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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/11/2024, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1049/2024 R.G. promosso da:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati
( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – PEC: C.F._2
– presso la quale agli effetti del presente procedimento ha Email_1
eletto domicilio dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura rilasciata il
06.05.24 prodotta in atti
RICORRENTE nei confronti di
), residente in [...], CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Tassinari - Pec: C.F._4
) come da procura speciale in atti Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Domanda di modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne ex artt. 337 quinquies e septies c.c.
Conclusioni: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte come da nota depositata in data 25 ottobre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, disporre in capo al Signor CP_1
Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, versandogli direttamente dalla domanda € 350= con termine al
pagina 1 di 3 31.12.24; € 250= dal 01.01.2025 con termine al 31.12.2025 € 150= dal 01.01.2026 con termine sino al 31.12.2027. L'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento del figlio cesserà in ogni Per_ tempo non appena reperirà un lavoro che gli consenta di percepire una retribuzione di almeno
€ 1.200= al mese. Ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. Spese compensate tra le parti”.
Il P.M., seppur intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 quinquies e septies c.c. e 473 bis. 29 c.p.c. depositato in data 21 maggio
2024, premettendo di aver intrattenuto con odierno resistente, una Parte_1 CP_1
relazione sentimentale dal 1998 al 2004 dalla quale il 18 settembre 2002 nasceva il figlio oggi Per_1
di anni 21, quindi maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
che a seguito dell'interruzione della relazione nel 2004, la ricorrente e il Signor regolamentavano CP_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio che all'epoca aveva 2 anni, con scrittura Per_1
privata in data 11.02.2005, stabilendo un contributo paterno al mantenimento di 300,00= (trecento) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
di aver ricevuto raccomandata in data 25.03.24 con la quale l'ex compagno la informava della propria intenzione di dimezzare il contributo al mantenimento per dichiarando che lo avrebbe Per_1
corrisposto direttamente al figlio e ciò a fronte della sua maggiore età e dell'interruzione degli studi;
tutto ciò premesso adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di controparte all'obbligo di continuare a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente.
Si costituiva in giudizio che, resistendo ed opponendosi alle pretese della ricorrente, CP_1
chiedeva a sua volta l'accertamento della cessazione del proprio obbligo di mantenimento del figlio avendo questi raggiunto la maggiore età ed avendo sempre rifiutato ogni ragionevole ed Per_1
adeguata proposta lavorativa, rimanendo inerte nel cercare un'occupazione stabile.
All'udienza del 9 ottobre 2024 le parti comparivano personalmente innanzi al giudice delegato che, nel tentativo di conciliarle, formulava loro una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 25 ottobre 2024 le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte che possono qui trovare integrale accoglimento in quanto adeguate alla situazione personale e lavorativa delle parti e del figlio maggiorenne.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, alla luce della trovata conciliazione, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone in capo al Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, versandogli direttamente dalla domanda
€ 350= con termine al 31.12.24; € 250= dal 01.01.2025 con termine al 31.12.2025 € 150= dal
01.01.2026 con termine sino al 31.12.2027. L'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento del figlio cesserà in ogni tempo non appena reperirà un lavoro che gli consenta di percepire Per_1 una retribuzione di almeno € 1.200= al mese. Ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 30 ottobre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1049/2024 R.G. promosso da:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati
( ) con studio in Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – PEC: C.F._2
– presso la quale agli effetti del presente procedimento ha Email_1
eletto domicilio dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura rilasciata il
06.05.24 prodotta in atti
RICORRENTE nei confronti di
), residente in [...], CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Tassinari - Pec: C.F._4
) come da procura speciale in atti Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Domanda di modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne ex artt. 337 quinquies e septies c.c.
Conclusioni: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte come da nota depositata in data 25 ottobre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, disporre in capo al Signor CP_1
Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, versandogli direttamente dalla domanda € 350= con termine al
pagina 1 di 3 31.12.24; € 250= dal 01.01.2025 con termine al 31.12.2025 € 150= dal 01.01.2026 con termine sino al 31.12.2027. L'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento del figlio cesserà in ogni Per_ tempo non appena reperirà un lavoro che gli consenta di percepire una retribuzione di almeno
€ 1.200= al mese. Ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. Spese compensate tra le parti”.
Il P.M., seppur intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 quinquies e septies c.c. e 473 bis. 29 c.p.c. depositato in data 21 maggio
2024, premettendo di aver intrattenuto con odierno resistente, una Parte_1 CP_1
relazione sentimentale dal 1998 al 2004 dalla quale il 18 settembre 2002 nasceva il figlio oggi Per_1
di anni 21, quindi maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
che a seguito dell'interruzione della relazione nel 2004, la ricorrente e il Signor regolamentavano CP_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio che all'epoca aveva 2 anni, con scrittura Per_1
privata in data 11.02.2005, stabilendo un contributo paterno al mantenimento di 300,00= (trecento) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
di aver ricevuto raccomandata in data 25.03.24 con la quale l'ex compagno la informava della propria intenzione di dimezzare il contributo al mantenimento per dichiarando che lo avrebbe Per_1
corrisposto direttamente al figlio e ciò a fronte della sua maggiore età e dell'interruzione degli studi;
tutto ciò premesso adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di controparte all'obbligo di continuare a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente.
Si costituiva in giudizio che, resistendo ed opponendosi alle pretese della ricorrente, CP_1
chiedeva a sua volta l'accertamento della cessazione del proprio obbligo di mantenimento del figlio avendo questi raggiunto la maggiore età ed avendo sempre rifiutato ogni ragionevole ed Per_1
adeguata proposta lavorativa, rimanendo inerte nel cercare un'occupazione stabile.
All'udienza del 9 ottobre 2024 le parti comparivano personalmente innanzi al giudice delegato che, nel tentativo di conciliarle, formulava loro una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 25 ottobre 2024 le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte che possono qui trovare integrale accoglimento in quanto adeguate alla situazione personale e lavorativa delle parti e del figlio maggiorenne.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, alla luce della trovata conciliazione, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone in capo al Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, versandogli direttamente dalla domanda
€ 350= con termine al 31.12.24; € 250= dal 01.01.2025 con termine al 31.12.2025 € 150= dal
01.01.2026 con termine sino al 31.12.2027. L'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento del figlio cesserà in ogni tempo non appena reperirà un lavoro che gli consenta di percepire Per_1 una retribuzione di almeno € 1.200= al mese. Ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 30 ottobre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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