Articolo 19 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1096
Articolo 18Articolo 20
Versione
11 novembre 1951
Art. 19.
I residui risultanti al 1 luglio 1951 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1951-52, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti (capitoli di nuova istituzione.
Entrata in vigore il 11 novembre 1951