Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/1968, n. 1199
CASS
Sentenza 20 aprile 1968

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Poiche il giudice del fallimento non e un giudice speciale,ma appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se e fornito di una particolare Competenza funzionale assegnatagli in considerazione della sua specifica idoneita a conoscere delle azioni derivanti dal processo fallimentare di cui si trova investito, deve ritenersi che il tribunale fallimentare, qualora sia competente a decidere la causa di merito, e competente altresi a decidere sulla convalida del sequestro concesso da altro giudice. ( Conf. 225-68 mass. 331119 231-63).*

L'art. 24 della legge fallimentare attribuisce alla Competenza del tribunale fallimentare non soltanto le controversie che traggono origine dallo stato di dissesto,ma anche quelle che comunque investono o risultano influenzate dal fallimento e debbono quindi trovare il loro svolgimento avanti al tribunale fallimentare per meglio assicurare il regolare ed unitario svolgimento della procedura e della par conditio creditorum. Tra le controversie della seconda specie devono, pertanto, essere ricomprese anche le azioni di risoluzione proposte contro l'inadempiente prima del suo fallimento e proseguite contro il curatore, anche se dopo la dichiarazione di fallimento la domanda venga ristretta nel senso di non piu richiedere il risarcimento del danno e la restituzione della prestazione eseguita, dovendosi la Competenza, ai sensi dell'art 5 cpc in ogni caso radicare in base alla domanda e non alle successive restrizioni della domanda stessa. ( V. N. 225-68, mass. 331118 493-63 1139-60).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/1968, n. 1199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1199
    Data del deposito : 20 aprile 1968

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