CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 354 /2024 R.G.L. promossa da:
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] alla c.da Tagliabosco n.9,
e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(AV) il 5.5.1949 e residente in [...] alla c.da Tagliabosco n.
7, , rappresentate e difese, giuste procure in C.F._2
atti, dall'avv. Marco Dragone, presso il quale elettivamente domiciliano in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
Oggetto: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
1 Come da ricorso depositato il 24.7.2024
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.84/2024, pubblicata in data 11.4.2024, il Tribunale di
Novara ha respinto l'opposizione proposta da e Parte_1
avverso al decreto ingiuntivo n.43/2023 del Parte_2
12.3.2023, chiesto ed ottenuto nei loro confronti, quali eredi di
, da ed avente ad oggetto il Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in solido, della complessiva somma di € 6.237,99 a titolo di retribuzione per il mese di aprile 2020 e di TFR, preteso in forza del rapporto di lavoro intercorso con la ditta di Controparte_3
. Controparte_2
Pacifica essendo la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, il primo Giudice ha motivato la decisione rilevando che:
-del tutto genericamente le opponenti hanno disconosciuto la documentazione prodotta in copia fotostatica, sul presupposto di una non conformità agli originali, e che, quanto alle buste paga formate successivamente al decesso del datore di lavoro, la teste Tes_1
, ha confermato di averle redatte personalmente, sulla base
[...]
delle presenze del e delle ore lavorate, come comunicate CP_1
dall'impresa del per il tramite del ragioniere , che CP_2 Pt_3
ne seguiva la contabilità;
- è irrilevante l'atto notarile di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in data 1.4.2021, prodotto dalle opponenti con la precisazione, contenuta in ricorso, che “ad oggi, la procedura di redazione dell'inventario è ancora in corso”, dal momento che, essendo decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 487 c.c. e non risultando la proroga del medesimo, le opponenti devono considerarsi eredi puri e semplici del CP_2
e hanno proposto appello, Parte_1 Parte_2
, benchè ritualmente citato è rimasto contumace. Controparte_1
2 Respinta la richiesta sospensiva (v.ordinanza 31.10.2024) all'udienza di discussione del 12.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sulla base delle difese già svolte, l'appello censura la sentenza per aver il primo Giudice erroneamente: i) per non aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nonostante che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti delle appellanti, quali eredi di anziché quali eredi con beneficio di inventario: ii) dichiarato le appellanti decadute dal beneficio di inventario, in violazione dell'art.112 c.p.c.; iii) non revocato il decreto ingiuntivo opposto nonostante con esso l'ingiunzione di pagamento fosse stata pronunciata in solido anziché, pro quota.
Le prime due censure sono infondate.
2.Secondo l'orientamento della S.C. “(a far tempo da Cass. Sez. 2,
15/07/2003, n. 11030; poi Cass. Sez. 2, 09/08/2005, n. 16739; Cass.
Sez. L, 06/08/2015, n. 16514) secondo cui, disponendo che
"l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione
... " e che questa "deve essere preceduta o seguita dall'inventario",
l'art. 484 c.c. chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi. Dunque la dichiarazione di accettazione, ha ex se una propria immediata efficacia, comportando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, senza però incidere sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, la quale è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante "è considerato erede puro e semplice" (artt. 485, 487, 488 c.c.), come
3 se non avesse conseguito il beneficio ab initio. D'altra parte,
l'intempestivo compimento dell'inventario….. non è inserito dall'ordinamento tra le ipotesi di decadenza dal beneficio (artt. 493,
494 e 505 c.c., tutte riferite ad altre condotte dell'erede attinenti alla fase della liquidazione e quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario), e ciò conferma che tale formalità ha natura di elemento costitutivo della fattispecie.” (Cass.n.7477/2018).
Ne consegue che l'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, risponde dei debiti del de cuius nei limiti del valore dell'eredità e non anche con quelli personali, in tali termini è delimitata la sua responsabilità nei confronti del creditore del de cuius (Cass. n.23398/2022; Cass. n. 20531/2020; Cass.n.
7090/2015), ed è dunque chiaro che l'erede beneficiato subentra nei rapporti passivi del defunto restando legittimato passivamente rispetto alla domanda proposta dal creditore del de cuius, seppure entro i limiti del valore dell'eredità.
3. La sentenza non è incorsa in alcuna violazione dell'art.112 c.p.c., vuoi perché in primo grado ha eccepito Controparte_1
l'irrilevanza del dedotto beneficio, essendo vanamente decorso il termine di legge per la redazione dell'inventario, vuoi perché, nella pacifica assenza di allegazioni circa gli adempimenti successivi alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (nel caso di specie del 1.4.2021), in applicazione di quanto previsto dall'art.487
c.c.(“Quando (l'erede) ha fatto la dichiarazione deve compiere
l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorià giudiziaria a norma dell'art.485 c.c., in mancanza è considerato erede puro è semplice”) il primo Giudice ha considerato le odierne appellanti eredi pure e semplici.
4. E' invece fondata la terza censura dal momento che le appellanti, in quanto eredi di , nei confronti del creditore del de Controparte_2
4 cuius non possono che rispondere pro quota, e non in via solidale come invece disposto con il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente detto decreto deve essere revocato, con condanna delle appellanti al pagamento, pro quota, in favore dell'appellato della somma lorda di euro 6.237,99, di cui 4.804,66 a titolo di T.F.R., oltre alle spese liquidate per il procedimento monitorio.
5.Per il resto è confermata la sentenza impugnata, di cui le appellanti non possono dolersi neppure in punto spese, in quanto regolate secondo il criterio della soccombenza, nell'importo liquidato sulla base dello scaglione di riferimento e sostanzialmente parametrato sui valori minimi.
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c. .
in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n.43/2023; condanna e , in qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di , a corrispondere a , pro Controparte_2 Controparte_1
quota, la somma lorda di euro 6.237,99, di cui 4.804,66 a titolo di t.f.r., oltre alle spese liquidate per il procedimento monitorio. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso all'udienza del 12.12.2024
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott.ssa Clotilde Fierro
5