Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 536 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Monica Manera) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Marcello Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli) CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Indebito previdenziale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 14.6.2016, ha adito il tribunale di Parte_1
Castrovillari per denunciare l'illegittima cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli degli anni compresi tra il 2011 e il 2015 e per contestare la pretesa dell' di ripetere i maggiori importi delle indennità di malattia e di disoccupazione CP_1
che, in ragione dell'attività prestata, le aveva erogato.
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3. La ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma con conseguente accoglimento delle sue domande, perché sostiene: 1) che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'atto introduttivo del giudizio ben descrive la sua attività, consistita nella “raccolta e potatura di agrumi, che era l'attività peculiare dell'azienda
alle cui dipendenze ha lavorato;
2) che le testimoni escusse, indifferenti Pt_2 perché non hanno cause con l' , hanno confermato le sue puntuali allegazioni CP_1
(corroborate dalla documentazione prodotta) in merito alle mansioni svolte, alla durata del rapporto, all'orario di lavoro, alle modalità di pagamento del salario;
3) che invece l' non ha prodotto, in modalità leggibile, il documento informatico che contiene il CP_1
verbale ispettivo da cui è conseguita la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli.
4. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto del gravame perché CP_1 infondato, la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note delle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. In premessa va chiarito che la ricorrente si duole dei provvedimenti di variazione delle sue iscrizioni negli elenchi anagrafici agricoli degli anni dal 2011 al
2015, tanto che chiede di dichiarare illegittima la cancellazione che ha patito negli stessi anni. Senonché, a ben vedere, i provvedimenti di variazione che l' ha adottato in CP_1 conseguenze dell'accertamento ispettivo confluito nel verbale del 27.7.2015 sono relativi agli anni sino al 2014. Ed infatti, dagli elenchi anagrafici agricoli per il 2015 prodotti dallo stesso Istituto previdenziale l'iscrizione della ricorrente per quell'anno risulta integra e non interessata da alcuna variazione.
6. Nel merito, l'appello non può essere accolto.
7. Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante rivendica la completezza delle sue allegazioni, è infondato perché, correttamente, il tribunale ha constatato
Pag. 2 di 7 l'assenza, tra quelle stesse allegazioni, delle “concrete modalità esecutive” della prestazione lavorativa (“di potatura e raccolta di agrumi”) che la ricorrente deduce di aver svolto alle dipendenze di Non è infatti specificato se le anzidette CP_2
lavorazioni erano eseguite manualmente o con quali mezzi meccanici. E la lacuna si apprezza rilevante ove si consideri che la ricorrente ha subito la riduzione e non già
l'integrale cancellazione delle giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli degli anni dal 2011 al 2014, con la conseguente necessità di verificare se le modalità di esecuzione giustifichino o meno la maggiore durata della prestazione lavorativa che, con riguardo a quegli stessi anni, pone a fondamento della domanda di reiscrizione.
8. Il secondo motivo di gravame, relativo alla puntualità delle testimonianze raccolte dal tribunale, è parimenti infondato proprio perché le due testimoni escusse all'udienza del 12.2.2021, e anch'esse coinvolte Testimone_1 Testimone_2 nell'accertamento ispettivo dell' , si sono limitate a confermare il capitolato di CP_1
prova senza però offrire tranquillizzanti indicazioni in merito alla dedotta durata della prestazione lavorativa della ricorrente in ciascuno dei periodi annuali in contesa e alle concrete modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa. Ed invero: a) la teste pur confermando il capitolo di prova in cui sono state elencati i periodi di Tes_1 lavoro della ricorrente, ha aggiunto di esserne a conoscenza “perché in alcuni periodi” ha lavorato insieme a lei, senza però specificare in quali periodi l'abbia fatto e, soprattutto, senza spiegare come possa confermare la durata dei periodi di lavoro che non ha invece condiviso con la ricorrente;
b) la teste che ha confermato lo Tes_2
stesso capitolo di prova riferendo di aver lavorato insieme alla ricorrente, non ha però offerto, al pari della prima teste, alcuna indicazione in merito alle concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative (se manuali o con l'ausilio di quali strumenti) che valgano a rendere verosimile la maggiore durata di esecuzione delle stesse nei termini allegati in ricorso.
9. Il terzo motivo di gravame, relativo all'assenza, tra i documenti prodotti telematicamente dall' , del verbale ispettivo in un formato che abbia potuto CP_1
assicurarne al tribunale la leggibilità, è infondato. Ciò in quanto quel verbale si rinviene nel fascicolo telematico di primo grado che è accessibile alla Corte tra i documenti allegati alla memoria costitutiva dell' , e risulta prodotto in formato pdf (reca CP_3 infatti la dicitura “Verbale ) che lo rende leggibile. Non è dunque Controparte_4 dimostrato che il tribunale non l'abbia potuto leggere.
Pag. 3 di 7 10. In definitiva, la gravata sentenza merita conferma perché, in diritto, il tribunale si è correttamente rifatto ai consolidati principi giurisprudenziali della materia secondo cui: a) qualora l' disconosca l'esistenza o la durata del rapporto di lavoro CP_1 in agricoltura, viene meno l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici e, pertanto, spetta al medesimo lavoratore l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale1; b) competono al giudice di merito tanto la selezione del materiale istruttorio ritenuto più idoneo ai fini della decisione, tanto la valutazione dell'attendibilità dei dati probatori desumibili da quello stesso materiale2.
11. In fatto, la valutazione del tribunale va condivisa giacché le risultanze dell'accertamento ispettivo condotto dall' inducono a sospettare della durata delle CP_1
prestazioni lavorative in agricoltura della ricorrente negli anni, dal 2011 al 2014, che sono stati interessati dai provvedimenti di variazione della sua iscrizione negli elenchi agricoli, con le ricadute sull'entità delle provvidenze economiche di cui ha fruito anche nel 2015 e che formano oggetto degli indebiti previdenziali che contesta.
11.1. Gli ispettori hanno infatti verificato che l'azienda agricola datrice di lavoro
(che è responsabile di un significativo insoluto contributivo, pari al 42 per cento del totale dovuto), a fronte del fabbisogno di manodopera coerente con le dimensioni dei terreni coltivati e del concomitante ricorso a cooperative a cui ha affidato anche 1 Cfr. tra le tante Cass. n. 7995/2000, n. 7556/2023 e n. 3003/2024. Vds. anche Cass. n. 12001/2018 e n.
2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di CP_ agevolazione probatoria che viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del D.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio". 2 Cfr. Cass. n. 19011/2017 e n. 16056/2016: "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
Pag. 4 di 7 l'attività di raccolta dei frutti, ha denunciato l'assunzione di lavoratori per un numero di giornate eccedente quel fabbisogno e, comunque, incompatibile con il concomitante affidamento delle lavorazioni alle anzidette cooperative. Gli ispettori hanno inoltre constatato che le circostanze addotte dal titolare dell'azienda agricola, per Parte_3 giustificare le giornate lavorative eccedenti il fabbisogno dell'anno 2013 (circostanze relative ad un peculiare intervento di ripristino, necessario per far fronte ad una gelata) non sono state in realtà dimostrate. E, in effetti, di tali lavori straordinari di ripristino e delle condizioni climatiche che li avrebbero giustificati non hanno fatto menzione né la ricorrente, né le testimoni escusse.
11.2. Dal canto loro, le testimonianze raccolte non si apprezzano idonee a confutare le emergenze ispettive: a) sia perché (dal punto di vista dell'attendibilità soggettiva) provengono da lavoratrici che essendo state coinvolte, al pari della ricorrente, nel medesimo accertamento ispettivo hanno interesse a confutarne l'esito, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle posizioni assicurative che l' CP_1
contesta; b) sia perché (dal punto di vista della credibilità intrinseca) si risolvono nella mera conferma delle insufficienti circostanze capitolate che, per come si è detto, non contengono riferimenti alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, né alla esecuzione di straordinari lavori di ripristino nell'anno 2013, né alla concomitante presenza sul fondo, nei periodi di raccolta, dei dipendenti delle cooperative che l'azienda aveva coinvolto nelle medesime attività di raccolta demandate alla ricorrente;
c) sia perché (dal punto di vista dei riscontri estrinseci) non trovano idoneo conforto nella documentazione prodotta (buste paga, denunce di assunzione e reddituali) che è inaffidabile in quanto proviene da quella stessa parte datoriale che, per come si è già detto, è sospettata della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese3.
Pag. 5 di 7 12. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito alla durata del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura negli anni dal 2011 al 2014. Tanto in ragione, lo si ribadisce, della inaffidabilità soggettiva delle fonti testimoniali escusse;
dell'insufficienza delle loro scarne e lacunose deposizioni;
dell'assenza di elementi estrinseci di conforto alle stesse. Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale sospettata di assunzioni di comodo a fini previdenziali) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e lacunosa testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
13. Sicché, la complessiva valutazione, da parte del tribunale, delle fonti probatorie e la prevalenza che ha attribuito alle articolate emergenze dell'indagine ispettiva dell' rispetto alle insufficienti e generiche conferme testimoniali si CP_1
sottraggono alle censure che la ricorrente le muove e meritano di essere condivise perché:
a) soddisfano l'esigenza che l'accertamento della fattispecie avvenga mediante “la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”, così come esige la giurisprudenza in materia4;
b) appaiono convincenti alla stregua dell'indicazione ermeneutica5 secondo cui in un contesto come quello emerso da accertamenti ispettivi condotti dall' che inducono CP_1
a dubitare della effettiva entità dell'attività svolta da parte dell'azienda per cui l'appellante assume di aver lavorato, è necessario che le prove offerte risultino particolarmente convincenti, a fronte dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico di quella stessa azienda. Affinché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è quindi necessario che il processo dissipi CP_1
ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico e la sua effettiva durata, mentre le prove raccolte nel caso di specie non hanno questa attitudine, come correttamente ha ritenuto la gravata sentenza. 4 Cfr. in motivazione Cass. 5491/2016 e Cass. 15481/2015.
Pag. 6 di 7 14. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
15. Le spese del grado si compensano tra le parti, perché il tribunale ha già verificato la dichiarazione di incapienza reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine dell'esonero dei non abbienti, che non necessita di essere reiterata in appello
(Cass. n. 13367/2011).
16. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se
è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 30.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1757/228, pubblicata in data 2.12.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. 11414/2013: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”.
Conf. Cass. n. 7763/2010. 5 Che si rinviene, ad esempio, in Corte di appello di Bari, sentenza n. 1263/2019, est. Gentile.