Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1331/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Leoni n. 49, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO ERASMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Leoni n.49, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO ERASMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14/3/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 07/10/2004 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, potendo liberamente stabilire il proprio domicilio e residenza, con l'obbligo però di dare l'uno all'altra immediata comunicazione delle variazioni.
2) La casa coniugale di Via Agnetta n.76 resterà nell'esclusiva disponibilità della SI.ra , unitamente agli arredi a corredo, che vi Controparte_1 continuerà ad abitare insieme ai figli e . Per_1 Per_2
3) Il SI. si farà esclusivo carico del pagamento del Parte_1 canone di locazione della casa coniugale di Via Agnetta n.76.
4) La SI.ra si farà carico degli oneri condominiali e Controparte_1 delle utenze domestiche;
5) Il minore resta affidato ad entrambi i genitori ed avrà il domicilio Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre sita in Palermo, Via Agnetta n.76.
6) I ricorrenti concordano che il padre, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, potrà tenere con sé i figli due volte a settimana nel pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 20.00 ed, a settimane alterne, anche il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 della domenica con pernottamento;
7) Durante le vacanze Natalizie i minori trascorreranno, seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, 3 gg consecutivi con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al
1 gennaio.
8) Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore dal venerdì Santo alle ore 16:00 con un genitore sino alla domenica di Pasqua e dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 20:00 del mercoledì con l'altro.
9) Nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di giugno di ciascun anno,
i minori trascorreranno con il padre almeno 10 giorni con un minimo di 5 giorni consecutivi tra il mese di luglio e il mese di agosto. Trascorreranno la
2 settimana di Ferragosto con ciascun genitore ad anni alterni. Il diritto di visita viene sospeso durante le vacanze natalizie, festività pasquali e periodo estivo.
10) I genitori si obbligano a far mantenere ai figli un rapporto costante con l'altro genitore e si obbligano reciprocamente a garantire e favorire che questi mantengano i rapporti con le famiglie degli stessi genitori.
11) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, euro 500,00 mensili, Controparte_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa), quale contributo al mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
12) La SI.ra si avvarrà in via esclusiva del beneficio Controparte_1 dell'assegno unico e universale (c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero, anche per la quota di spettanza del SI. . La Parte_1 domanda verrà, pertanto, inoltrata dalla SI.ra con conseguente CP_1 impegno del sig. a rinnovare di volta di volta, ove necessario, il Parte_1 rilascio in favore della stessa della relativa autorizzazione, alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento e/o accreditando alla stessa l'importo eventualmente a lui bonificato dall'Istituto previdenziale;
nonché ad adoperarsi per agevolarla nei suddetti adempimenti, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo;
13) Le spese straordinarie per i minori, come da protocollo fornito dal
Tribunale di Palermo, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 143 P. 2, S. A, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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