Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1929 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Raffaele Prisco;
ATTORE
E
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: CP_4 C.F._4 Controparte_5
) e (C.F.: ), C.F._5 Controparte_6 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi all'avv. Federico Jorio;
CONVENUTI
Oggetto: Denunzia di nuova opera o danno temuto nel merito.
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La premesso che , , Parte_1 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e hanno
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dedotto di essere proprietario di un immobile che confina con un canale di scolo, destinato alla raccolta delle acque piovane provenienti dalla strada Provinciale 255 (ex
Valle Cupo), che conduce a Borgo Partenope, che gli stessi, lamentando che la cattiva regimentazione delle acque provocava una SInificativa erosione del terreno con conseguenti danni, che con sentenza n. 255/96 emessa dal Pretore di Cosenza, attese le risultanze dell'allora disposta CTU, emergeva che le cause dei lamentati danni
1
regimentare le acque piovane, che, a seguito di detti interventi, , Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
proponevano ricorso ex articolo 688 c.p.c., depositato il 19.05.2017, Controparte_6 dinanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di richiedere l'emissione di un provvedimento cautelare a tutela del fondo di loro proprietà, adducendo l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal movimento franoso del terreno causato dalla cattiva regimentazione delle acque, che il predetto ricorso, con provvedimento dell'11 aprile
2018, veniva rigettato dal Tribunale di Cosenza, che, avverso il suddetto provvedimento gli odierni convenuti proponevano reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al fine di
“ovviare al pericolo imminente ed irreparabile di crollo del terreno di proprietà dei ricorrenti predisponendo garanzia idonea per gli eventuali danni, con conseguente riconoscimento di tutti i danni subiti e subendi dagli stessi”, che, con provvedimento del
27.03.2019, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento del reclamo proposto da CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , nonchè in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale
[...] Controparte_6 di Cosenza in data 11.04.2018, ordinava alla Provincia di Cosenza di “attuare le opere necessarie a garantire una migliore regimentazione del deflusso delle acque piovane lungo la SP 225, al fine di ovviare alla situazione di pericolo di danno per la proprietà dei reclamanti derivante dai fenomeni di erosione, mediante l'esecuzione degli interventi individuati dal CTU, ing. F. Veltri nella relazione integrativa depositata in data 16.02.2019”. Tanto premesso, la a conclusione del Parte_1
summenzionato procedimento cautelare, al fine di instaurare il giudizio di merito, formulava le seguenti conclusioni: “per tutte le ragioni di cui in premessa, voglia l'On.le
Tribunale di Cosenza, impugnata e disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, previa sospensiva giusta inibitoria per come motivata, accogliere la domanda di dichiarazione di nullità e/o revoca dell'ordinanza cautelare impugnata ed allegata per palese illegittimità ed inammissibilità esecutiva, nominando un nuovo CTU possibilmente ingegnere idraulico o geotecnico o geologo e/o entrambi, per meglio dare
2 la possibilità al Giudice del merito di comprendere le aberranti conclusioni della precedente CTU”.
Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e , i quali, nel rilevare l'inammissibilità
[...] Controparte_5 Controparte_6
e l'improcedibilità della domanda proposta dalla , ne chiedevano il Parte_1
rigetto.
Preliminarmente, va rilevato che la non può dolersi del mancato espletamento Parte_1
della procedura di mediazione, atteso che l'improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o dal giudice in prima udienza, cioè rilevata affinchè il soggetto tenuto alla stessa realizzi la condizione di procedibilità, non potendosi dolere del mancato espletamento della mediazione il soggetto gravato del relativo onere, come nel caso di specie, in cui l'istante in prosecuzione è interessato a sovvertire l'esito della fase sommaria e quindi alla procedibilità della relativa domanda.
Ancora in via preliminare, occorre evidenziare che la causa in decisione costituisce la prosecuzione per il merito dell'azione di danno temuto promosso con ricorso dagli odierni convenuti e che nell'azione nunciatoria, i requisiti che condizionano la proponibilità dell'azione nella fase cautelare e la concessione della misura richiesta non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l'attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere, per cui, mutatis mutandis non ricorre l'eccepita inammissibilità della domanda proposta dalla che è evidentemente volta a contestare la sussistenza della denunciata Parte_1
lesione alla situazione di fatto o al diritto, tanto più che è ius receptum che l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. civ., Sez. Unite, 13/02/2007, n. 3041).
Va poi ribadito che non vi è la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, atteso che è ius receptum che “la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche postula, ai sensi dell'art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la diretta derivazione del danno dall'esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche e non acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che non possono essere considerate pubbliche”
3 (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/03/2021, n. 8772), come nel caso di specie, in cui si discute di acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato.
Così delimitato il thema decidendum, va rilevato che il nominato c.t.u. ha stabilito che
“la rete di drenaggio delle acque pluviali a servizio della SP 225 è senz'altro preesistente alla realizzazione del fabbricato di proprietà dei SI.ri , la cui CP_1
concessione edilizia risale al 1981, come da documentazione in atti.
Ciò premesso, si osserva che le acque di scolo provenienti dalla caditoia indicata con SIla “P1” nella presente Relazione sembrano seguire il medesimo tracciato originario, coincidente con il reticolo naturale del bacino imbrifero. Tale tracciato oggi ricade, nella parte terminale, nella proprietà dei SI.ri , con la conseguenza che le portate di CP_1
pioggia provenienti dalla caditoia P1 vengono convogliate in un sistema di cunette e canali interrati che corre lungo un muro di sostegno all'interno di detta proprietà, raccogliendo anche un'aliquota scolante sul piazzale pavimentato privato, per poi cadere lungo uno scivolo a sezione rettangolare di dimensioni (30x70)cm circa, a forte pendenza, dalla cui base si diparte un canale in parte cls e in parte in terra, realizzato in maniera provvisionale, posto nel terreno di proprietà al piede del terrapieno su cui insiste il fabbricato, con un dislivello di circa 13 m, che recapita infine nel vicino
Torrente Cardone.
I calcoli idraulici condotti, sulla scorta delle portate determinate in corrispondenza delle altezze di pioggia stimate, mostrano una che la sezione idraulica di tale ultimo tratto del canale appare sufficiente a contenere i relativi deflussi di origine meteorica.
In ogni caso, non può tuttavia escludersi che, in occasione di eventi meteorici eccezionali, la portata idrica defluente nel tratto terminale della rete di drenaggio, oggi costituito da un canale in parte in cls e in parte in terra, determini, per effetto della consistente velocità, fenomeni erosivi conseguenti allo straripamento dall'alveo.” (cfr. pag. 43 della relazione di perizia).
Il c.t.u. ha quindi accertato che, in ipotesi di “eventi meteorici eccezionali”, le attuali condizioni del canale potrebbero determinare i denunciati fenomeni erosivi, con ciò nuovamente comprovando la reale esistenza dei processi dannosi lamentati o temuti posti alla base dell'azione cautelare esperita dagli odierni convenuti. Oltretutto, come rilevato anche dal collegio in sede di reclamo, tenuto conto delle analoghe
4 considerazioni spese dal c.t.u. precedentemente nominato, in ordine alle conseguenze in ipotesi di precipitazioni di forte intensità, trattasi di evenienze sempre più frequenti, che quindi rendono concreto il pericolo di danno, considerato vieppiù che la circostanza che siano in atto fenomeni metereologici di sempre maggiore intensità è fattore che non può dirsi esulare rispetto alle cognizioni empiriche possedute da un individuo medio dell'attuale fase storica.
Deve, quindi, ritenersi accertata la prova della sussistenza della denunziata lesione alla situazione fatta valere, considerato che, nell'azione nunciatoria, i requisiti che condizionano la proponibilità dell'azione nella fase cautelare (l'infrannualità dall'inizio dell'opera e la sua incompletezza) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l'attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere (Cassazione civile sez. II 04 febbraio 2011, n. 2756), essendo risultata l'esistenza di un possibile pregiudizio dalla cattiva regimentazione delle acque in caso di eventi atmosferici eccezionali.
L'azione di merito non costituisce un "terzo grado" del procedimento cautelare, ma è invece caratterizzata dall'accertamento definitivo dei presupposti dell'azione, ovvero da un accertamento che consenta alla parti, almeno potenzialmente, la piena esplicazione della propria facoltà di prova in ordine alla reale esistenza dei processi dannosi lamentati o temuti, alla loro reale imputabilità, alla idoneità dei provvedimenti temporanei adottati in via cautelare.
Conseguentemente, la deve essere condannata a “realizzare un Parte_1
canale in calcestruzzo armato, a partire dalla sezione a valle dello scivolo, previa realizzazione di opportuno pozzetto di collegamento, e fino alla confluenza con il T.
Cardone, opportunamente fondato sul terreno, della medesima larghezza attuale (80 cm), eventualmente innalzando l'altezza (oggi pari a 30 cm), compatibilmente con le risultanze di una modellazione idraulica appropriata, laddove da questa dovessero scaturire altezze di corrente idrica superiori a quelle oggi consentite nel canale.
Inoltre, al fine di conseguire opportune dissipazioni di energia, si potrebbero realizzare dei salti di fondo, in quanto compatibili con la pendenza disponibile.
In alternativa alla realizzazione del canale in calcestruzzo, si potrebbe considerare una tubazione corrugata in PEHD o in acciaio tipo ARMCO, le cui macroscabrezze
5 determinano effetti dissipativi analoghi a quelli indotti dai salti di fondo” (cfr. pag. 43 della relazione di perizia), ovvero le opere individuate dal nominato consulente come idonee a scongiurare i rilevati fenomeni erosivi conseguenti allo straripamento all'alveo.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti.
Infatti, la , che non ha tempestivamente trasmesso al consulente le Parte_1
proprie osservazioni sulla relazione, ne ha tuttavia contestato il pregio, laddove ha eccepito il nominato c.t.u. non ha rappresentato graficamente il tratto e le opere conSIliate ed ha omesso di chiarire in ordine alla competenza ed alle responsabilità di tali opere.
Sul punto, va rilevato che, premesso che il compito del c.t.u. è quello di accertare i fatti di natura tecnica ed accessoria sottoposti alla sua indagine, non i fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, non essendo pertanto tenuto ad individuare responsabilità di sorta, la relazione di perizia contiene la specifiche indicazioni relative alla tipologia di lavorazioni necessarie a scongiurare il pericolo lamentato.
Quanto alle eccezioni mosse dalla in ordine alla titolarità del Parte_1
rapporto, va anzitutto rilevato che la strada n. 225 su cui insistente il canale di scolo destinato alla raccolta delle acque piovane di cui si lamenta l'inefficienza è una strada provinciale, trattandosi di una circostanza pacifica tra le parti.
Inoltre, non rileva che “che la strada provinciale n° 225 è stata realizzata antecedentemente allo sviluppo del centro urbano della frazione “Morelli Soprano” del
Comune di Casali del Manco (già , avvenuta nel tempo con la Controparte_7
costruzione di edifici e la realizzazione delle infrastrutture viarie, modificando profondamente l'assetto orografico e geomorfologico originario del territorio e dunque anche il naturale deflusso delle acque superficiali”, considerato che l'obbligo di vigilanza insito nel dovere di custodia ex art. 2051 c.c. non cessa né muta al mutare della condizioni esterne, a meno che ciò non integri il caso fortuito. Il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere un'efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, sicuramente non rinvenibile nel caso di specie, in cui, per stessa ammissione dell'Ente, la trasformazione dello stato dei luoghi non è stata certo repentina, ma è “avvenuta nel tempo con la costruzione di edifici e la realizzazione delle infrastrutture viarie”.
6 Appare poi inconferente il riferimento alla legge 59 del 1961, recante il riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell Controparte_8
atteso che detta norma riguarda le strade e le autostrade statali mentre, nel
[...]
caso di specie, trattasi di strada provinciale, per cui i principi ivi affermati in ordine alle competenze non possono essere spesi nella presente sede.
Parimenti, non pertinente appare il richiamo alla nota Prefettizia n° 0010781 del
24/02/2010, non prodotta in atti, ed alla Legge n° 225 del 24/02/1992, considerato che trattasi di disposizioni relative ai poteri conferiti ai sindaci quali autorità di protezione civile in caso di emergenza nell'ambito del territorio comunale, che non rilevano nel rapporto di custodia sopra menzionato, tanto più che non risulta dedotta alcuna situazione di emergenza, come conferma la stessa circostanza che alla base del presente procedimento vi è l'allegazione di un danno temuto.
Da ultimo, deve rilevarsi che, a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada
(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti e, nel caso di specie, non risulta dedotto che il conti più di diecimila Controparte_9
abitanti.
Tenuto conto della natura eminentemente tecnica delle questioni affrontate e della complessità delle stesse si ritiene conforme a giustizia compensare le spese processuali, ponendo definitivamente a carico della le spese di Parte_1 Parte_1
c.t.u., essendo un onere processuale causalmente imputabile a detta parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da , Controparte_1 [...]
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e, per l'effetto, condanna la ad eseguire i lavori indicati
[...] Parte_1
dal c.t.u. a pag. 43 della relazione, meglio specificati in parte motiva;
compensa le spese di lite, ponendo definitivamente a carico della Parte_1
le spese di c.t.u..
7 Cosenza, 26.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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