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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25/03/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5896 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 25/03/2025 11.320 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 28.11.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice , con l'avv. AMADEI DAVIDE, ha concluso e Parte_1
discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.3.25 e come da note scritte di udienza del 19.3.25 qui richiamate per relationem;
parte convenuta, , con l'avv. ADAMI DEBORA anche n.q. di CP_1
curatore alla scomparsa, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 13.3.25 e come da note scritte di udienza del 19.3.25 parimenti qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5896/2023 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE,
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ADAMI DEBORA ,
CONVENUTA
In punto a Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 osserva:
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 26.7.23, parte attrice,
ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la Parte_1
convenuta indicata in epigrafe, , nella persona del curatore allo CP_1
scomparso - nominato con decreto del Tribunale di Rovereto in data 26.6.2020 (cfr. doc. 4 parte attrice) - avv. DEBORA ADAMI, affinché venisse dichiarato, in proprio favore, l'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà della quota di ½ del terreno sito in Bardolino (VR) in Via Paerno e catastalmente censito al Foglio 6 mappale 1239 costituito dalla piccola area urbana di pertinenza già del fabbricato inserito nel mappale dei fabbricati n. 177.
In particolare, l'attore assumeva di essere nel possesso pubblico, pacifico, continuato ed esclusivo della predetta unità immobiliare da oltre 20 anni - unendo il proprio possesso a quello dei danti causa, ex art. 1146 c.c. - e, su tali presupposti, chiedeva la relativa pronuncia di acquisto a titolo originario.
La convenuta, ritualmente citata, si è costituita in giudizio per il tramite del curatore allo scomparso ex art. 48 c.c., avv. DEBORA ADAMI, con comparsa di costituzione depositata in data 7.11.23, al solo fine di contraddire alla domanda di usucapione proposta e precisando di costituirsi con finalità meramente conservative e di rimettersi all'autorità Giudicante per l'accoglimento della domanda soltanto nell'ipotesi in cui parte richiedente fornisse piena e rigorosa prova dei presupposti indispensabili a fondare un acquisto a titolo di usucapione della particella immobiliare oggetto di causa.
All' udienza del 17.04.2024 venivano assunte le determinazioni istruttorie in ordine alle istanze di prova articolate da parte attrice, quindi, all'udienza del 10.7.24, venivano assunte le dichiarazioni testimoniali nei limiti dei mezzi di prova ammessi ed in particolare con l'escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata per la precisazione delle
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza da tenersi nelle forme della trattazione scritta.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria (cfr. atti di compravendita dell'attore e dei danti causa vedi infra, escussione dei testi e ) è emerso Testimone_1 Tes_2
che l'intera particella del terreno per cui è causa è stata posseduta ininterrottamente da oltre vent'anni a tutt'oggi dall'odierna parte attrice, e danti causa, senza l'opposizione di alcuno.
In particolare, sono risultate circostanze acquisite agli atti che:
1) con atto del 19.07.2018, a rogito del notaio , Persona_1 Pt_1
acquistava un'abitazione con annessi terreni siti in Bardolino (VR)
[...]
in via Paerno 25/11, da potere e in proprietà di , Parte_2
catastalmente censiti al NCT e NCEU del Comune di Bardolino al foglio 6
Mapp. 1237, 1238 (terreni) e 177 (fabbricato, cfr. doc. 9 parte attrice);
2) In data 13.02.2019 l'attore acquistava dalla stessa parte venditrice,
, anche la quota di un mezzo (1/2) della porzione Parte_2
dell'area urbana catastalmente censita al foglio 6 Mapp. 1239, costituito dalla piccola area urbana di pertinenza del fabbricato inserito nel mappale n. 177 e formalmente di proprietà della signora limitatamente alla Parte_2
quota di ½ e per la restante quota intestata all'odierna convenuta,
[...]
(cfr. doc. 1 parte attrice); CP_1
3) La porzione immobiliare oggetto di causa (quota di ½ del Mapp. N. 1239) risulta interclusa nel fondo acquistato dal IG. (cfr. doc. 4 e 6 parte Pt_1
attrice e dich. testi citati) ed è utilizzata in via esclusiva dal giorno dell'acquisto
(13.02.2019) dall'attore, così come in precedenza è sempre stata utilizzata in via esclusiva dai suoi danti causa almeno a partire dall'anno 1990, senza contestazione e opposizione alcuna (cfr. dichiarazione testi citati Tes_1
e );
[...] Tes_2
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 4) Specificatamente, la IG.ra risulta aver posseduto in via esclusiva la Pt_2 porzione immobiliare per cui è causa dal momento dell'acquisto dell'intero compendio immobiliare che si è verificato l'11.12.2007, per la quota di ½ ceduta dal IG. (cfr. doc. 2 parte attrice) e il 29.01.2008 per la Controparte_2
quota di ½ ceduta al IG. (cfr. doc. 3 parte attrice); Parte_3
5) A loro volta ha utilizzato in via esclusiva la porzione immobiliare CP_2
interclusa oggetto del presente giudizio (quota di ½ del Mapp. N. 1239) per effetto del possesso conseguente al contratto di compravendita concluso in data
30.11.1990, con il quale proprio la signora gli trasferiva la CP_1
proprietà della quota di 1/2 del complesso immobiliare a lei pervenuto in successione del padre così come anche il possesso di quella porzione Per_2
(cfr. dichiarazioni teste sub cap. 6 e 101 e atto di vendita Tes_2
allegato al deposito del 20.9.24 di parte attrice);
6) ed Il IG. invece, aveva acquistato la proprietà dell'altra quota di 1/2 Pt_3
per effetto di due successioni ereditarie rispettivamente del padre e del nonno e risalenti al maggio 1990 ed al maggio 1983 (cfr. doc. 4, 12, 16 parte attrice);
7) La IG.ra ha ceduto la restante parte dei terreni ivi presenti, compreso CP_1 quello di cui al mappale n. 1239 nell'anno 1988, senza più farvi ritorno e senza 1 06): “è vero che il sig. dal 30.11.1990 all'11.12.2007 ha utilizzato il terreno sito in Controparte_3
Bardolino (Vr) in Via Paerno e catastalmente censito al Foglio 6 mappale 1239, corrispondente a quello delimitato da linee rosse raffigurate nelle fotografie di cui al documento n. 6 di parte attrice che mi è stato esibito;
posso confermare la circostanza in quanta l'abitazione presso cui avevo domicilio (e ora residenza) dal 1983 è adiacente a quella interessata dall'odierno giudizio;
ADR: posso confermare la circostanza altresì in quanto dalla mia abitazione, posta a monte dell'area oggetto di causa, vedo tutto il giardino dell'immobile dell'attore, tra cui l'area delimitata da linee rosse”;
10): “posso solo dire che mia madre non ha mai ricevuto alcuna contestazione;
i sigg. Parte_2 Pt_1
e che ben conosco, non mi hanno mai riferito di contestazioni;
dette tre persone hanno
[...] Controparte_3 utilizzato e goduto della porzione di area delimitata con linee rosse nel doc. 6 attoreo esibitomi;
il sig. Tes_3 non so chi sia e quindi nulla posso dire;
ADR: ad esclusione dei citati proprietari, loro familiari ed ospiti, non
[...] ho mai visto alcun altro utilizzare l'abitazione e così l'area verde antistante ricomprendente anche quella delimitata dalle due linee rosse raffigurate nel doc. 6 attoreo;
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 quindi più esercitarvi alcun possesso (cfr. doc. allegata al deposito del 20.9.24 di parte attrice e dichiarazioni testi citati);
8) In conseguenza della scomparsa della signora , in data 26.6.2020, CP_1
il Tribunale di Rovereto ha nominato un curatore nella persona dell'avvocato
Debora Adami (cfr. doc. 7 parte attrice);
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione risulti proposta nei confronti di quella che risulta essere, in forza dei titoli e delle visure prodotte in atti, la comproprietaria del bene, ed in danno della quale si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorte necessaria (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983).
In conclusione la domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la convenuta, nella persona del curatore alla scomparsa ex art. 48 c.c., si è costituita per sole ragioni conservative, rimettendosi al
Giudice per il caso sussistessero i presupposti per l'accoglimento della domanda, ricorrono giustificati ed eccezionali motivi per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
R.G.5896/23 ogni contraria istanza, difesa o eccezione disattesa o assorbita;
1. accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1146 e 1158 c.c.
l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della quota di ½ del terreno sito in Bardolino (VR) in Via Paerno e catastalmente censito al NCT del predetto Comune al Foglio 6, mappale 1239 e solo formalmente intestato a
, dichiarata scomparsa, in favore del signor e CP_1 Parte_1 contro la signora per aver l'attore, e i suoi danti causa CP_1 Pt_2
e mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, CP_2 Pt_3
pacifico e non interrotto da oltre vent'anni;
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza, con esonero di responsabilità;
3. Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Verona il 25.3.25.
Si comunichi
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
8
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25/03/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5896 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 25/03/2025 11.320 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 28.11.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice , con l'avv. AMADEI DAVIDE, ha concluso e Parte_1
discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.3.25 e come da note scritte di udienza del 19.3.25 qui richiamate per relationem;
parte convenuta, , con l'avv. ADAMI DEBORA anche n.q. di CP_1
curatore alla scomparsa, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 13.3.25 e come da note scritte di udienza del 19.3.25 parimenti qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5896/2023 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE,
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ADAMI DEBORA ,
CONVENUTA
In punto a Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 osserva:
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 26.7.23, parte attrice,
ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la Parte_1
convenuta indicata in epigrafe, , nella persona del curatore allo CP_1
scomparso - nominato con decreto del Tribunale di Rovereto in data 26.6.2020 (cfr. doc. 4 parte attrice) - avv. DEBORA ADAMI, affinché venisse dichiarato, in proprio favore, l'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà della quota di ½ del terreno sito in Bardolino (VR) in Via Paerno e catastalmente censito al Foglio 6 mappale 1239 costituito dalla piccola area urbana di pertinenza già del fabbricato inserito nel mappale dei fabbricati n. 177.
In particolare, l'attore assumeva di essere nel possesso pubblico, pacifico, continuato ed esclusivo della predetta unità immobiliare da oltre 20 anni - unendo il proprio possesso a quello dei danti causa, ex art. 1146 c.c. - e, su tali presupposti, chiedeva la relativa pronuncia di acquisto a titolo originario.
La convenuta, ritualmente citata, si è costituita in giudizio per il tramite del curatore allo scomparso ex art. 48 c.c., avv. DEBORA ADAMI, con comparsa di costituzione depositata in data 7.11.23, al solo fine di contraddire alla domanda di usucapione proposta e precisando di costituirsi con finalità meramente conservative e di rimettersi all'autorità Giudicante per l'accoglimento della domanda soltanto nell'ipotesi in cui parte richiedente fornisse piena e rigorosa prova dei presupposti indispensabili a fondare un acquisto a titolo di usucapione della particella immobiliare oggetto di causa.
All' udienza del 17.04.2024 venivano assunte le determinazioni istruttorie in ordine alle istanze di prova articolate da parte attrice, quindi, all'udienza del 10.7.24, venivano assunte le dichiarazioni testimoniali nei limiti dei mezzi di prova ammessi ed in particolare con l'escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata per la precisazione delle
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza da tenersi nelle forme della trattazione scritta.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria (cfr. atti di compravendita dell'attore e dei danti causa vedi infra, escussione dei testi e ) è emerso Testimone_1 Tes_2
che l'intera particella del terreno per cui è causa è stata posseduta ininterrottamente da oltre vent'anni a tutt'oggi dall'odierna parte attrice, e danti causa, senza l'opposizione di alcuno.
In particolare, sono risultate circostanze acquisite agli atti che:
1) con atto del 19.07.2018, a rogito del notaio , Persona_1 Pt_1
acquistava un'abitazione con annessi terreni siti in Bardolino (VR)
[...]
in via Paerno 25/11, da potere e in proprietà di , Parte_2
catastalmente censiti al NCT e NCEU del Comune di Bardolino al foglio 6
Mapp. 1237, 1238 (terreni) e 177 (fabbricato, cfr. doc. 9 parte attrice);
2) In data 13.02.2019 l'attore acquistava dalla stessa parte venditrice,
, anche la quota di un mezzo (1/2) della porzione Parte_2
dell'area urbana catastalmente censita al foglio 6 Mapp. 1239, costituito dalla piccola area urbana di pertinenza del fabbricato inserito nel mappale n. 177 e formalmente di proprietà della signora limitatamente alla Parte_2
quota di ½ e per la restante quota intestata all'odierna convenuta,
[...]
(cfr. doc. 1 parte attrice); CP_1
3) La porzione immobiliare oggetto di causa (quota di ½ del Mapp. N. 1239) risulta interclusa nel fondo acquistato dal IG. (cfr. doc. 4 e 6 parte Pt_1
attrice e dich. testi citati) ed è utilizzata in via esclusiva dal giorno dell'acquisto
(13.02.2019) dall'attore, così come in precedenza è sempre stata utilizzata in via esclusiva dai suoi danti causa almeno a partire dall'anno 1990, senza contestazione e opposizione alcuna (cfr. dichiarazione testi citati Tes_1
e );
[...] Tes_2
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 4) Specificatamente, la IG.ra risulta aver posseduto in via esclusiva la Pt_2 porzione immobiliare per cui è causa dal momento dell'acquisto dell'intero compendio immobiliare che si è verificato l'11.12.2007, per la quota di ½ ceduta dal IG. (cfr. doc. 2 parte attrice) e il 29.01.2008 per la Controparte_2
quota di ½ ceduta al IG. (cfr. doc. 3 parte attrice); Parte_3
5) A loro volta ha utilizzato in via esclusiva la porzione immobiliare CP_2
interclusa oggetto del presente giudizio (quota di ½ del Mapp. N. 1239) per effetto del possesso conseguente al contratto di compravendita concluso in data
30.11.1990, con il quale proprio la signora gli trasferiva la CP_1
proprietà della quota di 1/2 del complesso immobiliare a lei pervenuto in successione del padre così come anche il possesso di quella porzione Per_2
(cfr. dichiarazioni teste sub cap. 6 e 101 e atto di vendita Tes_2
allegato al deposito del 20.9.24 di parte attrice);
6) ed Il IG. invece, aveva acquistato la proprietà dell'altra quota di 1/2 Pt_3
per effetto di due successioni ereditarie rispettivamente del padre e del nonno e risalenti al maggio 1990 ed al maggio 1983 (cfr. doc. 4, 12, 16 parte attrice);
7) La IG.ra ha ceduto la restante parte dei terreni ivi presenti, compreso CP_1 quello di cui al mappale n. 1239 nell'anno 1988, senza più farvi ritorno e senza 1 06): “è vero che il sig. dal 30.11.1990 all'11.12.2007 ha utilizzato il terreno sito in Controparte_3
Bardolino (Vr) in Via Paerno e catastalmente censito al Foglio 6 mappale 1239, corrispondente a quello delimitato da linee rosse raffigurate nelle fotografie di cui al documento n. 6 di parte attrice che mi è stato esibito;
posso confermare la circostanza in quanta l'abitazione presso cui avevo domicilio (e ora residenza) dal 1983 è adiacente a quella interessata dall'odierno giudizio;
ADR: posso confermare la circostanza altresì in quanto dalla mia abitazione, posta a monte dell'area oggetto di causa, vedo tutto il giardino dell'immobile dell'attore, tra cui l'area delimitata da linee rosse”;
10): “posso solo dire che mia madre non ha mai ricevuto alcuna contestazione;
i sigg. Parte_2 Pt_1
e che ben conosco, non mi hanno mai riferito di contestazioni;
dette tre persone hanno
[...] Controparte_3 utilizzato e goduto della porzione di area delimitata con linee rosse nel doc. 6 attoreo esibitomi;
il sig. Tes_3 non so chi sia e quindi nulla posso dire;
ADR: ad esclusione dei citati proprietari, loro familiari ed ospiti, non
[...] ho mai visto alcun altro utilizzare l'abitazione e così l'area verde antistante ricomprendente anche quella delimitata dalle due linee rosse raffigurate nel doc. 6 attoreo;
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 quindi più esercitarvi alcun possesso (cfr. doc. allegata al deposito del 20.9.24 di parte attrice e dichiarazioni testi citati);
8) In conseguenza della scomparsa della signora , in data 26.6.2020, CP_1
il Tribunale di Rovereto ha nominato un curatore nella persona dell'avvocato
Debora Adami (cfr. doc. 7 parte attrice);
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione risulti proposta nei confronti di quella che risulta essere, in forza dei titoli e delle visure prodotte in atti, la comproprietaria del bene, ed in danno della quale si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorte necessaria (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983).
In conclusione la domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la convenuta, nella persona del curatore alla scomparsa ex art. 48 c.c., si è costituita per sole ragioni conservative, rimettendosi al
Giudice per il caso sussistessero i presupposti per l'accoglimento della domanda, ricorrono giustificati ed eccezionali motivi per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
R.G.5896/23 ogni contraria istanza, difesa o eccezione disattesa o assorbita;
1. accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1146 e 1158 c.c.
l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della quota di ½ del terreno sito in Bardolino (VR) in Via Paerno e catastalmente censito al NCT del predetto Comune al Foglio 6, mappale 1239 e solo formalmente intestato a
, dichiarata scomparsa, in favore del signor e CP_1 Parte_1 contro la signora per aver l'attore, e i suoi danti causa CP_1 Pt_2
e mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, CP_2 Pt_3
pacifico e non interrotto da oltre vent'anni;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5896/23 2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza, con esonero di responsabilità;
3. Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Verona il 25.3.25.
Si comunichi
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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