CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
(C. F. ) con sede legale in Sesto San Giovanni alla via Risorgimento n. Parte_1 P.IVA_1
35, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente,
[...]
dagli Avv.ti Joelle PICCININO (C. F. ) del foro di Milano e Piercarlo C.F._1
BERTOLAZZI (C. F. ) del foro di Genova, elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio dei predetti difensori in Milano alla via Fontana n. 22, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
– fax: 02.59900037 Email_1
reclamante contro
pagina 1 di 11 LIQUIDAZIONE Giudiziale (C. F. ) in persona del curatore dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
con studio in Monza via Oslavia n. 24 giusta autorizzazione del g.d. del 8.03.2025 in atti, CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro TEDESCO (C. F.
), presso il cui studio legale in Milano in via Cino Del Duca n. 5 è C.F._3
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
resistente
e
Procura Generale della Repubblica
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Sulle seguenti conclusioni.
per reclamante Parte_1
in via preliminare: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento del presente reclamo, sospendere in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione relativi ed inerenti alla liquidazione giudiziale di per tutti i motivi sopra esposti;
Parte_1
in via principale e nel merito: previa acquisizione del fascicolo di primo grado contrassegnato da p.u.r.g. n. 280/-1/2024 del
Tribunale di Monza - Sezione terza civile delle procedure concorsuali ed individuali, di apertura della liquidazione giudiziale, previa qualunque formula e/o statuizione, accertata e dichiarata la fondatezza del presente reclamo, l'illegittimità e/o infondatezza della gravata sentenza, accogliere il presente reclamo per l'effetto accertare di dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Pt_1 presentato dalla Procura della Repubblica di Monza, e comunque l'illegittimità della
[...]
pagina 2 di 11 conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Pt_1
con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
[...]
in via istruttoria: con riserva di produrre, dedurre articolare ed indicare testi;
in ogni caso con il favore delle spese tutte di lite, competenze e compensi professionali di difesa relativi
e successivi occorrendi.
LIQUIDAZIONE Giudiziale reclamata Parte_1
Voglia la Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con le declaratorie necessarie e consequenziali, rigettare con opportuna motivazione e statuizione, le domande tutte formulate da con il reclamo in data 4 febbraio 2025. CP_2
Con condanna della controparte al rimborso delle spese e al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, da liquidarsi in applicazione dei parametri di legge vigenti.
Procura Generale, chiede il rigetto del reclamo proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 25.10.2024 ex art. 38 d.lgs. n. 14 del 12.01.2019 (CCII) il Pubblico
Ministero chiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società deducendo che gli atti di indagine delegati dalla Guardia di Finanza avevano rilevato, Parte_1 quali presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, che la società versava in stato di insolvenza a causa della pendenza di inadempimenti tributari per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
La debitoria di natura fiscale e contributiva maturata dall'anno di costituzione ed ulteriormente aggravatasi nei successivi esercizi, ammontava ad euro 2.993.086,56 al netto dell'importo sospeso di euro 450.112,02.
pagina 3 di 11 Costituitasi in giudizio contestava le allegazioni della Procura chiedendo il rigetto Parte_1 dell'istanza. Deduceva che gli asseriti inadempimenti tributari discendevano da un accertamento operato dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo con cui si contestava di aver inserito nelle varie dichiarazioni dei redditi ed iva fatture per operazioni inesistenti, dal che avevano avuto origine due procedimenti, uno di natura tributaria e l'altro di natura penale non ancora conclusi.
***
Il Tribunale di Monza, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata, riteneva accertato lo stato di insolvenza nel quale versava la società in oggetto in ragione della debitoria non contestata pari ad euro 873.000,00 e della sostanziale inattività dell'impresa. Sul piano della debitoria rilevava come anche a prescindere dagli avvisi di accertamento oggetto di contestazione ed ancora sub judice a seguito della impugnazione della sentenza n. 2983/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Milano – che rigettava in primo grado i ricorsi proposti – risultava un debito erariale “da liquidazione” ed “iscritto a ruolo non in contezioso” pari ad euro 873.520,92 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione, come risultante dalla dichiarazione effettuata dalla Agenzia delle Entrate ed allegata agli atti depositati dal Pubblico Ministero.
In ordine allo stato di insolvenza rilevava come le diverse iniziative giudiziarie intraprese dal personale dipendente ancorché rinunciate per intervenuta transazione, la consistenza del debito erariale non oggetto di contenzioso, la situazione di sostanziale inattività della società come rilevato dalla Guardia di Finanza secondo cui l'attività aziendale della era di fatto cessata nell'ottobre 2023 Parte_1
con la stipula del contratto di affitto di azienda in favore della società alla quale erano Parte_3 stati trasferiti tutti i contratti in essere e i beni strumentali, e l'esigua consistenza delle disponibilità liquide ammontanti ad euro 79.326,00 come rilevabile dall'ultimo bilancio depositato a fronte della consistenza debitoria, rimasta a totale carico della ed infine la consistente diminuzione Parte_1
del capitale sociale passato dal valore di euro 100.000,00 a quello di euro 10.000,00, costituivano oggettivi elementi comprovati lo stato di protratta insolvenza nel quale versava la società, non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Su tali basi dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
***
pagina 4 di 11 - Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo la quale, contestando la Parte_1 ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado, adduceva l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 121 CCII richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al riguardo adduceva che contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, non rilevava a carico della reclamante una situazione di insolvenza. Assumeva al riguardo come la debitoria considerata, pari ad euro 5.964.716,04 era stata, par la maggior parte dell'importo richiesto, oggetto di contestazione sicché solo una minima parte della predetta somma non era oggetto di contenzioso.
Conseguentemente il debito in oggetto era pari ad euro 873.520,92 si cui solo per euro 643.098,03 risultavano notificate le relative cartelle di pagamento.
Adduceva inoltre di aver inoltrato richiesta di rateizzazione rimasta senza riscontro da pate dell'Agenzia delle Entrate.
La contestazione della debitoria tributaria, non rendendo certa la debitoria effettiva, non permetterebbe di ritenere integrata la situazione di insolvenza richiesta per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Su tali basi chiedeva la revoca della dichiarazione di aperura della liquidazione giudiziale.
In via subordinata invocava, nelle more del giudizio, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in attesa della definizione delle vertenze tributarie ancora sub judice atteso che la sentenza di primo grado pronunciata dalla competente Corte di Giustizia Tributaria è stata gravata da appello.
In via preliminare chiedeva la sospensione anche solo temporanea o parziale, della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione relativi ed inerenti alla liquidazione giudiziale di Parte_1
- Si costituiva in giudizio la reclamata Giudiziale la quale, CP_3 Parte_1 contestando integralmente l'avverso dedotto, adduceva la correttezza del costrutto posto a fondamento della sentenza reclamata della quale chiedeva la conferma.
In via preliminare, in relazione al contenzioso tributario richiamato da parte reclamante, rilevava come i ricorsi a tal proposito proposti siano stati rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Milano con sentenza n. 2983 del 8.07.2024 con la quale era rilevato l'articolarsi di un ampio sistema di “società cartiere” utilizzate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti che, oltre a consentire l'evasione alle agenzie di investigazione e di vigilanza, assicuravano al sodalizio ingenti fondi occulti in parte utilizzati per corrispondere emolumenti <> . Tanto premesso rilevava come, contrariamente a quanto asserito da parte reclamante, l'organo giudicante di primo grado, nella ricostruzione della situazione di insolvenza non ha tenuto conto della parte di debitoria oggetto di pagina 5 di 11 contenzioso tributario ancora sub judice, facendo riferimento ai soli debiti tributari non contestati, e considerando, sul fronte dell'insolvenza, una serie di indici obiettivamente espressivi di una evidente situazione di insolvenza. Rilevava al riguardo come la stessa reclamante abbia riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'Erario per l'importo di euro 873.520,92 di cui tuttavia solamente per l'importo di euro 643,098,03 risultavano notificate le cartelle di pagamento.
Rilevava come dal bilancio relativo all'esercizio 2023 risulta che i debiti tributari sono stati indicati nel maggior importo di euro 3.178.090,00 con la precisazione che passività per imposte certe e determinate>> e nella situazione al 24.07.2024 i debiti tributari ammontavano a complessivi euro 4.095.887,86 e l'esposizione debitoria complessiva era pari ad euro
6.673.193,66 con una perdita nel periodo 1.01.2024 – 24.07.2024 di euro 507.149,19.
Rilevava ancora che il solo importo di euro 873.520,92 riconosciuto come dovuto all'erario dalla stessa reclamante costituisce oggettivo sintomo di una situazione di insolvenza della avuto Parte_1
riguardo alla complessiva situazione economico-patrimoniale della stessa come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.
Evidenziava che la società alla data di apertura della procedura di liquidazione Parte_1
giudiziale di fatto era inattiva avendo con atto in data 6.11.2023 concesso in affitto la propria azienda a di cui è amministratore unico il sig. fratello del sig. Parte_3 Persona_1 Parte_4
. I soci della sono i signori , e
[...] Parte_3 Parte_5 Persona_2 tutti dipendenti della come è dato rilevare dall'allegato sub a) al Persona_3 Parte_1
contratto di affitto di azienda in oggetto.
Il canone di affitto, fissato in euro 36.000,00, rappresentante l'unica fonte d'entrata di Parte_1 non risulta incassato fino al 31.12.2024 in quanto oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
Rilevava inoltre che alla data di apertura della liquidazione giudiziale non esisteva alcuna liquidità aziendale a causa di prelevamenti in precedenza effettuati.
Pertanto, avendo correttamente l'organo giudicante ritenuto sussistente a carico della società una situazione di insolvenza protratta e non a carattere temporaneo, chiedeva il rigetto del reclamo con conferma della sentenza reclamata.
Con memoria del 28.02.2025 la Procura Generale contestava integralmente il reclamo proposto, rilevando come, diversamente da quanto asserito dalla parte reclamante, una significativa parte delle obbligazioni, la cui insolvenza è presupposto indefettibile per l'apertura della liquidazione giudiziale, è
pagina 6 di 11 costituita da debiti erariali, peraltro riconosciuti dalla stessa reclamante nella misura in cui ne ha chiesto la rateizzazione, richiesta che evidentemente ha per presupposto la sussistenza del debito di cui si chiede la rateizzazione.
Ritenuto l'ingente entità del debito e lo stato di insolvenza della reclamata chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 3.04.2025 all'esito della discussione la causa era riservata in decisione.
***
Ad avviso di questa Corte il reclamo è infondato e va conseguentemente rigettato con conferma integrale della sentenza reclamata.
Sulla base degli elementi di causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
In primo luogo, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che la sede legale della società in oggetto è sita, come rilevabile dalla documentazione di causa, in Sesto San Giovanni e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo di seguito indicato.
Del pari risultano superati i valori soglia previste per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Come affermato dal supremo consesso di giustizia, la sussistenza del parametro dell'indebitamento va valutato al momento della dichiarazione di liquidazione, momento in cui deve sussistere il superamento del valore soglia.
Non risultano pertanto conferenti i contrari argomenti difensivi articolati da parte reclamante.
Secondo quanto rilevabile dai bilanci in atti per l'anno 2021 emerge un attivo patrimoniale di euro
4.471.903, ricavi per euro 6.859.225,00 e debito (totale D del passivo) per euro 3.598.137,00. Per
l'anno 2022 emerge un attivo patrimoniale di euro 5.131.919,00, ricavi per euro 6.696.880,00 e debiti
(totale D del passivo) per euro 4.197.971,00. Per l'anno 2023 un attivo patrimoniale di euro
5.880.472,00, ricavi per euro 4.292.918,00 e un debito (Totale D del passivo) per euro 5.049.727,00.
pagina 7 di 11 Con riguardo al debito erariale, massimamente incidente sul complesso della debitoria, ammontante a complessivi euro 5.964.716,04, a prescindere dagli avvisi di accertamento sub judice in quanto oggetto di contestazione giudiziale, avendo la società reclamante impugnato la sentenza n. 2983/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Milano, risulta un debito erariale <> ed ruolo non in contenzioso>> pari ad euro 873.520,92, oltre interessi di mora ed oneri di riscossione, come risultante da dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate in atti, la quale ha precisato che per alcune partite iscritte a ruolo deve essere ancora formata o notificata la cartella ma che per quelle già notificate, ammontanti comunque a complessivi euro 650.000,00 <> .
Emerge anche, con riferimento allo stato del contenzioso tributario, che esso parte dell'Iva accertata e relativi interessi e sanzioni irrogate in quanto non impugnate con i ricorsi introduttivi. In particolare, il contribuente ha riconosciuto tale IVA come dovuta nonché la correttezza della sanzione applicata>>. Secondo quanto precisato e riepilogato dall'Agenzia delle entrate gli importi non contestati e affidati a titolo definitivo alla riscossione risultano pari a complessivi euro
330.738,00 per IVA, euro 638.239,47 per sanzioni ed euro 53.468,38 per interessi.
Pertanto, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi sussistente in capo alla società reclamante quantomeno un debito afferente all'IVA, nei termini indicati, oltre sanzioni ed interessi non oggetto di contenzioso e non rateizzato. Vale al riguardo rilevare che la stessa parte reclamante, adducendo di aver formulato richiesta di rateazione, non accolta dall'ente creditore, ha evidentemente oggettivamente riconosciuto la predette debitoria, che deve pertanto ritenersi certa e definitivamente acquisita al giudizio.
L'entità della predetta debitoria incide negativamente e massimamente sugli elementi di bilancio e finanziari della società in oggetto, determinandone, in ragione dell'assenza di idonei entrate e dell'accertata sostanziale inattività della società, il conseguente stato di insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la nozione di insolvenza ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in pagina 8 di 11 particolare, come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene di dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi tutti i suddetti elementi, costituenti chiari indici rilevatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Infatti, vanno al riguardo considerate le diverse iniziative giudiziarie volte alla declaratoria di liquidazione giudiziale intraprese dai lavoratori sebbene le stesse siano sfociate in atti di rinunce per intervenuta soluzione transattiva, le quali testimoniano la sistematica inadempienza da parte della reclamante.
Rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria erariale, non oggetto di contestazione, significativamente incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Va infine rilevata la situazione di sostanziale inattività nella quale è venuta a versare la società.
Come rilevato dalla Guardia di Finanza l'attività aziendale della è di fatto cessata nel Parte_1
mese di ottobre 2023 a seguito dell'affitto dell'azienda in favore della società alla Parte_3
quale sono stati conseguentemente trasferiti tutti i contratti in essere unitamente ai beni strumentali ed alle posizioni lavorative, essendo passato il comparto occupazionale dalle originarie oltre 320 unità a soli 4 dipendenti. Altro sicuro ed oggettivo indice rilevatore della situazione di protratta insolvenza è dato dalla tipologia e numero di fatture emesse.
Vengono inoltre in rilievo l'esigua liquidità nella disponibilità della reclamata pari ad euro 79.326,00 come rilevabile dall'ultimo bilancio depositato a fronte dell'ingente ammontare delle passività, pari ad euro 5.049.727,00.
pagina 9 di 11 Infine, non può non considerarsi infine la sostanziale consistente riduzione del capitale sociale passato da euro 100.000,00 ad euro 10.000,00.
Su tali basi, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, ricorre la predetta situazione di protratta insolvenza imperversante sulla società reclamata, determinata dall'entità cospicua della debitoria e della stratificata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni,
e principalmente a quelle tributarie costituenti parte ingente della debitoria complessiva.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante nessuna rilevanza riveste la pendenza del contenzioso tributario attesa l'entità della debitoria accertata e la sostanziale inattività della società reclamante, il che destituisce di fondamento la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 invocata dalla reclamante.
Assorbita ogni altra questione.
***
Segue il rigetto del reclamo.
***
Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata delle spese di lite della presente fase che vanno liquidate, Controparte_4 in ragione dell'attività difensiva svolta, del valore della causa (da ritenersi indeterminabile e di lieve complessità), applicati i valori tariffari vigenti (da attestare al dui sopra dei valori minimi), in complessivi euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed Iva come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 10 di 11 - rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 2/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata il
7.01.2025;
- condanna la reclamante alla rifusione in favore della reclamata Parte_1 CP_3
Giudiziale delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
(C. F. ) con sede legale in Sesto San Giovanni alla via Risorgimento n. Parte_1 P.IVA_1
35, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente,
[...]
dagli Avv.ti Joelle PICCININO (C. F. ) del foro di Milano e Piercarlo C.F._1
BERTOLAZZI (C. F. ) del foro di Genova, elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio dei predetti difensori in Milano alla via Fontana n. 22, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
– fax: 02.59900037 Email_1
reclamante contro
pagina 1 di 11 LIQUIDAZIONE Giudiziale (C. F. ) in persona del curatore dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
con studio in Monza via Oslavia n. 24 giusta autorizzazione del g.d. del 8.03.2025 in atti, CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro TEDESCO (C. F.
), presso il cui studio legale in Milano in via Cino Del Duca n. 5 è C.F._3
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
resistente
e
Procura Generale della Repubblica
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Sulle seguenti conclusioni.
per reclamante Parte_1
in via preliminare: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento del presente reclamo, sospendere in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione relativi ed inerenti alla liquidazione giudiziale di per tutti i motivi sopra esposti;
Parte_1
in via principale e nel merito: previa acquisizione del fascicolo di primo grado contrassegnato da p.u.r.g. n. 280/-1/2024 del
Tribunale di Monza - Sezione terza civile delle procedure concorsuali ed individuali, di apertura della liquidazione giudiziale, previa qualunque formula e/o statuizione, accertata e dichiarata la fondatezza del presente reclamo, l'illegittimità e/o infondatezza della gravata sentenza, accogliere il presente reclamo per l'effetto accertare di dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Pt_1 presentato dalla Procura della Repubblica di Monza, e comunque l'illegittimità della
[...]
pagina 2 di 11 conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Pt_1
con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
[...]
in via istruttoria: con riserva di produrre, dedurre articolare ed indicare testi;
in ogni caso con il favore delle spese tutte di lite, competenze e compensi professionali di difesa relativi
e successivi occorrendi.
LIQUIDAZIONE Giudiziale reclamata Parte_1
Voglia la Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con le declaratorie necessarie e consequenziali, rigettare con opportuna motivazione e statuizione, le domande tutte formulate da con il reclamo in data 4 febbraio 2025. CP_2
Con condanna della controparte al rimborso delle spese e al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, da liquidarsi in applicazione dei parametri di legge vigenti.
Procura Generale, chiede il rigetto del reclamo proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 25.10.2024 ex art. 38 d.lgs. n. 14 del 12.01.2019 (CCII) il Pubblico
Ministero chiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società deducendo che gli atti di indagine delegati dalla Guardia di Finanza avevano rilevato, Parte_1 quali presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, che la società versava in stato di insolvenza a causa della pendenza di inadempimenti tributari per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
La debitoria di natura fiscale e contributiva maturata dall'anno di costituzione ed ulteriormente aggravatasi nei successivi esercizi, ammontava ad euro 2.993.086,56 al netto dell'importo sospeso di euro 450.112,02.
pagina 3 di 11 Costituitasi in giudizio contestava le allegazioni della Procura chiedendo il rigetto Parte_1 dell'istanza. Deduceva che gli asseriti inadempimenti tributari discendevano da un accertamento operato dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo con cui si contestava di aver inserito nelle varie dichiarazioni dei redditi ed iva fatture per operazioni inesistenti, dal che avevano avuto origine due procedimenti, uno di natura tributaria e l'altro di natura penale non ancora conclusi.
***
Il Tribunale di Monza, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata, riteneva accertato lo stato di insolvenza nel quale versava la società in oggetto in ragione della debitoria non contestata pari ad euro 873.000,00 e della sostanziale inattività dell'impresa. Sul piano della debitoria rilevava come anche a prescindere dagli avvisi di accertamento oggetto di contestazione ed ancora sub judice a seguito della impugnazione della sentenza n. 2983/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Milano – che rigettava in primo grado i ricorsi proposti – risultava un debito erariale “da liquidazione” ed “iscritto a ruolo non in contezioso” pari ad euro 873.520,92 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione, come risultante dalla dichiarazione effettuata dalla Agenzia delle Entrate ed allegata agli atti depositati dal Pubblico Ministero.
In ordine allo stato di insolvenza rilevava come le diverse iniziative giudiziarie intraprese dal personale dipendente ancorché rinunciate per intervenuta transazione, la consistenza del debito erariale non oggetto di contenzioso, la situazione di sostanziale inattività della società come rilevato dalla Guardia di Finanza secondo cui l'attività aziendale della era di fatto cessata nell'ottobre 2023 Parte_1
con la stipula del contratto di affitto di azienda in favore della società alla quale erano Parte_3 stati trasferiti tutti i contratti in essere e i beni strumentali, e l'esigua consistenza delle disponibilità liquide ammontanti ad euro 79.326,00 come rilevabile dall'ultimo bilancio depositato a fronte della consistenza debitoria, rimasta a totale carico della ed infine la consistente diminuzione Parte_1
del capitale sociale passato dal valore di euro 100.000,00 a quello di euro 10.000,00, costituivano oggettivi elementi comprovati lo stato di protratta insolvenza nel quale versava la società, non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Su tali basi dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
***
pagina 4 di 11 - Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo la quale, contestando la Parte_1 ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado, adduceva l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 121 CCII richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al riguardo adduceva che contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, non rilevava a carico della reclamante una situazione di insolvenza. Assumeva al riguardo come la debitoria considerata, pari ad euro 5.964.716,04 era stata, par la maggior parte dell'importo richiesto, oggetto di contestazione sicché solo una minima parte della predetta somma non era oggetto di contenzioso.
Conseguentemente il debito in oggetto era pari ad euro 873.520,92 si cui solo per euro 643.098,03 risultavano notificate le relative cartelle di pagamento.
Adduceva inoltre di aver inoltrato richiesta di rateizzazione rimasta senza riscontro da pate dell'Agenzia delle Entrate.
La contestazione della debitoria tributaria, non rendendo certa la debitoria effettiva, non permetterebbe di ritenere integrata la situazione di insolvenza richiesta per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Su tali basi chiedeva la revoca della dichiarazione di aperura della liquidazione giudiziale.
In via subordinata invocava, nelle more del giudizio, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in attesa della definizione delle vertenze tributarie ancora sub judice atteso che la sentenza di primo grado pronunciata dalla competente Corte di Giustizia Tributaria è stata gravata da appello.
In via preliminare chiedeva la sospensione anche solo temporanea o parziale, della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione relativi ed inerenti alla liquidazione giudiziale di Parte_1
- Si costituiva in giudizio la reclamata Giudiziale la quale, CP_3 Parte_1 contestando integralmente l'avverso dedotto, adduceva la correttezza del costrutto posto a fondamento della sentenza reclamata della quale chiedeva la conferma.
In via preliminare, in relazione al contenzioso tributario richiamato da parte reclamante, rilevava come i ricorsi a tal proposito proposti siano stati rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Milano con sentenza n. 2983 del 8.07.2024 con la quale era rilevato l'articolarsi di un ampio sistema di “società cartiere” utilizzate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti che, oltre a consentire l'evasione alle agenzie di investigazione e di vigilanza, assicuravano al sodalizio ingenti fondi occulti in parte utilizzati per corrispondere emolumenti <
Rilevava come dal bilancio relativo all'esercizio 2023 risulta che i debiti tributari sono stati indicati nel maggior importo di euro 3.178.090,00 con la precisazione che passività per imposte certe e determinate>> e nella situazione al 24.07.2024 i debiti tributari ammontavano a complessivi euro 4.095.887,86 e l'esposizione debitoria complessiva era pari ad euro
6.673.193,66 con una perdita nel periodo 1.01.2024 – 24.07.2024 di euro 507.149,19.
Rilevava ancora che il solo importo di euro 873.520,92 riconosciuto come dovuto all'erario dalla stessa reclamante costituisce oggettivo sintomo di una situazione di insolvenza della avuto Parte_1
riguardo alla complessiva situazione economico-patrimoniale della stessa come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023.
Evidenziava che la società alla data di apertura della procedura di liquidazione Parte_1
giudiziale di fatto era inattiva avendo con atto in data 6.11.2023 concesso in affitto la propria azienda a di cui è amministratore unico il sig. fratello del sig. Parte_3 Persona_1 Parte_4
. I soci della sono i signori , e
[...] Parte_3 Parte_5 Persona_2 tutti dipendenti della come è dato rilevare dall'allegato sub a) al Persona_3 Parte_1
contratto di affitto di azienda in oggetto.
Il canone di affitto, fissato in euro 36.000,00, rappresentante l'unica fonte d'entrata di Parte_1 non risulta incassato fino al 31.12.2024 in quanto oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
Rilevava inoltre che alla data di apertura della liquidazione giudiziale non esisteva alcuna liquidità aziendale a causa di prelevamenti in precedenza effettuati.
Pertanto, avendo correttamente l'organo giudicante ritenuto sussistente a carico della società una situazione di insolvenza protratta e non a carattere temporaneo, chiedeva il rigetto del reclamo con conferma della sentenza reclamata.
Con memoria del 28.02.2025 la Procura Generale contestava integralmente il reclamo proposto, rilevando come, diversamente da quanto asserito dalla parte reclamante, una significativa parte delle obbligazioni, la cui insolvenza è presupposto indefettibile per l'apertura della liquidazione giudiziale, è
pagina 6 di 11 costituita da debiti erariali, peraltro riconosciuti dalla stessa reclamante nella misura in cui ne ha chiesto la rateizzazione, richiesta che evidentemente ha per presupposto la sussistenza del debito di cui si chiede la rateizzazione.
Ritenuto l'ingente entità del debito e lo stato di insolvenza della reclamata chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 3.04.2025 all'esito della discussione la causa era riservata in decisione.
***
Ad avviso di questa Corte il reclamo è infondato e va conseguentemente rigettato con conferma integrale della sentenza reclamata.
Sulla base degli elementi di causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
In primo luogo, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che la sede legale della società in oggetto è sita, come rilevabile dalla documentazione di causa, in Sesto San Giovanni e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo di seguito indicato.
Del pari risultano superati i valori soglia previste per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Come affermato dal supremo consesso di giustizia, la sussistenza del parametro dell'indebitamento va valutato al momento della dichiarazione di liquidazione, momento in cui deve sussistere il superamento del valore soglia.
Non risultano pertanto conferenti i contrari argomenti difensivi articolati da parte reclamante.
Secondo quanto rilevabile dai bilanci in atti per l'anno 2021 emerge un attivo patrimoniale di euro
4.471.903, ricavi per euro 6.859.225,00 e debito (totale D del passivo) per euro 3.598.137,00. Per
l'anno 2022 emerge un attivo patrimoniale di euro 5.131.919,00, ricavi per euro 6.696.880,00 e debiti
(totale D del passivo) per euro 4.197.971,00. Per l'anno 2023 un attivo patrimoniale di euro
5.880.472,00, ricavi per euro 4.292.918,00 e un debito (Totale D del passivo) per euro 5.049.727,00.
pagina 7 di 11 Con riguardo al debito erariale, massimamente incidente sul complesso della debitoria, ammontante a complessivi euro 5.964.716,04, a prescindere dagli avvisi di accertamento sub judice in quanto oggetto di contestazione giudiziale, avendo la società reclamante impugnato la sentenza n. 2983/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Milano, risulta un debito erariale <
Emerge anche, con riferimento allo stato del contenzioso tributario, che esso parte dell'Iva accertata e relativi interessi e sanzioni irrogate in quanto non impugnate con i ricorsi introduttivi. In particolare, il contribuente ha riconosciuto tale IVA come dovuta nonché la correttezza della sanzione applicata>>. Secondo quanto precisato e riepilogato dall'Agenzia delle entrate gli importi non contestati e affidati a titolo definitivo alla riscossione risultano pari a complessivi euro
330.738,00 per IVA, euro 638.239,47 per sanzioni ed euro 53.468,38 per interessi.
Pertanto, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi sussistente in capo alla società reclamante quantomeno un debito afferente all'IVA, nei termini indicati, oltre sanzioni ed interessi non oggetto di contenzioso e non rateizzato. Vale al riguardo rilevare che la stessa parte reclamante, adducendo di aver formulato richiesta di rateazione, non accolta dall'ente creditore, ha evidentemente oggettivamente riconosciuto la predette debitoria, che deve pertanto ritenersi certa e definitivamente acquisita al giudizio.
L'entità della predetta debitoria incide negativamente e massimamente sugli elementi di bilancio e finanziari della società in oggetto, determinandone, in ragione dell'assenza di idonei entrate e dell'accertata sostanziale inattività della società, il conseguente stato di insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la nozione di insolvenza ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in pagina 8 di 11 particolare, come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene di dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi tutti i suddetti elementi, costituenti chiari indici rilevatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Infatti, vanno al riguardo considerate le diverse iniziative giudiziarie volte alla declaratoria di liquidazione giudiziale intraprese dai lavoratori sebbene le stesse siano sfociate in atti di rinunce per intervenuta soluzione transattiva, le quali testimoniano la sistematica inadempienza da parte della reclamante.
Rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria erariale, non oggetto di contestazione, significativamente incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Va infine rilevata la situazione di sostanziale inattività nella quale è venuta a versare la società.
Come rilevato dalla Guardia di Finanza l'attività aziendale della è di fatto cessata nel Parte_1
mese di ottobre 2023 a seguito dell'affitto dell'azienda in favore della società alla Parte_3
quale sono stati conseguentemente trasferiti tutti i contratti in essere unitamente ai beni strumentali ed alle posizioni lavorative, essendo passato il comparto occupazionale dalle originarie oltre 320 unità a soli 4 dipendenti. Altro sicuro ed oggettivo indice rilevatore della situazione di protratta insolvenza è dato dalla tipologia e numero di fatture emesse.
Vengono inoltre in rilievo l'esigua liquidità nella disponibilità della reclamata pari ad euro 79.326,00 come rilevabile dall'ultimo bilancio depositato a fronte dell'ingente ammontare delle passività, pari ad euro 5.049.727,00.
pagina 9 di 11 Infine, non può non considerarsi infine la sostanziale consistente riduzione del capitale sociale passato da euro 100.000,00 ad euro 10.000,00.
Su tali basi, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, ricorre la predetta situazione di protratta insolvenza imperversante sulla società reclamata, determinata dall'entità cospicua della debitoria e della stratificata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni,
e principalmente a quelle tributarie costituenti parte ingente della debitoria complessiva.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante nessuna rilevanza riveste la pendenza del contenzioso tributario attesa l'entità della debitoria accertata e la sostanziale inattività della società reclamante, il che destituisce di fondamento la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 invocata dalla reclamante.
Assorbita ogni altra questione.
***
Segue il rigetto del reclamo.
***
Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata delle spese di lite della presente fase che vanno liquidate, Controparte_4 in ragione dell'attività difensiva svolta, del valore della causa (da ritenersi indeterminabile e di lieve complessità), applicati i valori tariffari vigenti (da attestare al dui sopra dei valori minimi), in complessivi euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed Iva come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 10 di 11 - rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 2/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata il
7.01.2025;
- condanna la reclamante alla rifusione in favore della reclamata Parte_1 CP_3
Giudiziale delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11