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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 426/2024 introdotto con ricorso depositato in data 20.03.2024 da
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1972 e residente in [...], in C.da Montemoro n. 57, rappresenta e difesa dall'Avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
13.04.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.04.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la ricorrente “Voglia il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...]C.da Montemoro n. 57 e C.F._1 CP_1
, nato a [...], il [...] ( ), e residente
[...] CodiceFiscale_3
in Force (AP), alla C.da Montemoro n. 57, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Force di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Force,
C.da Montemoro n. 57, contraddistinta al NCEU del Comune di Force al Fg. 31 part.
376 cat. A/3 Classe 1 consistenza 6 vani, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
che vi abiterà unitamente al figlio minore;
2) il figlio viene affidato
[...] Per_1
ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Force, C.da Montemoro n. 57; 3) il figlio starà Per_1
con il padre, a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 e 30 della domenica successiva e dalle ore 19 alle ore 21 e 30, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì; 4)il bambino trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto in periodi coincidenti con le sue ferie;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale;
il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Capodanno) una volta con un genitore una volta con l'altro. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e sempre tenuto conto della volontà del minore. Il padre sarà comunque libero di vedere il figlio sia facendogli visita sia tenendolo con se ogniqualvolta lo ritenga e compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore;
5)essendovi accordo delle parti, si stabilisca che l'assegno unico sia riscosso per intero dalla madre e pertanto, ponendo a carico del padre quale ulteriore contributo al mantenimento economico ordinario del figlio convivente con essa, la somma mensile di € 230,00 fino al 31.12.2025 e Euro 300 dal 01.01.2026, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi su c/c IBAN intestato alla moglie;
6) le spese straordinarie saranno poste
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; per l'individuazione delle stesse
e per la modalità di rimborso si rimanda al protocollo vigente sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno, aggiungendosi quali spese da non concordarsi le spese per presidi specifici e strumenti speciali per il bambino (maggior costo dei quaderni speciali, impugnatori, ecc.) in ragione della sua specifica condizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per il resistente “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno pronunziare la separazione personale di essi coniugi, atteso che esso ha sempre provveduto per ogni CP_1
necessità di essi minori (di contra, nulla) ed, attualmente, trovasi in ristrettezze economiche, come sopra indicare, ridimensionare la entità mensile da corrispondere al minore ad € 100,00, ferme restando le condizioni di cui al provvedimento del
16/07/2024”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 , sulla premessa che: Parte_1
− la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in Force il 28.08.1999 con il sig. nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), e residente in [...], alla C.da Montemoro n. 57 ed C.F._2
il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Force dell'anno 1999 al Numero 3 Parte II Serie A Ufficio 1. La coppia ha scelto il regime di separazione dei beni;
− dall'unione sono nati due figli. nato in [...] Parte_2
il 21.07.2000 (C.F. e nato in [...] il C.F._4 Parte_3
12.07.2014 (C.F. ); C.F._5
− da tempo sono venuti meno i reciproci affetti e la convivenza è diventata intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 29.03.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 16.07.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 15.07.2024 si costituiva in giudizio il resistente , contestando Controparte_1
in parte la domanda della ricorrente.
All'udienza del 16.07.2024, il giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Force, C.da Montemoro n. 57, contraddistinta al NCEU del Comune di Force al Fg. 31 part. 376 cat. A/3 Classe 1 consistenza 6 vani, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente al figlio minore;
- affida il figlio a entrambi i genitori secondo le Per_1
modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Force,
C.da Montemoro n. 57; - il figlio starà con il padre, a settimane alterne, dalle Per_1
ore 19 del venerdì alle ore 21 e 30 della domenica successiva e dalle ore 19 alle ore
21 e 30, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì; - il bambino trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto in periodi coincidenti con le sue ferie;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale;
il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Capodanno) una volta con un genitore una volta con l'altro. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e sempre tenuto conto della volontà del minore. Il padre sarà comunque libero di vedere il figlio sia facendogli visita sia tenendolo con se ogniqualvolta lo ritenga e compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore;
- su accordo delle parti, stabilisce che l'assegno unico sia riscosso per intero dalla madre e pertanto, pone a carico del padre quale ulteriore contributo al mantenimento economico ordinario del figlio convivente con essa, la somma mensile di € 230,00 fino al 31.12.2025 e Euro 300 dal 01.01.2026, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi su c/c IBAN intestato alla moglie;
- le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; per l'individuazione delle stesse e per la modalità di rimborso si rimanda al protocollo del 4.09.2019 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e pubblicato sul sito del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, aggiungendosi quali spese da non concordarsi le spese per presidi specifici e strumenti speciali per il bambino (maggior costo dei quaderni speciali, impugnatori, ecc.) in ragione della sua specifica condizione” e rinviava, in attesa di un accordo tra le parti, all'udienza del
09.01.2025; in suddetta data, il GI fissava, ex art. 473 bis. 28 cpc, l'udienza del
03.07.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni dei provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal giudice relatore in data 16.07.2024, appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti nonché, soprattutto, quelli del figlio minore . Infatti, stante la delicata Per_1
situazione di salute del minore, affetto da disprassia lieve e in cura con apposito percorso terapeutico presso il centro Santo Stefano, appare congruo confermare l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio minore nella Per_1
misura di € 230,00 fino al 31.12.2025 e di € 300,00 a partire dal 01.01.2026. La diversa richiesta del di ridurre l'importo ad € 100,00, pertanto, non merita CP_1
accoglimento, atteso che tale irrisoria cifra risulta essere manifestamente insufficiente a far fronte alle ordinarie esigenze di vita di un minore. Si fa presente, peraltro, che il resistente, per giustificare la propria richiesta di riduzione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio minore, asserisce una difficoltosa situazione economica nella quale riversa, determinata anche dalla spesa, dallo stesso sostenuta, pari ad €
650,00 per il pagamento del mutuo. Di tale dispendio economico il NI, però, sarà a breve esonerato, in quanto il mutuo si estinguerà in data 31.12.2025. Suddetta circostanza gli consentirà di godere di una condizione economica più florida e di contribuire in maniera più significativa al mantenimento del figlio;
ciò Per_1
giustifica la decisione di disporre l'aumento del contributo al mantenimento per il figlio minore da € 230,00 ad € 300,00, a far data dal 01.01.2026.
Per le ragioni finora esposte, la domanda per come formulata e proposta da
[...]
deve essere accolta e, in ossequio al principio della soccombenza, il Parte_1
resistente viene condannato al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Force in quanto l'atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
1999 al Numero 3 Parte II Serie A Ufficio 1;
3. assegna la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Force, C.da
Montemoro n. 57, contraddistinta al NCEU del Comune di Force al Fg. 31 part. 376 cat. A/3 Classe 1 consistenza 6 vani, alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente al figlio minore;
4. affida il figlio ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Force, C.da Montemoro
n. 57;
5. dispone che il figlio starà con il padre, a settimane alterne, dalle ore 19 del Per_1
venerdì alle ore 21 e 30 della domenica successiva e dalle ore 19 alle ore 21 e 30, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì;
6. dispone che il bambino trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto in periodi coincidenti con le sue ferie;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale;
il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Capodanno) una volta con un genitore una volta con l'altro. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e sempre tenuto conto della volontà del minore. Il padre sarà comunque libero di vedere il figlio sia facendogli visita, sia tenendolo con sé ogniqualvolta lo ritenga e compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore;
7. dispone che l'assegno unico venga riscosso per intero dalla madre;
8. pone a carico del padre quale ulteriore contributo al mantenimento economico ordinario del figlio convivente con essa, la somma mensile di € 230,00 fino al
31.12.2025 e Euro 300 dal 01.01.2026, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi su c/c IBAN intestato alla moglie;
9. pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; per l'individuazione delle stesse e per la modalità di rimborso si rimanda al protocollo vigente sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e pubblicato sul sito del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, aggiungendosi quali spese da non concordarsi le spese per presidi specifici e strumenti speciali per il bambino
(maggior costo dei quaderni speciali, impugnatori, ecc.) in ragione della sua specifica condizione;
10. condanna alla refusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 426/2024 introdotto con ricorso depositato in data 20.03.2024 da
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
30.05.1972 e residente in [...], in C.da Montemoro n. 57, rappresenta e difesa dall'Avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
13.04.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.04.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la ricorrente “Voglia il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...]C.da Montemoro n. 57 e C.F._1 CP_1
, nato a [...], il [...] ( ), e residente
[...] CodiceFiscale_3
in Force (AP), alla C.da Montemoro n. 57, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Force di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Force,
C.da Montemoro n. 57, contraddistinta al NCEU del Comune di Force al Fg. 31 part.
376 cat. A/3 Classe 1 consistenza 6 vani, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
che vi abiterà unitamente al figlio minore;
2) il figlio viene affidato
[...] Per_1
ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Force, C.da Montemoro n. 57; 3) il figlio starà Per_1
con il padre, a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 e 30 della domenica successiva e dalle ore 19 alle ore 21 e 30, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì; 4)il bambino trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto in periodi coincidenti con le sue ferie;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale;
il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Capodanno) una volta con un genitore una volta con l'altro. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e sempre tenuto conto della volontà del minore. Il padre sarà comunque libero di vedere il figlio sia facendogli visita sia tenendolo con se ogniqualvolta lo ritenga e compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore;
5)essendovi accordo delle parti, si stabilisca che l'assegno unico sia riscosso per intero dalla madre e pertanto, ponendo a carico del padre quale ulteriore contributo al mantenimento economico ordinario del figlio convivente con essa, la somma mensile di € 230,00 fino al 31.12.2025 e Euro 300 dal 01.01.2026, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi su c/c IBAN intestato alla moglie;
6) le spese straordinarie saranno poste
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; per l'individuazione delle stesse
e per la modalità di rimborso si rimanda al protocollo vigente sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno, aggiungendosi quali spese da non concordarsi le spese per presidi specifici e strumenti speciali per il bambino (maggior costo dei quaderni speciali, impugnatori, ecc.) in ragione della sua specifica condizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per il resistente “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno pronunziare la separazione personale di essi coniugi, atteso che esso ha sempre provveduto per ogni CP_1
necessità di essi minori (di contra, nulla) ed, attualmente, trovasi in ristrettezze economiche, come sopra indicare, ridimensionare la entità mensile da corrispondere al minore ad € 100,00, ferme restando le condizioni di cui al provvedimento del
16/07/2024”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 , sulla premessa che: Parte_1
− la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in Force il 28.08.1999 con il sig. nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), e residente in [...], alla C.da Montemoro n. 57 ed C.F._2
il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Force dell'anno 1999 al Numero 3 Parte II Serie A Ufficio 1. La coppia ha scelto il regime di separazione dei beni;
− dall'unione sono nati due figli. nato in [...] Parte_2
il 21.07.2000 (C.F. e nato in [...] il C.F._4 Parte_3
12.07.2014 (C.F. ); C.F._5
− da tempo sono venuti meno i reciproci affetti e la convivenza è diventata intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 29.03.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 16.07.2024 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 15.07.2024 si costituiva in giudizio il resistente , contestando Controparte_1
in parte la domanda della ricorrente.
All'udienza del 16.07.2024, il giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Force, C.da Montemoro n. 57, contraddistinta al NCEU del Comune di Force al Fg. 31 part. 376 cat. A/3 Classe 1 consistenza 6 vani, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente al figlio minore;
- affida il figlio a entrambi i genitori secondo le Per_1
modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Force,
C.da Montemoro n. 57; - il figlio starà con il padre, a settimane alterne, dalle Per_1
ore 19 del venerdì alle ore 21 e 30 della domenica successiva e dalle ore 19 alle ore
21 e 30, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì; - il bambino trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto in periodi coincidenti con le sue ferie;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale;
il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Capodanno) una volta con un genitore una volta con l'altro. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e sempre tenuto conto della volontà del minore. Il padre sarà comunque libero di vedere il figlio sia facendogli visita sia tenendolo con se ogniqualvolta lo ritenga e compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore;
- su accordo delle parti, stabilisce che l'assegno unico sia riscosso per intero dalla madre e pertanto, pone a carico del padre quale ulteriore contributo al mantenimento economico ordinario del figlio convivente con essa, la somma mensile di € 230,00 fino al 31.12.2025 e Euro 300 dal 01.01.2026, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi su c/c IBAN intestato alla moglie;
- le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; per l'individuazione delle stesse e per la modalità di rimborso si rimanda al protocollo del 4.09.2019 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e pubblicato sul sito del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, aggiungendosi quali spese da non concordarsi le spese per presidi specifici e strumenti speciali per il bambino (maggior costo dei quaderni speciali, impugnatori, ecc.) in ragione della sua specifica condizione” e rinviava, in attesa di un accordo tra le parti, all'udienza del
09.01.2025; in suddetta data, il GI fissava, ex art. 473 bis. 28 cpc, l'udienza del
03.07.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni dei provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal giudice relatore in data 16.07.2024, appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti nonché, soprattutto, quelli del figlio minore . Infatti, stante la delicata Per_1
situazione di salute del minore, affetto da disprassia lieve e in cura con apposito percorso terapeutico presso il centro Santo Stefano, appare congruo confermare l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio minore nella Per_1
misura di € 230,00 fino al 31.12.2025 e di € 300,00 a partire dal 01.01.2026. La diversa richiesta del di ridurre l'importo ad € 100,00, pertanto, non merita CP_1
accoglimento, atteso che tale irrisoria cifra risulta essere manifestamente insufficiente a far fronte alle ordinarie esigenze di vita di un minore. Si fa presente, peraltro, che il resistente, per giustificare la propria richiesta di riduzione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio minore, asserisce una difficoltosa situazione economica nella quale riversa, determinata anche dalla spesa, dallo stesso sostenuta, pari ad €
650,00 per il pagamento del mutuo. Di tale dispendio economico il NI, però, sarà a breve esonerato, in quanto il mutuo si estinguerà in data 31.12.2025. Suddetta circostanza gli consentirà di godere di una condizione economica più florida e di contribuire in maniera più significativa al mantenimento del figlio;
ciò Per_1
giustifica la decisione di disporre l'aumento del contributo al mantenimento per il figlio minore da € 230,00 ad € 300,00, a far data dal 01.01.2026.
Per le ragioni finora esposte, la domanda per come formulata e proposta da
[...]
deve essere accolta e, in ossequio al principio della soccombenza, il Parte_1
resistente viene condannato al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Force in quanto l'atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
1999 al Numero 3 Parte II Serie A Ufficio 1;
3. assegna la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Force, C.da
Montemoro n. 57, contraddistinta al NCEU del Comune di Force al Fg. 31 part. 376 cat. A/3 Classe 1 consistenza 6 vani, alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente al figlio minore;
4. affida il figlio ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Force, C.da Montemoro
n. 57;
5. dispone che il figlio starà con il padre, a settimane alterne, dalle ore 19 del Per_1
venerdì alle ore 21 e 30 della domenica successiva e dalle ore 19 alle ore 21 e 30, tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì;
6. dispone che il bambino trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto in periodi coincidenti con le sue ferie;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale;
il bambino trascorrerà ad anni alterni le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Capodanno) una volta con un genitore una volta con l'altro. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e sempre tenuto conto della volontà del minore. Il padre sarà comunque libero di vedere il figlio sia facendogli visita, sia tenendolo con sé ogniqualvolta lo ritenga e compatibilmente con la volontà e le esigenze del minore;
7. dispone che l'assegno unico venga riscosso per intero dalla madre;
8. pone a carico del padre quale ulteriore contributo al mantenimento economico ordinario del figlio convivente con essa, la somma mensile di € 230,00 fino al
31.12.2025 e Euro 300 dal 01.01.2026, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi su c/c IBAN intestato alla moglie;
9. pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; per l'individuazione delle stesse e per la modalità di rimborso si rimanda al protocollo vigente sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e pubblicato sul sito del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, aggiungendosi quali spese da non concordarsi le spese per presidi specifici e strumenti speciali per il bambino
(maggior costo dei quaderni speciali, impugnatori, ecc.) in ragione della sua specifica condizione;
10. condanna alla refusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi