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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3182/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3182 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”, vertente tra
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Cipriano d'Aversa alla via Rimini, 20 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Pasqualino De Lucia, (C.F. ), e dall'Avv. Antonio Guida, (C.F. C.F._2
, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla Via Raffaele C.F._3
Leonetti n. 27/a
- attrice e
(P.I. ) con sede legale e direzione in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negozia dott. , CP_2 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.12.2016 per Notaio in Bologna rep. n. 84761 - fascicolo n. 8412, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Sergio Schlitzer, (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia C.F._4 in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 86
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la Sig.ra conveniva la Parte_1 Controparte_3 innanzi all'intestato Tribunale esponendo di essere proprietaria del veicolo con targa
[...]
FD985NZ modello AUDI Q5, assicurato per il furto con polizza n. 1/40000/231/118617086
[...] , con valore assicurato pari ad euro 19.000,00, scoperto 10%, franchigia euro Controparte_4
500,00, valida sino al 30.09.2018.
L'attrice deduceva che in data 03.02.2018, , fratello dell'istante, si recava Persona_2 presso la stazione dei Carabinieri di Frignano per denunciare il furto del veicolo avvenuto proprio davanti all'abitazione di quest'ultimo, al civico n. 10 di Via Silvio Pellico, in Frignano
(Ce), ove era stata parcheggiata e chiusa a chiave. Proseguiva l'istante, che il veicolo veniva rinvenuto in San Tammaro, frazione Carditello, località Papone in data 05.02.2018 e riconsegnato alla proprietaria, presentandosi depredato della parte anteriore ad esclusione del motore e delle parti meccaniche, nonché di tutta la parte del cruscotto, oltre che con il finestrino rotto.
Inviata in data 12.11.2018, richiesta di indennizzo, cui seguivano poi nuove richieste inviate in data 07.11.2019 ed in data 01.09.2020, nonché invito alla negoziazione assistita in data
30.03.2021, affermava poi l'attrice, non veniva formulata alcuna offerta e, in data 13.04.2021, la rifiutava l'invito alla negoziazione assistita;
il veicolo, in data 10.04.2019, veniva CP_1 venduto al prezzo di euro 3.500,00.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“accogliere la domanda di indennizzo per euro 17.000,00 per il furto parziale in quanto fondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane”.
Costituitasi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_3 citazione, per la totale mancanza dei requisiti essenziali ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 c.p.c., inoltre, ai sensi dell'art. 1425 c.c., la nullità del contratto di assicurazione stipulato a mezzo polizza n. 1/40000/231118617086 dalla società IVA n. CP_5
06185301212, in data 30.9.2017, avente ad oggetto la copertura assicurativa del veicolo di proprietà dell'attrice per eventi di incendio e furto, poiché alla data del 30.9.2017 la società non risultava più iscritta al registro delle imprese, né era più titolare di partita IVA, in quanto cessata il 26.1.2011 come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate allegata. Deduceva, poi che l'evento furto destava numerose perplessità anche tenuto conto dei numerosi trasferimenti di proprietà del veicolo (10) in soli 7 anni e che il prezzo pagato dalla attrice per l'acquisto, in data 17.05.2016, era inferiore al valore dichiarato all'atto della stipula della polizza in data
30.09.2017 e, infine, che il 20.05.2016 risultava dalla visura A.C.I. annotato un rinnovo di iscrizione per distruzione della targa con contestuale emissione di una nuova targa del veicolo:
FD985NZ. Invocava, poi, la convenuta che riconosciuto il dolo o la colpa grave della contraente
[...] nel tacere della sua estinzione, venisse ridotto ulteriormente l'importo CP_6 risarcitorio.
Tanto premesso la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità
e per carenza degli elementi richiesti dalla legge;
in via principale: rigettare la dimanda attorea per la nullità del contratto di assicurazione;
- sempre in via principale: il rigetto integrale della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto anche perché non suffragata e non suffragabile da alcun elemento probatorio, ed essendo prescritto il diritto, con conseguente rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei confronti della Controparte_3
- in via subordinata: quantificare il valore del veicolo oggetto di furto in misura significativamente inferiore a quella indicata dall'attore, da ridurre ulteriormente ai sensi dell'art. 1892 c.c.;
- in ogni caso: rigettarsi la richiesta di pagamento di interessi legali, moratori e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice con l'escussione del teste indicato, la causa su richiesta delle parti veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 13.09.2024 differita all'11.03.2025 per applicazione del precedente magistrato ad altro Tribunale, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 7.04.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Questioni preliminari
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Difatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
3 della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti ad essa allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)
(Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Ancora in via preliminare in merito alla sollevata eccezione di prescrizione so osserva che ai sensi dell'art. 2952 co 2 c.c. il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti assicurativi è pari a due anni, decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Parte attrice ha documentato di aver inviato alla convenuta le seguenti lettere interruttive in data
12.11.2018 via p.e.c., in data 07.11.2019 pervenuta il 18.11.2019, in data 01.09.2020 via p.e.c. ed il 30.03.2021 l'invito alla stipula di negoziazione assistita, cui la convenuta rifiutava di partecipare ed in data 22.03.2022 veniva notificata a mezzo p.e.c. la citazione del presente giudizio.
Alla luce di tutto quanto sopra, e ritenuto che le attività extragiudiziali e giudiziali poste in essere da manifestino la sua volontà di tutelare il proprio diritto al risarcimento Parte_1 del danno subito, deve essere rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Sulla annullabilità del contratto ex art. 1425 c.c.
Parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto ex art. 1425 c.c., deducendo che la contraente all'epoca della stipula risultava cessata, la prova di tale assunto è stata CP_5
4 data un documento estratto dall'Agenzia delle Entrate privo di data;
non è stata prodotta una visura camerale dalla quale rilevare tutte le informazioni utili al riguardo, tipo di impresa se individuale o collettiva, se di persone o di capitali.
La richiamata disposizione dispone che “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere”.
Nel caso in esame la stipulava in data 30.09.2017 polizza cumulativa come da CP_5 documento in atti, la polizza è stata stipulata ex art. 1890 c.c. in favore dell'attrice e il premio
è stato correttamente versato come documentato.
Orbene, ai sensi dell'art. 1890 c.c. co 1 “Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro”, pertanto, può agevolmente ritenersi che l'interessata Sig.ra Pt_1 abbia ratificato il contratto già con la prima lettera di messa in mora del 12.11.2018.
La sollevata eccezione risultata destituita di fondamento, va disattesa.
Sul merito
La presente controversia trova soluzione nell'applicazione della generale normativa di cui all'art. 1882 e seguenti c.c., ovvero nella previsione normativa che definisce il contratto di assicurazione come tipicamente aleatorio – poiché il rischio/alea ne è l'elemento essenziale -, normativa applicabile anche alla polizza furto. La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro. In merito alla specifica tipologia di contratto dedotto in causa, si osserva che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicurativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, per cui le stesse si configurano come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova, nel generale rispetto del principio dell'onere della prova, di cui all'art.2697 c.c.
In merito alla prova del furto del bene assicurato ovvero alla dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, la Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti
5 sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale”.
La mera produzione della denuncia di furto non esime dunque l'assicurato dalla prova rigorosa:
– in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato;
– e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto.
Difatti, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura,
l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione;
deve essere cioè dimostrata la così detta
“preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” ciò in quanto “La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003) “la denunzia… fatta all'autorità…, come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo… ha valore… di semplice indizio” (Cfr.:
Cass. Civ. n. 1225 del 29.4.1974).
Pertanto, in caso di assenza della dimostrazione dell'evento “furto” deve prevalere la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime, a mente della quale “in tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato, che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno, del quale chiede di essere indennizzato”.
Seguendo questa impostazione, nell'ipotesi di furto di un'autovettura assicurata con garanzia furto, il proprietario-assicurato per ottenere l'indennizzo dovrà presentare all'assicurazione vari documenti, nel caso in esame trattandosi di furto parziale, la denunzia di furto, la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, ecc.), la serie completa delle
6 chiavi (due, rilasciate dal venditore al momento della consegna), altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 cod. civ.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'assicurato-proprietario debba aver adottato misure idonee a impedirne la circolazione da parte di terzi non autorizzati. Tra le tante,
Cass. sent. 16217/2013: “Non é sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo.”
Le misure idonee per dimostrare che il furto e poi la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà (prohibente domino) – sarebbero che l'auto, parcheggiata sulla pubblica via, sarebbe stata rubata priva delle chiavi e chiusa. Infatti, se poi non si consegnassero all'assicurazione tutte e due le chiavi del veicolo rubato, si potrebbe considerare non provato il comportamento specificamente inteso a vietare e/o impedire la circolazione del veicolo.
L'attrice, si è limitata a produrre copia del libretto di circolazione, nonché della denuncia di furto proposta dal fratello, ma nulla ha dedotto in merito alle affermazioni di parte convenuta in relazione alle condizioni del veicolo a seguito dei numerosi passaggi di proprietà e della distruzione della targa.
In merito al prezzo di acquisto deve segnalarsi che il costo riportato nella visura A.C.I. allegata da parte convenuta e non contestata, appare privo di prova. Difatti, non vi è una fattura che provi il pagamento del detto prezzo.
Qualche perplessità sorge anche in merito alle affermazioni della medesima parte attrice, circa la polizza stipulata da un soggetto non più esistente. Difatti, sul punto la difesa dell'attrice ha sostenuto: “La signora ha regolarmente pagato un'assicurazione mediante un Pt_1 intermediario che presumibilmente, mediante il libro matricola, ha venduto per
[...]
centinaia se non migliaia di polizze”. Controparte_1
In merito al furto parziale del veicolo, occorre rilevare che la prova appare carente.
Il teste di parte attrice Sig. , escusso all'udienza del 12.09.2023 alla domanda Testimone_1 sul capo 3) della memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co 6 c.p.c. “vero che in data 03.02.2018 si recava presso la stazione dei Carabinieri di Frignano il sig. , fratello Persona_2 dell'istante, per denunciare il furto del veicolo;
il veicolo era stato rubato davanti al civico 10 di Via Silvio Pellico, in Frignano, davanti l'abitazione del sig. , che l'aveva lasciata Per_2
7 parcheggiata chiusa a chiave di fronte la propria abitazione” ha risposto : “è vero;
è stato a riferirmi la circostanza”; Per_2
Sul punto deve rilevarsi che il teste si limita a riferire una circostanza appresa dalla medesima parte denunciante e in quanto non vertente sul fatto storico, la sua rilevanza è sostanzialmente nulla;
vero è che in relazione alle deposizioni dei testimoni de relato in genere che depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro, la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, ma solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Tali elementi non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il non è Persona_2 estraneo al giudizio, giacché lo stesso, oltre a proporre la querela, agli agenti della P.S. del
Commissariato di Caserta si qualificava come “proprietario” del veicolo non intestatario”
(verbale di riconsegna), quindi, persona certamente non indifferente rispetto all'esito del giudizio.
Quanto al verbale di riconsegna del veicolo depredato di alcune parti effettuato dagli agenti di
P.S. in data 05.02.2018 alle ore 09:30 nel comune di S. Tammaro località Carditello, esso nulla prova circa la sottrazione, ma appunto solo la consegna su segnalazione di tale . Per_3
In conclusione, appare del tutto carente la prova sulla circostanza che il veicolo dell'attrice sia stato parcheggiato il 03.02.2018 alla Via Silvio Pellico in Frignano e sia stato sottratto da ignoti.
Tali discordanze inducono a ritenere che parte attrice non abbia fornito specifica prova dell'avvenuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità.
La domanda manifesta gravi criticità anche in merito al quantum preteso.
In particolare, è ben noto che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni,
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n.
16229/2023).
Nel caso di specie, applicando quanto appena detto, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo
8 indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del veicolo di proprietà dell'attore al momento del denunciato furto.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
È chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Nella fattispecie, dovendosi escludere l'esistenza di “perizia stimata” ai sensi del comma 2 del citato art. 1908 c.c., sarebbe stato necessario l'accertamento del danno da intendersi come diminuzione patrimoniale corrispondente al valore del veicolo oggetto di furto parziale e delle parti sottratte al momento dell'illecito.
A tal fine non rileva ai fini della quantificazione del danno il prezzo di vendita riportato dalla visura A.C.I., in quanto trattandosi di trascrizione di transazione tra privati esso è oggetto di scelta libera, cosicché ben potrebbe essere di molto superiore al valore del bene o, all'inverso, potrebbe esserne di molto inferiore. Inoltre, occorre osservare che dalle acquisizioni probatorie non è possibile risalire alle effettive condizioni del veicolo al momento del furto, né si ha contezza del numero di chilometri già registrati dal veicolo de qua, prove delle quali era onerata la parte attrice, cui è impossibile sopperire, non essendo più il veicolo disponibile per una perizia avendo l'attrice ceduto a terzi il medesimo in data 10.04.2019.
Ogni domanda risarcitoria è composta di due “pilastri” strutturali, l'an debeatur ed il quantum debeatur.
Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, o quantomeno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno.
In conclusione, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia fornito oltre alla prova dell'evento determinante il rischio coperto da garanzia, la prova del danno, del quale chiedeva di essere indennizzata.
La domanda attorea, per le superiori considerazioni va disattesa, ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
Sulle spese di lite
9 In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass.
Civ. Sez. III 22.02.2016 n. 3438: Cass. Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II
23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione dell'esito della lite, si giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda formulata dall'attrice;
3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 17/09/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3182 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”, vertente tra
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Cipriano d'Aversa alla via Rimini, 20 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Pasqualino De Lucia, (C.F. ), e dall'Avv. Antonio Guida, (C.F. C.F._2
, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla Via Raffaele C.F._3
Leonetti n. 27/a
- attrice e
(P.I. ) con sede legale e direzione in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negozia dott. , CP_2 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.12.2016 per Notaio in Bologna rep. n. 84761 - fascicolo n. 8412, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Sergio Schlitzer, (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia C.F._4 in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 86
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la Sig.ra conveniva la Parte_1 Controparte_3 innanzi all'intestato Tribunale esponendo di essere proprietaria del veicolo con targa
[...]
FD985NZ modello AUDI Q5, assicurato per il furto con polizza n. 1/40000/231/118617086
[...] , con valore assicurato pari ad euro 19.000,00, scoperto 10%, franchigia euro Controparte_4
500,00, valida sino al 30.09.2018.
L'attrice deduceva che in data 03.02.2018, , fratello dell'istante, si recava Persona_2 presso la stazione dei Carabinieri di Frignano per denunciare il furto del veicolo avvenuto proprio davanti all'abitazione di quest'ultimo, al civico n. 10 di Via Silvio Pellico, in Frignano
(Ce), ove era stata parcheggiata e chiusa a chiave. Proseguiva l'istante, che il veicolo veniva rinvenuto in San Tammaro, frazione Carditello, località Papone in data 05.02.2018 e riconsegnato alla proprietaria, presentandosi depredato della parte anteriore ad esclusione del motore e delle parti meccaniche, nonché di tutta la parte del cruscotto, oltre che con il finestrino rotto.
Inviata in data 12.11.2018, richiesta di indennizzo, cui seguivano poi nuove richieste inviate in data 07.11.2019 ed in data 01.09.2020, nonché invito alla negoziazione assistita in data
30.03.2021, affermava poi l'attrice, non veniva formulata alcuna offerta e, in data 13.04.2021, la rifiutava l'invito alla negoziazione assistita;
il veicolo, in data 10.04.2019, veniva CP_1 venduto al prezzo di euro 3.500,00.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“accogliere la domanda di indennizzo per euro 17.000,00 per il furto parziale in quanto fondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane”.
Costituitasi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_3 citazione, per la totale mancanza dei requisiti essenziali ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 c.p.c., inoltre, ai sensi dell'art. 1425 c.c., la nullità del contratto di assicurazione stipulato a mezzo polizza n. 1/40000/231118617086 dalla società IVA n. CP_5
06185301212, in data 30.9.2017, avente ad oggetto la copertura assicurativa del veicolo di proprietà dell'attrice per eventi di incendio e furto, poiché alla data del 30.9.2017 la società non risultava più iscritta al registro delle imprese, né era più titolare di partita IVA, in quanto cessata il 26.1.2011 come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate allegata. Deduceva, poi che l'evento furto destava numerose perplessità anche tenuto conto dei numerosi trasferimenti di proprietà del veicolo (10) in soli 7 anni e che il prezzo pagato dalla attrice per l'acquisto, in data 17.05.2016, era inferiore al valore dichiarato all'atto della stipula della polizza in data
30.09.2017 e, infine, che il 20.05.2016 risultava dalla visura A.C.I. annotato un rinnovo di iscrizione per distruzione della targa con contestuale emissione di una nuova targa del veicolo:
FD985NZ. Invocava, poi, la convenuta che riconosciuto il dolo o la colpa grave della contraente
[...] nel tacere della sua estinzione, venisse ridotto ulteriormente l'importo CP_6 risarcitorio.
Tanto premesso la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità
e per carenza degli elementi richiesti dalla legge;
in via principale: rigettare la dimanda attorea per la nullità del contratto di assicurazione;
- sempre in via principale: il rigetto integrale della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto anche perché non suffragata e non suffragabile da alcun elemento probatorio, ed essendo prescritto il diritto, con conseguente rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei confronti della Controparte_3
- in via subordinata: quantificare il valore del veicolo oggetto di furto in misura significativamente inferiore a quella indicata dall'attore, da ridurre ulteriormente ai sensi dell'art. 1892 c.c.;
- in ogni caso: rigettarsi la richiesta di pagamento di interessi legali, moratori e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice con l'escussione del teste indicato, la causa su richiesta delle parti veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 13.09.2024 differita all'11.03.2025 per applicazione del precedente magistrato ad altro Tribunale, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 7.04.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Questioni preliminari
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Difatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
3 della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti ad essa allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)
(Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Ancora in via preliminare in merito alla sollevata eccezione di prescrizione so osserva che ai sensi dell'art. 2952 co 2 c.c. il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti assicurativi è pari a due anni, decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Parte attrice ha documentato di aver inviato alla convenuta le seguenti lettere interruttive in data
12.11.2018 via p.e.c., in data 07.11.2019 pervenuta il 18.11.2019, in data 01.09.2020 via p.e.c. ed il 30.03.2021 l'invito alla stipula di negoziazione assistita, cui la convenuta rifiutava di partecipare ed in data 22.03.2022 veniva notificata a mezzo p.e.c. la citazione del presente giudizio.
Alla luce di tutto quanto sopra, e ritenuto che le attività extragiudiziali e giudiziali poste in essere da manifestino la sua volontà di tutelare il proprio diritto al risarcimento Parte_1 del danno subito, deve essere rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Sulla annullabilità del contratto ex art. 1425 c.c.
Parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto ex art. 1425 c.c., deducendo che la contraente all'epoca della stipula risultava cessata, la prova di tale assunto è stata CP_5
4 data un documento estratto dall'Agenzia delle Entrate privo di data;
non è stata prodotta una visura camerale dalla quale rilevare tutte le informazioni utili al riguardo, tipo di impresa se individuale o collettiva, se di persone o di capitali.
La richiamata disposizione dispone che “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere”.
Nel caso in esame la stipulava in data 30.09.2017 polizza cumulativa come da CP_5 documento in atti, la polizza è stata stipulata ex art. 1890 c.c. in favore dell'attrice e il premio
è stato correttamente versato come documentato.
Orbene, ai sensi dell'art. 1890 c.c. co 1 “Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro”, pertanto, può agevolmente ritenersi che l'interessata Sig.ra Pt_1 abbia ratificato il contratto già con la prima lettera di messa in mora del 12.11.2018.
La sollevata eccezione risultata destituita di fondamento, va disattesa.
Sul merito
La presente controversia trova soluzione nell'applicazione della generale normativa di cui all'art. 1882 e seguenti c.c., ovvero nella previsione normativa che definisce il contratto di assicurazione come tipicamente aleatorio – poiché il rischio/alea ne è l'elemento essenziale -, normativa applicabile anche alla polizza furto. La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro. In merito alla specifica tipologia di contratto dedotto in causa, si osserva che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicurativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, per cui le stesse si configurano come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova, nel generale rispetto del principio dell'onere della prova, di cui all'art.2697 c.c.
In merito alla prova del furto del bene assicurato ovvero alla dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, la Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti
5 sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale”.
La mera produzione della denuncia di furto non esime dunque l'assicurato dalla prova rigorosa:
– in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato;
– e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto.
Difatti, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura,
l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione;
deve essere cioè dimostrata la così detta
“preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” ciò in quanto “La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ancorché in ordine ad essi vi sia stata sentenza istruttoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato” (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003) “la denunzia… fatta all'autorità…, come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo… ha valore… di semplice indizio” (Cfr.:
Cass. Civ. n. 1225 del 29.4.1974).
Pertanto, in caso di assenza della dimostrazione dell'evento “furto” deve prevalere la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime, a mente della quale “in tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato, che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno, del quale chiede di essere indennizzato”.
Seguendo questa impostazione, nell'ipotesi di furto di un'autovettura assicurata con garanzia furto, il proprietario-assicurato per ottenere l'indennizzo dovrà presentare all'assicurazione vari documenti, nel caso in esame trattandosi di furto parziale, la denunzia di furto, la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, ecc.), la serie completa delle
6 chiavi (due, rilasciate dal venditore al momento della consegna), altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 cod. civ.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'assicurato-proprietario debba aver adottato misure idonee a impedirne la circolazione da parte di terzi non autorizzati. Tra le tante,
Cass. sent. 16217/2013: “Non é sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo.”
Le misure idonee per dimostrare che il furto e poi la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà (prohibente domino) – sarebbero che l'auto, parcheggiata sulla pubblica via, sarebbe stata rubata priva delle chiavi e chiusa. Infatti, se poi non si consegnassero all'assicurazione tutte e due le chiavi del veicolo rubato, si potrebbe considerare non provato il comportamento specificamente inteso a vietare e/o impedire la circolazione del veicolo.
L'attrice, si è limitata a produrre copia del libretto di circolazione, nonché della denuncia di furto proposta dal fratello, ma nulla ha dedotto in merito alle affermazioni di parte convenuta in relazione alle condizioni del veicolo a seguito dei numerosi passaggi di proprietà e della distruzione della targa.
In merito al prezzo di acquisto deve segnalarsi che il costo riportato nella visura A.C.I. allegata da parte convenuta e non contestata, appare privo di prova. Difatti, non vi è una fattura che provi il pagamento del detto prezzo.
Qualche perplessità sorge anche in merito alle affermazioni della medesima parte attrice, circa la polizza stipulata da un soggetto non più esistente. Difatti, sul punto la difesa dell'attrice ha sostenuto: “La signora ha regolarmente pagato un'assicurazione mediante un Pt_1 intermediario che presumibilmente, mediante il libro matricola, ha venduto per
[...]
centinaia se non migliaia di polizze”. Controparte_1
In merito al furto parziale del veicolo, occorre rilevare che la prova appare carente.
Il teste di parte attrice Sig. , escusso all'udienza del 12.09.2023 alla domanda Testimone_1 sul capo 3) della memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co 6 c.p.c. “vero che in data 03.02.2018 si recava presso la stazione dei Carabinieri di Frignano il sig. , fratello Persona_2 dell'istante, per denunciare il furto del veicolo;
il veicolo era stato rubato davanti al civico 10 di Via Silvio Pellico, in Frignano, davanti l'abitazione del sig. , che l'aveva lasciata Per_2
7 parcheggiata chiusa a chiave di fronte la propria abitazione” ha risposto : “è vero;
è stato a riferirmi la circostanza”; Per_2
Sul punto deve rilevarsi che il teste si limita a riferire una circostanza appresa dalla medesima parte denunciante e in quanto non vertente sul fatto storico, la sua rilevanza è sostanzialmente nulla;
vero è che in relazione alle deposizioni dei testimoni de relato in genere che depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro, la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, ma solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Tali elementi non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il non è Persona_2 estraneo al giudizio, giacché lo stesso, oltre a proporre la querela, agli agenti della P.S. del
Commissariato di Caserta si qualificava come “proprietario” del veicolo non intestatario”
(verbale di riconsegna), quindi, persona certamente non indifferente rispetto all'esito del giudizio.
Quanto al verbale di riconsegna del veicolo depredato di alcune parti effettuato dagli agenti di
P.S. in data 05.02.2018 alle ore 09:30 nel comune di S. Tammaro località Carditello, esso nulla prova circa la sottrazione, ma appunto solo la consegna su segnalazione di tale . Per_3
In conclusione, appare del tutto carente la prova sulla circostanza che il veicolo dell'attrice sia stato parcheggiato il 03.02.2018 alla Via Silvio Pellico in Frignano e sia stato sottratto da ignoti.
Tali discordanze inducono a ritenere che parte attrice non abbia fornito specifica prova dell'avvenuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità.
La domanda manifesta gravi criticità anche in merito al quantum preteso.
In particolare, è ben noto che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni,
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n.
16229/2023).
Nel caso di specie, applicando quanto appena detto, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo
8 indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del veicolo di proprietà dell'attore al momento del denunciato furto.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
È chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Nella fattispecie, dovendosi escludere l'esistenza di “perizia stimata” ai sensi del comma 2 del citato art. 1908 c.c., sarebbe stato necessario l'accertamento del danno da intendersi come diminuzione patrimoniale corrispondente al valore del veicolo oggetto di furto parziale e delle parti sottratte al momento dell'illecito.
A tal fine non rileva ai fini della quantificazione del danno il prezzo di vendita riportato dalla visura A.C.I., in quanto trattandosi di trascrizione di transazione tra privati esso è oggetto di scelta libera, cosicché ben potrebbe essere di molto superiore al valore del bene o, all'inverso, potrebbe esserne di molto inferiore. Inoltre, occorre osservare che dalle acquisizioni probatorie non è possibile risalire alle effettive condizioni del veicolo al momento del furto, né si ha contezza del numero di chilometri già registrati dal veicolo de qua, prove delle quali era onerata la parte attrice, cui è impossibile sopperire, non essendo più il veicolo disponibile per una perizia avendo l'attrice ceduto a terzi il medesimo in data 10.04.2019.
Ogni domanda risarcitoria è composta di due “pilastri” strutturali, l'an debeatur ed il quantum debeatur.
Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, o quantomeno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno.
In conclusione, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia fornito oltre alla prova dell'evento determinante il rischio coperto da garanzia, la prova del danno, del quale chiedeva di essere indennizzata.
La domanda attorea, per le superiori considerazioni va disattesa, ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
Sulle spese di lite
9 In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass.
Civ. Sez. III 22.02.2016 n. 3438: Cass. Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II
23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione dell'esito della lite, si giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda formulata dall'attrice;
3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 17/09/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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