Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 503/2023 R.G.L., vertente TRA
(C.F. ), nato il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola nr. 14/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Araniti, CF , e dall'Avv. Simona Cariati, CF C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, sito in C.F._3 Reggio Calabria Via Archia Poeta n. 7, pec e Email_1
fax 0965/883773 e 0965/894160 Email_2 reclamante CONTRO
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Morgante, CF
pec dipendente del Settore Avvocatura Civica C.F._4 Email_3 ( telef. 0965/3622939), che lo rappresenta e difende, giusta Email_4 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. 1.1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 chiedeva la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso, comminato con provvedimento prot. nr. 105809 dell'1.6.2021 dalla Commissione Procedimenti Disciplinari del . Controparte_1
Esponeva: a) di essere stato assunto alle dipendenze del Controparte_1 il 21.11.2001, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra, cat. C, dapprima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, parziale verticale (per 18 ore settimanali con articolazione della prestazione lavorativa su nr. 3 giorni settimanali) e, successivamente, con decorrenza 01.11.2005, a tempo pieno fino al 01.05.2013, data in cui, su sua istanza, il rapporto di lavoro era stato nuovamente trasformato in part time (orizzontale per 18 ore settimanali fino al 01.04.2015; verticale su due giorni settimanali a partire da tale ultima data, sempre su richiesta del lavoratore); b) di aver ricevuto in data 22.04.2021 una prima contestazione di addebito disciplinare dalla Commissione Disciplinare presso il
[...]
per assenza ingiustificata dal servizio nei giorni 5 e 17 del mese di Controparte_1 settembre 2020; 13, 20, 22, 27 e 29 ottobre 2020; 3 e 5 novembre 2020; 10, 22 e
24dicembre 2020; 5, 7,12,14,19, 21, 26 e 28 gennaio 2021; 2, 4, 9, 11,16, 18, 23 e 25 febbraio 2021; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 e 25 marzo 2021; 1, 6, 13, 15 e 20 aprile 2021. c) di aver ricevuto in data 07.05.2021 una seconda contestazione disciplinare da parte della Dirigenza del Settore Patrimonio ed ERP – presso il quale era in servizio - con sospensione cautelare ex art. 55 quater co.3 bis D. Lgs. 165/2001 s.m.i. per avere asseritamente timbrato, in data 06.05.2021, l'entrata e l'uscita dal lavoro, ma di non essere in realtà risultato in servizio in tale data, e di avere quindi falsamente attestato la propria presenza in ufficio;
d) di essere stato ascoltato in data 25.05.20921 dalla Commissione Disciplinare, presso la quale erano confluiti i due procedimenti e di aver reso in quella sede le proprie giustificazioni;
e) di essere stato comunque fatto oggetto del licenziamento oggetto di causa in data 01.06.2021, con provvedimento della Commissione Procedimenti Disciplinari del Comune di Reggio Calabria - Segreteria Generale Servizio Procedimenti Disciplinari - prot. nr. 105809), impugnato con comunicazione del 26.07.2021. Affermava che il licenziamento era stato adottato in assenza delle necessarie condizioni di legge ed era illegittimo. Quanto alla contestata assenza ingiustificata dal posto di lavoro, lamentava: a) la violazione del principio della necessaria tempestività della contestazione disciplinare, essendo le condotte imputategli iniziate otto mesi prima della contestazione di addebito;
b) l'insussistenza della violazione, essendo in quel periodo abilitato al lavoro da casa in cd. smart working, e non essendo stato avvisato dell'obbligo di rientrare al lavoro in presenza;
c) la nullità della sanzione per incompetenza funzionale della Dirigente del Settore Patrimonio ERP che l'aveva adottata. Con riferimento invece alla presunta assenza dal servizio del 06.05.2021, negava la circostanza, affermando di essere rimasto all'interno degli uffici per tutto il periodo di tempo registrato dalla timbratura riportata sul foglio presenze, in attesa di essere ricevuto dalla dirigente. Costituitosi, il contestava l'avversa ricostruzione dei fatti, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.2. Con decreto n. 15080 del 27.07.2022, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Affermava l'intempestività della contestazione disciplinare del 22.04.2021. Il principio della necessaria tempestività, la cui ratio rifletteva l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consentiva al datore di lavoro – anche pubblico - di procrastinare la contestazione in assenza di particolari necessità istruttorie nell'accertamento dei fatti rilevanti. La prima assenza ingiustificata dal lavoro contestata risaliva infatti al mese di settembre 2020, mentre la contestazione disciplinare era stata adottata e trasmessa al lavoratore solo sette mesi dopo. Il non aveva evidenziato alcuna specifica necessità istruttoria che avesse CP_1 reso necessario attendere prima di rilevare la presunta assenza ingiustificata. Il ricorso era fondato sotto questo profilo e andava accolto con assorbimento delle residue censure mosse al riguardo dall' Pt_1
La legittimità del licenziamento si palesava invece con riferimento alla seconda vicenda, relativa alla falsa attestazione della presenza in ufficio in data 06.05.2021. La prova per testi esperita nel corso del giudizio aveva consentito di accertare che la dirigente dell'ufficio cui era addetto l' resasi conto della certificata presenza in ufficio Pt_1 del ricorrente e mossa dalla necessità di incontrarlo di persona per la prima volta, aveva tempestivamente avviato una verifica a mezzo di reiterata raccolta firme del personale presente e questo proprio allo scopo di identificare il ricorrente (“in data 6.5.21, nell'effettuare una visualizzazione del sistema di rilevazione presenze del Comune di 3
Reggio Calabria, ho notato l'avvenuta timbratura in ingresso da parte dell' dato che Pt_1 era già risultato assente ingiustificato pur senza timbratura in altre circostanze e non essendosi mai presentato a me, a quel punto ho avviato le necessarie indagini per verificare se nelle stanze dei dipendenti ci fosse una persona a me sconosciuta che potesse essere proprio l'interessato; ho affidato alla dott.ssa il compito di raccogliere le firme dei Per_1 dipendenti presenti nella torre 4, mentre io mi sono occupata degli uffici nella torre 1; specifico infatti che gli uffici della mia u.o. sono al primo piano del CEDIR ma su torri diverse, la 1 e la 4 per l'appunto; la raccolta delle firme c'è stata intorno alle ore 9.00/9.30, per poi essere ripetuta intorno alle 13.00 ed alle 16.00 circa;
nonostante l'avvenuta timbratura registrata dall' nche nel rientro dalla pausa pranzo, non è stato possibile rintracciarlo, Pt_1 e da qui è poi partito il procedimento disciplinare”). All'esito di questa verifica l non era stato rintracciato come presente, nonostante Pt_1 risultasse in ufficio come da cartellino marcatempo. Il ricorrente aveva offerto una ricostruzione alternativa dei fatti non adeguatamente supportata dalla prova testimoniale. Aveva affermato di essere rimasto regolarmente in ufficio e di non aver potuto incontrare la dirigente che lo stava cercando sol perché: a) a sua volta si era recato presso l'ufficio della stessa;
b) quest'ultima, non conoscendolo di persona, non avrebbe mai potuto dire di averlo incontrato anche se ciò fosse effettivamente accaduto. In realtà doveva evidenziarsi che: i testi di parte ricorrente non avevano fornito alcuna certezza quanto alla presenza in ufficio dell in data 06.05.2021, posto che il teste Pt_1 non era stato in grado di riferirsi espressamente alla data in questione e la teste Tes_1 aveva reso dichiarazioni generiche, riferite a un limitatissimo lasso temporale di Tes_2 cinque/dieci minuti, non incompatibile con l'allontanamento dell' dall'ufficio una volta Pt_1 timbrato il cartellino (“intorno alle 10.00 e comunque a metà mattinata sono venuta comunque al CEDIR perché dovevo concludere un progetto per le Politiche Giovanili, denominato Restart;
alla torre 4 ho incontrato l nell'androne del primo piano che Pt_1 fumava una sigaretta;
ricordo che gli chiesi cosa stesse facendo, e lui mi rispose che stava aspettando di parlare con la dirigente;
scambiammo quattro chiacchiere, poi andai a prendere la documentazione che mi serviva e andai via, incontrandolo nuovamente nello stesso piano e nello stesso luogo un cinque/dieci minuti dopo”); la teste di parte resistente aveva confermato di non aver visto l in quel giorno ed era quanto mai Tes_3 Pt_1 inverosimile che un dipendente, il quale – come affermato– intendeva presentarsi al dirigente che non lo conosceva personalmente e non lo avesse rinvenuto presso la sua stanza, non si fosse fermato ad aspettarlo oppure non avesse chiesto informazioni a chi, come appunto la testimone , occupava la stanza accanto a quella dirigenziale. Tes_3 Doveva, pertanto, ritenersi accertata l'assenza dall'ufficio del ricorrente in data 06.05.2021, a dispetto della timbratura del cartellino che ne attestava falsamente la presenza sul luogo di lavoro. In tali termini il licenziamento per giusta causa intimato all' al Comune di Reggio Pt_1 Calabria si sottraeva alle censure di mancanza di proporzionalità mosse dal ricorrente, risultando pienamente idoneo, alla luce delle concrete connotazioni della condotta del lavoratore, a determinare il venir meno del rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Quanto alla dedotta nullità della contestazione disciplinare, osservava il Tribunale che essa non si era concretamente tradotta in alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente a fronte di un provvedimento finale adottato dalla competente Commissione Disciplinare costituita presso il di Reggio Calabria. CP_1 A differenza dell'ipotesi in cui il provvedimento sanzionatorio finale fosse stato adottato da organo diverso da quello provvisto di competenza secondo le regole interne dell'ente, nella fattispecie in esame risultavano rispettate le esigenze di tutela del lavoratore come sottese all'art.55 bis L.165/2001. 4
Non era infatti possibile ritenere che, a fronte della contestazione disciplinare mossa dalla Dirigente del Settore Patrimonio, le difese dell' e la decisione finale non fossero Pt_1 state oggetto di valutazione da parte dell'organismo dotato di specifica competenza funzionale come appunto la Commissione Disciplinare. Il ricorso andava, quindi, rigettato.
1.3. Con ricorso depositato il 17.01.2023 proponeva opposizione, Parte_1 chiedendo: 1) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento era illegittimo e/o arbitrario e/o nullo e/o inefficace;
2) dichiarare la revoca del provvedimento di rigetto del Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro, n. cronologico 15080/2022 del 27/07/2022; 3) ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, disponendo che esso opponente venisse adibito alle stesse mansioni precedentemente svolte;
4) condannare, pertanto, il convenuto a reintegrare esso opponente nel proprio posto di lavoro a far data dall'irrogato licenziamento, senza soluzione di continuità, con la ricostituzione della posizione giuridica ed economica consequenziale, retribuzioni maturate (anche a titolo risarcitorio), interessi e rivalutazione ed ogni ulteriore beneficio correlato;
nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo comportamento datoriale ex art. 18 della L. 300/1970 nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a cinque mensilità; Il si costituiva e resisteva all'avversa domanda, eccependo Controparte_1 preliminarmente la tardività dell'opposizione che, ai sensi dell'art.1 comma 51 L. 92/2012, doveva essere depositata a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento, se anteriore.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n.1507/2023 pubblicata il 22.09.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, osservava che il provvedimento di rigetto era del 27.07.2022, mentre il ricorso era stato depositato il 17.01.2023 e nessuna notifica era stata eseguita dal CP_1 Aveva sostenuto l'opponente che il provvedimento di rigetto non era stato comunicato ad alcuno dei due difensori: nei confronti dell'Avv. Francesca Araniti non era stata mai effettuata alcuna notifica;
nei confronti dell'Avv. Simona Cariati, a detta della Cancelleria la notifica via pec non era andata a buon fine per problemi tecnici della casella di posta elettronica del difensore. Né, da parte della cancelleria, si era provveduto a notificare il provvedimento presso il domicilio fisico, ovvero lo studio legale dell'Avv. Cariati, presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio, come avrebbe dovuto essere fatto in caso di problemi di carattere tecnico dei sistemi del processo telematico (Cass. n. 40758/2021). Non essendovi stata alcuna comunicazione trovava applicazione il c.d. “termine lungo”, di cui all'art. 327 c.p.c., di impugnazione del provvedimento giudiziale. Il Tribunale rigettava l'assunto dell'opponente, affermando che nel processo civile la difesa, pur se affidata a più avvocati restava unitaria ed era sufficiente la comunicazione ad uno solo dei difensori. Quanto alla comunicazione pec all'Avv. Cariati, essa era stata eseguita dalla Cancelleria, ma aveva registrato il problema della casella piena, come risultante dalla Consolle: la Cancelleria aveva effettuato la comunicazione del decreto di rigetto il 28.07. 2022 alla pec dell'Avv. Cariati, ma risultava l'avviso di mancata consegna per casella piena. La giurisprudenza di legittimità aveva ricondotto tale evenienza alla responsabilità del difensore che aveva l'onere di tenere efficiente la propria casella di posta elettronica, con la conseguenza che la comunicazione ad uno solo dei difensori era comunque valida ed 5
efficace a far decorrere il termine di 30 giorni per impugnare e la responsabilità della mancata ricezione era imputabile al difensore. L'opposizione proposta oltre i 30 giorni dalla comunicazione della Cancelleria era, pertanto, tardiva. Il Tribunale procedeva, comunque, all'esame del merito dell'opposizione, affermandone l'infondatezza. Non poteva ritenersi assistita da fondamento l'affermazione del ricorrente, secondo cui nella mattinata del 06.05.2021 egli sarebbe stato presente e comunque la sanzione era sproporzionata. A fronte delle risultanze del sistema marcatempo e della verifica svolta dalla dirigente, che aveva raccolto le firme di presenza, senza che il ricorrente avesse, mediante la firma, attestato la sua presenza, era onere dell dimostrare l'effettiva presenza quale Pt_1 adempimento del suo obbligo di essere presente sul luogo di lavoro. Invece, dalle risultanze documentali l nelle verifiche svoltesi intorno alle ore Pt_1 9.00/9.30, per poi essere ripetuta intorno alle 13.00 ed alle 16.00 circa ore, non risultava aver apposto la firma e nessuna norma vietava alla dirigente di svolgere una verifica della presenza in servizio del personale e della corrispondenza dei dati delle presenze nel sistema marcatempo con l'effettiva presenza in servizio. Le risultanze testimoniali della prima fase avevano dato il seguente esito: il teste non aveva confermato la presenza dell' il 06.05.2021; Tes_1 Pt_1 la teste aveva ricordato di averlo visto in ufficio “intorno alle 10.00 e Tes_4 comunque a metà mattinata sono venuta comunque al CEDIR perché dovevo concludere un progetto per le Politiche Giovanili, denominato Restart;
alla torre 4 ho incontrato l' Pt_1 nell'androne del primo piano che fumava una sigaretta;
ricordo che gli chiesi cosa stesse facendo, e lui mi rispose che stava aspettando di parlare con la dirigente;
scambiammo quattro chiacchiere, poi andai a prendere la documentazione che mi serviva e andai via, incontrandolo nuovamente nello stesso piano e nello stesso luogo un cinque/dieci minuti dopo”; la teste , già dirigente e persona a conoscenza dei fatti e non Testimone_5 incapace a testimoniare perché non aveva firmato il provvedimento disciplinare e, comunque, soggetto privo di diretto interesse nel procedimento, aveva ricordato di aver fatto le plurime verifiche nella giornata ma di non averlo rintracciato;
la teste aveva ricordato il passaggio più volte del foglio firma. Tes_6
Nessuno dei testimoni aveva attestato che il ricorrente era presente nell'intero periodo risultante dalle registrazione con badge. Appariva del resto del tutto implausibile che il ricorrente non solo non dimostrasse di aver svolto regolarmente il proprio lavoro in ufficio quel giorno, ma neppure che nell'intera giornata non gli fosse stato possibile presentarsi nella stanza della dirigente o, comunque, chiedere alla segreteria di poter parlare con la Dirigente. Quanto alla proporzionalità della sanzione espulsiva, l'ingiustificata assenza dall'ufficio nonostante l'avvenuta timbratura era fattispecie tipizzata dal legislatore nell'art. 55 quater lett a) D Lgs 165/2001 secondo cui era comminato il licenziamento per a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza
o con altre modalità fraudolente. Non vi erano elementi concreti per escludere o attenuare la responsabilità del dipendente, che era stata volontaria e in violazione di un dovere fondamentale per il dipendente pubblico quale la regolarità del servizio e l'attendibilità, anche ai fini della giusta remunerazione e impiego di risorse pubbliche, dei sistemi automatici di controllo. Ne discendeva l'infondatezza dell'opposizione e il suo conseguente rigetto.
3. Il giudizio di reclamo. 6
La sentenza veniva gravata dal reclamo proposto, ex art. 1, comma 58 ess., L. 92/2012, dall'Araniti. Contestava la decisione in punto di mancata comunicazione ai difensori del ricorrente, da parte della cancelleria, del provvedimento di rigetto del ricorso di impugnazione del licenziamento (prima fase). Affermava che, in realtà, il provvedimento di rigetto del ricorso non era stato comunicato ad alcuno dei due difensori: nessuna comunicazione era stata eseguita nei confronti dell'Avv. Francesca Araniti e la comunicazione eseguita all'Avv. Simona Cariati non era andata a buon fine, per i problemi tecnici di capienza della casella di posta elettronica. La conclusione cui era giunto il Tribunale, in punto di imputabilità al difensore della casella pec piena, era smentita dalla giurisprudenza di legittimità e la cancelleria, a fronte del problema riscontrato, avrebbe dovuto comunicare il provvedimento presso il domicilio fisico, ovvero lo studio legale dell'Avv. Cariati, presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio, come affermato da Cass. 40758/2021, né la difesa del aveva Controparte_1 notificato il decreto al ricorrente. L'opposizione era, dunque, tempestiva dovendo trovare applicazione il termine ex art. 327 c.p.c.. Nel merito, lamentava la mancata valutazione, da parte del giudice, delle risultanze della prova testimoniale in ordine alla presenza in servizio del lavoratore nella giornata del 06.05.2021 La teste relativamente alla giornata del 6 maggio 2021, aveva dichiarato: Tes_4
“ricordo che ero in ferie;
era il mio anniversario di fidanzamento, e per questo sono così precisa;
intorno alle 10.00 e comunque a metà mattinata sono venuta comunque al CEDIR perché dovevo concludere un progetto per le Politiche Giovanili, denominato Restart;
alla torre 4 ho incontrato l nell'androne del primo piano che fumava una sigaretta;
ricordo Pt_1 che gli chiesi cosa stesse facendo, e lui mi rispose che stava aspettando di parlare con la dirigente;
scambiammo quattro chiacchiere, poi andai a prendere la documentazione che mi serviva e andai via, incontrandolo nuovamente nello stesso piano e nello stesso luogo un cinque/dieci minuti dopo”. Il Giudice non aveva tenuto conto di tale dichiarazione, che offriva la prova della presenza in servizio dell' nella data del 6 maggio 2021. Pt_1 Ancora, il teste seppur incerto sulla data, aveva dichiarato di aver visto l Tes_1 Pt_1 nel mese di maggio 2021 al pianterreno della Quarta Torre del Cedir. Se il Giudice avesse contestualizzato le dichiarazioni del e della e se Tes_1 Tes_2 avesse considerato che l si recava in un ufficio solo una/due volte a settimana, Pt_1 avendo un contratto part-time verticale, avrebbe concluso che il lavoratore il giorno 6 maggio 2021 si trovava sul posto di lavoro. Il Tribunale, invece, aveva fondato la decisione solo sulle dichiarazioni rese dalla dott.ssa , all'epoca dirigente del Settore Patrimonio, destituita Testimone_5 dall'incarico qualche mese dopo. La stessa, in sede di prova testimoniale, aveva dichiarato di aver personalmente fatto il giro degli Uffici del Settore Patrimonio e di non aver visto l “ma non aveva potuto Pt_1 fare a meno di confermare la presenza sul luogo di lavoro del dipendente” (così atto di reclamo, n.d.e.), affermando: “ho notato l'avvenuta timbratura in ingresso dell' ”; Pt_2 aveva aggiunto che il lavoratore aveva timbrato anche al rientro dalla pausa pranzo, affermando testualmente: “nonostante l'avvenuta timbratura registrata dall' anche nel Pt_1 rientro dalla pausa pranzo, non è stato possibile rintracciarlo”. Le dichiarazioni rese dalla avevano confermato che il lavoratore aveva Tes_5 timbrato ben due volte e il Comune di Reggio Calabria non aveva provato che quella mattina il dipendente avesse abbandonato il posto di lavoro. 7
Rimaneva confermata la presenza in ufficio in data 06.05.2021 attraverso i seguenti elementi di prova: 1) timbratura in ingresso, come affermato dalla teste , Testimone_5 alle ore 8,57; 2) presenza in ufficio alle ore 10.00 e anche 10 minuti dopo, come affermato dalla teste 3) timbratura nel rientro dalla pausa pranzo, alle ore 14,39. Tes_4 Censurava, altresì, la parte della sentenza in cui il Giudice aveva affermato che nessuno dei testimoni aveva attestato che il ricorrente fosse stato presente nell'intero periodo risultante dalla registrazione con badge. Richiamando che la teste aveva dichiarato di aver visto in servizio il Tes_4 collega il giorno 6 maggio 2021 - e ciò solo era sufficiente a fornire prova piena della Pt_1 presenza in servizio - osservava che in linea generale non poteva esserci un teste che potesse dire di avere visto un proprio collega per otto ore consecutive di lavoro, perché ciò avrebbe significato osservare quello che faceva il proprio collega e non badare al proprio lavoro. Lamentava la mancata valutazione degli elementi di fatto da cui emergeva la mancanza di proporzionalità tra la condotta del lavoratore e la sanzione del licenziamento. Diversamente da quanto affermato dal Giudice, esso appellante non aveva in alcun modo alterato i sistemi di rilevamento della presenza al fine di attestare falsamente la propria presenza in servizio, anzi, la mattina del 06.05.2021 egli aveva regolarmente passato il badge sia all'ingresso in prima mattinata che al rientro dopo la pausa pranzo. Lamentava l'erronea valutazione delle norme di cui al D. Lgs 165/2001, art. 55 quater comma 1 lettera b). Sempre in merito alla proporzionalità, il Tribunale non aveva tenuto conto che le norme vigenti in materia di licenziamento nella pubblica amministrazione prevedevano che la sanzione conservativa poteva essere inflitta, ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. B), in caso di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, SUPERIORE A TRE nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall' amministrazione”. Nel caso de quo, ammesso che il lavoratore fosse stato assente dal servizio (ma così non era), si era trattato, comunque, di un solo giorno e non di tre come previsto dalla norma, pertanto, non vi era mancanza di proporzionalità tra la presunta condotta illegittima del lavoratore e la sanzione inflitta. Si doleva della mancata valutazione, da parte del giudice, della circostanza che il lavoratore aveva un contratto part-time verticale per soli due giorni alla settimana L era stato assunto alle dipendenze del il Pt_1 Controparte_1 21.11.2001 e non aveva mai ricevuto una contestazione. Egli aveva un contratto a tempo indeterminato part-time trasformato dal 01.04.2015 da orizzontale a verticale su due giorni settimanali, per cui lo stesso svolgeva attività lavorativa due giorni a settimana, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle 17,30. Nel periodo oggetto di causa, nel Settore in cui lavorava l la dott.ssa Pt_1 Tes_5
era subentrata da poco alla Dirigente avv. .
[...] Controparte_2 La dott.ssa non conosceva il lavoratore, poiché lo stesso, per via della Tes_5 pandemia da Covid-19 era stato collocato in smartworking per lunghi periodi. Lavorando solo una/due volte la settimana, capitava che un giorno era in presenza ed un giorno in smartworking, per cui non potevano essere frequenti le occasioni di incontro tra il lavoratore e la dirigente. Impugnava, infine, la parte della sentenza, in cui il giudice aveva condannato esso appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.500,00 per compensi professionali oltre accessori. 8
Trattavasi di un lavoratore licenziato, per cui il pagamento della somma, oltre accessori era sproporzionata e chiedeva che la Corte compensasse le spese del primo grado del giudizio, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto il reclamo.
Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Con riguardo al primo motivo, osservava che l'art. 16 D.L. 179/2012 (“Crescita 2.0”) e ss.mm.ii. contenente disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria, al comma 4 prevedeva: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.” La norma era perentoria. Erroneamente parte appellante aveva ritenuto applicabile il principio affermato da Cass. 40758/2021 che si occupava delle notifiche fatte dagli Avvocati, e non dalla cancelleria, anzi espressamente rilevava per il difensore la non applicabilità dell'art. 16 del d.l. 179/2012: “…il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella p.e.c., pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dall'art. 137 c.p.c. e ss., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al (citato) D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, ultima parte, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)…”. Sia le norme di legge e che la giurisprudenza di legittimità non lasciavano dubbi: la notifica della cancelleria del decreto di rigetto cr. n. 15080/2022 del 27/07/2022 era valida e la decorrenza del termine perentorio (ex art. 51) di 30 giorni per proporre il reclamo decorreva da questa, per cui era evidente che lo stesso fosse stato tardivamente proposto. La cancelleria del tribunale aveva tempestivamente notificato in data 28/07/2022 alle ore 17.30 alle parti il decreto di rigetto, come dimostrava la pec ricevuta dal
[...]
. Controparte_1 Il Tribunale, pur ritenendo tardivo il reclamo, era comunque entrato nel merito e anche per tale profilo il reclamo era infondato. La lettura delle testimonianze offerta da parte appellante era del tutto distorta, non essendo stata provata la presenza e la permanenza del sig. in ufficio per tutto l'orario Pt_1 di lavoro, per come risultava dalle timbrature effettuate. La teste si era recata in ufficio (essendo in ferie) per poco, giusto il tempo, circa Tes_2 10 minuti, di prendere un fascicolo e poi andare via e, tra l'altro, non lavorava nello stesso Settore del sig. Pt_1
La valutazione delle prove sull'assenza del ricorrente era stata operata dal Tribunale sulle prove documentali, cioè i fogli della controfirma passati più volte nella stessa giornata del 06/05/2021, sulla testimonianza della dott.ssa e della sig.ra , Tes_5 Tes_6 dipendente in forza al patrimonio comunale, lo stesso settore dove lavorava il sig. Pt_1 Dall'istruttoria era inequivocabilmente emerso che il reclamante, pur avendo formalmente timbrato il cartellino marcatempo, non era presente in ufficio per l'intero periodo. 9
La dott.ssa aveva affermato: “ sono indifferente;
ricordo che in Testimone_5 data 6.5.21 nell'effettuare una visualizzazione del sistema di rilevazione presenze del
, ho notato l'avvenuta timbratura in ingresso da parte dell' Controparte_1 Pt_1 dato che era già risultato assente ingiustificato pur senza timbratura in altre circostanze e non essendosi mai presentato a me, a quel punto ho avviato le necessarie indagini per verificare se nelle stanze dei dipendenti ci fosse una persona a me sconosciuta che potesse essere proprio l'interessato; ho affidato alla dott.ssa il compito di raccogliere le Per_1 firme dei dipendenti presenti nella torre 4, mentre io mi sono occupata degli uffici nella torre 1; specifico infatti che gli uffici della mia u.o. sono al primo piano del CEDIR ma su torri diverse, la 1 e la 4 per l'appunto; la raccolta delle firme c'è stata intorno alle ore 9.00/9.30, per poi essere ripetuta intorno alle 13.00 ed alle 16.00 circa;
nonostante l'avvenuta timbratura registrata dall' anche nel rientro dalla pausa pranzo, non è stato possibile Pt_1 rintracciarlo, e da qui è poi partito il procedimento disciplinare;
non ho incontrato alcun mio dipendente che mi abbia detto che l mi stava cercando;
all'epoca c'era una Pt_1 dipendente, proprio la che aveva funzioni di segreteria e inoltre avevo realizzato, Per_1 anche in funzione antiCovid, una sorta di finestrone dove si poteva bussare per interagire con i dipendenti dell'area”. Gli orari della controfirma erano stati 9-9-30, 13.00 e 16.00, il sig. non era mai Pt_1 stato trovato in ufficio, non si era mai presentato alla dirigente, né aveva chiesto di lei;
la teste lo aveva incontrato intorno alla metà mattinata, le ore 10 circa, dopo il Tes_2 passaggio della controfirma. Infondati erano i motivi sull' eccepita mancanza di proporzionalità tra la condotta del lavoratore e la sanzione del licenziamento (art. 55 quater comma 1) e sull'inapplicabilità della norma per mancata alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze. La condotta del dipendente era illegittima ed integrava la fattispecie di cui all'art. Pt_1 55 quater del TUPI., integrando la fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio per come contestatogli ed addebitatogli, per la giornata di lavoro del 06/05/2021, e confermata dal decreto di rigetto e dalla sentenza oggi oggetto di impugnazione. Sulla determinazione delle spese di lite a carico del lavoratore licenziato, osservava che la regola generale era fissata dall'art. 91 c.p.c. e non vi erano motivi per non applicarla.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo il reclamante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l'opposizione, ritenendo che fosse stata ritualmente adempiuta la comunicazione del decreto n. 15080 del 27.07.2022, nonostante fosse stata eseguita nei confronti di uno solo dei co – difensori, l'Avv. Cariati e non anche l'Avv. e nonostante Pt_1 la comunicazione all'Avv. Cariati non avesse sortito esito positivo, poiché la cesella pec del difensore destinatario era piena. Il reclamante ha affermato che, in realtà, il provvedimento di rigetto del ricorso non era stato comunicato a nessuno dei due difensori: nessuna comunicazione era stata eseguita nei confronti dell'Avv. Francesca Araniti e la comunicazione eseguita all'Avv. Simona Cariati non era andata a buon fine, per i problemi tecnici di capienza della casella di posta elettronica, sì che avrebbe dovuto procedersi alla comunicazione presso il domicilio fisico, ovvero lo studio legale dell'Avv. Cariati presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio, come affermato da Cass. 40758/2021. Osserva la Corte che il motivo di reclamo involge una pluralità di profili da esaminare: la comunicazione ad uno solo dei difensori, e non ad entrambi, e la validità di una comunicazione non giunta a buon fine per essere piena la caselle pec del destinatario. 10
Il primo profilo di doglianza è infondato. La nomina di due difensori della parte, in difetto di contrare indicazioni, non rinvenibili nella fattispecie in esame, impone di ritenere che ciascuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 c.c., comma 2 (Cass. 31 marzo 2017, n. 8525; Cass. 27 luglio 2007, n. 16709; Cass. 4 maggio 2005, n. 9260; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2071), sì che la comunicazione/notificazione eseguita nei confronti di uno solo dei difensori è idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione. (Cass. civ. sez. I, 16/04/2021, n. 10129; Cass. civ. sez. I, 31/08/2017).
“La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti”. (Cass. civ. SS.UU., 09/06/2014, n.12924). Esclusa la verificazione di pregiudizio derivante dalla mancata comunicazione al co – difensore Avv. deve ora verificarsi quali siano, ai fini della decorrenza dei termini per Pt_1 proporre l'opposizione, le conseguenze della comunicazione eseguita dalla cancelleria in data 28.07.2022 all'indirizzo pec dell'Avv. Cariati, il cui esito era stato di fatto negativo: mancata consegna per casella piena. Il Tribunale - richiamando l'insegnamento del giudice di legittimità secondo cui tale evenienza andava ricondotta alla responsabilità del difensore che aveva l'onere di tenere efficiente la propria casella di posta elettronica - è addivenuto alla conclusione che la comunicazione era comunque valida ed efficace a far decorrere il termine di 30 giorni per impugnare, con la conseguenza che l'opposizione proposta oltre i 30 giorni dalla comunicazione era tardiva. Tale conclusione è stata avversata dal reclamante, il quale ha richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 40758/2021, secondo cui la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio fisico, ovvero lo studio legale dell'Avv. Cariati, presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio. Non assolto tale incombente, trovava applicazione il c.d.
“termine lungo”, di cui all'art. 327 c.p.c., di impugnazione del provvedimento giudiziale. Osserva la Corte che la questione del perfezionamento della notifica in ipotesi di mancata ricezione della casella piena è controversa anche nella giurisprudenza di legittimità ed è stata rimessa dalla Suprema Corte con ordinanza interlocutoria n. 32287 del 2023 alle Sezioni Unite. Tuttavia la questione controversa nella fattispecie in esame concerne non la notificazione, bensì la comunicazione eseguita dalla cancelleria, che è disciplinata dall'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012, convertito in L 221/2012, secondo cui: "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti (diversi dall'imputato) per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire
o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario". La Suprema Corte ha precisato che "In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguente legittimità 11
dell'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria" (cfr. Cass. n. 25426 del 2021; Cass. n. 13532 del 2019 con riferimento al "mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario" in cui è stato escluso che "nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore"; Cass. n. 7510 del 2023 concernente il caso in cui la comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore era finita nella cartella della posta indesiderata -"spam"- della casella PEC del destinatario). Poiché nella fattispecie in esame, incontroverso che il decreto n. 15080 del 27.07.2022 non si stato notificato dal e che la comunicazione eseguita dalla cancelleria all'Avv. CP_1 Cariati aveva registrato l'avviso di mancata consegna per casella piena, resta da considerare se la comunicazione possa ritenersi validamente eseguita, trattandosi di evento imputabile al destinatario o avrebbero dovuto essere assolti ulteriori adempimenti. La Suprema Corte, cfr. Cass. civ. sez. lav., 05/07/2024, n.18388, occupandosi di una fattispecie analoga, in motivazione ha affermato: “… la comunicazione, al pari della notificazione, della sentenza ai fini del decorso del termine per l'impugnazione deve essere effettuata in aderenza al sistema generale delle notificazioni, come formulato dal codice di rito con normativa inderogabile al fine di assicurare effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. (v. Cass. n. 16917 del 2003 e n. 8516 del 2001, sulla notifica della sentenza alla parte autorizzata a stare in giudizio personalmente). Le formalità introdotte dall'art. 133 c.p.c., dall'art. 45 disp. att. c.p.c. e dalla norma speciale di cui all'art. 1, comma 58, legge n. 92 del 201 costituiscono il necessario strumento, previsto da norme inderogabili del codice di rito, per portare a conoscenza del difensore della parte il contenuto integrale della sentenza, al fine del decorso del termine per l'impugnazione, e tale strumento non è suscettibile di equipollenti, di interventi integrativi o sostitutivi e neppure è configurabile alcun tipo di sanatoria in relazione ad attività inidonee a determinare la fattispecie legale della comunicazione della sentenza (v. Cass. n. 9069 del 2005 sul deposito del ricorso in cancelleria Cass. n. 1813 del 2003 sul deposito del ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione). La sola prova idonea della rituale esecuzione della comunicazione a mezzo PEC del testo integrale della sentenza, rilevante ai fini del decorso del termine per il reclamo, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, non può che essere fornita dalla ricevuta di accettazione e consegna generata dal relativo sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti. Nella fattispecie per cui è causa, la ricevuta generata dal sistema reca un messaggio negativo, di mancata consegna, e posto che la stessa società ricorrente non mette in discussione l'imputabilità al destinatario della mancata consegna, sarebbe stato necessario, secondo il disposto dall'art. 16, comma 6 cit., il successivo deposito in cancelleria della sentenza nel suo testo integrale. La citata disposizione individua il deposito in cancelleria quale formalità da seguire "nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario". Tale adempimento risulta del tutto omesso, con la conseguenza che la comunicazione della sentenza deve considerarsi inesistente e come tale inidonea a far decorrere il termine per l'impugnativa”. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non vi è prova dell'assolvimento dell'incombente richiesto dall'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, del deposito del decreto in cancelleria, “formalità da ottemperare nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”, con la conseguenza, anch'essa affermata dalla Suprema Corte, che la comunicazione del decreto n. 15080 del 27.07.2022 deve ritenersi inesistente e, pertanto, non potevano iniziare 12
a decorrere i termini per la proposizione dell'opposizione, che, per conseguenza, non può ritenersi tardiva. Il motivo di reclamo è, dunque, fondato e la sentenza va riformata nella parte in cui ha dichiarato tardiva l'opposizione.
5. Deve ora procedersi all'esame degli ulteriori motivi di reclamo, posto che il Tribunale, pur avendo dichiarato tardiva l'opposizione, la ha esaminata nel merito, pronunciandone il rigetto. Il reclamante ha lamentato la mancata valutazione delle risultanze della prova testimoniale in ordine alla presenza in servizio del lavoratore nella giornata del 06.05.2021, sostenendo che le dichiarazioni della teste offrivano la prova della presenza Tes_4 in servizio dell' nella data del 06.05.2021; il teste , seppur incerto sulla data, Pt_1 Tes_1 aveva dichiarato di aver visto l nel mese di maggio 2021 al pianterreno della Quarta Pt_1
Torre del Cedir,;la teste aveva confermato che esso appellante aveva Testimone_5 timbrato in ingresso ed anche nel rientro dalla pausa pranzo, mentre il Comune non aveva provato che quella mattina il dipendente avesse abbandonato il posto di lavoro. Il motivo di appello è infondato: il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze della prova testimoniale, mentre non coerenti sono le conclusioni che il reclamante ha inteso trarre da esse. La teste infatti, ha riferito di aver incontrato l il giorno 06.05.2021, Tes_2 Pt_1 intorno alle ore 10:00 o, comunque, nella metà della mattinata, nell'androne del primo piano che fumava una sigaretta. La teste aveva chiesto cosa facesse e l aveva risposto Pt_1 che era in attesa di parlare con la dirigente. Dopo aver scambiato quattro chiacchiere, la teste si era allontanata e lo aveva reincontrato cinque/dieci minuti dopo nello stesso piano e nello stesso luogo. Orbene, contrariamente all'assunto dell'appellante, la teste ha solo riferito di Tes_2 aver incontrato l' nell'androne del primo piano intento a fumare una sigaretta, intorno Pt_1 alle ore 10:00 circa e di averlo re – incontrato, nello stesso luogo, quando ella era di ritorno, dopo aver sbrigato le proprie incombenze, cinque/dieci minuti dopo. L'attestazione delle teste è circoscritta all'arco temporale che può approssimativamente individuarsi in appena quindici/venti minuti complessivamente. Non è consentito da ciò poter inferire che l si trovasse il giorno 06.05.2021 al Pt_1 proprio posto di lavoro ed ivi fosse rimasto per l'intera durata dell'orario lavorativo: la teste ciò non ha affermato, né ha riferito circostanze da cui possa trarsi tale conclusione. Ancora più vago e inconferente è l'apporto conoscitivo offerto dal teste : l'aver Tes_1 visto l in un giorno imprecisato del mese di maggio 2021 non equivale ad affermare Pt_1 che questi si trovasse sul proprio posto di lavoro e per tutta la durata dell'orario il giorno 06.05.2021. Quanto alla teste , la circostanza richiamata dal reclamante, cioè che ella Tes_5 avesse constatato l'avvenuta timbratura in ingresso ed al rientro dalla pausa pranzo, non apportano alcun elemento chiarificatore, posto che l'oggetto dell'addebito è proprio che l nonostante la timbratura che ne attestava la presenza, non fosse stato reperito sul Pt_1 posto di lavoro, dovendosi evidenziare che anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, al di là di quella della pausa pranzo, integra l'addebito contestato. Anzi, l'addebito è partito proprio dalla constatazione della Dirigente dell'Ufficio che il giorno 06.05.2021, nell'effettuare una visualizzazione del sistema di rilevazione presenze del , aveva notato l'avvenuta timbratura in ingresso da parte Controparte_1 dell' Pt_1
La Dirigente aveva avviato le necessarie indagini per verificare se nelle stanze dei dipendenti ci fosse l ed aveva affidato alla dott.ssa il compito di raccogliere Pt_1 Per_1 13
le firme dei dipendenti presenti nella torre 4, mentre la Dirigente si era occupata degli uffici nella torre 1. La raccolta delle firme di presenza era stata ripetuta in tre diverse fasce orarie: ore 9.00/9.30, ore 13.00 ed ore 16.00 circa. In nessuna di queste fasce orarie l era risultato presente e non era stato Pt_1 possibile rintracciarlo, nonostante l'avvenuta timbratura. Appare, dunque, evidente che l'avvenuta timbratura della presenza da parte dell' dato invocato dal reclamante come a sé favorevole, tale non è, anzi il vero rilievo Pt_1
è costituito proprio dalla constatazione della sua assenza, accertata mediante la reiterata raccolta delle firme, laddove invece la timbratura del cartellino ne attestava falsamente la presenza sul luogo di lavoro. Quanto, poi all'onere della prova, gravava sul reclamante, che lo adduceva a fondamento delle proprie difese, contrastare l'assunto datoriale dell'assenza ingiustificata dal posto di lavoro, mediante l'offerta della prova che egli il giorno 06.05.2021 si fosse effettivamente trovato al proprio posto di lavoro e vi fosse rimasto per tutta la durata del relativo orario, rendendo la prestazione lavorativa dovuta.
6. Né appare di utilità la circostanza, sempre dedotta dal reclamante, anche quale ulteriore motivo di reclamo sub 4, che egli svolgeva attività lavorativa due giorni a settimana, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle 17,30. La contestazione ha riguardato in un preciso giorno, il 06.05.2021, in cui il dipendente risultava, dalla timbratura, presente in ufficio, e non uno qualsiasi dei giorni della settimana in cui egli, secondo il modulo organizzativo dell'attività lavorativa, non era tenuto alla relativa prestazione o non la rendeva in presenza. Non v'è luogo, dunque, a poter riscontrare l'omessa contestualizzazione della prova testimoniale segnalata dal reclamante, posto la prova testimoniale non ha offerto elemento di contestualizzazione alcuna. Il Tribunale ha, dunque, correttamente valutato sia le risultanze istruttorie che tutte le altre risultanze processuali e la sentenza va sul punto confermata.
7. Con altro motivo il reclamante ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 55 quater comma 1 lettera a) D. Lgs 165/2001, poiché non aveva in alcun modo alterato i sistemi di rilevamento della presenza al fine di attestare falsamente la propria presenza in servizio, anzi aveva regolarmente passato il badge sia all'ingresso che al rientro dopo la pausa pranzo, mentre la condotta contestata era integrata dal dipendente pubblico che, agendo autonomamente o con un terzo e manomettendo gli strumenti di rilevazione della presenza, risultasse in servizio pur non essendolo. Il motivo è infondato. Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è integrato non solo mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ma anche "con altre modalità fraudolente", fra cui rientra anche la mancata timbratura dell'uscita dall'ufficio, non autorizzata, trattandosi di condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016). Posto che era stata riscontrata la timbratura all'ingresso e anche al rientro dalla pausa pranzo e, nonostante ciò, era stata accertata l'assenza del lavoratore nelle fasce orarie 9.00/9.30, 13.00, 16.00, in cui si era proceduto alla raccolta delle firme dei lavoratori presenti, l'evenienza prospettabile è quella dell'allontanamento dell'ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura. 14
Tale condotta integra, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, la fattispecie codificata all'art. 55 quater comma 1 lettera a) D. Lgs 165/2001: “In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo)”. (Cass. civ. sez. lav., 02/11/2023, n. 30418). In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale. (Cass. civ. sez. lav., 20/07/2023, n. 21681).
8. Parimenti infondata è la doglianza in punto di proporzionalità ed erronea valutazione delle norme di cui al D. Lgs 165/2001, art. 55 quater comma 1 lettera b), prospettata dall'appellante sul rilievo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che le norme vigenti in materia di licenziamento nella pubblica amministrazione prevedevano che la sanzione poteva essere inflitta, ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. b) in caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre, mentre nella fattispecie in esame si era trattato di un solo giorno e pertanto, non vi era proporzionalità tra la condotta del lavoratore e la sanzione inflitta. La censura del reclamante omette, infatti, di considerare che l'art. 55 quater comma 1 lett. a) e b) D. Lgs 165/2001 disciplinano due differenti, anche nelle condotte, ed autonomi illeciti disciplinari, entrambi sanzionati con il licenziamento. Se la lett. b) contempla l'assenza ingiustificata per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall' amministrazione, la lett. a) contempla la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. Per tale fattispecie non è predeterminato ex ante il numero di assenze, poiché il maggior disvalore della condotta è costituito dalla falsità dell'attestazione e dalle modalità fraudolente con cui la falsità è commessa. Viene qui in rilievo non solo l'assenza non giustificata dal servizio come nella lett. b), ma anche e soprattutto la condotta fraudolenta strumentale alla falsa attestazione. Le due condotte non sono equivalenti posto che, se la lett. b contempla una quantità di assenze ingiustificate, la lett a) sanziona la condotta ingannevole del lavoratore che non sole lede il diritto del datore di lavoro a ricevere la prestazione lavorativa, cui è correlata la retribuzione, ma soprattutto e in via primaria compromette il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, destinatario della falsità e delle modalità fraudolente. La Suprema Corte ha avuto modo di statuire (Cass. n. 8711/2017; Cass. n. 14249/15; Cass. n. 144/15; Cass. n. 25161/14; Cass. n. 6501/13; Cass. n. 5629/2000), che l'obbligo di 15
fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione lavorativa o si pongano in conflitto con le finalità e gli interessi dell'organizzazione lavorativa
o siano idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso. La Corte di Cassazione, cfr. Cass. civ. sez. lav., 26/03/2018 n.7425, in motivazione, ha affermato che l'adoperare artifici da parte del dipendente integra un comportamento che costituisci violazione del dovere di fedeltà e del vincolo fiduciario che lega il lavoratore all'impresa. Va confermato, pertanto, sussistente anche il requisito della proporzionalità fra condotta e sanzione.
9. Infondato è l'ultimo motivo di reclamo avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite, poste a carico dell'opponente. La sentenza è corretta, avendo fatto applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c.. L' infatti, è risultato soccombente, essendo stata affermata la legittimità e Pt_1 proporzionalità della sanzione disciplinare del licenziamento, confermata anche in esito a questo grado di giudizio. Né il Tribunale avrebbe potuto, come invece, richiesto, disporre la compensazione delle spese di lite, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, il reclamante va condannato alla rifusione in favore del resistente delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1507/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 22.09.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tempestiva l'opposizione proposta da . Parte_1
2. Conferma il rigetto dell'opposizione già pronunciato con la sentenza appellata, che conferma nelle restanti statuizioni.
3. Condanna il reclamante alla rifusione, in favore del resistente, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti