Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 1
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2005, n. 9260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9260 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAUTI, rappresentato e difeso dall'avvocato TONELLI Fabio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 121/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/01/03 - R.G.N. 2385/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/05 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l'Avvocato TORRELLI;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'appello di Roma, la società Poste Italiane proponeva gravame avverso la sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro di Latina, che, decidendo sulla sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di PL LI per compensi dovuti per la coincidenza domenicale di alcune festività, aveva dichiarato, su richieda delle parti, la cessazione della materia del contendere in forza di un sopravvenuto accordo sindacale relativo alla questione in oggetto ed ad altre analoghe, condannando la società opponente alla rifusione delle spese di lite.
L'appellante lamentava l'erroneità della decisione del Tribunale in ordine alla regolazione delle spese, formulando un unico motivo di impugnazione e chiedendone la riforma previa revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese.
L'appellato si costituiva in giudizio sollevando alcune eccezioni preliminari, contestando nel merito le ragioni di gravame e chiedendone il rigetto. Con sentenza del 29 ottobre 2002-28 gennaio 2003, l'adita Corte d'appello, respinte le proposte eccezioni preliminari, accoglieva il gravame sul presupposto, tra l'altro, che l'accordo sindacale intervenuto tra la Società ed i sindacati avesse carattere intrinsecamente negoziale, difettando, pertanto qualsiasi riconoscimento, da parte dell'appellante, della fondatezza delle originarie pretese azionate nei suoi confronti dal proprio dipendente;
per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del doppio grado di giudizio.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il LI con cinque motivi. Resiste la S.P.A. Poste Italiane con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata le inammissibilità del controricorso perché notificato in data 26 giugno 2003, oltre, cioè, il termine di cui all'art. 370, primo comma, c.p.c., tenuto conto che il ricorso risulta notificato il 5 maggio 2003. Con il primo motivo di ricorso, PL LI, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 83 e 163 n. 6 c.p.c., nonché 2719 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), deduce che erroneamente la Corte di Roma avrebbe ritenuto non tempestiva e, comunque, non rilevante la contestazione sollevata, nella memoria difensiva in grado di appello, circa l'autenticità e la conformità all'originale della semplice copia fotostatica della procura notarile allegata al proprio fascicolo dall'avv. A. Teresa Laurora in forza della quale la stessa dichiarava di agire. La contestazione, al contrario, sarebbe tempestiva, in quanto solo in grado di appello proponibile, atteso che solo in detto grado si era "legittimati a dubitare e quindi a contestare l'autenticità e/o la corrispondenza all'originale della fotocopia della procura", dal momento che le stesse Poste Italiane S.P.A. avevano provveduto a conferire procura speciale per l'esercizio delle sue difese all'avv. Luigi Fiorillo, mediante procura notarile rilasciata in data 30.3.2001, ed integrata con altra del 4.7.2001, che ne estendeva il mandato"...a tutti i giudizi di merito, in ogni stato e grado". Da ciò discenderebbe il difetto dello ius postulandi del procuratore della Società sin dal primo grado del giudizio, con conseguente nullità dell'atto introduttivo ed improcedibilità del giudizio. Discenderebbe, altresì, ed in ogni caso, per il giudizio di appello la implicita revoca del mandato ad lites ad ogni altro legale fino a quel momento a ciò preposto. Il motivo è privo di pregio. Invero - come chiarito nella impugnata sentenza e come, del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente - nessuna eccezione era stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado sulla validità della fotocopia della procura speciale rilasciata all'avv. Laurora con atto notarile, sicché correttamente il Giudice a quo ha osservato che la deduzione era tardiva, tenuto conto che l'art. 2719 ex. esige l'espresso e quindi tempestivo disconoscimento della conformità all'originale di copie fotografiche (e fotostatiche). Così argomentando, la sentenza impugnata si è adeguata al consolidato orientamento di questa Corte alla cui stregua la norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità "aliunde", anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod. proc. civ.). Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità' all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
La sentenza ha anche opportunamente evidenziato, a sostegno della bontà della soluzione adottata, che, nel caso di specie, si trattava di atto pubblico del quale anche nella copia erano richiamati numero di Raccolta e di Repertorio, sicché non era sufficiente la mera eccezione priva di qualsiasi allegazione per far sorgere perplessità sulla corrispondenza della copia all'originale (ex plurimis, Cass. 2 aprile 2002 n. 4661). Ha dato, poi, anche corretto riscontro all'eccezione sul difetto di ius postularteli nel procuratore costituito della società appellante, non rinvenendosi alcun elemento che lasciasse presumere, nel rilascio di una diversa procura generale ad altro legale per materie per le quali la Direzione legale ravvisi la generalità del patrocinio" ed in particolare per "tutti i giudizi di merito in ogni stato e grado", la revoca di precedenti procure e la sostituzione dell'una all'altra. È, invero, principio affermato da questa Corte che la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ (Cass. 13 febbraio 2002 n. 2071). Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 306 c.p.c., nonché omessa pronuncia (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostiene che, pur avendo tempestivamente dedotto l'improcedibiltà del giudizio di secondo grado per difetto di interesse all'impugnazione della Società, la Corte d'appello avrebbe immotivatamente deciso in senso opposto, senza considerare che l'impugnazione, da parte della Società, della statuizione del primo Giudice in ordine alla regolamentazione delle spese, contraddiceva l'accolta richiesta di cessazione della materia del contendere. In altri termini -ad avviso del ricorrente - l'avvenuta pronuncia di cessazione della materia del contendere, con parziale compensazione delle spese, non consentirebbe alla parte, rimasta insoddisfatta di quest'ultima statuizione, di impugnare la stessa.
Il motivo è palesemente infondato, giacché la pronuncia sulle spese non è inglobata in quella di cessazione della materia del contendere, tant'è che si estrinseca in una statuizione a parte, sorretta da motivazione diversa.
Tale statuizione, pertanto, proprio perché costituisce un autonomo e motivato capo della decisione rispetto alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo determinato, in parte qua, la soccombenza dell'appellante, fa sorgere, con evidente utilità giuridica per la medesima, l'interesse ad una pronuncia di gravame diretta a conseguire la riforma della pronuncia del primo Giudice nella parte a lei sfavorevole.
Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 84, 2 comma, 99, 100 e 306 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostiene che, come dedotto in sede di appello, il procuratore della Società non avrebbe potuto richiedere in primo grado la cessazione della materia del contendere, in quanto privo della procura speciale che gli consentisse di disporre del bene controverso con una istanza, sostanzialmente equivalente ad una rinuncia.
Anche questo motivo è palesemente infondato, giacché, nella specie, come correttamente ha mostrato di intendere il Giudice d'appello, non vi è stata alcuna rinuncia al diritto controverso, bensì la concorde allegazione delle parti di un sopravvenuto accordo sindacale tra le OO.SS. e la Società, volto a definire la questione. Di tale accordo, che ha ridefinito consensualmente la vicenda relativa alle retribuibilità delle festività coincidenti con la domenica, le parti si sono limitate a darsi reciprocamente atto, senza, per ciò solo, compiere alcuna disposizione del diritto in contestazione.
Con il quarto motivo di ricorso, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione all'art. 112 c.p.c., si sostiene che, a fronte della parziale impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d'appello avrebbe dovuto riesaminare l'originaria fondatezza in fatto e diritto della domanda introduttiva del giudizio e non limitarsi ad una succinta ed erronea interpretazione della natura negoziale dell'accordo sindacale del 19 dicembre 2000, utilizzato da primo Giudice per la pronuncia di cessazione della materia del contendere e conseguente regolamento delle spese giudiziali.
A tale motivo si aggiunge, di rincalzo, l'ulteriore ed ultimo motivo con cui si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 1362 ss., c.c. in relazione alla interpretazione fornita dal Giudice di merito dell'accordo collettivo del 19 dicembre 2000, il quale - ad avviso del ricorrente - non avrebbe natura negoziale, ma di atto ricognitivo, implicante un vero e proprio riconoscimento del debito lamentato dai lavoratori.
Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento.
Invero, in tema di spese processuali, l'art. 91 c.p.c. dispone che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte...", mentre il successivo art. 92, secondo comma, precisa che "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in base al disposto dell'art. 91, il giudice non può condannare al pagamento delle spese processuali la parte totalmente vittoriosa;
in base poi al secondo comma dell'art. 92 è rimesso al potere del giudice l'accertamento della sussistenza dei giusti motivi, e quindi, l'apprezzamento dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese stesse. Tale potere è discrezionale (Cass, 7 marzo 2001 n. 3272; Cass. 3 luglio 2000 n. 8889; Cass. 27 marzo 2000 n. 5390) e può essere esercitato senza la necessità di alcuna specifica motivazione (Cass. 1^ settembre 2003 n. 12744). Ne consegue che la decisione del giudice di merito, in materia di spese processuali, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge solo quando le spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa: non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice sulla opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime salvo che le ragioni addotte siano palesemente illogiche o contraddittorie e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (cfr. Cass. 1 settembre 2003 n. 12744; Cass. 12 luglio 2000 n. 9271). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato conto della sua determinazione di compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio, evidenziando una molteplicità di ragioni, rappresentate, oltre che dal carattere intrinsecamente negoziale della definizione della controversia e, quindi, dalla mancanza di un riconoscimento da parte della Società, anche dalla presenza di decisioni di segno diverso in ordine alla soluzione delle problematiche introdotte con le azioni giudiziarie intentate dai lavoratori, ed altresì dalla ricorrenza di giusti concorrenti motivi.
La decisione assunta (che non implica una condanna) e la relativa motivazione per come articolata, superano evidentemente ogni questione circa l'esigenza di indagare in ordine alla cd. "soccombenza virtuale", sicché nessuna fondata censura può muoversi, sotto gli esposti profili, alla impugnata pronuncia. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della S.P.A. Poste Italiane, delle spese del presente giudizio, liquidate in E. 15,00 oltre E. 500,00 (cinquecento/00) per onorari, ed oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2005