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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/12/2024, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCO MIRANI ATTORE/I contro
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 con l'avv. FEDERICO CANTINI
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di rimessione della causa in decisione le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di divorzio di cui al Decreto n. cronol. 4526/2016 del 24/11/2016 RG n. 1584/2016 emesso dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 24/6/2024, ritualmente notificato a Parte_2 Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio previamente concordate con la resistente e agiva, in particolare, per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio di anni 32, allegando che lo stesso svolgerebbe attività Pt_2 lavorativa continuativa, da ultimo presso la ditta M.C. Service fino all'aprile del 2021 quando avrebbe iniziato a percepire indennità NASPI, ed anche attualmente risulterebbe nuovamente occupato. Con provvedimento in data 1/7/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28/11/2024. In data 28/11/2024 si costituiva in giudizio , la quale aderiva al CP_1 ricorso, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio e dando atto che il ragazzo, pur se privo attualmente di occupazione, Pt_2 risulterebbe in grado di svolgere una autonoma ed adeguata attività lavorativa. All'udienza del 28/11/2024, le parti concludevano congiuntamente come da ricorso con decorrenza della revoca del contributo al mantenimento dalla data dell'udienza; il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e merita accoglimento, considerato che sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano una revisione delle condizioni economiche previamente pattuite, atteso che il figlio maggiorenne della coppia, è divenuto economicamente indipendente. Pt_2
Il tutto come da dispositivo. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. cronol. 4526/2016 del 24/11/2016 RG n. 1584/2016, come segue:
1. Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio on decorrenza dal 28/11/2024; Pt_2
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3 Livorno, 3.12.2024
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCO MIRANI ATTORE/I contro
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 con l'avv. FEDERICO CANTINI
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di rimessione della causa in decisione le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di divorzio di cui al Decreto n. cronol. 4526/2016 del 24/11/2016 RG n. 1584/2016 emesso dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 24/6/2024, ritualmente notificato a Parte_2 Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio previamente concordate con la resistente e agiva, in particolare, per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio di anni 32, allegando che lo stesso svolgerebbe attività Pt_2 lavorativa continuativa, da ultimo presso la ditta M.C. Service fino all'aprile del 2021 quando avrebbe iniziato a percepire indennità NASPI, ed anche attualmente risulterebbe nuovamente occupato. Con provvedimento in data 1/7/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28/11/2024. In data 28/11/2024 si costituiva in giudizio , la quale aderiva al CP_1 ricorso, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio e dando atto che il ragazzo, pur se privo attualmente di occupazione, Pt_2 risulterebbe in grado di svolgere una autonoma ed adeguata attività lavorativa. All'udienza del 28/11/2024, le parti concludevano congiuntamente come da ricorso con decorrenza della revoca del contributo al mantenimento dalla data dell'udienza; il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e merita accoglimento, considerato che sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano una revisione delle condizioni economiche previamente pattuite, atteso che il figlio maggiorenne della coppia, è divenuto economicamente indipendente. Pt_2
Il tutto come da dispositivo. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. cronol. 4526/2016 del 24/11/2016 RG n. 1584/2016, come segue:
1. Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio on decorrenza dal 28/11/2024; Pt_2
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3 Livorno, 3.12.2024
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3