Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 3459/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
'rappresentato e difeso dall' avv. A. De Cataldo per mandato in atti Parte 1
ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA OPPOSTA
All' udienza designata la parte attrice precisava le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato il 24/7/24, la Parte 1 traeva in lite Controparte_1 innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentir, secondo lo schema processuale ex art. 645 cpc, revocare il decreto ingiuntivo n. 792/24 Ing., reso in data 17/6/24, per l'importo di € 16048,71, oltre accessori e spese, eccepita l'insussistenza/illegittimita' dell' obbligazione assunta a sostegno del monitorio, per i motivi meglio spiegati in atti.
Nessuno si costituiva per parte opposta.
Alla prima udienza fissata per la comparizione parti, compariva la sola difesa dell' opponente, che instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo, nelle more, esattamente il 19/9/24, intercorso accordo transattivo, prodotto in atti, con cui le parti definivano bonariamente la vicenda, appianando ogni questione legata al contenzioso, regolando anche le spese, con esplicita previsione di estinguere il giudizio stesso, con spese compensate, offrendo in visione anche attestato liberatorio del 16/10/24 che manlevava totalmente la debitrice da ogni ulteriore gravame.
Precisate le conclusioni in conformita', la causa veniva introitata a decisione, udita la discussione di rito.
MOTIVI
La domanda di definizione della vertenza mediante la formula, meramente processuale, della cessazione della materia del contendere, oltre che ammissibile, presenta tutti i presupposti che determinano il suo accoglimento.
Parte opponente, ha, in effetti, dichiarato di aver transatto la causa, dimostrando l' assunto mediante deposito del documento tanto attestante, dal quale risulta, peraltro, che le parti si accordassero (vedi atti prodotti, come in premessa richiamati) ed anche con specifica autorizzazione, da parte ricorrente/opposta, a domandare tale tipologia definitoria.
Il documento deve considerarsi avente valenza dimostrativa a tutti gli effetti, giusta applicazione del regolamento sub artt. 214 segg cpc, essendo rimasto virtualmente incontestato dalla parte contumace.
La cessazione della materia del contendere, quantunque ipotesi definitoria non codificata, e' istituto ampiamente diffuso ed applicato nella prassi meritoria, in quanto pragmaticamente mirato a comporre quella tipologia di rapporti litigiosi che siano definiti alternativamente in corso di giudizio, antefatto che, determinando il venir meno dell' interesse delle parti per appianamento delle contrapposte posizioni difensive, ne rende del tutto ultroneo il prosieguo verso quelle che dovrebbe costituire la sua naturale conclusione, ovvero la delibazione meritoria.
Non essendo revocabile in dubbio, per quanto premesso, che, nel caso, l' interesse delle parti sia di certo cessato, stante l' intervenuta transazione “omnia" (includente anche il regolamento delle spese), va pronunciato in conformita', senza spese (astrattamente regolabili solo ove vi sia richiesta esplicita, sulla base di delibazione virtuale delle contrapposte ragioni).
La declaratoria di cessazione della materia comporta l' automatica revoca del decreto ingiuntivo opposto, essedo incompatibile la sua ultra efficacia con i contenuti della presente definizione, stante la ratio e la struttura che caratterizzano il processo di opposizione ex art. 645 cpc, notoriamente avente ad oggetto non la ritualita' del decreto ingiuntivo in se', ma atteggiantesi vera causa a cognizione piena in cui si verte sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria fatta valere con l' originaria domanda monitoria, che, qui transatta, esclude ogni sua efficacia quale pronuncia astrattamente idonea a determinare il regolamento inter partes relativo al rapporto giuridico dedotto in lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni rassegnate dall' unica parte costituita, ricorrendo i relativi presupposti, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto, nulla pronunciando sulle spese, che rimangono a carico delle parte anticipataria.
Cosi deciso, in Taranto, 11/4/25
IL GO A. TAURINO