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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte, riunita nella seguente composizione:
dr.ssa Annarita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel decidendo sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da nel “ricorso in appello con richiesta di Parte_1
sospensiva” depositato il 7.02.2025;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 3.04.2025; esaminati gli atti e sentito il relatore;
OSSERVA
L' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa in data 9.01.2025 è inammissibile in quanto detta pronuncia ha natura di sentenza accertativa-dichiarativa, destinata ad acquisire efficacia esecutiva solo al momento del suo passaggio in giudicato (art. 26 co. 5 L. n. 184/1983).
L'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, in realtà plus dixit quam voluit. Tale regola, infatti, non si applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non si applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex multis Cass. n. 12872/2021.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da Parte_1
visto l'art. 130 disp. att. c.p.c. fissa, per la decisione, l'udienza del 12.06.2025 h. 9,30 da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ed assegna alle parti termine fino al
23.05.2025 per il deposito telematico di memorie difensive e fino al 6.06.2025 per il deposito telematico di repliche nonché termine fino alle h. 9,30 del
12.06.2025 per il deposito telematico di note scritte sostitutive della comparizione in udienza.
Lecce, 7.04.2025
Il cons. rel. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Annarita Pasca
La Corte, riunita nella seguente composizione:
dr.ssa Annarita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel decidendo sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da nel “ricorso in appello con richiesta di Parte_1
sospensiva” depositato il 7.02.2025;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 3.04.2025; esaminati gli atti e sentito il relatore;
OSSERVA
L' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa in data 9.01.2025 è inammissibile in quanto detta pronuncia ha natura di sentenza accertativa-dichiarativa, destinata ad acquisire efficacia esecutiva solo al momento del suo passaggio in giudicato (art. 26 co. 5 L. n. 184/1983).
L'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, in realtà plus dixit quam voluit. Tale regola, infatti, non si applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non si applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex multis Cass. n. 12872/2021.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da Parte_1
visto l'art. 130 disp. att. c.p.c. fissa, per la decisione, l'udienza del 12.06.2025 h. 9,30 da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ed assegna alle parti termine fino al
23.05.2025 per il deposito telematico di memorie difensive e fino al 6.06.2025 per il deposito telematico di repliche nonché termine fino alle h. 9,30 del
12.06.2025 per il deposito telematico di note scritte sostitutive della comparizione in udienza.
Lecce, 7.04.2025
Il cons. rel. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Annarita Pasca