Articolo 55 quater del Codice delle pari opportunità
Articolo 55 terArticolo 55 quinquies
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10 novembre 2007
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25 novembre 2014
Art. 55-quater. Parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari 1. Nei contratti ((conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,)) il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non puo' determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
2. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)) . In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternita' non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
(( 3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate )) 4. La violazione delle disposizioni di cui ai ((commi 1, 2 e 3, secondo periodo,)) costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter.
5. ((L'IVASS)) provvede allo svolgimento delle attivita' previste al comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 25 novembre 2014
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