Articolo 34 della Costituzione
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 1948
Art. 34.
La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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