Articolo 36 bis della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 32 quaterArticolo 38
Versione
7 febbraio 2014
Art. 36-bis. (( 1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio. ))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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