Decreto cautelare 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2023
Decreto cautelare 28 settembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
Parere definitivo 25 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Revoca del provvedimento di demolizione e attività vincolata in materia urbanistica: osservazioni in ordine a una recente decisione del Consiglio di Stato.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 17 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01316/2025REG.PROV.COLL.
N. 03586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3586 del 2024, proposto da:
RR OR, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Quarta) n. 01633/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (EA) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AD);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Maddalena Aldegheri e l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OR RR, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 1633/2023, con la quale il T.A.R. per il TO ha respinto il ricorso proposto avverso: i ) l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, prot. n. 122 2021 90009817 29/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 389.751,15, in riferimento alla cartella EA n. 30020150000007599000, inerente ai prelievi latte imputati per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001 e 2001/2002; ii ) ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi, l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata; iii ) la cartella n. 30020150000007599000; iv ) il “ residuo ruolo ” emesso da EA.
2. L’odierno appellante aveva articolato otto motivi di ricorso, che sono stati, in sostanza, riproposti quali motivi di impugnazione.
2.1. Il T.A.R. aveva accolto l’istanza cautelare della parte e, con la medesima ordinanza, aveva onerato le Amministrazioni di depositare in giudizio una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda, con riferimento, in particolare, all’avvenuta notificazione degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione impugnata, nonché ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati.
2.2. AD si era costituita in giudizio in data 1.2.2022 e aveva depositato una relazione e altri documenti in data 10.1.2022. EA si era, invece, costituita in data 17.7.2023 depositando una relazione e documenti.
2.3. Il T.A.R. ha respinto il ricorso, con motivazioni che saranno esposte (per quanto di interesse per il presente giudizio) nel corso dell’esame dei motivi di appello articolati dal sig. RR.
3. Nel presente giudizio si sono costituite in giudizio EA e AD che, in data 3.1.2025, hanno depositato memoria conclusionale. L’appellante ha depositato la sola memoria di replica. All’udienza del 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente il Collegio deve dichiarare inammissibile la memoria di replica depositata dall’appellante. Come chiarito da questo Consiglio, le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della parte resistente ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte ricorrente stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.); la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica, con la conseguente impossibilità per l'avversario di controdedurre per iscritto (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 giugno 2023, n. 6305). L’omesso preventivo deposito di memoria conclusionale rende, quindi, inammissibili le memorie di replica. Di conseguenza, non deve tenersi conto delle deduzioni difensive contenute in tale memorie. Deve, in ogni caso, osservarsi come, nella decisione della presente controversia, si terrà conto della sola documentazione ritualmente depositata in primo grado da parte delle Amministrazioni appellate.
5. Procedendo ad esaminare il merito si osserva che, con il primo motivo di ricorso in appello, la parte ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’intervenuta estinzione del diritto per prescrizione.
5.1. Sul punto il Giudice di primo grado ha evidenziato che: i ) dal deposito documentale effettuato dall’Amministrazione emergeva che la parte aveva impugnato la cartella n. 30020150000007599000 (richiamata nell’intimazione impugnata), con ricorso dinanzi al T.A.R. per il TO (R.G. 778/2015), definito con la sentenza n. 302/2020 che lo aveva dichiarato inammissibile; ii ) il precedente giudizio (relativo ad una cartella afferente ai prelievi per le annate 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001 e 2001/2002) aveva determinato l’interruzione con effetti permanenti della prescrizione fino alla data del deposito della sentenza, stante la costituzione in quel giudizio di EA; iii ) l’eventuale prescrizione del debito per la fase antecedente all’emissione della cartella di pagamento si sarebbe dovuta eccepire con l’impugnazione di tale cartella, che era divenuta inoppugnabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso; iv ) il diritto non si era, quindi, estinto per prescrizione né nella parte relativa al capitale, né in quella relativa agli interessi.
5.2. Il sig. RR ha dedotto l’erroneità della sentenza osservando che: i ) l’impugnazione era stata articolata sia con riferimento al periodo precedente alla notificazione della cartella del 2015, che in relazione al periodo successivo: ii ) la sentenza del T.A.R. n. 302/2020 era di mero rito e non aveva, quindi, esaminato l’eccezione di prescrizione (pur ritualmente proposta), e che, in ragione della natura processuale della sentenza si sarebbe potuta riproporre, dovendosi escludere la formazione di un giudicato di merito; iii ) il T.A.R. aveva, comunque, errato nel considerare la costituzione in giudizio idonea ad interrompere la prescrizione, non essendo stata formulata – in quella sede – una domanda riconvenzionale; iv ) dalla notificazione delle imputazioni di prelievo alla notificazione della cartella erano, comunque, decorsi i termini di prescrizione; v ) dalla notificazione della cartella (marzo 2015) alla notificazione dell’intimazione di pagamento (ottobre 2021) erano, comunque, decorsi oltre cinque anni, con conseguente prescrizione del credito dovendosi applicare le regole di cui all’art. 3, par. 1, del Regolamento CE n. 2988/1995, o, comunque, la regola di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (quanto meno, in subordine, per i soli interessi).
5.3. Il Sig. RR ha, quindi, insistito per l’accertamento della prescrizione del diritto di credito, esponendo il regime ritenuto operate e chiedendo, in subordine, a questo Consiglio di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un’apposita questione, in caso di eventuali dubbi interpretativi ( ff . 14-17 del ricorso in appello).
5.4. Il motivo è infondato considerato che: i ) la sentenza n. 302/2020, nel definire il giudizio avverso la cartella di pagamento n. 30020150000007599000, ha comportato l’effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e l’impossibilità di eccepire la prescrizione e/o la decadenza dell’Amministrazione dalla potestà di riscossione maturate in epoca antecedente alla formazione della cartella; ii ) la natura processuale di tale sentenza non comporta deroghe a tale principio che opera sul piano sostanziale e comporta, come spiegato, l’irretrattabilità della pretesa; iii ) le censure relative all’eventuale prescrizione del credito in data antecedente alla notificazione della cartella sono, quindi, inammissibili stante la definitività della cartella; iv ) per il periodo successivo trova applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui opera l’effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c.; v ) infatti, come osservato dalla Corte di Cassazione, “ la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 c.c., comma 2, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, c.c. ” (Cassazione civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470); vi ) nel caso all’attenzione del Collegio, l’atto di costituzione in giudizio di EA deve ritenersi espressione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito azionata ed è stato, quindi, valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c., con effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999); vi ) nel caso di specie, la prescrizione è stata, quindi, interrotta con effetti permanenti fino al deposito della sentenza del T.A.R. per il TO n. 302/2020; di conseguenza, non è maturata la prescrizione né della sorte capitale né degli interessi, applicando per gli interessi, il termine di prescrizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. [v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2, ove si richiama anche l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1].
5.4.1. In ogni caso, va considerato che: i ) dalla sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 8761/2012 si evince che l’odierna appellante era venuta a conoscenza del provvedimento di compensazione relativo alle campagne 1995/1996 e 1996/1997, e lo aveva, per l’appunto, impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio; ii ) dalla sentenza n. 4502/2014 del T.A.R. per il Lazio si evince che il produttore era venuto a conoscenza del provvedimento impositivo relativo alla campagna 2000/2001, che aveva impugnato; iii ) dalla sentenza 5270/2014 del T.A.R. per il Lazio si evince che il produttore era venuto a conoscenza del provvedimento impositivo relativo alla campagna 2001/2002, che aveva impugnato. Ora tenuto conto dell’effetto interruttivo permanente della costituzione di EA in tali giudizi, non è, comunque, decorso il termine di prescrizione neppure per il periodo antecedente alla cartella di pagamento del 2015.
5.5. Le considerazioni esposte rendono prive di rilievo la ricostruzione della parte sul sistema di prescrizione operante. Si tratta, in ogni caso, di affermazioni non condivisibili. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, con riferimento alla sorte capitale opera il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64, secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
5.5.1. Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
5.5.2. Del resto, va considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “ azioni giudiziarie ” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie ( cfr ., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1). In ogni caso, il Regolamento sub observatione detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “ irregolarità ”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “ qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”. Come già anticipato, nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “ irregolarità ”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61).
5.6. Le considerazioni esposte consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia il quesito proposto da parte appellata (“ Se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento ”).
5.6.1. Sul punto, può confermarsi l’orientamento già espresso dalla Sezione in relazione ad omologo quesito formulato da altro produttore. La Sezione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505), ha, infatti, osservato che: i ) la finalità dell’obbligo del rinvio pregiudiziale è quella di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi; di talché, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa 561/19; ii ) la sentenza del 2021 costituisce una lieve evoluzione rispetto a quella del 1982, atteso che le eccezioni all’obbligo di rinvio risultano modificate e precisate ma con conferma sostanziale dei presupposti per la rimessione; iii ) tali deroghe consistono nella non pertinenza (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non rilevanza (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi) della questione, nella sussistenza di un interpretazione della disposizione da parte della Corte di Giustizia, e nella non sussistenza di ragionevoli dubbi interpretativi; iv ) la Corte di Giustizia, nei paragrafi da 40 a 46 della sentenza Catania Multiservizi, con riferimento alla terza eccezione, ha altresì indicato i criteri interpretativi ai quali il Giudice nazionale di ultima istanza deve far riferimento per concludere sull’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole; v ) da ultimo, la Corte di Giustizia, Sesta Sezione, con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, causa 597/21, a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale di questo Consiglio di Stato in ordine alla terza ipotesi derogatoria, ha così statuito: “ l’articolo 267 T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte ”.
5.6.2. Operata questa generale premessa la Sezione ha osservato: i ) nel caso di specie, l’eccezione prevista dal Giudice europeo all’obbligo di rinvio sussiste sia con riferimento alla irrilevanza ed alla non pertinenza della questione sollevata, sia con riferimento alla presenza del c.d. atto chiaro, che non necessita di ulteriori interpretazioni; ii ) la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dall’inconferenza del richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3, par 1, del Regolamento n. 2988/1995, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “ prescrizione delle azioni giudiziarie ” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “ autoritative ”; iii ) il presupposto dell'applicazione del suddetto termine è un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, par. 2, del Regolamento, secondo cui “ costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”), nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale); iii ) nei casi di prelievi supplementari non si è in presenza di una “ irregolarità ”, essendo previsto dal diritto unionale l’obbligo di recupero (v., supra , punto 4.5.1. della presente sentenza). Inoltre, nel caso di specie, l’irrilevanza della questione è resa palese dal mancato decorso del termine quadriennale tra la sentenza del T.A.R. per il TO n. 302/2020 e la notificazione dell’intimazione di pagamento.
6. Con il secondo motivo il sig. RR ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le censure con le quali era stato dedotto che le imputazioni di prelievo erano state emesse non osservando né le regole del diritto unionale, né le regole del diritto interno.
6.1. Il T.A.R. ha ritenuto le censure inammissibili osservando che: i ) era preclusa la possibilità di pronunciarsi su questioni inerenti la formazione del credito, essendo oggetto del giudizio una intimazione di pagamento conseguente e successiva al titolo impositivo e sindacabile solo con riferimento ai vizi propri della stessa; ii ) erano, quindi, inammissibili le censure n. 1 (relativa alla pretesa prescrizione del credito), n. 2 (relativa all’illegittimità del prelievo), n. 3 (relativa alla decadenza nel potere di adottare la cartella), n. 4 (relativa alla violazione della garanzie procedimentali e al difetto di motivazione della cartella), n. 6 (relativa alla debenza del credito) e n. 8 (relativa all’illegittimità degli atti di accertamento presupposti); iii ) tale preclusione discendeva anche dalla natura del vizio consistente nella contrarietà del provvedimento al diritto unionale, da qualificarsi come annullabilità e non come nullità, anche perché non relativo alla norma attributiva del potere.
6.2. Il sig. RR ha dedotto l’erroneità della sentenza osservando che la pronuncia del T.A.R. per il TO n. 302/2020 era di mera inammissibilità e, quindi, non costituiva un giudicato sul merito della pretesa, preclusivo alla riproposizione delle censure. Inoltre, secondo l’appellante, il T.A.R. non aveva considerato il dovere di non portare in esecuzione atti formati sulla base di regole interne contrarie al diritto unionale. La parte ha, quindi, dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto le imputazioni di prelievo sarebbero state contrarie: i ) ai principi affermati dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019, in causa C-348/18, dell’11 settembre 2019 (in causa C-46/18) e del 13 gennaio 2022, in causa C-377/19; ii ) al diritto interno, essendo stato accertato – anche in sede penale – l’erroneità dei dati posti a fondamento delle stesse; iii) agli obblighi imposti dal diritto Unionale, che avrebbero precluso l’esecuzione di atti – anche se definitivi - formati in violazione di tale diritto, e, in particolare, operazioni di compensazione effettuate per categorie prioritarie, tenuto conto anche della natura delle compensazioni, da qualificarsi come atti generali e unitari. La parte appellata ha, quindi, evidenziato come i provvedimenti interni dovessero ritenersi nulli proprio per contrasto con il diritto unionale, e ha chiesto al Collegio – in caso di dubbi interpretativi – di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali [ i ) “ se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna ”; ii ) “ se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti ”; ff . 26-27 del ricorso in appello).
6.3. Il motivo è infondato, dovendosi considerare come la preclusione alla cognizione del merito delle imputazioni di prelievo discenda dalla definitività dell’atto impositivo e non è, quindi, rilevante la natura della sentenza n. 302/2020 del T.A.R. per il TO, che era, tra l’altro, relativa ad un atto successivo e, cioè, alla cartella di pagamento.
6.4. In sostanza, le deduzioni contenute nel motivo sono inammissibili in quanto oggetto del giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma intimazioni di pagamento volte a sollecitare la parte all’adempimento coattivo e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito. Atti come quelli oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. Nel caso di specie, le intimazioni sono relative a pregresse debenze già accertate, e non costituiscono, quindi, autonomi atti impositivi ma inviti al pagamento prodromico all’eventuale esecuzione forzata, impugnabili unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Di contro, i profili asseritamente vizianti gli atti di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente in primo grado, anche invocando le due note sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, in causa C-348/18, e dell’11.9.2019, in causa C-46/18, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Id., Sez. III, 14 dicembre 2022; Id., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
6.5. In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità ( cfr ., ex plurimis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Id., 29 novembre 2023, n. 10303; Id., 7 agosto 2023, n. 7609). In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21- septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
6.6. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre, tuttavia, nella fattispecie in esame trattandosi di dedotte difformità rispetto alla normativa sostanziale regolatrice della materia. La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
6.7. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Id., Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; Id., 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321).
6.8. Devono, altresì, escludersi i presupposti per rimettere le questioni prospettate dalla parte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Infatti, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “ il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ” ( cfr .: sentenza UH & TZ del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE ND del 21 dicembre 2021 e AN HE del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
6.9. Esclusa, quindi, la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, dovevano essere fatti valere in quei giudizi, e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (v., anche – sempre in materia di prelievi per “ quote latte ” - Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31370 e n. 31371; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 1318).
6.10. Omologhe considerazioni valgono per la dedotta assenza di controllo e di verifiche sull’effettiva produzione, nonché sulla dedotta inattendibilità dei dati, che riguardano, in ipotesi, vizi degli atti impositivi e non delle successive richieste di pagamento. Osserva, in ogni caso, il Collegio come simili censure non possano essere accolte alla luce della condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, la quale, con riferimento a generiche contestazioni attinenti alle irregolarità asseritamente compiute nelle verifiche effettuate dalle autorità nazionali competenti e alla presunta erronea quantificazione della produzione nazionale, ha ritenuto che, in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “ quadrare ” con quelli stimati della produzione lattiera, non sia possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 5858). Inoltre, “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481). In sostanza, non può procedersi ad annullare il q.r.i. o l’imputazione di prelievo individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del q.r.i. o della correttezza dell’imputazione di prelievo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684).
7. Con il terzo motivo il sig. RR ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c ), del D.P.R. n. 602/1973, in quanto motivo propriamente riferito alla cartella di pagamento (non oggetto del giudizio) e, comunque, infondato alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto.
7.1. Il motivo è infondato. Pur volendo prescindere dalla questione di ammissibilità della censura, deve osservarsi come la Sezione abbia evidenziato che: i ) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii ) con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua ); iii ) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari ( cfr .: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505).
8. Con il quarto motivo il sig. RR ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto: i ) il quarto motivo del ricorso introduttivo con il quale era stata eccepita l’illegittima duplicazione del ruolo); ii ) il quinto motivo del ricorso introduttivo con il quale era stata eccepita la non debenza delle somme, anche in quanto già recuperate mediante le compensazioni PAC).
8.1. In relazione alla dedotta duplicazione del ruolo può richiamarsi quanto evidenziato da questo Consiglio, secondo cui l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma ciò non comporta l’esclusiva iscrizione delle somme in tale registro, essendo soltanto necessario che il debito non venga riscosso due volte (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2021, n. 5281).
8.2. In ordine alla compensazione PAC deve condividersi la statuizione di primo grado, atteso che la censura non è supportata da alcuna idonea evidenza che consenta di ritenere già recuperate le somme dovute mediante la compensazione.
9. Con il quinto motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con cui era stata eccepita la mancata notificazione degli atti presupposti e, quindi, la loro inefficacia nei confronti del sig. RR.
9.1. Il motivo è infondato, tenuto conto che: i ) dalla sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 8761/2012 si evince che l’odierna appellante era venuta a conoscenza del provvedimento di compensazione relativo alle campagne 1995/1996 e 1996/1997, e lo aveva, per l’appunto, impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio; ii ) dalla sentenza n. 4502/2014 del T.A.R. per il Lazio si evince che il produttore era venuto a conoscenza del provvedimento impositivo relativo alla campagna 2000/2001, che aveva impugnato; iii ) dalla sentenza 5270/2014 del T.A.R. per il Lazio si evince che il produttore era venuto a conoscenza del provvedimento impositivo relativo alla campagna 2001/2002, che aveva impugnato. Pertanto, la tesi dell’appellante risulta smentita dalle sentenze sopra indicate. Si tratta, del resto, di aspetto già evidenziato dal Giudice di primo grado, rispetto al quale la parte ha omesso di articolare alcuna puntuale contestazione.
10. Con il sesto motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’illegittimità dell’intimazione per omessa indicazione della data in cui il ruolo residuo sarebbe stato riattivato.
10.1. Il motivo è infondato atteso che la cartella indica, chiaramente, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo in conformità con quanto previsto dalla di cui all’art. 25, comma 2- bis , del D.P.R. n. 602/1973, che, per l’appunto, si riferisce alla cartella di pagamento.
11. Con il settimo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato l’ottavo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con cui la parte aveva dedotto l’illegittimità dell’intimazione impugnata sia per mancanza di requisiti essenziali che per illegittima richiesta di somme non dovute.
11.1. Il T.A.R. (ferma la declaratoria di inammissibilità per le censure propriamente riferite agli atti impositivi) ha affermato, sul punto, che: i ) erano inammissibili le contestazioni relative agli interessi, e, in particolare, la loro debenza sia ai sensi degli artt. 8- ter , comma 3 e 4, 8- quater , comma 2, e 8- quinquies , comma 1, della L. n. 33/2009, che dell’art. 10, comma 34, del d.l. n. 49/2003, riguardando esse gli atti presupposti; ii ) in ogni caso, tali interessi erano dovuti e l’esenzione di cui all’art. 10, comma 34, del d.l. n. 49/2003 era incentivo collegato alla rateizzazione, non operante, nel caso di specie; iii ) in relazione agli interessi di mora, sia l’intimazione che la cartella contenevano il prospetto riepilogativo sul punto ed erano stati, comunque, calcolati applicando il quadro normativo di riferimento; iv ) era irrilevante l’indicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, perché da un lato, gli interessi di mora erano, in ogni caso, dovuti, e, dall’altro, non vi erano analitiche contestazioni in ordine alla loro quantificazione; v ) non era necessaria alcuna motivazione specifica dell’intimazione, potendosi applicare il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 22281; vi ) era inammissibile in quanto generica la censura relativa alla non debenza degli oneri di riscossione, non avendo la parte chiarito perché l’agente della riscossione non avrebbe avuto diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio della riscossione; vii ) erano infondate le censure relative al vizio di motivazione dell’intimazione di pagamento.
11.2. La parte ha evidenziato, in primo luogo, come l’esenzione di cui all’art. 10, comma 34, della L. n. 119/2003 fosse dovuta a prescindere dalla presentazione di un’istanza di rateizzazione. La censura è infondata, tenuto conto che: i ) lo scomputo degli interessi riguarda i frutti maturati fino alla data di entrata in vigore dell’art. 10, comma 34, del d.l. n. 49/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2003, e costituisce un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima regola; ii ) si tratta, quindi, di una disposizione eccezionale che non è possibile applicare ai produttori che non hanno concluso la procedura di rateizzazione e non hanno, quindi, corrisposto gli importi dovuti; iii ) in ogni caso, la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un'apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l'accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell'Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003); iv ) la dedotta compensazione non può ritenersi provata, essendosi la parte limitata ad indicare il totale della somma, senza dare evidenza dell’incidenza della stessa sul debito, compreso l’importo oggetto della presente controversia; v) la mancata contestazione delle Agenzie non può costituire prova di un fatto che, dalla documentazione versata in atti, risulta insussistente.
11.3. Parimenti infondata è la censura relativa agli interessi di mora, avendo la Sezione chiarito la loro debenza e sottolineato come la previsione di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, ne indichi decorrenza e ammontare; circostanza che esclude la necessità di una apposita motivazione sul punto (v.: Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2021, n. 5281).
11.4. La censura relativa agli oneri di riscossione è inammissibile, in quanto riferita propriamente alla cartella che non è oggetto del giudizio; inoltre, merita condivisione la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha evidenziato come non fosse stato indicato il fondamento normativo di una simile esenzione.
11.5. La deduzione relativa alla motivazione dell’intimazione è, poi, del tutto generica e, in ogni caso, infondata, considerato che: i) la legittimità della procedura è stata riconosciuta dal Collegio esaminando gli ulteriori motivi di ricorso in appello, che sono, in sostanza, ripresi anche in parte qua ; ii ) in relazione alla motivazione degli interessi, deve osservarsi come, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, le previsioni contenute nei Regolamenti CE n. 536/93, n. 1392/2001 e n. 1468/2006 hanno introdotto ipotesi di mora ex lege , nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all’accordo delle parti, è connessa al momento dell’inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intercorse quando ancora perdura l’omesso pagamento del debito ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Id., Sez. III, 15 giugno 2023 n. 5899; Id., Sez. III, 2 novembre 2019 n. 7480); in sostanza, gli interessi sono determinati secondo i criteri stabiliti direttamente dal dato normativo e la parte non ha formulato alcuna contestazione analitica in ordine al computo eseguito da EA; iii ) non è condivisibile l’assoluto relativo al difetto di motivazione della pretesa, considerato che si tratta di somme il cui titolo era, chiaramente, noto al produttore che ha impugnato l’imputazione di prelievo e, anche accedendo al registro debitori, era assolutamente in grado di comprendere l’ an e il quantum delle somme dovute.
12. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante a rifondere ad EA a AD, creditori in solido, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO