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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228/2021 R.G., promossa da
, già in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giu- seppina Rizza;
appellante contro
, nato a [...] il [...] e resi- Controparte_1
dente in Francofonte (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Massimiliano Lo Presti;
appellato
e nei confronti di
, anche quale Controparte_2
mandatario di (c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
appellato-appellante incidentale
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 216 del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da in opposizione al- Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 298 2017 9009870133 000 e a n. 9 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito sottostanti, relativi a crediti contributivi di diverse annualità.
Sulla scorta della produzione di il primo giudice dichiarava cessata la materia CP_4
del contendere per intervenuto sgravio ex art. 4 D. L. n. 119/2018 delle cartelle opposte, regolarmente notificate. Sulla scorta della produzione di relativa alla notifica CP_4
delle cartelle e nella contumacia dell' , nonostante l'integrazione del contradditto- CP_2
rio nei suoi confronti, il primo giudice accoglieva l'opposizione, dichiarando prescritto il credito, portato dall'avviso di addebito n. 598 2014 0000729 804 e dalle cartelle di pagamento n. 298 2000 0007033144 000, n. 298 2008 0025723 164 000 e n. 298 2009
0000600615 000 per mancanza di prova sulla regolarità delle notifiche.
In assenza di validi atti interruttivi successivi alla loro regolare notifica, dichiarava, altresì, intervenuta prescrizione quinquennale quanto alle cartelle n. 298 2004 0025004
716 000, n. 2009 002255417 000, n. 298 2009 0031173856000, n. 298 2009 0014100
975 000, n. 298 2009 0009374252 000 e n.2010 0008239736 000.
Con atto dell'11 marzo 2021, proponeva appello, insistendo nell'eccezione di CP_4
carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione a ruolo chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano e l' , che proponeva – a sua volta – appello Controparte_1 CP_2
incidentale in ordine alla dichiarata prescrizione del diritto di credito, portato dall'avvi- so di addebito opposto.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 5 dicembre
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP_4
quanto al merito della controversia, già sollevata nella memoria di costituzione del giu- dizio di primo grado e disattesa dal giudice del lavoro.
2. Nel merito, poi, l'agente della riscossione censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento de quibus, ritenendo erratamente i documenti offerti non idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali, sostanzialmente per mancanza di collegamento tra gli stessi e i titoli opposti.
3. Dal canto suo, l' propone appello incidentale, aderendo, quanto alla violazione CP_2
dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, all'appello proposto da e chiedendo, altresì, CP_4 dichiararsi inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito, in quanto tardi- vamente proposta oltre i termini di legge dalla notifica dello stesso, che prova in questa fase con la produzione dell'avviso di ricevimento da acquisirsi ex art. 437 c.p.c.
4. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di stante il valore assorbente della stessa. CP_4
4.1. L'eccezione è fondata.
4.2. Sul punto, il collegio intende uniformarsi all'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pre- tesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pre- visti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'appello principale riguarda essenzialmente la prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle esattoriali, sottese all'intimazione di pagamento opposta, e, quindi, il merito della pretesa.
Invero, con il ricorso introduttivo, parte appellata ha eccepito: “Si rileva, infatti, che sino alla data di invio della raccomandata contenente l'intimazione di pagamento,
19.02.2018, non è mai stata ricevuta alcuna intimazione o richiesta valida ad interrom- pere la prescrizione … anche in caso di notifica correttamente avvenuta nelle date indicate nell'intimazione, il diritto dell'ente creditore a riscuotere tali presunti crediti
è comunque prescritto atteso che tra la data dell'ultima notifica (19.06.2010) e la data di invio dell'atto oggi impugnato (19.02.2018) sono abbondantemente trascorsi cinque anni senza che abbia avuto inizio l'esecuzione né sia intervenuto prima altro atto interruttivo della prescrizione”. Tanto oltre ad aver espressamente contestato la deben- za delle somme richieste con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 298
2009 0031173856 000: “in data 25.12.2008 è avvenuta la cancellazione dell'impresa
“ ”. Pertanto, anche senza aver preso visione della cartella di pa- Controparte_1
gamento, è possibile affermare che nessun contributo era comunque dovuto dall'odier- no ricorrente per l'anno 2009” (v. ricorso introduttivo).
In altri termini, avendo chiesto il con l'opposizione all'intimazione di pa- CP_1 gamento di accertare l'inesistenza del credito e del titolo esecutivo, legittimo contrad- dittore era soltanto , titolare del credito de quo, e non la quale – per i CP_2 CP_4
motivi di cui sopra – è invece priva di legittimazione.
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, va CP_4
accolto il relativo motivo di gravame, mentre – per le stesse ragioni – devono ritenersi assorbiti dalla predetta dichiarazione i motivi di censura sul merito della pretesa credi- toria.
5. Quanto all'appello incidentale dell , osserva preliminarmente il collegio che la CP_2
domanda dell' – per la parte in cui espone le ragioni, in forza delle quali chiede CP_2
l'accoglimento dell'appello di – deve qualificarsi come impugnazione adesi- CP_4
va rivolta contro la parte cui si rivolge l'impugnazione principale (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486/2024; Cass. n. 16506/2024), alla quale sono applicabili le norme in tema di ap- pello incidentale (v. Cass. n. 3830/2020).
Nel caso in esame, l'appello incidentale risulta proposto nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c.: e invero, lo stesso è stato ritualmente depositato nel termine di dieci giorni dall'udienza effettiva di discussione (19 aprile 2022) e altret- tanto regolarmente notificato (13 gennaio 2022).
6. Tanto precisato sulla natura della censura, va evidenziato che la stessa richiama il motivo di appello principale relativo alla violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973:
“Come correttamente dedotto nel ricorso in appello principale da parte di Parte_2
, il giudice del lavoro ha errato nel ritenere non provata la corrispondenza tra
[...]
le notifiche delle cartelle di pagamento e i relativi atti presupposti. È noto infatti che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.26 dpr 602/1973, la prova del perfe- zionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se lo stesso provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
7. Orbene, la sentenza di primo grado ha dichiarato l'irregolarità della notifica di due sole cartelle esattoriali per mancata produzione della raccomandata informativa di cui all'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR n. 600/1973, ossia per ragioni estranee al contenuto della censura e non criticate dall'appellante. Tale motivo va, pertanto, dichiarato inam- missibile.
8. Deve, invece, ritenersi provata la regolarità della notifica dell'avviso addebito in contestazione, la cui cartolina di ricevimento (prodotta in copia) si ritiene di acquisire ai fini della decisione: lo stesso risulta notificato il 19 giugno 2014 all'indirizzo di residenza del destinatario e la mancata opposizione nei termini di legge dall'accertata regolare notifica del titolo determina l'incontestabilità della pretesa contributiva ivi portata, precludendo al giudice l'esame nel merito della controversia.
Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi – peraltro rilevabile d'ufficio – impedisce infatti al decidente l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass. n. 8931/ 2011; Cass. n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008; Cass. n.
4506/2007).
9. Alla luce di quanto sopra, l'appello incidentale va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata inammissibile l'opposizione di Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 598 2014 0000729804 000.
10. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi vanno interamente compensate tra e in considerazione dell'epoca CP_4 Controparte_1
della pronuncia delle Sezioni Unite.
va, invece, condannato alla rifusione in favore dell' delle spe- Controparte_1 CP_2
se processuali di entrambi i gradi in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del credito, portato dall'avviso di addebito, per cui è stata di- chiarata inammissibile l'opposizione, e dell'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 228/2021 R.G. e, in parziale riforma della sentenza n. 216/2021 del Tribunale di Siracusa, che per il resto conferma: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e dichiara inammissibile l'oppo- CP_4 sizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 598 2014 0000 Controparte_1
729804 000.
Compensa tra e le spese processuali di entrambi i gradi. CP_4 Controparte_1
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese processua- Controparte_1 CP_2 li di entrambi i gradi, che liquida in €. 1.312,00 quanto al primo e in €. 1.458,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 5 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228/2021 R.G., promossa da
, già in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giu- seppina Rizza;
appellante contro
, nato a [...] il [...] e resi- Controparte_1
dente in Francofonte (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Massimiliano Lo Presti;
appellato
e nei confronti di
, anche quale Controparte_2
mandatario di (c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
appellato-appellante incidentale
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 216 del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da in opposizione al- Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 298 2017 9009870133 000 e a n. 9 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito sottostanti, relativi a crediti contributivi di diverse annualità.
Sulla scorta della produzione di il primo giudice dichiarava cessata la materia CP_4
del contendere per intervenuto sgravio ex art. 4 D. L. n. 119/2018 delle cartelle opposte, regolarmente notificate. Sulla scorta della produzione di relativa alla notifica CP_4
delle cartelle e nella contumacia dell' , nonostante l'integrazione del contradditto- CP_2
rio nei suoi confronti, il primo giudice accoglieva l'opposizione, dichiarando prescritto il credito, portato dall'avviso di addebito n. 598 2014 0000729 804 e dalle cartelle di pagamento n. 298 2000 0007033144 000, n. 298 2008 0025723 164 000 e n. 298 2009
0000600615 000 per mancanza di prova sulla regolarità delle notifiche.
In assenza di validi atti interruttivi successivi alla loro regolare notifica, dichiarava, altresì, intervenuta prescrizione quinquennale quanto alle cartelle n. 298 2004 0025004
716 000, n. 2009 002255417 000, n. 298 2009 0031173856000, n. 298 2009 0014100
975 000, n. 298 2009 0009374252 000 e n.2010 0008239736 000.
Con atto dell'11 marzo 2021, proponeva appello, insistendo nell'eccezione di CP_4
carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione a ruolo chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano e l' , che proponeva – a sua volta – appello Controparte_1 CP_2
incidentale in ordine alla dichiarata prescrizione del diritto di credito, portato dall'avvi- so di addebito opposto.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 5 dicembre
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP_4
quanto al merito della controversia, già sollevata nella memoria di costituzione del giu- dizio di primo grado e disattesa dal giudice del lavoro.
2. Nel merito, poi, l'agente della riscossione censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento de quibus, ritenendo erratamente i documenti offerti non idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali, sostanzialmente per mancanza di collegamento tra gli stessi e i titoli opposti.
3. Dal canto suo, l' propone appello incidentale, aderendo, quanto alla violazione CP_2
dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, all'appello proposto da e chiedendo, altresì, CP_4 dichiararsi inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito, in quanto tardi- vamente proposta oltre i termini di legge dalla notifica dello stesso, che prova in questa fase con la produzione dell'avviso di ricevimento da acquisirsi ex art. 437 c.p.c.
4. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di stante il valore assorbente della stessa. CP_4
4.1. L'eccezione è fondata.
4.2. Sul punto, il collegio intende uniformarsi all'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pre- tesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente pre- visti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25781/2023; Cass. n. 17208/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'appello principale riguarda essenzialmente la prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle esattoriali, sottese all'intimazione di pagamento opposta, e, quindi, il merito della pretesa.
Invero, con il ricorso introduttivo, parte appellata ha eccepito: “Si rileva, infatti, che sino alla data di invio della raccomandata contenente l'intimazione di pagamento,
19.02.2018, non è mai stata ricevuta alcuna intimazione o richiesta valida ad interrom- pere la prescrizione … anche in caso di notifica correttamente avvenuta nelle date indicate nell'intimazione, il diritto dell'ente creditore a riscuotere tali presunti crediti
è comunque prescritto atteso che tra la data dell'ultima notifica (19.06.2010) e la data di invio dell'atto oggi impugnato (19.02.2018) sono abbondantemente trascorsi cinque anni senza che abbia avuto inizio l'esecuzione né sia intervenuto prima altro atto interruttivo della prescrizione”. Tanto oltre ad aver espressamente contestato la deben- za delle somme richieste con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 298
2009 0031173856 000: “in data 25.12.2008 è avvenuta la cancellazione dell'impresa
“ ”. Pertanto, anche senza aver preso visione della cartella di pa- Controparte_1
gamento, è possibile affermare che nessun contributo era comunque dovuto dall'odier- no ricorrente per l'anno 2009” (v. ricorso introduttivo).
In altri termini, avendo chiesto il con l'opposizione all'intimazione di pa- CP_1 gamento di accertare l'inesistenza del credito e del titolo esecutivo, legittimo contrad- dittore era soltanto , titolare del credito de quo, e non la quale – per i CP_2 CP_4
motivi di cui sopra – è invece priva di legittimazione.
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, va CP_4
accolto il relativo motivo di gravame, mentre – per le stesse ragioni – devono ritenersi assorbiti dalla predetta dichiarazione i motivi di censura sul merito della pretesa credi- toria.
5. Quanto all'appello incidentale dell , osserva preliminarmente il collegio che la CP_2
domanda dell' – per la parte in cui espone le ragioni, in forza delle quali chiede CP_2
l'accoglimento dell'appello di – deve qualificarsi come impugnazione adesi- CP_4
va rivolta contro la parte cui si rivolge l'impugnazione principale (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486/2024; Cass. n. 16506/2024), alla quale sono applicabili le norme in tema di ap- pello incidentale (v. Cass. n. 3830/2020).
Nel caso in esame, l'appello incidentale risulta proposto nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c.: e invero, lo stesso è stato ritualmente depositato nel termine di dieci giorni dall'udienza effettiva di discussione (19 aprile 2022) e altret- tanto regolarmente notificato (13 gennaio 2022).
6. Tanto precisato sulla natura della censura, va evidenziato che la stessa richiama il motivo di appello principale relativo alla violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973:
“Come correttamente dedotto nel ricorso in appello principale da parte di Parte_2
, il giudice del lavoro ha errato nel ritenere non provata la corrispondenza tra
[...]
le notifiche delle cartelle di pagamento e i relativi atti presupposti. È noto infatti che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.26 dpr 602/1973, la prova del perfe- zionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se lo stesso provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
7. Orbene, la sentenza di primo grado ha dichiarato l'irregolarità della notifica di due sole cartelle esattoriali per mancata produzione della raccomandata informativa di cui all'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR n. 600/1973, ossia per ragioni estranee al contenuto della censura e non criticate dall'appellante. Tale motivo va, pertanto, dichiarato inam- missibile.
8. Deve, invece, ritenersi provata la regolarità della notifica dell'avviso addebito in contestazione, la cui cartolina di ricevimento (prodotta in copia) si ritiene di acquisire ai fini della decisione: lo stesso risulta notificato il 19 giugno 2014 all'indirizzo di residenza del destinatario e la mancata opposizione nei termini di legge dall'accertata regolare notifica del titolo determina l'incontestabilità della pretesa contributiva ivi portata, precludendo al giudice l'esame nel merito della controversia.
Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi – peraltro rilevabile d'ufficio – impedisce infatti al decidente l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass. n. 8931/ 2011; Cass. n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008; Cass. n.
4506/2007).
9. Alla luce di quanto sopra, l'appello incidentale va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata inammissibile l'opposizione di Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 598 2014 0000729804 000.
10. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi vanno interamente compensate tra e in considerazione dell'epoca CP_4 Controparte_1
della pronuncia delle Sezioni Unite.
va, invece, condannato alla rifusione in favore dell' delle spe- Controparte_1 CP_2
se processuali di entrambi i gradi in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del credito, portato dall'avviso di addebito, per cui è stata di- chiarata inammissibile l'opposizione, e dell'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 228/2021 R.G. e, in parziale riforma della sentenza n. 216/2021 del Tribunale di Siracusa, che per il resto conferma: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e dichiara inammissibile l'oppo- CP_4 sizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 598 2014 0000 Controparte_1
729804 000.
Compensa tra e le spese processuali di entrambi i gradi. CP_4 Controparte_1
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese processua- Controparte_1 CP_2 li di entrambi i gradi, che liquida in €. 1.312,00 quanto al primo e in €. 1.458,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 5 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi