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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2153/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Silei C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe – premesso di aver avuto dalla loro relazione sentimentale il figlio minore, , nato a [...] il [...] - hanno chiesto la modifica della regolamentazione Persona_1 della responsabilità genitoriale del figlio minore, già disciplinata dal decreto del Tribunale di Velletri del 10.10.2022 (R.G. n. 5121/2021), rassegnando le seguenti conclusioni: “11) AFFIDARE il minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera congiunta la Per_1 responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore eserciterà, invece, la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 12) DISPORRE il collocamento e la residenza del minore presso l'abitazione paterna sita in Subiaco (RM) Contrada Montore n. Per_1
18/B; 13) DISPORRE che la madre potrà avere con sé il figlio, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche del minore tutti i week-end, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con rientro nella casa paterna entro le ore 19,00 e ciò in considerazione della distanza tra i rispettivi comuni di residenza/domicilio, che non le consentono incontri infrasettimanali. Resta salva la possibilità delle parti di modificare concordemente la predetta modalità frequentazione della madre, in relazione all'eventuale avvicinamento della residenza della stessa a quella del sig. , che consenta di incontrare il figlio durante la settimana. 14) Parte_1
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere sempre concordati amichevolmente tra i genitori, con un preavviso di 24 ore, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di , nonché per esigenze lavorative di entrambi i Per_1 genitori. 15) Nel periodo delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con uno dei Per_1 genitori la Vigilia di Natale e con l'altro genitore trascorrerà i giorni 25 e 26 Dicembre;
allo stesso modo trascorrerà alternativamente con un genitore i giorni 31 Dicembre – 1Gennaio, mentre con l'altro genitore il 6 Gennaio. Allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni la festività della Per_1
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e con il criterio dell'alternanza tutte le altre festività, religiose e civili, da calendario. 16) Quanto alle vacanze estive, la sig.ra
[...] avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, nel periodo Parte_2 compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, da concordarsi con il padre entro il 15 maggio.
Resta salva la possibilità di concordare amichevolmente tra i genitori anche ulteriori periodi di vacanza di presso la madre. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della Per_1 località di vacanza dove porteranno il figlio. 17) Il sig. provvederà in via esclusiva al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, esonerando la sig.ra dal versare il suo contributo, Parte_2 mentre le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno secondo quanto dispone il protocollo d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie del Tribunale di Velletri, che qui è espressamente richiamato. 18) Quanto all'assegno unico Inps per il figlio , questo verrà beneficiato al 100% dalla sig.ra fino al Per_1 Parte_2 mese di dicembre 2025. A far data da gennaio 2026 il predetto assegno verrà ripartito tra i due genitori. 19) In virtù del collocamento di presso la casa paterna a Subiaco, la sig.ra Per_1 Parte_2 con la sottoscrizione del presente ricorso dà sin da ora il suo consenso al trasferimento del figlio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Subiaco, ove verrà iscritto per frequentare da settembre prossimo la classe Va della scuola elementare anno scolastico 2025/26 e si obbliga, a tal fine, a firmare la richiesta di rilascio di Nulla Osta al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
“Cardinale Oreste Giorgi” di Valmontone già dal deposito in Tribunale del presente ricorso. 20) A causa della distanza tra l'abitazione del e quella della sig.ra al fine di agevolare Parte_1 Parte_2 gli incontri tra il figlio e il genitore non collocatario, la madre provvederà a prelevare il figlio Per_1 nella casa paterna a Subiaco con propri mezzi, mentre il padre provvederà a riprendere Per_1 presso la casa materna a Valmontone per il rientro a Subiaco. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione”.
All'udienza del 26.11.2025, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di concordare nella modifica dell'accordo raggiunto ai punti 17) e 18), prevedendo a carico della madre un assegno di mantenimento di euro 50,00 mensili per il mantenimento del minore , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
hanno, inoltre, concordato che l'assegno unico spetterà al padre, nella misura del 100%, dal gennaio 2026.
Valutata la rispondenza delle condizioni di cui al ricorso, così come congiuntamente modificate dalle parti all'udienza del 26.11.2025, all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla modifica della regolamentazione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale così come sopra riportate in parte motiva;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA RU CC SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2153/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Silei C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe – premesso di aver avuto dalla loro relazione sentimentale il figlio minore, , nato a [...] il [...] - hanno chiesto la modifica della regolamentazione Persona_1 della responsabilità genitoriale del figlio minore, già disciplinata dal decreto del Tribunale di Velletri del 10.10.2022 (R.G. n. 5121/2021), rassegnando le seguenti conclusioni: “11) AFFIDARE il minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera congiunta la Per_1 responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore eserciterà, invece, la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 12) DISPORRE il collocamento e la residenza del minore presso l'abitazione paterna sita in Subiaco (RM) Contrada Montore n. Per_1
18/B; 13) DISPORRE che la madre potrà avere con sé il figlio, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche del minore tutti i week-end, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con rientro nella casa paterna entro le ore 19,00 e ciò in considerazione della distanza tra i rispettivi comuni di residenza/domicilio, che non le consentono incontri infrasettimanali. Resta salva la possibilità delle parti di modificare concordemente la predetta modalità frequentazione della madre, in relazione all'eventuale avvicinamento della residenza della stessa a quella del sig. , che consenta di incontrare il figlio durante la settimana. 14) Parte_1
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere sempre concordati amichevolmente tra i genitori, con un preavviso di 24 ore, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di , nonché per esigenze lavorative di entrambi i Per_1 genitori. 15) Nel periodo delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con uno dei Per_1 genitori la Vigilia di Natale e con l'altro genitore trascorrerà i giorni 25 e 26 Dicembre;
allo stesso modo trascorrerà alternativamente con un genitore i giorni 31 Dicembre – 1Gennaio, mentre con l'altro genitore il 6 Gennaio. Allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni la festività della Per_1
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e con il criterio dell'alternanza tutte le altre festività, religiose e civili, da calendario. 16) Quanto alle vacanze estive, la sig.ra
[...] avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, nel periodo Parte_2 compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, da concordarsi con il padre entro il 15 maggio.
Resta salva la possibilità di concordare amichevolmente tra i genitori anche ulteriori periodi di vacanza di presso la madre. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della Per_1 località di vacanza dove porteranno il figlio. 17) Il sig. provvederà in via esclusiva al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, esonerando la sig.ra dal versare il suo contributo, Parte_2 mentre le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno secondo quanto dispone il protocollo d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie del Tribunale di Velletri, che qui è espressamente richiamato. 18) Quanto all'assegno unico Inps per il figlio , questo verrà beneficiato al 100% dalla sig.ra fino al Per_1 Parte_2 mese di dicembre 2025. A far data da gennaio 2026 il predetto assegno verrà ripartito tra i due genitori. 19) In virtù del collocamento di presso la casa paterna a Subiaco, la sig.ra Per_1 Parte_2 con la sottoscrizione del presente ricorso dà sin da ora il suo consenso al trasferimento del figlio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Subiaco, ove verrà iscritto per frequentare da settembre prossimo la classe Va della scuola elementare anno scolastico 2025/26 e si obbliga, a tal fine, a firmare la richiesta di rilascio di Nulla Osta al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
“Cardinale Oreste Giorgi” di Valmontone già dal deposito in Tribunale del presente ricorso. 20) A causa della distanza tra l'abitazione del e quella della sig.ra al fine di agevolare Parte_1 Parte_2 gli incontri tra il figlio e il genitore non collocatario, la madre provvederà a prelevare il figlio Per_1 nella casa paterna a Subiaco con propri mezzi, mentre il padre provvederà a riprendere Per_1 presso la casa materna a Valmontone per il rientro a Subiaco. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione”.
All'udienza del 26.11.2025, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di concordare nella modifica dell'accordo raggiunto ai punti 17) e 18), prevedendo a carico della madre un assegno di mantenimento di euro 50,00 mensili per il mantenimento del minore , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
hanno, inoltre, concordato che l'assegno unico spetterà al padre, nella misura del 100%, dal gennaio 2026.
Valutata la rispondenza delle condizioni di cui al ricorso, così come congiuntamente modificate dalle parti all'udienza del 26.11.2025, all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla modifica della regolamentazione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale così come sopra riportate in parte motiva;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA RU CC SS