TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5081 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(LT), residente in [...], elettivamente domiciliato in Assisi alla via Pietro Mascagni 33, presso lo Studio dell'Avv. Valeria Passeri che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso (fax 0758038808; PEC
; Email_1
Ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Tuoro sul Trasimeno via Fornello 11, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Brusco, giusta delega in calce al presente atto, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata (PEC:
FAX 075.5721651); Email_2
Resistente Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il : “In via principale: Parte_1
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
1 -disporre l'affidamento in via condivisa e paritaria a favore di entrambi i genitori, con il seguente calendario di visite, salvi diversi accordi tra le parti: - lunedì e martedì la bambina potrà stare con il padre - mercoledì e giovedì potrà stare con la madre - venerdì, sabato e domenica con il padre. Nella settimana immediatamente successiva i giorni di competenza si invertono, e quindi: - lunedì e martedì la bambina potrà stare con la mamma - mercoledì e giovedì potrà stare con il padre - venerdì, sabato
e domenica con la mamma.
In via subordinata ed alternativa:
-disporre l'affidamento in via condivisa e paritaria della minore a favore di entrambi i genitori, con periodi di competenza a settimane alternate tra i genitori, che decorrano dalla domenica sera a quella della settimana successiva, salvi diversi accordi tra le parti, attesa la manifestata stanchezza della bambina, durante il periodo scolastico, rispetto all'attuale calendario;
In entrambe le opzioni che precedono, durante le vacanze estive, ogni anno, il padre terrà con sé la figlia nei mesi estivi, preferibilmente in quelli di giugno e luglio, atteso che le ferie spettanti alla madre sono, da sempre, quelle della seconda e terza settimana di agosto, salvo diverse sopravvenienze che dovranno essere comunicate all'altro coniuge, e ciò per 15 giorni, anche non consecutivi (ossia divisi in due periodi), concordando con il coniuge – entro il 31 maggio di ogni anno – i relativi periodi.
- Entro il 31 maggio di ogni anno, altresì, ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà con la figlia i periodi di vacanza, fornendogli tutte le informazioni necessarie al fine di contattare la minore durante le vacanze, in modo da consentire all'altro genitore di comunicare con la predetta.
- In caso di malattia della figlia, ciascun genitore potrà visitarla nella casa dell'altro, previo accordo telefonico.
- I fine settimana, come le festività natalizie, pasquali, i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, nonché le vacanze estive, potranno essere gestiti in modalità alternata tra i genitori.
- La minore inoltre trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno e il giorno della festa della mamma e del papà, mentre nel giorno del compleanno della minore, la stessa starà a pranzo con un genitore e ed a cena con l'altro, ad anni alterni.
-Nei periodi di competenza, ciascun genitore dovrà consentire il quotidiano contatto telefonico, anche tramite videochiamate della minore all'altro genitore, non frapponendo ostacoli in proposito.
-Sempre nell'interesse precipuo della minore, si potrà lasciare salva la possibilità per le parti di raggiungere, nell'interesse della minore, accordi diversi.
-I genitori, per la gestione e gli spostamenti della figlia, durante i rispettivi giorni di competenza, potranno avvalersi anche dell'aiuto degli ascendenti e di persone terze, purché di loro comune fiducia
e previo accordo, ma senza oneri di accompagnamento dell'uno nei confronti dell'altro genitore.
- In caso di impedimento dell'uno genitore a stare con la figlia nei giorni di sua competenza, prevarrà
l'altro genitore sugli avi, zii et alii.
2 - Assegnare la casa coniugale, sita in Tuoro sul Trasimeno Via del Fornello n.11, al ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché lo stesso possa viverci insieme alla figlia.
- Riservare al Sig. l'uso del secondo garage acquistato dai coniugi in data 27 ottobre 2014, Parte_1
a rogito del Notaio per agevolare tra le parti lo scambio degli indumenti e dei libri di scuola Per_1 per la figlia oltre che per mantenere il deposito della motocicletta e di altri effetti personali del ricorrente, non essendo oggettivamente al servizio né collocato all'interno dell'appartamento.
Dichiarare, al contempo, che:
-tenuto conto dei tempi paritari di visita, ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto della minore, e che l'assegno unico, stante l'affidamento condiviso, verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- ciascun genitore contribuirà paritariamente al mantenimento e alle spese straordinarie (intese come mediche, di istruzione extrascolastiche, sportive etc.) della figlia, queste ultime purché previamente concordate fra le parti;
- l'assegno unico, stante l'affidamento condiviso, verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- disporre che, in ogni caso, i genitori, nel rispetto e per l'assoluto bene della figlia minore, non potranno frequentare all'interno delle rispettive abitazioni in presenza della minore eventuali nuovi/e compagni/e e non potranno andare in vacanza con loro e la minore fintanto che la relazione sentimentale non assuma col tempo rilevanza e comunque rispettando sempre il superiore interesse della minore;
- per le medesime ragioni e finalità, i genitori non potranno pubblicare né divulgare immagini della figlia sui social.
In via ulteriormente gradata:
- Confermare in toto l'ordinanza di Codesto Giudice del 29 giugno 2024.
Condannare la Sig.ra a pagare le spese e i compensi professionali del presente giudizio, CP_1 non avendo voluto raggiungere il ben che minimo accordo e non avendo voluto aderire all'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita del 15.11.2023”. per la “Nel merito pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico di CP_1 Parte_1
e, previo integrale rigetto delle richieste formulate da , voglia così
[...] Parte_1 statuire: Ferma la responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, voglia disporre il collocamento della figlia minore , in maniera prevalente Persona_2 presso la madre Voglia conseguentemente assegnare la casa famigliare, con tutte le CP_1 annesse e connesse pertinenze, ivi compreso il garage facente parte della casa coniugale, alla madre
Voglia porre a carico del padre , un contributo di mantenimento CP_1 Parte_1 in favore della figlia minore, non inferiore ad €. 700,00 oltre alle spese straordinarie (come concordate fra le parti o, in difetto, come contemplate nel relativo protocollo del Tribunale di Perugia sulle spese straordinarie per la prole)”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. , con ricorso depositato il 15.12.23, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla moglie , con la quale ha contratto matrimonio il 25.7.2012. Ha CP_1 riferito che dall'unione è nata, l'11.11.2014, la figlia , e che i coniugi vivono tutt'ora Per_2
nella casa coniugale sita in Tuoro sul Trasimeno, di proprietà della per il 70% e dello CP_1
stesso ricorrente per la quota del 30%. La separazione sarebbe stata causata, secondo quanto riferito dal ricorrente, dal comportamento tenuto dalla moglie, che da tempo si disinteressava di prestare al marito, affetto da malattia degenerativa (policitemia vera rubra), assistenza e affectio, e che da alcuni mesi era solita rincasare la sera molto tardi, comportarsi in modo disinvolto e svincolato da ogni dovere familiare, lasciandolo da solo a prendersi cura della figlia e di tutte le sue esigenze. Ha poi aggiunto di vivere una situazione insostenibile a causa delle continue provocazioni da parte della moglie che, da ultimo, la mattina del 16.10.23, lo aveva aggredito fisicamente cagionandogli lesione sulla schiena refertata al Pronto Soccorso di
Castiglione del Lago con prognosi di tre giorni. Ha riferito di svolgere attività lavorativa come autista di Bus Italia s.r.l. con stipendio di circa euro 2.000,00 e che analoga retribuzione percepisce la moglie, impiegata presso una società.
Alla luce dei comportamenti tenuti dalla moglie, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore ponendo a carico della moglie assegno di mantenimento di euro 650,00 mensili;
in subordine, ha chiesto disporsi il collocamento paritario della bambina con mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza.
1.1 La sig.ra si è costituita con comparsa depositata l'8.5.24, nella quale ha CP_1
preliminarmente dato atto della pendenza, dinanzi ad altro giudice dell'intestato Tribunale, di analogo ricorso introdotto su propria iniziativa, chiedendone la riunione. Nel merito, ha contestato tutto quanto esposto in ricorso, costituente frutto del tentativo del marito – che non accettava la separazione – di delegittimarla, diffamarla, dipingerla all'esterno, anche con amici e conoscenti, come una donna di facili costumi, avvezza al consumo smodato di alcool. Ha riferito che i coniugi in realtà vivono separati in casa già da 5 anni, dormendo dal 2018 in camere separate, e si sono astenuti dal formalizzare domanda di separazione solo per evitare un trauma alla figlia minore;
negli ultimi tempi il marito aveva condotto una inaccettabile attività di controlli e pedinamenti nei propri confronti, giunta al punto di installare un GPS
4 satellitare sotto la sua auto per controllarne gli spostamenti e di installare in casa una videocamera per spiarla e captarne le conversazioni.
La resistente ha precisato di percepire dalla propria attività lavorativa stipendio di euro
1.550,00 ed ha concluso chiedendo pronunciare la separazione con addebito al marito, disponendo l'affidamento condivido della figlia minore con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa familiare, regolamentando le occasioni di visita paterne come indicato nel proprio ricorso e quantificando in euro 700 l'importo dovuto quale contributo al suo mantenimento.
1.2 In esito all'udienza di comparizione dell'11.6.24, ove sono state sentite le parti tentando senza esito la conciliazione ed è stata disposta la riunione dei due procedimenti, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c. all'udienza del 15.4.25, ove è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
2. L'esame degli atti, il tenore delle difese e la certa conflittualità che connota il rapporto tra le parti, evidenziano che è irrimediabilmente venuta meno quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, sì da non apparire percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, deve essere dunque accolta, con conseguenti annotazioni di legge.
2.1 Venendo alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla resistente nei confronti del marito, giova premettere alcune osservazioni in punto di diritto.
Per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr., tra le numerose, Cass. n. 14042/2008; Cass. n. 2740/2008; Cass. n. 279/2000).
5 Dunque, la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. Si è infatti riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Applicando alla fattispecie gli esposti principi, non può che evidenziarsi come le condotte poste dalla a sostegno della domanda di addebito – ossia quelle integranti violazione della CP_1 propria vita privata, agite mediante invasivi controlli, pedinamenti ed anche maltrattamenti – sono tutte pacificamente avvenute nei mesi immediatamente antecedenti il deposito del ricorso per separazione, ossia da maggio 2023 in poi (così le colloca nel tempo la nella CP_1
propria esposizione difensiva e così si legge nel capo d'imputazione del decreto di rinvio a giudizio, in atti), quando era ampiamente conclamata la crisi del rapporto coniugale. La stessa invero, nel ricorso per separazione introduttivo del procedimento poi riunito a quello CP_1
iniziato dal riferiva che i coniugi vivevano da separati in casa “da circa 5 anni” Parte_1
(“ormai dal 2018 dormono in camere separate e non hanno mai formalizzato, prima d'ora, alcuna domanda di separazione solo per evitare un trauma alla figlia minore”, v. pag. 2 del ricorso). E' dunque evidente che, al netto dell'ipotetica rilevanza penale dei comportamenti imputati al marito, trattasi di fatti che non hanno avuto alcuna efficacia causativa della disgregazione dell'unione, che si sono semmai posti come conseguenza della stessa, collocandosi in una dinamica relazionale ampiamente compromessa.
6 3. Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, ritiene il collegio che debba trovare integrale conferma nella presente sede l'assetto delineato con l'ordinanza del 29.6.24 con la quale sono stati adottati i provvedimenti provvisori.
Va confermata la pronuncia di affidamento condiviso della figlia minore, non essendovi ragioni obiettive che consentano di ritenere che l'adozione del criterio di affidamento preferenziale possa essere contrario al suo prevalente interesse.
Va anche confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre, e di conseguenza l'assegnazione a lei della casa coniugale, dalla quale il si è allontanato Parte_1 solo mesi dopo l'adozione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., non senza che fosse necessario adottare un decreto a chiarimento nel quale si evidenziava che, in mancanza di spontaneo adempimento da parte del coniuge non assegnatario del dovere di lasciare la casa coniugale in disponibilità dell'assegnatario, quest'ultimo ha facoltà di attivare una procedura di esecuzione forzata mediante consegna o rilascio.
Hanno costituito per tutta la durata del procedimento motivo di contrapposizione tra le parti le sorti del “secondo” garage, acquistato dai coniugi con atto notarile del 27.10.14. In particolare, il ha chiesto riservarsi a sé l'uso del detto garage, sia per agevolare lo Parte_1
scambio degli indumenti e di tutto quanto occorrente alla figlia in occasione degli spostamenti dall'uno all'altro genitore, sia per continuare a tenervi la propria motocicletta ed altri effetti personali. Il ricorrente ha al fine argomentato nel senso che detto garage, acquistato dai coniugi tempo dopo l'acquisto della casa coniugale, non costituirebbe pertinenza dell'abitazione coniugale, non essendo a servizio dell'appartamento. La si è opposta a CP_1
detta richiesta, argomentando nel senso che il garage costituisce pertinenza dell'abitazione coniugale;
ha aggiunto che la richiesta del coniuge sarebbe motivata dal solo fine di continuare a controllarla “avendo una scusa per continuare a “ronzare” intorno alla casa coniugale”.
E' documentato in atti che il garage in questione fu acquistato dai coniugi con atto notarile del
27.10.2014, in un momento successivo rispetto al momento in cui (con atto notarile del
14.6.2012) fu acquistata la casa coniugale, unitamente al primo garage. Altrettanto pacifico può considerarsi, in difetto di puntuali allegazioni in senso contrario da parte della che il CP_1
secondo garage è stato utilizzato in prevalenza dal come rimessa della propria Parte_1
motocicletta. Considerando quanto detto non vi è ragione obiettiva per estendere l'assegnazione della casa coniugale (già comprendente anche un garage) al secondo garage, le
7 cui sorti dunque sono dunque da rimettere alle norme che regolano la comunione dei diritti reali.
Per quanto riguarda la disciplina delle occasioni di permanenza della figlia minore con il padre, deve confermarsi l'assetto delineato con i provvedimenti provvisori. Ne consegue che Per_2
trascorrerà con il padre 3 pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola (o dalle 16.00)
[...] fino alle ore 21.00, con un pernottamento infrasettimanale, da collocarsi in assenza di altro accordo nel martedì, e a fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, oltre ai periodi di vacanza scolastica meglio indicati in dispositivo. Va anche nella presente sede chiarito che rimane sempre salva, in regime di affidamento condiviso, la possibilità di ogni altro accordo tra genitori;
nulla impedisce quindi che le parti concordino che anche nei giorni di formale collocamento presso la madre, che il padre trascorra parte del tempo con la figlia (o viceversa), anche tenendo conto volta per volta dei rispettivi impegni lavorativi o dei desideri e/o impegni della figlia. Va anche ribadito che, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore
(cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Considerando il collocamento prevalente presso la madre, non è dubbio doversi prevedere a carico del un assegno di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Parte_1
Dovendosi commisurare detto contributo alle esigenze connesse all'età di (anni 10) Per_2
ed alle condizioni reddituali delle parti, deve considerarsi che il percepisce dalla Parte_1
propria attività lavorativa stipendio di circa euro 2000 mensili, provvede al pagamento del
30% della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (circa euro 180 mensili) e alle spese dell'appartamento che ha reperito in locazione (canone euro 460,00 mensili). La che percepisce stipendio di circa euro 1600 mensili, provvede al pagamento CP_1
della restante parte del mutuo (circa euro 430) gravante sulla casa coniugale assegnatale.
Tenuto anche conto dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, ritiene il Per_2
collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento ordinario di euro 230,00 mensili a carico del , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
8 Le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e del suo esito, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Terracina il 2.10.1972, e , nata a [...] il [...], autorizzandoli per CP_1
l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_2
collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale, sita in Tuoro sul Trasimeno, ad eccezione del garage acquistato con atto notarile del 27.10.2014.
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: per tre pomeriggi a settimana con un pernottamento, nei giorni che in mancanza di altro accordo si indicano nel lunedì, mercoledì e venerdì, con pernottamento la sera di martedì; a fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, con onere di andare a riprenderla a carico della madre la sera della domenica;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24/30 dicembre con uno ed il 31 dicembre/6 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 230,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra scolastiche.
5) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
9
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5081 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(LT), residente in [...], elettivamente domiciliato in Assisi alla via Pietro Mascagni 33, presso lo Studio dell'Avv. Valeria Passeri che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso (fax 0758038808; PEC
; Email_1
Ricorrente
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Tuoro sul Trasimeno via Fornello 11, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Brusco, giusta delega in calce al presente atto, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata (PEC:
FAX 075.5721651); Email_2
Resistente Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il : “In via principale: Parte_1
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
1 -disporre l'affidamento in via condivisa e paritaria a favore di entrambi i genitori, con il seguente calendario di visite, salvi diversi accordi tra le parti: - lunedì e martedì la bambina potrà stare con il padre - mercoledì e giovedì potrà stare con la madre - venerdì, sabato e domenica con il padre. Nella settimana immediatamente successiva i giorni di competenza si invertono, e quindi: - lunedì e martedì la bambina potrà stare con la mamma - mercoledì e giovedì potrà stare con il padre - venerdì, sabato
e domenica con la mamma.
In via subordinata ed alternativa:
-disporre l'affidamento in via condivisa e paritaria della minore a favore di entrambi i genitori, con periodi di competenza a settimane alternate tra i genitori, che decorrano dalla domenica sera a quella della settimana successiva, salvi diversi accordi tra le parti, attesa la manifestata stanchezza della bambina, durante il periodo scolastico, rispetto all'attuale calendario;
In entrambe le opzioni che precedono, durante le vacanze estive, ogni anno, il padre terrà con sé la figlia nei mesi estivi, preferibilmente in quelli di giugno e luglio, atteso che le ferie spettanti alla madre sono, da sempre, quelle della seconda e terza settimana di agosto, salvo diverse sopravvenienze che dovranno essere comunicate all'altro coniuge, e ciò per 15 giorni, anche non consecutivi (ossia divisi in due periodi), concordando con il coniuge – entro il 31 maggio di ogni anno – i relativi periodi.
- Entro il 31 maggio di ogni anno, altresì, ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà con la figlia i periodi di vacanza, fornendogli tutte le informazioni necessarie al fine di contattare la minore durante le vacanze, in modo da consentire all'altro genitore di comunicare con la predetta.
- In caso di malattia della figlia, ciascun genitore potrà visitarla nella casa dell'altro, previo accordo telefonico.
- I fine settimana, come le festività natalizie, pasquali, i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, nonché le vacanze estive, potranno essere gestiti in modalità alternata tra i genitori.
- La minore inoltre trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno e il giorno della festa della mamma e del papà, mentre nel giorno del compleanno della minore, la stessa starà a pranzo con un genitore e ed a cena con l'altro, ad anni alterni.
-Nei periodi di competenza, ciascun genitore dovrà consentire il quotidiano contatto telefonico, anche tramite videochiamate della minore all'altro genitore, non frapponendo ostacoli in proposito.
-Sempre nell'interesse precipuo della minore, si potrà lasciare salva la possibilità per le parti di raggiungere, nell'interesse della minore, accordi diversi.
-I genitori, per la gestione e gli spostamenti della figlia, durante i rispettivi giorni di competenza, potranno avvalersi anche dell'aiuto degli ascendenti e di persone terze, purché di loro comune fiducia
e previo accordo, ma senza oneri di accompagnamento dell'uno nei confronti dell'altro genitore.
- In caso di impedimento dell'uno genitore a stare con la figlia nei giorni di sua competenza, prevarrà
l'altro genitore sugli avi, zii et alii.
2 - Assegnare la casa coniugale, sita in Tuoro sul Trasimeno Via del Fornello n.11, al ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché lo stesso possa viverci insieme alla figlia.
- Riservare al Sig. l'uso del secondo garage acquistato dai coniugi in data 27 ottobre 2014, Parte_1
a rogito del Notaio per agevolare tra le parti lo scambio degli indumenti e dei libri di scuola Per_1 per la figlia oltre che per mantenere il deposito della motocicletta e di altri effetti personali del ricorrente, non essendo oggettivamente al servizio né collocato all'interno dell'appartamento.
Dichiarare, al contempo, che:
-tenuto conto dei tempi paritari di visita, ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto della minore, e che l'assegno unico, stante l'affidamento condiviso, verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- ciascun genitore contribuirà paritariamente al mantenimento e alle spese straordinarie (intese come mediche, di istruzione extrascolastiche, sportive etc.) della figlia, queste ultime purché previamente concordate fra le parti;
- l'assegno unico, stante l'affidamento condiviso, verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- disporre che, in ogni caso, i genitori, nel rispetto e per l'assoluto bene della figlia minore, non potranno frequentare all'interno delle rispettive abitazioni in presenza della minore eventuali nuovi/e compagni/e e non potranno andare in vacanza con loro e la minore fintanto che la relazione sentimentale non assuma col tempo rilevanza e comunque rispettando sempre il superiore interesse della minore;
- per le medesime ragioni e finalità, i genitori non potranno pubblicare né divulgare immagini della figlia sui social.
In via ulteriormente gradata:
- Confermare in toto l'ordinanza di Codesto Giudice del 29 giugno 2024.
Condannare la Sig.ra a pagare le spese e i compensi professionali del presente giudizio, CP_1 non avendo voluto raggiungere il ben che minimo accordo e non avendo voluto aderire all'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita del 15.11.2023”. per la “Nel merito pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico di CP_1 Parte_1
e, previo integrale rigetto delle richieste formulate da , voglia così
[...] Parte_1 statuire: Ferma la responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, voglia disporre il collocamento della figlia minore , in maniera prevalente Persona_2 presso la madre Voglia conseguentemente assegnare la casa famigliare, con tutte le CP_1 annesse e connesse pertinenze, ivi compreso il garage facente parte della casa coniugale, alla madre
Voglia porre a carico del padre , un contributo di mantenimento CP_1 Parte_1 in favore della figlia minore, non inferiore ad €. 700,00 oltre alle spese straordinarie (come concordate fra le parti o, in difetto, come contemplate nel relativo protocollo del Tribunale di Perugia sulle spese straordinarie per la prole)”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. , con ricorso depositato il 15.12.23, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla moglie , con la quale ha contratto matrimonio il 25.7.2012. Ha CP_1 riferito che dall'unione è nata, l'11.11.2014, la figlia , e che i coniugi vivono tutt'ora Per_2
nella casa coniugale sita in Tuoro sul Trasimeno, di proprietà della per il 70% e dello CP_1
stesso ricorrente per la quota del 30%. La separazione sarebbe stata causata, secondo quanto riferito dal ricorrente, dal comportamento tenuto dalla moglie, che da tempo si disinteressava di prestare al marito, affetto da malattia degenerativa (policitemia vera rubra), assistenza e affectio, e che da alcuni mesi era solita rincasare la sera molto tardi, comportarsi in modo disinvolto e svincolato da ogni dovere familiare, lasciandolo da solo a prendersi cura della figlia e di tutte le sue esigenze. Ha poi aggiunto di vivere una situazione insostenibile a causa delle continue provocazioni da parte della moglie che, da ultimo, la mattina del 16.10.23, lo aveva aggredito fisicamente cagionandogli lesione sulla schiena refertata al Pronto Soccorso di
Castiglione del Lago con prognosi di tre giorni. Ha riferito di svolgere attività lavorativa come autista di Bus Italia s.r.l. con stipendio di circa euro 2.000,00 e che analoga retribuzione percepisce la moglie, impiegata presso una società.
Alla luce dei comportamenti tenuti dalla moglie, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore ponendo a carico della moglie assegno di mantenimento di euro 650,00 mensili;
in subordine, ha chiesto disporsi il collocamento paritario della bambina con mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza.
1.1 La sig.ra si è costituita con comparsa depositata l'8.5.24, nella quale ha CP_1
preliminarmente dato atto della pendenza, dinanzi ad altro giudice dell'intestato Tribunale, di analogo ricorso introdotto su propria iniziativa, chiedendone la riunione. Nel merito, ha contestato tutto quanto esposto in ricorso, costituente frutto del tentativo del marito – che non accettava la separazione – di delegittimarla, diffamarla, dipingerla all'esterno, anche con amici e conoscenti, come una donna di facili costumi, avvezza al consumo smodato di alcool. Ha riferito che i coniugi in realtà vivono separati in casa già da 5 anni, dormendo dal 2018 in camere separate, e si sono astenuti dal formalizzare domanda di separazione solo per evitare un trauma alla figlia minore;
negli ultimi tempi il marito aveva condotto una inaccettabile attività di controlli e pedinamenti nei propri confronti, giunta al punto di installare un GPS
4 satellitare sotto la sua auto per controllarne gli spostamenti e di installare in casa una videocamera per spiarla e captarne le conversazioni.
La resistente ha precisato di percepire dalla propria attività lavorativa stipendio di euro
1.550,00 ed ha concluso chiedendo pronunciare la separazione con addebito al marito, disponendo l'affidamento condivido della figlia minore con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa familiare, regolamentando le occasioni di visita paterne come indicato nel proprio ricorso e quantificando in euro 700 l'importo dovuto quale contributo al suo mantenimento.
1.2 In esito all'udienza di comparizione dell'11.6.24, ove sono state sentite le parti tentando senza esito la conciliazione ed è stata disposta la riunione dei due procedimenti, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c. all'udienza del 15.4.25, ove è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
2. L'esame degli atti, il tenore delle difese e la certa conflittualità che connota il rapporto tra le parti, evidenziano che è irrimediabilmente venuta meno quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, sì da non apparire percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. La domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, deve essere dunque accolta, con conseguenti annotazioni di legge.
2.1 Venendo alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla resistente nei confronti del marito, giova premettere alcune osservazioni in punto di diritto.
Per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr., tra le numerose, Cass. n. 14042/2008; Cass. n. 2740/2008; Cass. n. 279/2000).
5 Dunque, la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. Si è infatti riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Applicando alla fattispecie gli esposti principi, non può che evidenziarsi come le condotte poste dalla a sostegno della domanda di addebito – ossia quelle integranti violazione della CP_1 propria vita privata, agite mediante invasivi controlli, pedinamenti ed anche maltrattamenti – sono tutte pacificamente avvenute nei mesi immediatamente antecedenti il deposito del ricorso per separazione, ossia da maggio 2023 in poi (così le colloca nel tempo la nella CP_1
propria esposizione difensiva e così si legge nel capo d'imputazione del decreto di rinvio a giudizio, in atti), quando era ampiamente conclamata la crisi del rapporto coniugale. La stessa invero, nel ricorso per separazione introduttivo del procedimento poi riunito a quello CP_1
iniziato dal riferiva che i coniugi vivevano da separati in casa “da circa 5 anni” Parte_1
(“ormai dal 2018 dormono in camere separate e non hanno mai formalizzato, prima d'ora, alcuna domanda di separazione solo per evitare un trauma alla figlia minore”, v. pag. 2 del ricorso). E' dunque evidente che, al netto dell'ipotetica rilevanza penale dei comportamenti imputati al marito, trattasi di fatti che non hanno avuto alcuna efficacia causativa della disgregazione dell'unione, che si sono semmai posti come conseguenza della stessa, collocandosi in una dinamica relazionale ampiamente compromessa.
6 3. Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, ritiene il collegio che debba trovare integrale conferma nella presente sede l'assetto delineato con l'ordinanza del 29.6.24 con la quale sono stati adottati i provvedimenti provvisori.
Va confermata la pronuncia di affidamento condiviso della figlia minore, non essendovi ragioni obiettive che consentano di ritenere che l'adozione del criterio di affidamento preferenziale possa essere contrario al suo prevalente interesse.
Va anche confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre, e di conseguenza l'assegnazione a lei della casa coniugale, dalla quale il si è allontanato Parte_1 solo mesi dopo l'adozione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., non senza che fosse necessario adottare un decreto a chiarimento nel quale si evidenziava che, in mancanza di spontaneo adempimento da parte del coniuge non assegnatario del dovere di lasciare la casa coniugale in disponibilità dell'assegnatario, quest'ultimo ha facoltà di attivare una procedura di esecuzione forzata mediante consegna o rilascio.
Hanno costituito per tutta la durata del procedimento motivo di contrapposizione tra le parti le sorti del “secondo” garage, acquistato dai coniugi con atto notarile del 27.10.14. In particolare, il ha chiesto riservarsi a sé l'uso del detto garage, sia per agevolare lo Parte_1
scambio degli indumenti e di tutto quanto occorrente alla figlia in occasione degli spostamenti dall'uno all'altro genitore, sia per continuare a tenervi la propria motocicletta ed altri effetti personali. Il ricorrente ha al fine argomentato nel senso che detto garage, acquistato dai coniugi tempo dopo l'acquisto della casa coniugale, non costituirebbe pertinenza dell'abitazione coniugale, non essendo a servizio dell'appartamento. La si è opposta a CP_1
detta richiesta, argomentando nel senso che il garage costituisce pertinenza dell'abitazione coniugale;
ha aggiunto che la richiesta del coniuge sarebbe motivata dal solo fine di continuare a controllarla “avendo una scusa per continuare a “ronzare” intorno alla casa coniugale”.
E' documentato in atti che il garage in questione fu acquistato dai coniugi con atto notarile del
27.10.2014, in un momento successivo rispetto al momento in cui (con atto notarile del
14.6.2012) fu acquistata la casa coniugale, unitamente al primo garage. Altrettanto pacifico può considerarsi, in difetto di puntuali allegazioni in senso contrario da parte della che il CP_1
secondo garage è stato utilizzato in prevalenza dal come rimessa della propria Parte_1
motocicletta. Considerando quanto detto non vi è ragione obiettiva per estendere l'assegnazione della casa coniugale (già comprendente anche un garage) al secondo garage, le
7 cui sorti dunque sono dunque da rimettere alle norme che regolano la comunione dei diritti reali.
Per quanto riguarda la disciplina delle occasioni di permanenza della figlia minore con il padre, deve confermarsi l'assetto delineato con i provvedimenti provvisori. Ne consegue che Per_2
trascorrerà con il padre 3 pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola (o dalle 16.00)
[...] fino alle ore 21.00, con un pernottamento infrasettimanale, da collocarsi in assenza di altro accordo nel martedì, e a fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, oltre ai periodi di vacanza scolastica meglio indicati in dispositivo. Va anche nella presente sede chiarito che rimane sempre salva, in regime di affidamento condiviso, la possibilità di ogni altro accordo tra genitori;
nulla impedisce quindi che le parti concordino che anche nei giorni di formale collocamento presso la madre, che il padre trascorra parte del tempo con la figlia (o viceversa), anche tenendo conto volta per volta dei rispettivi impegni lavorativi o dei desideri e/o impegni della figlia. Va anche ribadito che, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore
(cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Considerando il collocamento prevalente presso la madre, non è dubbio doversi prevedere a carico del un assegno di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Parte_1
Dovendosi commisurare detto contributo alle esigenze connesse all'età di (anni 10) Per_2
ed alle condizioni reddituali delle parti, deve considerarsi che il percepisce dalla Parte_1
propria attività lavorativa stipendio di circa euro 2000 mensili, provvede al pagamento del
30% della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (circa euro 180 mensili) e alle spese dell'appartamento che ha reperito in locazione (canone euro 460,00 mensili). La che percepisce stipendio di circa euro 1600 mensili, provvede al pagamento CP_1
della restante parte del mutuo (circa euro 430) gravante sulla casa coniugale assegnatale.
Tenuto anche conto dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, ritiene il Per_2
collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento ordinario di euro 230,00 mensili a carico del , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
8 Le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e del suo esito, sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Terracina il 2.10.1972, e , nata a [...] il [...], autorizzandoli per CP_1
l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_2
collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale, sita in Tuoro sul Trasimeno, ad eccezione del garage acquistato con atto notarile del 27.10.2014.
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: per tre pomeriggi a settimana con un pernottamento, nei giorni che in mancanza di altro accordo si indicano nel lunedì, mercoledì e venerdì, con pernottamento la sera di martedì; a fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, con onere di andare a riprenderla a carico della madre la sera della domenica;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24/30 dicembre con uno ed il 31 dicembre/6 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 230,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra scolastiche.
5) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
9