Articolo 60 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 settembre 1995
Art. 60. (Rappresentanza volontaria) 1. La rappresentanza volontaria e' regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e' valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e' posto in essere.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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