Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2023, n. 21681
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Sentenza 20 luglio 2023

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Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 19 aprile 2023, con numero di registro generale 12606/2022. Le parti coinvolte sono un lavoratore, ricorrente, e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, controricorrente. Il lavoratore contestava il licenziamento per giusta causa, sostenendo che l'Amministrazione avesse violato le norme sulla privacy e sull'utilizzo delle telecamere di sicurezza, nonché l'erronea valutazione della condotta contestata. In particolare, il ricorrente sosteneva che le registrazioni video non potessero essere utilizzate come prova per il licenziamento, in quanto non era stata fornita adeguata informativa al personale.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento. Ha argomentato che le telecamere erano installate per motivi di sicurezza e che la loro utilizzazione per verificare la presenza del lavoratore era conforme alla normativa vigente. Inoltre, ha sottolineato l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, affermando che l'intenzionalità della condotta del lavoratore era stata adeguatamente provata. La Corte ha anche evidenziato che la condotta del lavoratore, consistente nell'inserimento fraudolento di orari di lavoro, integrava la fattispecie di falsa attestazione di presenza, giustificando così la sanzione espulsiva.

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Massime1

In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2023, n. 21681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21681
    Data del deposito : 20 luglio 2023

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