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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 36-bis. (( 1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio. ))
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio. ))
Commentari • 7
- 1. Evoluzione e principiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 5 gennaio 2026 · 1
La nozione di “responsabilità genitoriale” rappresenta uno dei pilastri del diritto di famiglia moderno, segnando un'evoluzione concettuale e normativa di fondamentale importanza. Questo istituto ha sostituito il precedente concetto di “potestà genitoriale”, spostando il baricentro dalla figura del genitore come titolare di un potere a quella del minore come soggetto titolare di diritti e interessi meritevoli della massima tutela [Corte Cost., sentenza n. 71 del 24 aprile 2024]. L'ordinamento giuridico, sia a livello nazionale che internazionale, ha progressivamente delineato un quadro normativo complesso, finalizzato a garantire il benessere e la crescita equilibrata del figlio. DAL …
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Giurisprudenza • 251
- 1. Trib. Pesaro, sentenza 22/05/2025, n. 320Provvedimento: […] Viene chiesta la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore Per_1 disposte con la sentenza emessa dal Tribunale di Ciocan (Moldavia) del 10.5.2015. Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art.37 della legge n. 218/1995, atteso che le parti ed il loro figlio minore risiedono in Italia. Può essere inoltre applicata al caso di specie la legge italiana, stante il disposto di cui all'art.36 bis della legge n.218/1995. La domanda è inoltre fondata. Le affermazioni dell'attrice circa l'assenza del convenuto a svolgere la sua funzione di genitore trovano conferma nella documentazione prodotta, in particolare nei pignoramenti che l'attrice ha dovuto promuovere per cercare di ottenere l'adempimento del padre al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia.Leggi di più...
- art. 337 quater c.c.·
- assenza genitore·
- affidamento super-esclusivo·
- art. 37 legge n. 218/1995·
- giurisdizione italiana·
- modifica condizioni divorzio·
- art. 36 bis legge n. 218/1995·
- responsabilità genitoriale·
- obbligo di mantenimento·
- decisione di maggiore interesse