Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2005, n. 9260
CASS
Sentenza 4 maggio 2005

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La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2005, n. 9260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9260
    Data del deposito : 4 maggio 2005

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