Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, rappresentanti e difesi dall’avv. Antonio Di Lena, PEC dilena.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Viale del Basento n. 114/D;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del minore -OMISSIS- a fruire di 30 ore settimanali di assistenza ex art. 13, comma 3, L. n. 104/1992;
nonché la condanna
del Comune di Potenza al risarcimento dei danni patrimoniali e morali al minore ed ai genitori, “da quantificarsi, in via equitativa, in almeno € 500,00 per ogni mese di ritardo nella completa assistenza del minore, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ossia per 24 mesi, pari ad € 12.000,00”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, affermano che:
-il loro figlio frequenta la Scuola Primaria ed è autistico, con disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
-nel Piano Educativo Individualizzato è stata prevista la necessità di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ex art. 13, comma 3, L. n. 104/1992 per 30 ore settimanali, mentre il Comune di Potenza ha garantito solo 10 ore settimanali, aumentate a 17 ore settimanali dal mese di novembre 2023;
-pertanto, hanno proposto il ricorso in epigrafe, notificato presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde avvocatura@pec.comune.potenza.it il 15.7.2024 e depositato il 12.9.2024.
All’Udienza Pubblica del 2.4.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto, in quanto:
-i ricorrenti hanno allegato al ricorso esclusivamente la nota della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-di Potenza, peraltro priva di data, che, sebbene indirizzata ai ricorrenti, richiama una nota del Comune di Potenza, che si riferisce ad altri alunni disabili, ma non hanno depositato gli atti solo indicati a pag. 3 del ricorso, cioè: 1) il Piano Educativo Individualizzato del loro figlio, che prevede 30 ore settimanali di assistenza ulteriore rispetto a quelle didattiche; 2) gli atti, con i quali il Comune di Potenza ha garantito solo 10 ore settimanali, aumentate a 17 ore settimanali dal mese di novembre 2023, con le relative motivazioni (al riguardo, va rilevato che la III^ Sezione del Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 7089 del 12.8.2024, dopo aver evidenziato la distinzione tra le ore di sostegno didattico, di competenza dell’Amministrazione Scolastica, e le ore di assistenza ulteriori rispetto a quelle didattiche, di competenza dei Comuni, ha statuito che è legittimo il provvedimento del Comune, che assegna un numero di ore di assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato, perché tale Piano Educativo Individualizzato non è vincolante per l’Ente Locale, che deve assicurare la massima tutela possibile al disabile nell’ambito delle complessive risorse disponibili); 3) ed anche il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
-dalla mancata allegazione dei predetti documenti discende che i ricorrenti non hanno provato la sussistenza dei presupposti delle loro domande, tenuto pure conto che ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. il ricorso deve contenere “l’indicazione dei mezzi di prova”;
-nella specie, il Collegio non può esercitare i poteri istruttori d’ufficio, in quanto i suddetti documenti sono pienamente disponibili per i ricorrenti, i quali, comunque, non hanno dimostrato, che non avevano potuto reperirli.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Poiché il Comune di Potenza non si è costituito, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 2 e 5, D.Lg.vo n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei suoi genitori e di ogni altro dato idoneo ad identificare le predette persone, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del figlio dei ricorrenti, riportati nell’antescritta Sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.