, a renderne ben visibili i movimenti da parte dei conducenti.
Quanto, invece, alla velocità del veicolo del non risulta con certezza se il medesimo CP_2
viaggiasse al di sotto del limite di 50 km/h previsto per quel tratto stradale, come affermato dalla
Contr
o se tale velocità fosse invece superiore a detto limite, aggirandosi intorno ai 70 km/h, così come sostenuto dagli attori sulla scorta della c.t.u. assunta in sede di indagini dal P.M.
Ma anche ove fosse effettivamente quest'ultima la velocità mantenuta dalla vettura - come appare, invero, presumibile dalla rilevazione da parte dei CC. della quinta marcia ancora inserita nel veicolo e dalle marcate tracce di frenata impresse sulla carreggiata, oltre che dalla velocità della vettura che seguiva da tergo il riferita dal suo conducente come prossima ai CP_2 Tes_2
70 km/h (cfr. verbale S.I.T. sub doc. 3 parte attrice) - deve, comunque, escludersi che tale elemento valga ad ascrivere al convenuto la responsabilità dell'evento.
Nella stessa c.t.u. redatta in sede penale si legge, infatti, che, se il conducente avesse viaggiato alla velocità consentita di 50 km/h ed avesse avvistato il pedone, sull'opposta corsia di marcia, entro la visuale di 30 mt., lo spazio di arresto del veicolo sarebbe stato approssimativamente pari alla lunghezza di 28 mt. (cfr. ancora doc. 2). Considerato, peraltro, che la visibilità disponibile non era in realtà quella di 30 mt., riferita dal c.t.u. del P.M., bensì quella, rilevata in concreto dai
CC., di 15 - 20 mt., risulta evidente come lo spazio necessario per l'arresto della vettura non
9 sarebbe stato comunque sufficiente ad evitare l'impatto anche ove il avesse marciato ad CP_2
una velocità rispettosa del limite imposto per quel tratto di strada.
Né può ritenersi, contrariamente a quanto pretenderebbero gli attori, che il convenuto avrebbe dovuto viaggiare a una velocità inferiore anche al predetto limite, sul presupposto che l'art. 141
Cod. Strada impone al conducente di regolare la propria velocità in modo da conservare sempre il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, ivi compreso l'arresto tempestivo del mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Secondo le deduzioni attoree, tale norma avrebbe dovuto, pertanto, imporre al conducente una particolare e più accentuata prudenza, senza peraltro che gli attori individuino quale avrebbe dovuto essere, in concreto, la velocità “più adeguata” al suo effettivo campo visivo.
Deve, invero, rilevarsi in proposito che la norma richiamata ha un contenuto elastico, imponendo che si tenga conto delle peculiarità del singolo caso. Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, sono infatti queste ultime, alla stregua di una valutazione ex ante
(non ex post), ad individuare la precisa condotta di guida che il conducente doveva tenere, tenendo conto dei rischi concretamente prevedibili nella specifica attività dal medesimo posta in essere
(cfr. Cass. pen. n. 40050/2018).
Nella presente fattispecie, come già rilevato ampiamente, la strada era ordinariamente inibita, per le sue caratteristiche, al transito pedonale, risultandovi preclusa finanche la sosta e la fermata delle vetture. La presenza di un pedone in orario notturno, peraltro al centro della sede stradale, non poteva dunque dirsi un ostacolo concretamente prevedibile da parte del conducente. Le condizioni del tratto di strada, del resto - in perfetto rettilineo e regolarmente asfaltata - non risultavano tale da imporre una particolare e più accentuata prudenza di quella che non fosse normalmente imposta dallo stato dei luoghi e dalle caratteristiche della strada percorsa.
Né a fronte di tali rilievi può sostenersi che la ridotta visibilità della strada, per l'assenza di illuminazione pubblica, avrebbe dovuto, di per sé sola, imporre al una velocità CP_2
“maggiormente adeguata”, sull'assunto che è comunque astrattamente possibile che un pedone possa attraversare la strada, anche in assenza di appositi spazi deputati all'attraversamento pedonale, come previsto dall'art. 190 Cod. Strada. Detta ultima disposizione prescrive, invero, che i pedoni possano procedere, in simili circostanze, ad attraversare la strada soltanto dando precedenza ai veicoli in transito e prestando l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo. È, inoltre, assolutamente vietato ai medesimi sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo casi di necessità.
Ebbene, con riferimento al presente caso, risulta evidente che il pedone si sia gravemente discostato da tali regole di cautela, ponendo in essere una condotta talmente pericolosa ed incauta
10 da non poter essere prevedibile da parte del conducente. Pur a fronte dell'oggettiva impossibilità, rilevata dagli attori, di accertare quale sia stato il comportamento tenuto dal Pt_12 nell'immediatezza del sinistro, deve infatti rilevarsi come il medesimo, notato il sopraggiungere dei fari del veicolo, avrebbe dovuto, comunque, evitare del tutto l'attraversamento stradale, non risultando in alcun modo sufficiente neppure che il pedone si arrestasse al centro della strada o indietreggiasse per consentire al veicolo, in marcia sulla corsia opposta, di transitare con precedenza.
L'inopinato attraversamento del avvenuto nel buio completo e in una situazione che Pt_12 imponeva, da parte del medesimo, di prestare una prudenza e un'attenzione massima, deve dunque ritenersi essere stato il fattore causale esclusivo del tragico sinistro verificatosi ai suoi danni.
In ragione di tanto, la domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Il rigetto di tale domanda esime, inoltre, dall'esaminare la domanda subordinata di manleva Contr proposta dal nei confronti della . CP_2
Con il primo motivo d'appello la sentenza è censurata per “Travisamento delle prove su una circostanza rilevante e decisiva. Violazione degli artt. 2735 c.c. e 191, comma 2, cod. strad.”.
Secondo gli appellanti la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado trascurerebbe la dirimente valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal conducente ai Carabinieri, nell'immediatezza del fatto. Dal verbale di spontanee dichiarazioni, emerge chiaramente che l'appellato aveva avvistato il pedone e si era reso conto della volontà di quest'ultimo di attraversare la carreggiata. Pertanto, appare evidente la violazione del disposto di cui all'art. 191 del Cds che, al secondo comma, afferma che: “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe violato l'art. 2735 c.c. e l'art. 191 co. 2 cod. strad.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza è censurata per “Violazione dell'art. 2054, comma 1,
c.c..”. Gli appellanti censurano l'operato del giudice di prime cure laddove ritiene che gli appellati abbiano provato e superato la presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2054 co.1 c.c.. Tale conclusione appare in aperto contrasto con l'affermazione fatta dallo stesso giudice circa “l'oggettiva impossibilità di accertare quale sia stato il comportamento tenuto dal nell'immediatezza del Pt_16 sinistro”. La responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. co.1 può essere esclusa soltanto laddove il conducente provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, circostanza che non può esser stato provata se si ritiene che non si possa addivenire alla corretta ricostruzione del fatto storico.
Parimenti contradditorie appaiono le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado sul comportamento della vittima: da un lato si afferma di non essere in grado di ricostruire
11 oggettivamente la condotta della vittima, e dall'altro che la condotta di quest'ultima ha avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza è censurata per “Violazione dell'art. 2043 c.c. Erronea valutazione della colpa per omesso esame dell'evitabilità dell'evento.”. Secondo l'appellante il tribunale non ha correttamente applicato l'art. 2043 c.c., arrivando ad escludere la colpa del conducente, senza effettuare il dovuto accertamento circa l'inevitabilità della condotta.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza è censurata per “Travisamento delle prove. Erronea valutazione della “imprevedibilità” della condotta della vittima.”. Secondo gli appellanti la condotta della vittima non è stata imprevedibile, considerato che: la strada luogo del sinistro era pedonale in quanto non sussisteva divieto di percorrenza per le persone;
la percorrenza del tratto stradale in esame costituiva un passaggio obbligato per chi doveva raggiungere un luogo come quello dove abitava la vittima provenendo dalla stazione. Secondo l'appellante il giudice di prime cure sarebbe poi incorso in una serie di violazioni non rispettando: l'art. 190 del codice della strada (secondo il quale l'assenza di marciapiedi o banchine non impedisce la circolazione dei pedoni) e l'articolo 117, comma primo, lettera c) del regolamento di esecuzione al codice della strada (secondo cui il divieto di transito ai pedoni deve risultare da apposito segnale).
Con il quinto motivo d'appello la sentenza è censurata per “Violazione dell'art. 141 cod. strad.”.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure sarebbe incorso in una violazione degli artt. 141 e 142 del Cds dal cui combinato disposto si evince che: atteso che tutti i conducenti devono rispettare i limiti di velocità stabiliti dalla segnaletica o dalla legge, permane altresì in capo agli stessi l'obbligo di moderare la velocità, anche al di sotto di quella consentita, qualora ciò sia opportuno e/o necessario in relazione a circostanze di tempo, luogo e traffico. Nel caso di specie, pertanto, appare evidente che il conducente, in condizioni di scarsa visibilità, di notte, avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità al di sotto del limite consentito al fine di riuscire ad eseguire utilmente e correttamente qualsiasi manovra di arresto nonché attivare i fari abbaglianti. Secondo tale prospettazione, infatti, il conducente avrebbe investito il pedone o perché non ha rispettato il limite di velocità o perché, seppur rispettando tale obbligo, non ha azionato tempestivamente il sistema frenante. In conclusione, il giudice di prime cure nel motivare la sua decisione avrebbe violato l'art. 141, 142 e 153 del Cds.
Con il sesto motivo d'appello la sentenza è censurata per “Violazione dell'art. 143 cod. strad.”.
Secondo gli appellanti la sentenza di primo grado risulterebbe erronea anche in virtù della violazione dell'art. 143 Cds. L'errore del giudice sarebbe quello di aver accertato una violazione del codice della strada, senza attribuire alla stessa una valenza probatoria tale da incardinare una responsabilità neppure nella misura del concorso di colpe in capo all'automobilista.
Con il settimo motivo d'appello la sentenza è censurata per “Violazione dell'art. 1227 c.c.”. Secondo
12 gli appellanti non vi sarebbero gli estremi per addebitare la responsabilità a titolo di colpa in capo alla vittima: l'indossare abiti scuri o avere la carnagione scura non può integrare una condotta colposa.
Con l'ottavo motivo d'appello la sentenza è censurata per “Violazione - sotto altri profili - dell'art. 1227 c.c.”. Il concorso di colpa presupposto che siano oggettivamente accertate una serie di circostanza che non risultano nel caso di specie.
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di diritto va ricordato come nell'ipotesi di investimento di un pedone, secondo pacifica giurisprudenza della S.C. “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 9856/2022).
Inoltre “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza” (Cass. n. 25027/2019; anche Cass. n. 14064/2010 e n. 4551/2017).
Le doglianze dell'appellante sono dirette a censurare l'esclusione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, ritenuta dal giudice di primo grado.
In linea di fatto non è in contestazione il decesso di in conseguenza dell'investimento Persona_1
da parte del veicolo condotto da il 16.4.2012 alle ore 21.00 circa mentre percorreva la CP_2
Strada della Marina presso il Comune di Montalto di Castro, all'altezza del ponte sovrastante la linea ferroviaria.
Come dato conto dal giudice di primo grado dai rilievi effettuati dai C.C. intervenuti sul posto, a seguito di chiamata alle h. 21.40, risulta che il veniva ritrovato esanime, con il corpo riverso Pt_12
in adiacenza al guard rail posto sul margine della carreggiata, nella corsia di marcia in direzione di
Montalto di Castro. Nel rapporto si precisa che la strada si presenta a due corsie, una per ogni senso di marcia, separate da striscia longitudinale continua, con divieto assoluto di sorpasso, segnaletica indicante il limite di velocità di 50 km/h ed il divieto di sosta e di fermata dei veicoli. Il tratto ove veniva ritrovato il cadavere, pianeggiante e rettilineo, con il manto stradale asfaltato ed in perfetto
13 stato, si trovava a circa 800 – 900 mt. dal centro abitato. Inoltre la strada è priva di illuminazione pubblica e al momento del sinistro la visibilità era interamente ridotta dall'oscurità.
I Carabinieri rilevavano, poi, che sull'opposta corsia di marcia occupata dal veicolo (direzione
Marina) era rimasta impressa una traccia di frenata, ben marcata e visibile, della lunghezza di 24,30 mt.; detta traccia, nel convergere verso la corsia di sinistra rispetto al senso di marcia della vettura, proseguiva oltre la striscia di mezzeria, mentre un'altra traccia di frenata, parallela alla precedente, della lunghezza di 13,00 mt., risultava impressa al centro della corsia impegnata dal veicolo. A pochi centimetri dalla linea di mezzeria, dalla parte opposta rispetto a quest'ultima corsia, veniva invece rinvenuto un grosso borsone, appartenente al pedone deceduto, e a circa 10 – 15 mt. di distanza, una ciabatta del medesimo, nonché una parte dello specchietto retrovisore sinistro dell'automobile del
Quanto ai danni rilevati sul veicolo, lo stesso presentava, oltre allo specchietto sinistro CP_2
completamente rotto, anche la rottura del lato sinistro del parabrezza, mentre il montante era
“leggermente ammaccato”, con presenza di capelli lasciati dal pedone a seguito dell'impatto (in tal senso anche la testimonianza del brigadiere ). Al momento dell'impatto l'auto aveva inserita Tes_1
la quinta marcia ed aveva gli anabbaglianti, con una visibilità di 15-20 m.
Il è risultato negativo all'alcool test ed è stato sanzionato ai sensi dell'artt. 141, commi 3 e 8, CP_2
e 143 CDS.
Va ulteriormente osservato che i verbalizzanti se non hanno evidenziato nei rilievi planimetrici il probabile punto d'urto, hanno dedotto che l'urto iniziale sia avvenuto all'altezza del borsone, in quanto, essendo molto pesante, non può essere volato dopo l'urto, fermandosi a poca distanza dal fatto.
Il il giorno dell'incidente ha dichiarato spontaneamente: “stasera verso le 21.00 alla guida CP_2
della mia autovettura Fiat Punto, mentre stavo percorrendo la SC Marina, dal paese in direzione mare, giunto all'altezza del cavalcavia della ferrovia, all'ultimo momento, potevo notare una sagoma di colore scuro che attraversava la corsia dall'altro senso di marcia per giungere in parte sulla mia corsia di emergenza. La sagoma, poi rivelatasi essere una persona di colore che trasportava un borsone di grosse dimensioni o a tracollo sulla spalla destra o sulla spalla sinistra, nel mentre giungeva la mia autovettura tornava improvvisamente indietro proprio quando io stavo, in maniera istintiva, iniziando a sterzare a sinistra per cercare di evitarlo con l'intento di passarlo da dietro eseguendo una manovra di 180 gradi. Detta manovra non si concludeva in quanto nonostante una frenata da me eseguita urtavo con la parte anteriore sinistra della mia auto, precisamente con il montante del mezzo, per poi sbalzarlo all'indietro verso il guard rail”.
Quanto alle caratteristiche della strada il teste , Brigadiere Capo della Stazione CC. di Tes_1
Montalto di Castro che aveva provveduto ad effettuare i rilievi sul posto, ha dichiarato che “in
14 prossimità dell'incidente non vi sono attraversamenti pedonali” “dal lato della barriera ponte della ferrovia”, così come risultante dalla planimetria dei CC. in atti, “oltre il guard rail e prima della banchina vi è uno strettissimo marciapiede … quasi non vi è lo spazio per il passaggio di una persona”.
Il teste ha dichiarato poi che la zona era completamente priva di illuminazione pubblica e Tes_1
che la vittima aveva una tunica lunga di colore marrone ed era scura di pelle.
È stato poi sentito quale teste il (già sentito nell'immediatezza del fatto), che ha riferito Tes_2 che al momento dell'incidente si trovava dietro il e di aver visto la macchina frenare CP_2 bruscamente. Il teste ha detto di non aver visto la vittima e che al momento dell'incidente era già buio e in quel punto la strada era priva di illuminazione;
non ha saputo se la vittima, che indossava una tunica, aveva un borsone.
L'appellante censura la sentenza per non avere tenuto conto della confessione del CP_2 nell'immediatezza del fatto (primo motivo). Secondo l'appellante da tale dichiarazione risulta che il conducente ha avuto il tempo di avvistare il pedone, notare che aveva un borsone, e di vedere che il pedone aveva iniziato a fermarsi e tornare indietro, e che il conducente, avvistato il pedone, non ha frenato fidandosi colpevolmente nella possibilità di aggirarlo.
Quanto ritenuto dall'appellante non è condivisibile.
Dalla dichiarazione resa dal non è possibile desumere quanto ritenuto da parte appellante. CP_2
Infatti il ha dichiarato che “all'ultimo momento” poteva notare una sagoma di colore scuro CP_2
che attraversava la corsia, cercando di adottare una manovra di emergenza per evitarlo (cercando di aggirarlo). La dichiarazione secondo cui il pedone tornava indietro proprio mentre stava in maniera istintiva iniziando a sterzare a sinistra con una manovra di emergenza, è chiaramente da ricollegare al fatto che lo stesso ha dichiarato di averlo notato all'ultimo momento, risultando la manovra di sterzata a sinistra adottata nel momento in cui il pedone è stato visto. Questo considerando che tutto chiaramente si è verificato in pochi secondi.
Il non ha dichiarato come sostiene l'appellante di non aver frenato o di averlo fatto solo CP_2 all'ultimo; ha dichiarato infatti che nonostante la frenata eseguita non riusciva a concludere la manovra di aggiramento. Da tale dichiarazione non è poi desumibile che il è rimasto inerte CP_2
dopo aver visto il pedone, emergendo piuttosto che la manovra è stata posta in essere prima che la sagoma fosse tornata indietro e che mentre stava facendo tale manovra il conducente ha notato che il pedone stava tornando indietro. Va poi considerato che la manovra è stata effettuata compatibilmente con il tempo pscicotenico di reazione (0,5 s secondo la consulenza del PM). Inoltre il conducente ha dichiarato di avere visto il borsone solo dopo l'incidente.
Pertanto dalla dichiarazione del non è possibile evincersi che il pedone non è comparso il CP_2
15 modo improvviso, come sostiene l'appellante. Né quindi può essere contestata per tale dichiarazione la violazione dell'art. 191 CDS, che presuppone la colpa del conducente.
L'appellante sostiene poi che erroneamente è stato escluso l'art. 2054, comma 1, comma pur a fronte alcuni punti indimostrati, in particolare la condotta esattamente tenuta dalla vittima e il punto d'urto
(secondo motivo).
Anche tale censura è infondata.
Per quanto attiene al punto d'urto, va osservato come il giudice di primo grado si è semplicemente limitato ad evidenziare come dalla documentazione prodotta non emerge in via diretta la prova del punto d'urto (non rilevabile sul manto stradale). Il che tuttavia non ha escluso di pervenire in via presuntiva alla individuazione del punto d'urto in prossimità della mezzeria. A ciò si aggiunga che condivisibilmente i CC nel rapporto hanno ritenuto che l'urto iniziale sia avvenuto all'altezza del borsone, in quanto, essendo molto pesante, si presume non possa essere volato dopo l'urto, fermandosi a poca distanza dal fatto. Pertanto può ritenersi individuato con sufficiente certezza il punto d'urto – desumibile non solo in via diretta ma anche in via indiretta per presunzioni. E in tal senso il giudice di primo grado ha condivisibilmente motivato sugli elementi che consentono di ritenere provato il punto d'urto con ragionevole certezza al fine della ricostruzione della dinamica dell'incidente (in tal senso il giudice di primo grado “la circostanza che il pedone si trovasse sulla carreggiata risulta riconosciuta dagli stessi attori, oltre ad essere desumibile da una pluralità di elementi in atti, quali la consulenza redatta dal c.t.u. nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento Contr penale, le perizie di parte depositate dagli attori e dalla convenuta l'informativa conclusiva redatta, sempre nell'ambito del procedimento penale, da parte della P.G., tutte convergenti (al di là delle differenti valutazioni in esse compiute) nel ritenere che le tracce di frenata lasciate dal veicolo sulla carreggiata, i danni riportati dal medesimo e dalla vittima e la presenza al centro della strada del borsone del ). Pt_12
Relativamente alla condotta della vittima, a fronte del fatto che il giudice ha rilevato come non è possibile accertare in termini oggettivi la sua condotta, gli elementi acquisiti consentono in ogni caso di ricostruire in via indiretta con sufficiente certezza la sua condotta e in particolare il fatto che lo stesso è stato investito mentre attraversava la strada. D'altronde gli stessi appellanti hanno in primo grado dedotto che il congiunto è stato investito mentre attraversava la strada, non ipotizzando quindi condotte alternative.
L'appellante censura la sentenza per omesso esame dell'evitabilità dell'evento (terzo motivo).
Anche tale censura è infondata. Infatti il giudice di primo grado non ha solo valutato la condotta della vittima come imprevedibile ma anche valutato la inevitabilità dell'evento, esaminando la velocità di guida del mezzo e la possibilità di vedere l'ostacolo in considerazione delle luci anabbaglianti e delle
16 condizioni di spazio e di tempo (v. nel prosieguo, non essendoci una specifica contestazione nel terzo motivo di appello).
L'appellante censura l'errata valutazione della imprevedibilità della condotta della vittima (quarto motivo).
Anche questa censura è infondata.
Innanzitutto va dato conto di come il giudice di primo grado ha compiutamente dato conto degli elementi acquisiti e anche dal fatto che il teste , brigadiere dei CC che ha effettuato gli Tes_1
accertamenti, ha riferito che “in prossimità dell'incidente non vi sono attraversamenti pedonali” “dal lato della barriera ponte della ferrovia”, così come risultante dalla planimetria dei CC. in atti, “oltre il guard rail e prima della banchina vi è uno strettissimo marciapiede … quasi non vi è lo spazio per il passaggio di una persona”. A ciò si aggiunga che dal rapporto dei CC risulta che l'incidente si è verificato all'altezza del cavalcavia e la strada era preclusa anche alla sosta e alla fermata delle autovetture. Inoltre l'incidente si è verificato alle 21 di sera in una giornata di aprile, in una strada buia e senza illuminazione.
Pertanto il fatto che vi fosse oltre il guard rail uno strettissimo marciapiede non porta a ritenere come prevedibile la condotta di chi scavalca il guard rail di sera al buio per attraversare la strada. Questo peraltro in una situazione in cui, per la collocazione dell'incidente sopra un cavalcavia, non vi erano case nell'immediatezza che potessero far presumere un attraversamento né la presenza di pedoni. La distanza di 800 m dal centro urbano è rilevante e non tale da poter far presumere un attraversamento e comunque la presenza di pedoni. D'altronde il giudice di primo grado non ha affermato, come sostiene l'appellante, che vi era il divieto di accesso per i pedoni, ma semplicemente che per le sue caratteristiche la strada era inibita al transito pedonale. Il che si associa al fatto che per attraversare la strada era necessario scavalcare un guard rail. Irrilevante sotto questo profilo è poi il fatto che per la vittima quella era l'unica strada possibile per raggiungere casa. Peraltro la distanza tra la stazione e il centro abitato (circa 2,7 Km secondo parte appellante) è tale da escludere che si possa presumere che vi fosse una persona a piedi sul cavalcavia. Infine non è condivisibile l'assunto secondo cui il fatto di viaggiare di notte e senza illuminazione rappresenta un aggravante per l'automobilista, che deve essere particolarmente prudente, atteso che l'imprevedibilità attiene alla condotta della vittima, che nel caso di specie ha tenuto una condotta gravemente imprudente, attraversando di notte una strada buia delimitata da un guard rail.
Gli appellanti censurano poi l'omessa valutazione della violazione dell'art. 141 CDS (quinto motivo).
Gli appellanti affermano che comunque il giudice di primo grado non ha considerato che la velocità anche di notte doveva essere tale da consentire l'arresto nello spazio di visibilità dei fari ai sensi dell'art. 141, comma 2 c.c., a tenore del quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del
17 proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Anche tale doglianza non coglie nel segno. La disposizione in esame attiene alla necessità di tenere una velocità adeguata a evitare un ostacolo “prevedibile”, mentre nel caso di specie si tratta di un pedone che ha attraversato una strada extraurbana senza illuminazione dove non vi erano le strisce e in una situazione di buio, e quindi di una situazione in cui è prevedibile l'attraversamento (cfr. Cass. pen. n. 2330/2017 secondo cui “l'art. 141 c. strad., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, quali l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo che sia prevedibile, dovendosi in linea generale affermare l'imprevedibilità, eliminativa della colpa, di un ostacolo incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia quando la percezione del medesimo sia tanto improvvisa da porre il conducente nell'assoluta impossibilità di evitare l'investimento”). Se quindi l'imprudenza del pedone non può di per sé ritenersi integrare una situazione imprevedibile, nel caso di specie l'attraversamento è avvenuto in una strada extraurbana, ove non vi erano case ai lati e ove non vi erano le strisce, e quindi in una situazione di fatto in cui non era prevedibile tale attraversamento (cfr. Cass pen n. 4959/2023, secondo cui se “l'imprudenza del pedone non può rendere meno grave il comportamento dell'automobilista che lo ha investito e ne ha provocato la morte”, questo in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale).
Per quanto attiene al fatto che il giudice non ha valutato la violazione dell'art. 153 comma 1 cds in relazione all'uso dei fari anabbaglianti invece dei proiettori di profondità, va osservato come tale disposizione prescrive dopo il tramonto l'uso degli anabbaglianti, prevedendo solo come meramente possibile fuori dai centri abitati e in assenza di illuminazione l'uso dei fari di profondità. Pertanto è da escludere che sussista una prescrizione in ordine all'uso dei fari di profondità.
Inoltre da tale disposizione, che per l'appunto solo facoltizza l'uso degli abbaglianti, non si può desumere, nel combinato disposto con l'art. 141 CDS, che la velocità deve essere in ogni situazione
– a prescindere dalle specificità del caso concreto - tale consentire l'arresto entro lo spazio di visuale dei fari. D'altronde, a fronte della previsione di un limite di velocità, diversa sarebbe la regola relativa all'uso dei fari (non facoltativa). Come è stato condivisibilmente ritenuto da parte del giudice di primo grado la disposizione di cui all'art. 141 CDS ha un contenuto elastico, imponendo di valutare l'adeguatezza della velocità (con un giudizio ex ante) tenuto conto di tutte le specificità del caso di specie (Cass. pen. N. 40050/2018). E nel caso di specie le condizioni generali, tratto di strada
18 rettilineo e regolarmente asfaltato non imponeva una velocità inferiore a 50Km/h (al limite di velocità).
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto irrilevante la velocità di guida della macchina, atteso che se avesse guidato a 50 Km/h non avrebbe comunque evitato l'evento.
Rilevato che il giudice di primo grado ha correttamente effettuato una valutazione di rilevanza causale della condotta di guida del conducente del veicolo, va innanzitutto evidenziato come il giudice di primo grado ha compiutamente e condivisibilmente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non aderire alla conclusioni del PM in relazione ai fari anabbaglianti, rilevando come “la visibilità dei fari anabbaglianti in dotazione al veicolo del era pari soltanto a 15-20 mt. circa. Tale CP_2
dato, in quanto accertato in concreto con specifico rifermento alla vettura del convenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, risulta senz'altro più attendibile - così come pacificamente ammesso anche dagli attori nei loro scritti conclusionali - di quello riportato nella c.t.u. assunta dal P.M., ove la maggiore visibilità di 30 mt. sull'opposta corsia di marcia è stata indicata avendo riguardo alla visuale generalmente fornita dai moderni proiettori anabbaglianti e comunque senza alcuna verifica nelle circostanze di tempo e di luogo dell'evento”. In tal senso il teste ha confermato gli accertamenti di cui al rapporto e quindi che con i fari anabbaglianti Tes_1
l'auto aveva una visibilità di 15-20 m. E in relazione profilo gli appellanti non forniscono concreti elementi per ritenere erroneo quanto ritenuto in concreto dai CC, limitandosi a rinviare alla perizia del PM. Pertanto l'affermazione secondo cui la visibilità nella corsia di marcia del veicolo era di 60
m si scontra con quanto accertato in concreto dai CC in relazione anche alla visibilità nella corsia di marcia della macchina.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado nell'ipotizzare che la condotta di guida di 50Km/h orari non avrebbe impedito l'evento non considera che negli ultimi metri la velocità sarebbe stata molto inferiore. Tale rilievo non tiene conto del fatto che la valutazione effettuata dal consulente di
28 m quale spazio di arresto a 50Km/h (posta a fondamento del ragionamento del giudice di primo grado) già tiene conto dei diversi fattori complessivamente incidenti sullo spazio di arresto (e quindi anche della decelerazione). Peraltro a fronte dello scontro con un auto a 50Km/h appare difficile ipotizzare conseguenze diverse da quelle avute.
L'appellante censura la sentenza per non avere considerato la violazione da parte dell'automobilista dell'art. 143 cds per non avere marciato in prossimità del margine della strada (sesto motivo).
Anche tale censura è infondata.
Rilevato che viene in rilievo una strada a due corsie di 6,35 metri, va osservato che le tracce di frenata iniziano marcatamente all'interno della corsia di marcia dell'autovettura, che quindi era interamente all'interno della propria corsia quando ha avvistato il pedone. A ciò si aggiunga che secondo una
19 recente giurisprudenza della Cassazione penale, superando un orientamento di diverso avviso, è giunta condivisibilmente a ritenere che "in tema di circolazione stradale, l'obbligo di "circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera", previsto dall'art. 143 C.d.S., ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo" (cfr. Cass. pen. sez. IV, 11/04/2019, n.18802; sez. IV, 04/10/2017,
n.50024).
L'appellante censura la sentenza per avere addebitato alla vittima la carnagione molto scura (settimo motivo).
La censura è infondata. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con evidenza che il fatto di essere di carnagione scura non è stato valutato come elemento di “colpa” della vittima ma come elemento che incide sulla evitabilità dell'evento, concorrendo la pelle scusa a rendere non visibile la sagoma.
L'appellante censura, infine, la sentenza per diversi profili in relazione all'art. 1227 c.c. (ottavo motivo), riproponendo censure esaminate nei precedenti motivi di appello e ai quali si rinvia.
In definitiva l'appello principale relativo al merito della domanda dev'essere rigettato, dovendo ritenersi in conformità di quanto ritenuto dal giudice di primo grado che l'incidente sia ascrivibile alla condotta improvvisa ed imprudente della vittima.
§ 2.2. — Con il nono motivo d'appello la sentenza è censurata per “Violazione degli artt. 2059
c.c.; 43-44 d. lgs. 286/98; 28 d. lgs. 150/11.”, in relazione al mancato riconoscimento di un danno da discriminazione raziale.
La sentenza di primo grado è così motivata: risulta, invece, parzialmente fondata, nei limiti e per le Contr ragioni qui di seguito indicati, l'ulteriore domanda proposta dagli attori nei confronti della er la cancellazione di talune affermazioni offensive dalla medesima compiute nell'ambito della sua comparsa.
Orbene, è noto che il divieto di utilizzare espressioni sconvenienti od offensive, ex art. 89 c.p.c., mira a contenere l'esercizio del diritto di difesa nei limiti di quanto risulti giustificabile, evitando che lo stesso possa trascendere in affermazioni che risultino eccedenti rispetto alle esigenze difensive.
Secondo un'interpretazione più rigorosa, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, è stato peraltro sostenuto che il rimedio della cancellazione - così come, a maggior ragione, quello del risarcimento del danno - presuppongano anche che le espressioni impiegate
20 risultino essere state dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo, rivelando un intento puramente offensivo nei confronti della controparte, senza alcuna relazione, neppure indiretta, con l'oggetto della causa (cfr. Cass. civ. n. 21019/2019).
Ora, con riferimento al caso di specie, può certamente escludersi che possano considerarsi offensive
Contr o, comunque, sconvenienti le affermazioni formulate dalla dirette, complessivamente, ad affermare che la famiglia fondata sulla poligamia non sarebbe riconducibile al modello di famiglia accolto dal nostro ordinamento, basato sull'affectio coniugalis ed informato al principio dell'eguaglianza morale di tutti i suoi membri. Dette allegazioni non risultano, infatti, in alcun modo eccedenti rispetto alle esigenze difensive della convenuta, essendo evidentemente dirette a suffragare la tesi dell'insussistenza di un danno giuridicamente risarcibile in favore degli attori, sostenuta dalla Contr ul presupposto che non vi sarebbe nella specie un rapporto parentale riconducibile al modello accolto dal nostro ordinamento.
Diversa conclusione deve, invece, prospettarsi in relazione alla sola affermazione secondo cui “il matrimonio poligamo non è contratto per amore”. Ed infatti, sebbene possa escludersi che detta espressione sia stata animata da un intento puramente dispregiativo o discriminatorio, non può tuttavia non rilevarsi come la stessa si presenti comunque eccedente rispetto alle esigenze di difesa
Contr della atteggiandosi come un'affermazione offensiva dell'altrui integrità morale, diretta a negare in assoluto gli altrui legami affettivi, al di fuori di un qualunque oggettivo ancoraggio alle circostanze del caso.
In ragione di tali rilievi, deve dunque ordinarsi la cancellazione dell'espressione sopra trascritta, Contr contenuta a pg. 7 della comparsa di risposta della
È invece infondata l'ulteriore domanda attorea per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla predetta affermazione. Al di là di ogni ulteriore considerazione, deve infatti rilevarsi come non risulti in alcun modo allegato quali siano state le conseguenze pregiudizievoli in concreto patite dagli attori in conseguenza della citata espressione, quantomeno in termini di sofferenza concretamente patita, nonostante il tempo ormai trascorso dalla loro tragica perdita”.
Gli appellanti lamentano innanzitutto il mancato accoglimento della richiesta di cancellazione delle affermazioni ritenute non offensive dal giudice di primo grado.
Contr In particolare ciò attiene alle seguenti espressioni nella comparsa di risposta di
“(a) “la condizione di poligamia (...) indica che tra i tre coniugi non vi è affectio coniugalis”;
(b) “non vi può essere affectio da parte dei figli, in un rapporto familiare denotato dalla assoluta mancanza del legame naturale inteso secondo il concetto che la costituzione pone a base dell'art. 29”;
(c) “la famiglia del poligamo nega il principio di uguaglianza morale”;
21 ….
(e) “in quella famiglia poligama i valori affettivi non sono certo quelli che noi intendiamo””.
Questo a fronte del riconoscimento come sconveniente della seguente espressione “il matrimonio poligamo non è contratto per amore” (d).
In linea generale la regola processual civilistica della cancellazione di frasi offensive si sostanzia nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia. Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte.
Ciò premesso le censure degli appellanti sono infondate.
In primo luogo va evidenziato come le frasi devono essere contestualizzate, e l'appello si limita a riportare i pezzi contestati senza in alcun modo riportare la frase in cui sono indicati.
Quanto la frase a) essa si inserisce in un contesto in cui il matrimonio poligamo viene rapportato al diverso valore della famiglia rispetto al nostro ordinamento.
Anche la frase b) è inserita in un contesto in cui viene raffrontato il matrimonio poligamo al matrimonio ai sensi dell'art. 29 Cost.
Pure le frasi c) ed e) sono inserite in un contesto di raffronto con la famiglia secondo il nostro ordinamento.
Contr Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto che le affermazioni di elative alla non corrispondenza del matrimonio poligamo al nostro modello di matrimonio, con le relative conseguenze per la donna e i figli, siano comunque funzionali all'oggetto della difesa, attenendo alla validità della procura e al riconoscimento delle richieste risarcitorie. Né vengono in rilievo espressioni che paiono superare i limiti della continenza. Irrilevante poi a tal fine è il fatto che il matrimonio poligamo possa essere riconosciuto nel nostro ordinamento.
Né appare condivisibile la valutazione degli appellanti relativa alla diversa portata dell'espressione sub d), atteso che questa, a differenza delle altre, era del tutto decontestualizzata.
Gli appellanti censurano poi il mancato riconoscimento del danno per condotta discriminatoria, rilevando che viene in rilievo una sorte di sanzione privata.
In primo luogo è da evidenziare come il perimento delle richieste di risarcimento del danno in relazione agli scritti difensivi è da ricercare nell'art. 89 c.p.c., che prevede nell'ipotesi di espressioni sconvenienti non attinenti all'oggetto della causa la possibilità della condanna al risarcimento del
22 danno. Viene in rilievo una responsabilità processuale analoga alla responsabilità aquiliana (cfr. Cass.
n. 26318/2019), che prevede un bilanciamento tra diritto di difesa e lesione di diritti della persona.
Anche le espressioni offensive discriminatorie trovano tutela nell'ambito di tale disposizione, senza che possa essere in relazione all'attività processuale essere autonomamente richiamato l'art. 43 del
D.gs. 286/1998, attesa la scriminante del diritto di difesa.
Ne consegue che in relazione a quelle frasi per le quali è stata rigettata la richiesta di cancellazione è da escludere in radice la condotta antidiscriminatoria lamentata dall'appellante.
Per quanto attiene alla frase cancellata, va evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. sono da escludere i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive” (Cass,
n. 26318/2019). Nel caso di specie l'espressione, pur eccedente, comunque è attinente all'oggetto del giudizio. Il che vale ad escludere la risarcibilità del danno.
In definitiva anche questo motivo d'appello è infondato, dovendo essere confermata la sentenza di primo grado con integrazione della motivazione.
§ 3. — La ha proposto appello incidentale articolato in tre motivi. Controparte_1
§ 3.1. — Con i primi due motivi la sentenza è censurata per quanto attiene alla valenza della procura e alla legittimazione attore.
La sentenza è motivata come segue: “Sempre in via preliminare, deve inoltre essere rigettata Contr l'eccezione sollevata dalla i “inutilizzabilità” della procura conferita dagli attori allo Pt_1
In proposito, va premesso che si verte in materia di procura speciale rilasciata all'estero, considerato che entrambe le procure depositate in atti, relative al conferimento della rappresentanza allo Pt_1
rispettivamente, da parte della della e dei figli del (cfr. doc. 1 parte attrice), e Pt_2 Pt_14 Pt_12
da parte delle sorelle del defunto (cfr. ancora doc. 1 parte attrice), risultano essere state rilasciate innanzi a un notaio avente sede a Louga, nella Repubblica del Senegal.
Trattandosi di atti formati all'estero, viene dunque in rilievo, innanzitutto, l'art. 60 L. n. 218/1995, che con riferimento alla legge applicabile in materia di rappresentanza volontaria, stabilisce che l'atto di conferimento dei poteri rappresentativi deve considerarsi valido, quanto alla forma, se è tale in virtù della legge dello Stato nel quale l'atto stesso sia stato posto in essere o, alternativamente, alla luce della legge che ne regola la sostanza. La disciplina relativa alla sostanza dell'atto deve, invece, rinvenirsi, nella generalità dei casi, nella legge dello Stato in cui il rappresentante eserciti i suoi poteri nel caso concreto (cfr. in proposito, Cass. civ. n. 17713/2019).
Avendo riguardo alla nostra legge nazionale, deve allora rammentarsi che, ai sensi dell'art. 77 c.p.c.,
23 l'atto di conferimento del potere di rappresentanza processuale, per essere valido, deve essere conferito espressamente in forma scritta;
è necessario, inoltre, che con il medesimo non sia stato attribuito al rappresentante il solo potere di stare in giudizio in nome e per conto del rappresentato
(rilasciando, eventualmente, in tale veste, anche la relativa procura alle liti al difensore), ma vi sia stata anche l'attribuzione di un corrispondente potere rappresentativo di diritto sostanziale, giacché il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita oggetto della relativa azione giudiziale.
Vertendosi in materia di procure formate all'estero, viene altresì in rilievo la disciplina prevista in materia di legalizzazione degli atti e documenti formati all'estero da parte di autorità straniere, contenuta negli artt. 30 ss. d.P.R. n. 445/2000. Per quanto interessa nella presente sede, va rammentato, in particolare, che l'art. 33, co. 2 e 3, del decreto dispone che “Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. … Agli atti e documenti indicati …, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.
La legalizzazione deve essere, inoltre, conforme al modello previsto dall'art. 30, secondo cui “Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio”.
Dalla lettura di tali disposizioni si desume che chi intenda avvalersi in Italia di una procura rilasciata all'estero deve, preliminarmente, procedere alla legalizzazione dell'atto, consistente nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sull'atto e dell'autenticità della firma stessa. Tale procedura consente, infatti, come noto, di attribuire efficacia all'atto medesimo, non potendosi invece riconoscere tale qualità a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale o da un funzionario di uno Stato estero (cfr. Cass. civ. n. 17713/2019).
Non risulta, invece, applicabile alla presente fattispecie la disciplina dettata dalla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata in Italia con L. n. 1253/1966, considerato che la Repubblica del Senegal non rientra tra i paesi aderenti a detta Convenzione.
Parimenti non applicabile è, inoltre, l'art. 106 L. n. 89/1913, concernente il deposito presso un notaio o l'archivio notarile di atti rogati in paese estero, considerato che tale deposito è richiesto soltanto quando la produzione dell'atto si renda necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione di
24 atti notarili diretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, non anche in relazione al conferimento di poteri da esercitare avanti all'autorità giudiziaria. La previsione del predetto deposito è, infatti, intesa a garantire che il notaio provveda al relativo controllo di legalità, oltre che a soddisfare finalità di ordine fiscale e di pubblicità (ove ricorrenti nel singolo caso); in ipotesi di atti che conferiscano poteri da far valere innanzi all'autorità giudiziaria è, invece, il giudice a vagliarne un'eventuale contrarietà all'ordine pubblico (cfr. già Cass. civ. n. 1340/1996, nonché Cass. civ. n. 7089/2006).
Orbene, con riferimento al presente caso, deve rilevarsi, in primo luogo, che le procure rilasciate dagli attori allo risultano pienamente conformi, sotto il profilo formale, alla disciplina Pt_1 prevista dall'art. 77 c.p.c. Le medesime, infatti, oltre che espressamente rilasciate in forma scritta, risultano essere state conferite al rappresentante non soltanto al fine di attribuirgli il potere di stare in giudizio per conto degli attori, ma anche al fine di intervenire, in loro nome e per conto, sul piano sostanziale, in ogni atto e negozio fosse risultato necessario in relazione alle pretese vantate dagli stessi in conseguenza del sinistro occorso al (cfr. doc. 1 parte attrice). Pt_12
Contr Né possono condividersi, in proposito, le contestazioni sollevate dalla (peraltro solo in comparsa conclusionale) in ordine all' “indeterminatezza” di tali procure o, comunque, alla loro esclusiva riconducibilità ad un potere, conferito allo di rappresentanza dei congiunti del Pt_1 nella “presentazione della relativa denuncia di successione”. Dal tenore delle procure Pt_12
depositate in atti, da interpretarsi nel loro complessivo contenuto (cfr. art. 1363 c.c.), emerge chiaramente come lo fosse stato incaricato non soltanto di “raccogliere la successione” del Pt_1
ma anche di “fare ogni pratica amministrativa e riscuotere e ricevere ogni somma di denaro Pt_12 ed ogni indennità di assicurazione … nel quadro del decesso dei postumi di un incidente del signor
(in questi termini la stessa intestazione contenuta in entrambe le procure, cfr. ancora Persona_1
doc. 1 parte attrice). Ogni contestazione formulata sul punto dalla convenuta non risulta, quindi, meritevole di pregio.
Quanto, poi, alla legalizzazione degli atti, la stessa risulta essere stata regolarmente operata in calce ad entrambe le procure dall'autorità diplomatica italiana presso la Repubblica Senegalese, nell'osservanza delle formalità richieste dagli artt. 30, 33 d.P.R. n. 445/2000. Entrambi gli atti sono stati, inoltre, prodotti unitamente alla relativa traduzione in lingua italiana, debitamente munita della relativa certificazione di conformità al testo originale rilasciata dall'autorità diplomatica avente sede in quello Stato.
Sulla scorta di tali rilievi, deve dunque senz'altro riconoscersi la validità ed efficacia delle procure rilasciate allo Pt_1
Contr Né può ritenersi, contrariamente a quanto eccepito dalla che la procura conferita dalla Pt_2
25 e dalla sarebbe contraria ai principi di ordine pubblico vigenti nell'ordinamento, per avere le Pt_14
medesime speso la propria qualità di mogli del in una situazione di poligamia non Pt_12
riconoscibile nel nostro ordinamento. È sufficiente rilevare, in proposito, che il conferimento della rappresentanza da parte di un soggetto ad un altro, al fine di ottenere che quest'ultimo eserciti, in nome del primo, la sua pretesa risarcitoria in relazione ai danni asseritamente subiti in conseguenza del decesso del proprio coniuge non determina la spendita, da parte del rappresentato, del proprio status di coniuge, così come non risulta condizionato, nella sua validità ed efficacia, dall'effettiva sussistenza della pretesa risarcitoria fatta valere dallo stesso. L'asserita impossibilità di riconoscere la condizione di poligamia nella quale si trovano le attrici, pertanto, non potrebbe comunque comportare un'invalidità della procura dalle medesime rilasciata allo trattandosi di un Pt_1 profilo rilevante, tutt'al più, al solo fine di stabilire se le stesse abbiano, effettivamente, nel merito, il diritto a vedersi risarciti i pregiudizi lamentati in relazione al decesso del loro congiunto. Contr Risulta, infine, del tutto generico l'assunto, sostenuto dalla secondo cui la procura sarebbe priva dei necessari requisiti con riferimento al potere rappresentativo conferito allo dalla Pt_1
nell'interesse dei suoi figli minori, sul presupposto che non vi sarebbe alcuna prova che la Pt_14
medesima sia titolare della potestà genitoriale sui propri figli secondo la sua legge nazionale. La convenuta, infatti, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al contenuto della legislazione senegalese richiamata dagli attori, dalla quale si evince come competa alla “vedova” l'obbligo di vigilare, mantenere ed educare i figli minori, rappresentandoli nel compimento di tutti gli atti civili.
Anche prescindendo da tale rilievo, poi, deve evidenziarsi come l'art. 36 bis L. n. 218/1995 preveda che, anche in ipotesi disciplinate dalla legge straniera, debbano comunque considerarsi applicabili le norme previste nel nostro ordinamento che attribuiscono ad entrambi i coniugi la responsabilità genitoriale (c.d. norme di applicazione necessaria).
Contr Quanto infine all'ulteriore eccezione preliminare della di carenza di legitimatio ad causam degli attori, anche la stessa deve ritenersi infondata.
Ed invero, secondo la convenuta, gli attori sarebbero privi di “legittimazione” perché non vi sarebbe alcuna prova che il soggetto risultante dalle certificazioni da essi depositate in atti sia il medesimo soggetto deceduto in occasione del sinistro del 16.04.2012.
Premesso che l'istituto della legittimazione, quale condizione di ammissibilità della domanda, individua la titolarità del diritto di agire in giudizio, e che, al fine di valutarne la sussistenza, è sufficiente avere riguardo alle sole prospettazioni attoree (cfr. art. 81 c.p.c.; per tutte, Cass. civ., Sez.
U., n. 2951/2016), deve anzitutto ritenersi che l'eccezione sollevata dalla convenuta, a prescindere dalla qualificazione giuridica da essa impiegata, non attenga, in realtà, alla sussistenza della legitimatio ad causam degli attori, bensì all'effettiva esistenza del diritto da questi ultimi fatto valere
26 al risarcimento del danno per la perdita del proprio congiunto, sull'assunto che non vi sarebbe alcuna prova che i medesimi fossero legati da un rapporto di coniugio e di parentela con la vittima del sinistro.
Ciò chiarito, può comunque aggiungersi che tale eccezione risulta infondata anche nel merito, dovendosi ritenere che vi sia una sufficiente dimostrazione in atti del rapporto intrattenuto dagli attori con la vittima. Ed infatti, è ben vero che nei certificati di matrimonio depositati risulta indicata, con riferimento al la data di nascita “00.00.41”, mentre nel verbale di accertamenti urgenti Pt_12 eseguiti dalla Polizia Giudiziaria nell'immediatezza del sinistro, così come nel certificato di morte, risulta la data di nascita “31.12.1941” (cfr. doc. 3, 6, 7, parte attrice).
Può, peraltro, osservarsi che l'identità del soggetto risultante dai predetti certificati con la persona deceduta risulta, comunque, desumibile non soltanto dalla coincidenza del relativo nome e cognome, ma anche dall'identità del luogo di nascita, in entrambi i casi individuato in Senegal Persona_3
(cfr. ancora doc. 7, 3, 6 parte attrice). Tali circostanze, in uno alla produzione, da parte degli attori, di copia del passaporto e del permesso di soggiorno del RE (ove, oltretutto, risulta indicata la medesima data di nascita del 31.12.1941, cfr. doc. 32 parte attrice), conducono, dunque, a far ritenere dimostrato che la persona indicata dalle attrici come loro coniuge coincida, effettivamente, con quella tragicamente deceduta in seguito al sinistro oggetto di causa.
Le medesime considerazioni rilevano, inoltre, anche in ordine all'asserita mancanza di prova del rapporto di filiazione esistente tra il e coloro che hanno agito in qualità di figli del medesimo. Pt_12
Non può valere in contrario la circostanza che nei certificati di nascita risulti indicato il solo nome di battesimo del padre, senza alcuna ulteriore specificazione idonea a consentire di ricondurre la paternità alla vittima del sinistro, giacché è evidente che la sola indicazione del nome di battesimo trova ragione nell'acquisizione da parte dei figli del cognome paterno, risultandone dunque del tutto superflua un'ulteriore specificazione (cfr. doc. 9 - 21 parte attrice).
Posta la sufficiente dimostrazione del rapporto esistente con il RE, non rileva, poi, che i certificati di e , riportino l'indicazione di tale (e Parte_8 Parte_7 Pt_6 Per_4
non di quale madre dei medesimi, atteso che, a prescindere da ogni altra Parte_2
considerazione, gli stessi risultano aver agito in giudizio personalmente (sia pure per mezzo dello
. Pt_1
Analoghe conclusioni devono, infine, prospettarsi con riferimento alla “legittimazione” delle sorelle del rispetto alle quali i convenuti non risultano peraltro aver formulato alcuna specifica Pt_12
contestazione. Il rapporto di parentela con la vittima del sinistro risulta, invero, sufficientemente dimostrato dai certificati prodotti in atti, dai quali emerge l'identità dei relativi genitori (cfr. doc.
15, 22, 23 parte attrice). Anche l'eccezione in parola deve, dunque, essere rigettata.”
27 Contr
§ 3.2. — Con il primo motivo d'appello incidentale ostiene che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto la validità delle procure. Le procure concedono la facoltà di stare in giudizio per le sole azioni successorie e, di conseguenza, sarebbe inidonea a rappresentare le esigenze delle parti conferenti che agivano invece per il risarcimento di un danno iure proprio. Inoltre, la procura rilasciata da , nell'interesse dei figli minori, sarebbe illegittima poiché rilasciata Parte_14 prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 Bis della L. 218/1958. Essendo stata conferita antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta norma, si sarebbe dovuto applicare – in materia di potestà genitoriale – la legge del paese d'origine della conferente. La legge del Senegal, diversamente da quanto disposto da quella italiana, non consente alla madre di esercitare potestà sui propri figli. La seconda procura, invece, sarebbe nulla in quanto viola i requisiti prescritti dall'art
1346 e 1324 c.c. essendo eccessivamente generica. Sussisterebbe pertanto un difetto di rappresentanza da parte di per i soggetti indicati come appellanti. Persona_5
Le censure sono infondate.
Per quanto attiene alla genericità delle procure e all'assenza del conferimento del potere di agire in giudizio, condivisibilmente il giudice di primo grado ha evidenziato come fosse stato Pt_1
incaricato di “raccogliere la successione, stare in giudizio, fare eseguire ogni decisione di giustizia, fare ogni pratica amministrativa e riscuotere e ricevere ogni somma di denaro ed ogni indennità di assicurazione nel quadro del decesso dei postumi di un incidente del signor (in tal Persona_1
senso le intestazioni). Pertanto dalla lettura della procura si evince la volontà di conferire il mandato in ordine ad ogni affare attinente ai postumi dell'incidente del non risultato la facoltà di stare Pt_12
in giudizio limitata alla successione. Nel testo delle procure si legge poi chiaramente che è conferito il potere di agire e di difendersi in ordine alle azioni giudiziarie nel quadro dell'incidente avvenuto.
Quanto poi alla facoltà di chiedere il risarcimento in proprio, viene in ogni caso in rilievo una posta riconducibile al decesso del congiunto, dovendo ritenersi ricompresa nella procura. Il richiamo all'incidente non pare poi indeterminato, facendosi riferimento all'incidente in cui è deceduto. Né il fatto che sia indicato ogni “ambito” senza ulteriore specificazione vale ad affermare la nullità della procura, atteso che per la sua validità non è necessario che sia determinato il singolo affare, potendo riguardare una pluralità di affari. In tal senso la S.C. ha osservato come “in realtà anche le procure professionali (così come le procure negoziali da cui derivavano) possono avere una diversa estensione;
le procure speciali sono non solo quelle che si riferiscono ad una singola causa, ma anche quelle che sono estese a tutta una serie specifica di cause, caratterizzate dalla materia trattata o dalla sede territoriale o altrimenti. Anche queste procure sono del tutto valide e non comportano nullità nei giudizi in cui siano state utilizzate. Né può valere il richiamo alla precedente pronunzia n.
12486/2000, in data 21 settembre 2000, di questa Corte. Come risulta dall'esame della motivazione,
28 in quel caso la procura notarile, redatta in lingua tedesca ma con una formula del tutto generica, non consentiva di individuarne i limiti, non chiariva quale fosse la causa, o l'insieme di cause, cui faceva riferimento l'attribuzione di potere al difensore” (Cass. n. 20784/2010). Nel caso di specie il riferimento all'incidente del delimita l'oggetto della procura, che in alcun modo può dirsi Pt_12
generica.
Per quanto attiene alla censura secondo cui erroneamente in relazione al potere rappresentativo
Pt_1 conferito dalla nell'interesse dei suoi figli minori è stato applicato l'art. 36 bis della L. n.
218/1995, entrato in vigore successivamente al rilascio della procura, va osservato come il giudice di primo grado ha così motivato “la convenuta, infatti, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al contenuto della legislazione senegalese richiamata dagli attori, dalla quale si evince come competa alla “vedova” l'obbligo di vigilare, mantenere ed educare i figli minori, rappresentandoli nel compimento di tutti gli atti civili. Anche prescindendo da tale rilievo, poi, deve evidenziarsi come l'art. 36 bis L. n. 218/1995 preveda che, anche in ipotesi disciplinate dalla legge straniera, debbano comunque considerarsi applicabili le norme previste nel nostro ordinamento che attribuiscono ad entrambi i coniugi la responsabilità genitoriale (c.d. norme di applicazione necessaria)”. Pertanto la decisione del giudice si fonda su una duplice ratio decidendi, con la conseguenza che la doglianza diretta a censurare unicamente una delle due ratio deve ritenersi inammissibile. Infatti vista la pluralità delle rationes decidendi, l'appellante avrebbe dovuto proporre appello in relazione a ciascuna di esse, in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, in base al quale, quando la pronuncia è basata su plurime rationes decidendi, ciascuna delle quali di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, la parte che intende impugnare la decisione ha l'onere di impugnare ciascuna di esse in sede di gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 21490/2005; Cass. n. 7809/2001), e ciò, secondo alcuni, per difetto di interesse ad agire, restando altrimenti la decisione fondata in modo autonomo sulla ragione non censurata (ex plurimis, Cass., Sez. U. n. 7931/2013; Cass. n. 2736/2013).
Pertanto il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 3.3. — Col secondo motivo l'appellante censura l'affermazione del giudice di prime cure circa la sussistenza del rapporto parentale tra la vittima del sinistro e gli attori.
Rilevato che viene in considerazione un profilo attinente al merito della domanda che per quanto sopra evidenziato è stata rigettata, ne consegue che il difetto di interesse in ordine a tale motivo di appello.
§ 3.4. — Col terzo motivo d'appello incidentale si censura la sentenza di primo grado in relazione alla cancellazione delle affermazioni offensive. L'appellante incidentale sostiene che l'affermazione “il matrimonio poligamo non è contratto per amore” non può essere considerata
29 offensiva, in quanto sarebbe stata utilizzata solamente per esplicitare le differenze sussistenti tra il matrimonio islamico e il principio di cui all'art. 29 Cost., evidenziando la natura contrattuale del matrimonio poligamo. Inoltre, non sussisterebbero prove circa la sussistenza dell'affectio coniugalis da parte della moglie e da parte dei numerosi figli.
Richiamato quanto sopra evidenziato in ordine al motivo d'appello principale, va osservato come l'appellante incidentale ha nella comparsa di costituzione affermato in modo assertivo senza peraltro una specifica contestualizzazione – a differenza delle altre frasi – né riferimento al caso concreto la frase per cui è stata disposta la cancellazione. Viene poi in rilievo una frase non funzionale alla difesa, che offende il legame tra i congiunti e i parenti, dovendo la frase essere valutata la frase in sé e nel contesto in cui è stata inserita.
In definitiva anche l'appello incidentale è infondato.
§ 4. — La reciproca soccombenza e la complessità dell'accertamento in fatto giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Nulla nei confronti della parte contumace.
Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
in qualità di procuratore speciale dei , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , (nata il [...]), , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
nella sola qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli Parte_14 [...]
e , e sull'appello incidentale Persona_1 Parte_15 Parte_12
proposto da vverso la sentenza n. 9848/2020 del Tribunale di Roma, Controparte_1
così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa integralmente le spese del grado;
nulla nei confronti della parte contumace;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
(nata il [...]), , nella sola qualità di genitore Parte_12 Parte_13 Parte_14
30 esercente la responsabilità genitoriale sui figli , Persona_1 Parte_15
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...] Parte_12
a quello dovuto per l'impugnazione;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
[...]
Roma, così deciso nella camera di consiglio 18.02.2025
Il presidente est.
Giulia Spadaro
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