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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro, in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.24360/2024 GL avente ad OGGETTO: opp.di, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'. Avv. dagli avv.ti Maria Rosaria Pace e Parte_1
Vincenzo Volpe
OPPONENTE E
in persona del l.r. p.t., rapp. e difesa dall'Avv. Santo Durelli CP_1
OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: Revoca del decreto ingiuntivo. Vittoria di spese con attribuzione. Per l'opposto: rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n 1316/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, per la somma di €16.334,33 oltre accessori, nonché, pagamento delle spese della fase monitoria. A fondamento dell'opposizione eccepiva la incompetenza territoriale, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la carenza di prova. Concludeva, quindi, come di seguito riportato: “In via preliminare accertare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ordinario, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'opposto monitorio, revocando il Decreto Ingiuntivo n. 1316/2024 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'opposto monitorio per assenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione ex artt. 633 e 634 cpc;
Nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza dell'azionato credito, di esclusiva formazione unilaterale, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1316/2024 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, per manifesta infondatezza, ingiustizia ed illegittimità; Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con distrazione al procuratore antistatario. In via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1316/2024 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa mediante consulenza tecnica d'ufficio”. Si costituiva l'opposto contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto. Chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale: “In via preliminare: respingere l'eccezione di incompetenza territoriale, confermando la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro.
In via sempre preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto Trib Lav Napoli n 1316/2024. Nel merito: respingere l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1316/2024 e comunque dichiarare tenuto e per l'effetto condannare ( cf al pagamento dell'importo Parte_1 C.F._1 di euro 16.334,33 o quella diversa meglio vista ed accertanda, oltre interessi ex art 1284 4 c.c dalla domanda al saldo, oltre interessi moratori di cui al D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo nonché le spese legali del procedimento monitorio e quelle del presente giudizio”. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c, veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Al riguardo, si evidenzia che oggetto del presente giudizio è la restituzione di anticipi provvigionali corrisposti dalla società al in qualità di agente monomandatario e, pertanto, in rapporto di Pt_1 agenzia esistente tra le parti. Ne consegue l'applicazione dell'art. 413 c.p.c. che radica la competenza per territorio per le controversie di agenzie nella circoscrizione in cui ha domicilio l'agente. L'eccezione è, pertanto, priva di fondamento. Assume l'opponente che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in carenza di prova scritta. L'opposto ha chiesto mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 633 c.p.c. la restituzione
€20.200,00 oltre iva (e così euro 24.644,00 a lordo della ritenuta di acconto) quale saldo di anticipi provvigionali erogati e non ancora maturati.
Ed invero, sono state prodotte la e-mail non contestate dal con le quali lo stesso, in virtù Pt_1 dell'autorizzazione data ad anticipi di provvigioni, emetteva fattura che inviava all'amministrazione datata 27 gennaio 2024. Sono in atti le disposizioni di bonifici effettuati dalla società all'opposto e l'impegno, assunto via e- mail dal di provvedere alla restituzione dal mese di aprile del 2024. Pt_1 Nella mail del 23/01/2024 l'opposto così affermava: “come concordato, siccome fino ad aprile ho la restituzione dell'altro, come detto ad Ottaviano, questo lo iniziamo a detrarlo con 1.200,00 mensili dal mese successivo” (cfr. doc. 1 fase merito). Il rapporto di agenzia risulta cessato tra le parti e l'opposto ha dichiarato che avrebbe provveduto a seguito di richiesta al pagamento del dovuto.
I documenti prodotti costituiscono prova scritta del credito vantato dalla società. Come affermato dalla suprema Corte “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass n,21432/2011). L'opponente contesta genericamente il credito in quanto fondato su fatture non sufficienti a fondare la pretesa creditoria.
Invero, per quanto innanzi detto, vi è prova che tra le parti sia intervenuto un accordo con il quale la società ha anticipato al proprio agente le provvigioni e che questi si è obbligato alla restituzione mediante importi mensili di € 1200,00. Quanto affermato trova conforto, oltre che nella documentazione prodotta nella fase monitoria, nelle fatture emesse dal nn. 5-6-7-8 /2024 dei mesi da maggio e luglio e versate in atti nell'attuale Pt_1 fase.
Ne consegue che, con la cessazione del rapporto di mandato e della conferma dell'obbligo restitutorio intervenuta a mezzo del proprio difensore, risulta provato il credito vantato dalla società nei confronti del Pt_1
Per quanto innanzi la opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede: a) Rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto di cui dichiara l'esecutività; b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1500,00 oltre
IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025. ILGIUDICE
Dott.M.R.Lombardi
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro, in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.24360/2024 GL avente ad OGGETTO: opp.di, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'. Avv. dagli avv.ti Maria Rosaria Pace e Parte_1
Vincenzo Volpe
OPPONENTE E
in persona del l.r. p.t., rapp. e difesa dall'Avv. Santo Durelli CP_1
OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: Revoca del decreto ingiuntivo. Vittoria di spese con attribuzione. Per l'opposto: rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n 1316/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, per la somma di €16.334,33 oltre accessori, nonché, pagamento delle spese della fase monitoria. A fondamento dell'opposizione eccepiva la incompetenza territoriale, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la carenza di prova. Concludeva, quindi, come di seguito riportato: “In via preliminare accertare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ordinario, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'opposto monitorio, revocando il Decreto Ingiuntivo n. 1316/2024 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'opposto monitorio per assenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione ex artt. 633 e 634 cpc;
Nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza dell'azionato credito, di esclusiva formazione unilaterale, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1316/2024 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, per manifesta infondatezza, ingiustizia ed illegittimità; Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con distrazione al procuratore antistatario. In via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1316/2024 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa mediante consulenza tecnica d'ufficio”. Si costituiva l'opposto contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto. Chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale: “In via preliminare: respingere l'eccezione di incompetenza territoriale, confermando la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro.
In via sempre preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto Trib Lav Napoli n 1316/2024. Nel merito: respingere l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1316/2024 e comunque dichiarare tenuto e per l'effetto condannare ( cf al pagamento dell'importo Parte_1 C.F._1 di euro 16.334,33 o quella diversa meglio vista ed accertanda, oltre interessi ex art 1284 4 c.c dalla domanda al saldo, oltre interessi moratori di cui al D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo nonché le spese legali del procedimento monitorio e quelle del presente giudizio”. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c, veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Al riguardo, si evidenzia che oggetto del presente giudizio è la restituzione di anticipi provvigionali corrisposti dalla società al in qualità di agente monomandatario e, pertanto, in rapporto di Pt_1 agenzia esistente tra le parti. Ne consegue l'applicazione dell'art. 413 c.p.c. che radica la competenza per territorio per le controversie di agenzie nella circoscrizione in cui ha domicilio l'agente. L'eccezione è, pertanto, priva di fondamento. Assume l'opponente che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in carenza di prova scritta. L'opposto ha chiesto mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 633 c.p.c. la restituzione
€20.200,00 oltre iva (e così euro 24.644,00 a lordo della ritenuta di acconto) quale saldo di anticipi provvigionali erogati e non ancora maturati.
Ed invero, sono state prodotte la e-mail non contestate dal con le quali lo stesso, in virtù Pt_1 dell'autorizzazione data ad anticipi di provvigioni, emetteva fattura che inviava all'amministrazione datata 27 gennaio 2024. Sono in atti le disposizioni di bonifici effettuati dalla società all'opposto e l'impegno, assunto via e- mail dal di provvedere alla restituzione dal mese di aprile del 2024. Pt_1 Nella mail del 23/01/2024 l'opposto così affermava: “come concordato, siccome fino ad aprile ho la restituzione dell'altro, come detto ad Ottaviano, questo lo iniziamo a detrarlo con 1.200,00 mensili dal mese successivo” (cfr. doc. 1 fase merito). Il rapporto di agenzia risulta cessato tra le parti e l'opposto ha dichiarato che avrebbe provveduto a seguito di richiesta al pagamento del dovuto.
I documenti prodotti costituiscono prova scritta del credito vantato dalla società. Come affermato dalla suprema Corte “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass n,21432/2011). L'opponente contesta genericamente il credito in quanto fondato su fatture non sufficienti a fondare la pretesa creditoria.
Invero, per quanto innanzi detto, vi è prova che tra le parti sia intervenuto un accordo con il quale la società ha anticipato al proprio agente le provvigioni e che questi si è obbligato alla restituzione mediante importi mensili di € 1200,00. Quanto affermato trova conforto, oltre che nella documentazione prodotta nella fase monitoria, nelle fatture emesse dal nn. 5-6-7-8 /2024 dei mesi da maggio e luglio e versate in atti nell'attuale Pt_1 fase.
Ne consegue che, con la cessazione del rapporto di mandato e della conferma dell'obbligo restitutorio intervenuta a mezzo del proprio difensore, risulta provato il credito vantato dalla società nei confronti del Pt_1
Per quanto innanzi la opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede: a) Rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto di cui dichiara l'esecutività; b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1500,00 oltre
IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025. ILGIUDICE
Dott.M.R.Lombardi