Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1716.
(Pluralita' di mandatari).
Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.
Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
(Pluralita' di mandatari).
Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.
Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
Commentari • 19
- 1. Cassazione civile n. 4921/2006https://www.brocardi.it/ · 241.64407
(massima n. 1) Dai principi generali dettati in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 c.p.c.) e dalla disciplina sostanziale di cui all'art. 1716 c.c., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi deve ritenersi legittimato al compimento di atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione, che è valido, anche se sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, a meno che risultino particolari limitazioni o una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso: tale volontà non può peraltro essere desunta dall'uso della locuzione «in unione» stante la sua genericità.
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Giurisprudenza • 210
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2022, n. 1044Provvedimento: […] “accogliendo la domanda attrice, ritenere e dichiarare le convenute Controparte_1 e [...] CP_2 tenute, e conseguentemente ordinare alle stesse, a rendere ex art. 1716 c.c e art. 263 c.p.c- in qualità di delegate ad operare sui rapporti bancari della de cuius Parte_2 il conto della gestione di detti rapporti bancari intrattenuti dalla Sig.ra Parte_2 presso la [...]Leggi di più...
- tacita approvazione rendiconto·
- rapporto affettivo·
- delega bancaria·
- art. 263 c.p.c.·
- art. 1716 c.c.·
- spese di lite·
- controllo sostanze mandante·
- incapacità naturale·
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- dispensa obbligo rendiconto