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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PER L'IMPRESA
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 296/2023;
promossa da:
(C.F. - ), in persona del l.r.p.t., patrocinata Parte_1 P.IVA_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede in via degli Offici n.
14 è ex lege domiciliata (p.e.c.: ; Email_1
appellante
contro
(C.F. e numero COroparte_1 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena , Gruppo IVA P.IVA_2
), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Sovicille (SI), via del Crocino n. 2, P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. C116590, Sezione Cooperative a
Mutualità Prevalente, all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 8057, P.IVA_ codice ABI , aderente al iscritto all'Albo COroparte_2
pagina 1 di 14 dei Gruppi Bancari con capogruppo che ne esercita la direzione e CP_2 coordinamento, in persona del dott. rappresentante della medesima CP_3 come da procura del 28.7.2022 ai rogiti del Dott. , Notaio in Siena, rep. Persona_1
22620 – racc. 10794, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Costanzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ellera di Corciano (PG), via A. Ponchielli n. 30 (p.e.c.
; Email_2
appellata
e nei confronti di
(C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma COroparte_4
), con unico socio costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 e s.m.i. P.IVA_5 con sede legale in Roma in Lungotevere Flaminio n. 18, in persona del l.r.p.t. e, per essa, la mandataria (nuova denominazione assunta da con CP_5 CP_6 sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, (iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale p. IVA in persona del l.r.p.t., P.IVA_6 P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini, ed elettivamente domiciliata presso il 2 suo studio in Perugia, via Baglioni n. 24 (p.e.c. ; Email_3
appellata
e di
(C.F. – ), domiciliata in COroparte_7 COroparte_8 C.F._1
Assisi (PG), viale Patrono D'Italia n.43/3 B e COroparte_9
, in persona del l.r.p.t.,
[...] appellate contumaci
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità extracontrattuale della creditrice assegnataria di somme con ordinanza del Giudice dell'esecuzione
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.12.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Parte
(d'ora innanzi breviter “ ) ha gravato l'ordinanza del Parte_1
pagina 2 di 14 28.4.2023, n. Rep 1265/23, emessa dal Tribunale di Perugia in esito a rito sommario di cognizione (proc. R.G. n. 2832/2022), con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di (d'ora innanzi breviter “ ”). COroparte_10 CP_1
Va precisato che ha ceduto il credito, antecedentemente all'instaurato CP_10 giudizio di primo grado, a (terza chiamata nel giudizio di COroparte_7 primo grado), cedente, a sua volta, il credito (con effetto giuridico a partire dall'1.7.2023) a rappresentata dalla mandataria COroparte_4 CP_5
[...]
L'appellante ha notificato l'appello anche a e a COroparte_8 [...]
. COroparte_9
Col primo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 686 c.p.c. e 2740 c.c. nonché 2906 c.c. Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla violazione della preesistente garanzia patrimoniale. Errata pretermissione del sequestro correttamente denunciato nella dichiarazione di quantità. Risarcimento del danno”, ha dedotto l'erroneità della statuizione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il vincolo apposto dal sequestro fosse inefficace nei confronti dei pignoramenti successivi, giacché il vincolo di indisponibilità 3 in favore dell'appellante si era costituito solo al momento della pubblicazione della sentenza della Corte dei conti, in data 12.11.2018, o, quantomeno, con il deposito dell'istanza di conversione del sequestro in pignoramento (il 28.12.2018), del che, essendo tali effetti comunque successivi all'intrapreso pignoramento di , CP_1 Parte non si era verificata alcuna pretermissione in danno di
La statuizione è stata criticata sostenendo che: in forza dell'art. 2906 c.c. il principio sarebbe l'opposto, non avendo effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità alle regole stabilite per il pignoramento;
il disposto normativo citato prevederebbe infatti in favore del creditore sequestrante, la retrodatazione degli effetti del pignoramento al momento del sequestro, di cui non potrebbero beneficare altri soggetti diversi dal sequestrante medesimo.
Col secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 686 c.p.c. e 2740 c.c. sotto altro profilo e dell'art. 2043 c.c. Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla sussistenza del fatto proprio colpevole di (oggi ”, ha censurato la sentenza nella CP_10 CP_1
pagina 3 di 14 parte in cui non ha considerato l'erroneità della statuizione con la quale è stato consolidato il pregiudizio subìto, riconducibile alla condotta del terzo pignorato, il quale, dichiarando l'esistenza del sequestro conservativo, avrebbe, nella sua qualità di custode, dovuto usare adeguata diligenza e, prima di avviare i pagamenti in favore di
, effettuare opportune verifiche circa la sorte del sequestro conservativo, e, CP_1 se del caso, accantonare in via cautelativa 1/5 dello stipendio della debitrice, senza riversarlo ad alcun creditore, in attesa della sentenza esecutiva a favore dell'altra creditrice procedente.
Secondo l'appellante, la pronuncia sarebbe errata giacché l'ordinanza di assegnazione era chiara e non equivoca nel non considerare il sequestro (la cui sussistenza era stata invece dichiarata) ed il terzo pignorato non poteva che darvi piena e letterale esecuzione, senza poter operare alcun sindacato di merito e senza che fosse necessaria alcuna “indagine”.
Il terzo motivo, rubricato: “Violazione dell'art. 2043 c.c. Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla sussistenza del fatto proprio colpevole di (oggi CP_10 CP_1
”, si è incentrato sulla critica al mancato riconoscimento della condotta colposa 4
[...] della - consistente nell'avere taciuto, benché ne fosse a conoscenza, CP_1
l'errore in cui era incorsa l'ordinanza di assegnazione chiedendo al terzo esecutato CO ( di prestarvi esecuzione - che le aveva provocato un danno ingiusto identificabile nella pretermissione della sua posizione di creditore sequestratario, nonostante fosse stata evidenziata, nell'ambito della dichiarazione resa nel processo esecutivo con creditrice istante la stessa la presenza del sequestro conservativo contabile. CP_1
Secondo l'appellante il danno subìto sarebbe stimabile prendendo a riferimento CO l'importo delle somme oggetto di pignoramento versate al creditore da sino al pensionamento di , avvenuto il 20.4.2023, sicché la domanda COroparte_8 CO risarcitoria era identificata nelle somme versate da in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione che, in tesi, le avrebbero dovuto essere state corrisposte a soddisfazione del proprio credito.
Col quarto ed ultimo motivo, rubricato: “Violazione dell'art. 92 c.c. Carenza di motiva- zione in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore di COroparte_7
Riforma integrale della statuizione sulle spese”, ha contestato la regolamentazione
[...]
pagina 4 di 14 delle spese di lite da una parte ritenendo ingiusta la condanna alle spese gravante su di lei nei confronti della terza chiamata in quanto vocata in COroparte_7 giudizio in seguito all'eccezione avanzata dalla resistente principale , CP_1 dall'altra instando per la condanna di al pagamento delle spese di lite del CP_1 doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 5.12.2023 si è costituita , effettivo contraddittore CP_1 dell'appellante, che ha insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva e sull'assenza di qualsivoglia condotta negligente a lei imputabile.
Ha dedotto che: il rimedio esperibile avverso il provvedimento, in tesi foriero di Parte danno per sarebbe consistito nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; ai sensi dell'art. 545 c.p.c., ultimo comma, il terzo pignorato avrebbe potuto dare atto, stante la diversa natura dei crediti azionati, della conversione del sequestro in pignoramento, così ricorrendo il concorso simultaneo dei crediti che avrebbe consentito di elevare il compendio pignorabile della debitrice sino alla metà.
Mentre non si è costituita con comparsa del 9.11.2023 si è COroparte_7 costituita la cessionaria la quale ha eccepito il passaggio in 5 COroparte_4 giudicato del capo dell'ordinanza sulla legittimazione passiva della cedente CP_1
, e, senza entrare nel merito della questione intercorrente tra l'appellante e la
[...]
, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle questioni oggetto di CP_1 causa, chiedendo però una diversa regolamentazione delle spese di lite in quanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era stata sì avanzata da , ma CP_1 Parte era anche vero che ritenendola fondata, aveva poi chiamato in causa la società cessionaria, chiedendone comunque la condanna e rivolgendo, nei confronti di questa, domande dirette. Ha poi precisato la propria legittimazione per intervenuta cessione del credito in proprio favore da con effetto a far data dall'1.7.2023, COroparte_12 contrastando conclusivamente solo il capo dell'ordinanza relativo alle spese di lite.
Non si sono costituite in giudizio, pur se regolarmente citate, e COroparte_8
. COroparte_9
Le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni e successive note conclusionali, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di COroparte_7 CP_8
pagina 5 di 14 e perché ritualmente evocate nel CP_8 COroparte_9 giudizio di appello non si sono costituite.
Va poi rilevato che sul capo dell'ordinanza relativo al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , per aver ceduto il credito vantato nei CP_1 confronti di a si è consolidato il giudicato COroparte_8 COroparte_7 processuale per acquiescenza dell'appellante. , nel formulare richiesta di CP_1 revisione della medesima questione, non ha formulato autonomo appello incidentale, limitandosi soltanto a ribadire quanto eccepito in tal senso nel procedimento anteriore.
E' appena il caso di aggiungere che era stata ad avere dato origine CP_1 alla procedura esecutiva nei confronti di (R.G. Es. Mob. n. 913/2018), COroparte_8 definita con ordinanza di assegnazione del 6.12.2018, e, come tale, era il soggetto giuridico titolato all'assegnazione delle somme decurtate presso terzi (v. fascicolo di parte appellante: doc. n.12). cessionaria della creditrice COroparte_7 procedente, ha poi messo in esecuzione detta ordinanza di assegnazione incassando la trattenuta di 1/5 sullo stipendio della debitrice , soltanto a decorrere dal COroparte_8 mese di novembre 2019. In definitiva, le ragioni di non sono proponibili nei 6 confronti della terza chiamata, in quanto già estranea alle succedute vicende processuali, avendo soltanto acquistato a titolo oneroso con atto del 7.12.2018 il credito da (v. fascicolo di parte appellata: doc. n.3). A maggior ragione CP_1
l'estraneità alla lite vale per COroparte_7 Parte Giova comunque osservare in termini decisivi che ha proposto una domanda di accertamento avente ad oggetto l'asserito fatto illecito commesso ai suoi danni da
, che le avrebbe provocato il pregiudizio costituito dall'assegnazione di CP_1 somme alla Banca (“ al tempo dell'azionato pignoramento nella procedura CP_10 rubricata al n.913/2018 R.G. .), e il conseguente risarcimento del danno, sicché CP_13 ha rilevanza l'individuazione del soggetto che ha posto in essere l'eventuale condotta illecita e non le vicende della cessione del credito.
Ne deriva che i cessionari non interessano il contraddittorio processuale. Parte Col primo motivo si è lamentato di aver subìto un danno ingiusto identificabile nella pretermissione della propria posizione di creditore sequestrante, nonostante fosse stata evidenziata, nell'ambito della dichiarazione resa nel processo pagina 6 di 14 esecutivo in cui non era parte (l'esecuzione mobiliare n. 913/2018) la presenza del mezzo di conservazione della garanzia costituito dal sequestro autorizzato nel giudizio contabile nei confronti di . sarebbe, quindi, il soggetto COroparte_8 CP_1 responsabile del danno in questione giacché, seppure a conoscenza del sequestro, in CO forza della dichiarazione resa dal terzo pignorato aveva taciuto sulla presenza del vincolo, poi venuto ad evidenza per l'appellante al momento della comunicazione della CO nota di precisazione del terzo pignorato del 31.8.2023, pervenuta all'esito della procedura per la conversione del sequestro (la n. 1855/2018 R.G.ES. mob.), con la quale si informava che alcuna trattenuta era eseguibile sullo stipendio della debitrice CP_8 in quanto era già in corso un pignoramento presso terzi in favore di
[...] [...]
con scadenza presunta alla data del 31.8.2023. CP_10
E sul punto l'appellante ha sostenuto che per la mancanza di azioni a disposizione con cui fare valere l'anteriorità del diritto sulle somme pignorate, avesse attivato la tutela risarcitoria nei confronti di , estendendola, poi, nei confronti del CP_1 terzo chiamato, vocando nel procedimento la debitrice ed il terzo pignorato al solo fine di consentirne l'eventuale opponibilità della decisione, senza azionare pretese dirette 7 nei loro confronti. Ha evidenziato anche che il rimedio tipico esperibile sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi (non esperibili l'opposizione di terzo e l'opposizione all'esecuzione), senonché non aveva partecipato alla procedura esecutiva che, in tesi,
l'aveva pretermessa nel proprio diritto di assegnazione, erigendosi oramai quale elemento impeditivo le ordinanze di assegnazione nelle definite procedure esecutive mobiliari: la n. 913/2018 e la n. 1855/2018.
Per vero, ulteriori rimedi erano offerti dall'ordinamento in favore della creditrice asseritamente pretermessa nell'assegnazione del credito ovvero: il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo o, ancora, l'ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non fosse più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (Cass., Ord. 12690 del 21.4.2022, Rv.
664812 - 01) a nulla ostando che la creditrice avrebbe potuto anche instare per la rimessione in termini al fine di proporre, comunque, opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione conosciuta, soltanto, per mezzo della nota di precisazione comunicata dal terzo pignorato. Tali osservazioni contribuiscono a rendere pagina 7 di 14 non convincente la tutela risarcitoria azionata dall'appellante nei confronti della Banca - altra creditrice prioritariamente assegnataria delle somme del terzo pignorato (a diverso titolo) - per responsabilità aquiliana consistente nell'aver taciuto l'esistenza del sequestro contabile anteriormente iscritto rispetto la promossa procedura esecutiva.
Posto che quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulti l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'art. 498 c.p.c., così come prescrive l'art. 158 disp. att.ne c.p.c., in modo da consentire al sequestrante di inserirsi nel processo di esecuzione per far valere i suoi diritti sui beni del debitore in genere e su quelli oggetto del sequestro, disponendo l'ultimo comma che “In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita”, non si comprende, quanto al danno lamentato, come l'appellante pretenda fondare una responsabilità a carico di che ha agito per l'ottenimento di un CP_1 suo proprio credito (per debiti di natura bancaria) antecedentemente all'insorto (e Parte consolidato) sequestro di Peraltro, la condotta lamentata trova un'evidente giustificazione nel provvedimento che ha assegnato a le somme pignorate 8 CP_10 sino alla concorrenza del debito accertato una volta acquisita anche (e non contestata) la CO corretta dichiarazione del terzo pignorato
E se è vero che qui iure suo utitur neminem laedit, è anche vero che esente da CO responsabilità appare il terzo pignorato proprio con riferimento alla procedura esecutiva intrapresa da (la 913/2018), avendo fornito una dichiarazione CP_10 veritiera e non contestata, non potendosi confondere - e non giovando interrogarsi - su quanto avrebbe dovuto fare invece il medesimo terzo pignorato nella procedura Parte esecutiva introdotta successivamente da non avendo rilevanza tale accertamento rispetto al thema decidendum incentrato su una domanda risarcitoria extracontrattuale. Parte Inoltre, il diritto di credito vantato da non è estinto o contestato. Anzi vale proprio l'opposto come dimostra ciò, che è divenuto oggetto di provvedimento di definitiva assegnazione, essendo andato il pignoramento mobiliare intrapreso successivamente all'iniziativa dell'istituto di credito in coda rispetto la pretesa al tempo azionata da CP_10
E' anche appena il caso di accennare che all'atto del pensionamento di CP_8
pagina 8 di 14 avvenuto in data 20.4.2023, dissolvendosi la posizione del terzo pignorato CP_8 CO
l'INPS sarebbe comunque stata il sostituto del terzo pignorato (citato nei CO provvedimenti di assegnazione quale soggetto concorrente e subentrante rispetto e destinatario della pretesa di credito) oramai soggetto posto in grado di adempiere al Parte versamento del credito di avendo il pignoramento mobiliare di - CP_1 continuato senza soluzione di continuità - scadenza (presunta) alla data del 31.8.2023.
Il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può ritenersi decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 5805/2017; v. anche: Cass. 8767/2011; Cass.
24542/2009). Sicché, già ciò sarebbe sufficiente per rigettare l'appello.
Tuttavia, si osserva ancora che: è esatto affermare che il vincolo di indisponibilità in favore dell'appellante si sarebbe costituito solo al momento della pubblicazione della sentenza della Corte dei conti in data 12.11.2018 o, quantomeno, con il deposito 9 dell'istanza di conversione del sequestro in pignoramento, depositata il 28.12.2018; il procedimento esecutivo mobiliare presso terzi iscritto da (al n. R.G.E. CP_10
913/2018) si è estinto con ordinanza di assegnazione del 6.12.2018, mentre la procedura Parte esecutiva mobiliare presso terzi promossa da (azionata con istanza di conversione del pignoramento) è stata iscritta a ruolo in data 28.12.2018 (al n. R.G. 1855/2018) concludendosi poi col provvedimento di assegnazione del 16.5.2022, poi rettificato con successivo provvedimento del 27.5.2022, arco temporale in cui si è inserito il sequestro conservativo azionato nei confronti di , disposto con provvedimento COroparte_8 del 20.11.2017.
Ora, in tema di successione e conflitto apparente tra sequestro conservativo e pignoramento l'ordinanza segue un indirizzo giurisprudenziale non equivoco, sebbene assai discusso, che la Corte ritiene di condividere.
Il sequestro conservativo su crediti si effettua nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 678 c.p.c.) e si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva (art. 685 c.p.c.). La ratio è che pagina 9 di 14 fino a quando il credito è in contestazione, e non vi è un provvedimento di condanna esecutivo, il provvedimento conservativo, pur contornando un vincolo di indisponibilità nei confronti della debitrice, rimane ad efficacia precaria, giacché il creditore è privo di titolo esecutivo.
Siffatto vincolo ben può decadere con la pronuncia definitiva, ed anche per fatto sopravvenuto. Diverrebbe, pertanto, irragionevole ritenere che gli effetti del mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale vadano a pregiudicare chi ha già consolidato un suo proprio titolo ed azionato una procedura esecutiva di cui, nella specie, poteva giovarsi avendo peraltro iscritto il pignoramento in data antecedente CP_10 rispetto la comunicazione della sentenza contabile alle parti.
Ragioni di ordine sistematico inducono poi a ritenere fondamentale la distinzione concettuale tra il pignoramento e il sequestro.
Il primo è l'atto, con cui ha inizio il processo di esecuzione e i suoi effetti, a favore del creditore pignorante, in rapporto all'efficacia degli atti pregiudizievoli successivi al pignoramento stesso. Ed il fatto che l'indisponibilità dei beni pignorati va coordinata ai soli fini della vendita e dell'assegnazione e, cioè, ai fini della esecuzione, è dimostrato 10 dalla caducità del vincolo stesso, destinato a venir meno per cessazione della sua efficacia (art. 497 c.p.c.), per estinzione del processo esecutivo (art. 632 c.p.c.), per dichiarazione di nullità o per la sua conversione (art. 495 c.p.c.): se invece l'indisponibilità nascesse da una situazione di diritto sostanziale, essa dovrebbe continuare a sussistere.
Invece, il sequestro conservativo, come mezzo di garanzia teso ad escludere gli atti pregiudizievoli a danno delle ragioni di credito del sequestrante, giova soltanto a chi se ne avvale. Ed il vincolo di indisponibilità delle somme - correttamente rilevato dal primo Giudice come consolidato per effetto della esecutività della sentenza contabile, ovvero con il deposito della istanza di conversione del sequestro in pignoramento - ha effetti sostanziali di cui si avvantaggia il creditore sequestrante ma che, come tali, non vanno ad incidere sul diritto di assegnazione (processuale) vantato dal creditore (già) procedente. Ciò anche perché, come detto, sinché il provvedimento (anche confermativo della misura cautelare conservativa) non acquisisce efficacia esecutiva e, più ancora, diviene definitivo, il diritto azionato rimane incerto, ed il vincolo pagina 10 di 14 preesistente può anche caducare.
Con l'istanza di conversione si ha invece un mero allacciamento del pignoramento al sequestro, e non una sovrapposizione "ex tunc" del primo al secondo, discendendo ciò dal carattere intrinsecamente diverso delle due situazioni giuridiche. Del resto, l'effetto automatico della conversione, ex. art. 686 c.p.c., deriva solo dall'esigenza di una maggiore tutela del sequestrante il quale, altrimenti, al momento in cui ottiene sentenza di condanna esecutiva, sarebbe costretto a far notificare al debitore un atto di pignoramento;
l'allacciamento non può, peraltro, eliminare la diversa natura giuridica dei due atti.
La lettura dei richiamati istituti è utile in quanto, evidenziandone tale congenita differenza, consente di disattendere la lettura operata dall'appellante dell'art. 2906 c.c., norma tesa a salvaguardia della somma posta sotto il vincolo del sequestro ma che non può essere intesa come disposizione che permette di annullare qualsiasi atto patrimoniale compiuto nei confronti del creditore sequestrante, e le somme assegnate al creditore procedente non equivalgono all'assegnazione di quelle sottoposte a sequestro.
Allora, il punto fondamentale della pretesa attiene alla pretermissione nella 11 soddisfazione del credito, e non al pregiudizio subìto dall'assegnazione ad altro creditore e, venendo al secondo motivo di appello, può darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il pignoramento, derivante da conversione del sequestro, non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Ne segue che il creditore nella successiva esecuzione non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli, relativi ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento.
Tale indirizzo scongiura la tesi, per vero assai discussa, della validità degli effetti ex tunc della conversione del sequestro in pignoramento, giacché la conversione va intesa come una congiuntura tra i diversi effetti dei due istituti.
Se ciò è vero, l'analisi della condotta tenuta dal terzo pignorato nella procedura di conversione richiesta dall'appellante, pure se ritenuta ipoteticamente foriera di responsabilità dal primo Giudice, con un criterio però astratto e probabilistico, diviene irrilevante rispetto al thema decidendum perché nella procedura esecutiva n.913/2018 il terzo pignorato ha reso una dichiarazione corretta in quanto dava atto del sequestro pagina 11 di 14 conservativo autorizzato, e non contestata, sulla scorta della quale il G.E. ha poi provveduto ad emettere l'ordinanza di assegnazione definitoria della procedura.
Il danno lamentato deve, dunque, essere ricondotto agli effetti esauriti di quella procedura come azionato nei confronti di , alla quale, per quanto detto, CP_1 non risulta imputabile, oltre che per difetto di allegazione specifica e di sufficiente dimostrazione causale, per negligenza od imprudenza nell'attivazione di un diritto suo proprio.
Non è neanche utile analizzare le condotte successivamente tenute dal terzo CO pignorato nella procedura esecutiva per conversione, momento nel quale, se si fosse attivata avrebbe potuto forse precisare il concorso dei diritti vantati con una conseguente possibilità di perequazione dei crediti in sede di distribuzione del ricavato, come anche sostenuto dall'appellata.
Anche tale doglianza non coglie dunque nel segno.
Venendo al terzo motivo di appello, si è detto che non sussista responsabilità colposa imputabile alla . Va aggiunto che l'astratto pregiudizio CP_1 prospettato da - come il mancato rispetto degli adempimenti previsti a termini di 12 procedura esecutiva che pure non risultano essere stati analiticamente sollevati - non consiste in un danno subìto per condotta colposa della creditrice già assegnataria delle somme, quanto, piuttosto, in un diniego di giustizia (consumato con la mancata partecipazione all'esaurita procedura esecutiva n. 913/2018) che non può essere addossato all'appellata quale neppure poteva sapere se la propria COroparte_14 assegnazione avrebbe pregiudicato l'altra creditrice sequestrante - anche per la presenza nella procedura esecutiva esaurita per prima il concorso di diversi adempimenti cui erano tenuti i soggetti coinvolti, tutti prioritari e concorrenti all'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, ritenuta errata dall'appellante medesima.
Del resto il controllo della correttezza della formazione di tale provvedimento sarebbe spettato, quantomeno nell'ultima fase del procedimento, al G.E. Considerazione questa che va a corroborare il mancato coordinamento della tipologia di rimedio prescelto (e quindi della azione) dall'appellante rispetto il risultato che si pretendeva e, si pretende, ottenere mediante la riforma della pronuncia gravata.
pagina 12 di 14 L'appello va dunque rigettato perché infondato, ed il quarto motivo di appello va pure disatteso perché essendo teso ad ottenere una diversa regolamentazione delle spese di lite in favore dell'appellante, subisce l'effetto della sua soccombenza.
Va precisato che non ha preso parte al procedimento COroparte_4 di primo grado e non ha formulato, in veste di cessionaria, impugnazione incidentale relativamente all'omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite in suo favore. Consegue che la regolamentazione delle stesse riguarda soltanto il presente grado di giudizio ove deve considerarsi che essa cessionaria è stata vocata in forza di una domanda già esperita nei confronti della sua cedente, antecedente cessionaria (
[...] Parte
, e che ha rivolto domande anche a tale soggetto, sicché anche COroparte_7
a detto rapporto processuale va applicato il criterio della soccombenza, avuto riguardo per la liquidazione alla semplicità delle questioni trattate ed alla mancanza di un reale difesa rispetto alle ragioni dell'appellante.
Le spese del vanno dunque liquidate fra tutte le parti come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (da € 26.001,00 ad €
52.000,00) di cui al d.m. 10.3.2014 n.55, d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. 13
13.8.2022 n. 147, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla semplicità dell'affare, nonché al risultato conseguito.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le parti contumaci.
Si dà atto che l'appellante, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater 1-quater d.P.R. n. 115 del
2002, deve pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di di e R.T.S. sede di Perugia, così dispone: COroparte_7 COroparte_8 rigetta l'appello; condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a rifondere i Parte_1
pagina 13 di 14 compensi professionali del grado di appello all'appellata
[...]
, in persona del l.r.p.t., che liquida in COroparte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a rifondere i Parte_1 compensi professionali del grado di appello all'appellata COroparte_4 in persona del l.r.p.t., che liquida in € 1.800,00, oltre il rimborso forfettario i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara le spese del grado irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le parti contumaci e COroparte_7 COroparte_8 COroparte_9
, in persona del l.r.p.t.;
[...] dichiara che l'appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, al il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Perugia, 13.3.2025.
Il Presidente est. 14
dott. Claudio Baglioni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PER L'IMPRESA
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 296/2023;
promossa da:
(C.F. - ), in persona del l.r.p.t., patrocinata Parte_1 P.IVA_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede in via degli Offici n.
14 è ex lege domiciliata (p.e.c.: ; Email_1
appellante
contro
(C.F. e numero COroparte_1 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena , Gruppo IVA P.IVA_2
), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Sovicille (SI), via del Crocino n. 2, P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. C116590, Sezione Cooperative a
Mutualità Prevalente, all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 8057, P.IVA_ codice ABI , aderente al iscritto all'Albo COroparte_2
pagina 1 di 14 dei Gruppi Bancari con capogruppo che ne esercita la direzione e CP_2 coordinamento, in persona del dott. rappresentante della medesima CP_3 come da procura del 28.7.2022 ai rogiti del Dott. , Notaio in Siena, rep. Persona_1
22620 – racc. 10794, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Costanzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ellera di Corciano (PG), via A. Ponchielli n. 30 (p.e.c.
; Email_2
appellata
e nei confronti di
(C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma COroparte_4
), con unico socio costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 e s.m.i. P.IVA_5 con sede legale in Roma in Lungotevere Flaminio n. 18, in persona del l.r.p.t. e, per essa, la mandataria (nuova denominazione assunta da con CP_5 CP_6 sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, (iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale p. IVA in persona del l.r.p.t., P.IVA_6 P.IVA_7 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini, ed elettivamente domiciliata presso il 2 suo studio in Perugia, via Baglioni n. 24 (p.e.c. ; Email_3
appellata
e di
(C.F. – ), domiciliata in COroparte_7 COroparte_8 C.F._1
Assisi (PG), viale Patrono D'Italia n.43/3 B e COroparte_9
, in persona del l.r.p.t.,
[...] appellate contumaci
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità extracontrattuale della creditrice assegnataria di somme con ordinanza del Giudice dell'esecuzione
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.12.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Parte
(d'ora innanzi breviter “ ) ha gravato l'ordinanza del Parte_1
pagina 2 di 14 28.4.2023, n. Rep 1265/23, emessa dal Tribunale di Perugia in esito a rito sommario di cognizione (proc. R.G. n. 2832/2022), con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di (d'ora innanzi breviter “ ”). COroparte_10 CP_1
Va precisato che ha ceduto il credito, antecedentemente all'instaurato CP_10 giudizio di primo grado, a (terza chiamata nel giudizio di COroparte_7 primo grado), cedente, a sua volta, il credito (con effetto giuridico a partire dall'1.7.2023) a rappresentata dalla mandataria COroparte_4 CP_5
[...]
L'appellante ha notificato l'appello anche a e a COroparte_8 [...]
. COroparte_9
Col primo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 686 c.p.c. e 2740 c.c. nonché 2906 c.c. Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla violazione della preesistente garanzia patrimoniale. Errata pretermissione del sequestro correttamente denunciato nella dichiarazione di quantità. Risarcimento del danno”, ha dedotto l'erroneità della statuizione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il vincolo apposto dal sequestro fosse inefficace nei confronti dei pignoramenti successivi, giacché il vincolo di indisponibilità 3 in favore dell'appellante si era costituito solo al momento della pubblicazione della sentenza della Corte dei conti, in data 12.11.2018, o, quantomeno, con il deposito dell'istanza di conversione del sequestro in pignoramento (il 28.12.2018), del che, essendo tali effetti comunque successivi all'intrapreso pignoramento di , CP_1 Parte non si era verificata alcuna pretermissione in danno di
La statuizione è stata criticata sostenendo che: in forza dell'art. 2906 c.c. il principio sarebbe l'opposto, non avendo effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità alle regole stabilite per il pignoramento;
il disposto normativo citato prevederebbe infatti in favore del creditore sequestrante, la retrodatazione degli effetti del pignoramento al momento del sequestro, di cui non potrebbero beneficare altri soggetti diversi dal sequestrante medesimo.
Col secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 686 c.p.c. e 2740 c.c. sotto altro profilo e dell'art. 2043 c.c. Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla sussistenza del fatto proprio colpevole di (oggi ”, ha censurato la sentenza nella CP_10 CP_1
pagina 3 di 14 parte in cui non ha considerato l'erroneità della statuizione con la quale è stato consolidato il pregiudizio subìto, riconducibile alla condotta del terzo pignorato, il quale, dichiarando l'esistenza del sequestro conservativo, avrebbe, nella sua qualità di custode, dovuto usare adeguata diligenza e, prima di avviare i pagamenti in favore di
, effettuare opportune verifiche circa la sorte del sequestro conservativo, e, CP_1 se del caso, accantonare in via cautelativa 1/5 dello stipendio della debitrice, senza riversarlo ad alcun creditore, in attesa della sentenza esecutiva a favore dell'altra creditrice procedente.
Secondo l'appellante, la pronuncia sarebbe errata giacché l'ordinanza di assegnazione era chiara e non equivoca nel non considerare il sequestro (la cui sussistenza era stata invece dichiarata) ed il terzo pignorato non poteva che darvi piena e letterale esecuzione, senza poter operare alcun sindacato di merito e senza che fosse necessaria alcuna “indagine”.
Il terzo motivo, rubricato: “Violazione dell'art. 2043 c.c. Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla sussistenza del fatto proprio colpevole di (oggi CP_10 CP_1
”, si è incentrato sulla critica al mancato riconoscimento della condotta colposa 4
[...] della - consistente nell'avere taciuto, benché ne fosse a conoscenza, CP_1
l'errore in cui era incorsa l'ordinanza di assegnazione chiedendo al terzo esecutato CO ( di prestarvi esecuzione - che le aveva provocato un danno ingiusto identificabile nella pretermissione della sua posizione di creditore sequestratario, nonostante fosse stata evidenziata, nell'ambito della dichiarazione resa nel processo esecutivo con creditrice istante la stessa la presenza del sequestro conservativo contabile. CP_1
Secondo l'appellante il danno subìto sarebbe stimabile prendendo a riferimento CO l'importo delle somme oggetto di pignoramento versate al creditore da sino al pensionamento di , avvenuto il 20.4.2023, sicché la domanda COroparte_8 CO risarcitoria era identificata nelle somme versate da in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione che, in tesi, le avrebbero dovuto essere state corrisposte a soddisfazione del proprio credito.
Col quarto ed ultimo motivo, rubricato: “Violazione dell'art. 92 c.c. Carenza di motiva- zione in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore di COroparte_7
Riforma integrale della statuizione sulle spese”, ha contestato la regolamentazione
[...]
pagina 4 di 14 delle spese di lite da una parte ritenendo ingiusta la condanna alle spese gravante su di lei nei confronti della terza chiamata in quanto vocata in COroparte_7 giudizio in seguito all'eccezione avanzata dalla resistente principale , CP_1 dall'altra instando per la condanna di al pagamento delle spese di lite del CP_1 doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 5.12.2023 si è costituita , effettivo contraddittore CP_1 dell'appellante, che ha insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva e sull'assenza di qualsivoglia condotta negligente a lei imputabile.
Ha dedotto che: il rimedio esperibile avverso il provvedimento, in tesi foriero di Parte danno per sarebbe consistito nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; ai sensi dell'art. 545 c.p.c., ultimo comma, il terzo pignorato avrebbe potuto dare atto, stante la diversa natura dei crediti azionati, della conversione del sequestro in pignoramento, così ricorrendo il concorso simultaneo dei crediti che avrebbe consentito di elevare il compendio pignorabile della debitrice sino alla metà.
Mentre non si è costituita con comparsa del 9.11.2023 si è COroparte_7 costituita la cessionaria la quale ha eccepito il passaggio in 5 COroparte_4 giudicato del capo dell'ordinanza sulla legittimazione passiva della cedente CP_1
, e, senza entrare nel merito della questione intercorrente tra l'appellante e la
[...]
, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle questioni oggetto di CP_1 causa, chiedendo però una diversa regolamentazione delle spese di lite in quanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era stata sì avanzata da , ma CP_1 Parte era anche vero che ritenendola fondata, aveva poi chiamato in causa la società cessionaria, chiedendone comunque la condanna e rivolgendo, nei confronti di questa, domande dirette. Ha poi precisato la propria legittimazione per intervenuta cessione del credito in proprio favore da con effetto a far data dall'1.7.2023, COroparte_12 contrastando conclusivamente solo il capo dell'ordinanza relativo alle spese di lite.
Non si sono costituite in giudizio, pur se regolarmente citate, e COroparte_8
. COroparte_9
Le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni e successive note conclusionali, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di COroparte_7 CP_8
pagina 5 di 14 e perché ritualmente evocate nel CP_8 COroparte_9 giudizio di appello non si sono costituite.
Va poi rilevato che sul capo dell'ordinanza relativo al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , per aver ceduto il credito vantato nei CP_1 confronti di a si è consolidato il giudicato COroparte_8 COroparte_7 processuale per acquiescenza dell'appellante. , nel formulare richiesta di CP_1 revisione della medesima questione, non ha formulato autonomo appello incidentale, limitandosi soltanto a ribadire quanto eccepito in tal senso nel procedimento anteriore.
E' appena il caso di aggiungere che era stata ad avere dato origine CP_1 alla procedura esecutiva nei confronti di (R.G. Es. Mob. n. 913/2018), COroparte_8 definita con ordinanza di assegnazione del 6.12.2018, e, come tale, era il soggetto giuridico titolato all'assegnazione delle somme decurtate presso terzi (v. fascicolo di parte appellante: doc. n.12). cessionaria della creditrice COroparte_7 procedente, ha poi messo in esecuzione detta ordinanza di assegnazione incassando la trattenuta di 1/5 sullo stipendio della debitrice , soltanto a decorrere dal COroparte_8 mese di novembre 2019. In definitiva, le ragioni di non sono proponibili nei 6 confronti della terza chiamata, in quanto già estranea alle succedute vicende processuali, avendo soltanto acquistato a titolo oneroso con atto del 7.12.2018 il credito da (v. fascicolo di parte appellata: doc. n.3). A maggior ragione CP_1
l'estraneità alla lite vale per COroparte_7 Parte Giova comunque osservare in termini decisivi che ha proposto una domanda di accertamento avente ad oggetto l'asserito fatto illecito commesso ai suoi danni da
, che le avrebbe provocato il pregiudizio costituito dall'assegnazione di CP_1 somme alla Banca (“ al tempo dell'azionato pignoramento nella procedura CP_10 rubricata al n.913/2018 R.G. .), e il conseguente risarcimento del danno, sicché CP_13 ha rilevanza l'individuazione del soggetto che ha posto in essere l'eventuale condotta illecita e non le vicende della cessione del credito.
Ne deriva che i cessionari non interessano il contraddittorio processuale. Parte Col primo motivo si è lamentato di aver subìto un danno ingiusto identificabile nella pretermissione della propria posizione di creditore sequestrante, nonostante fosse stata evidenziata, nell'ambito della dichiarazione resa nel processo pagina 6 di 14 esecutivo in cui non era parte (l'esecuzione mobiliare n. 913/2018) la presenza del mezzo di conservazione della garanzia costituito dal sequestro autorizzato nel giudizio contabile nei confronti di . sarebbe, quindi, il soggetto COroparte_8 CP_1 responsabile del danno in questione giacché, seppure a conoscenza del sequestro, in CO forza della dichiarazione resa dal terzo pignorato aveva taciuto sulla presenza del vincolo, poi venuto ad evidenza per l'appellante al momento della comunicazione della CO nota di precisazione del terzo pignorato del 31.8.2023, pervenuta all'esito della procedura per la conversione del sequestro (la n. 1855/2018 R.G.ES. mob.), con la quale si informava che alcuna trattenuta era eseguibile sullo stipendio della debitrice CP_8 in quanto era già in corso un pignoramento presso terzi in favore di
[...] [...]
con scadenza presunta alla data del 31.8.2023. CP_10
E sul punto l'appellante ha sostenuto che per la mancanza di azioni a disposizione con cui fare valere l'anteriorità del diritto sulle somme pignorate, avesse attivato la tutela risarcitoria nei confronti di , estendendola, poi, nei confronti del CP_1 terzo chiamato, vocando nel procedimento la debitrice ed il terzo pignorato al solo fine di consentirne l'eventuale opponibilità della decisione, senza azionare pretese dirette 7 nei loro confronti. Ha evidenziato anche che il rimedio tipico esperibile sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi (non esperibili l'opposizione di terzo e l'opposizione all'esecuzione), senonché non aveva partecipato alla procedura esecutiva che, in tesi,
l'aveva pretermessa nel proprio diritto di assegnazione, erigendosi oramai quale elemento impeditivo le ordinanze di assegnazione nelle definite procedure esecutive mobiliari: la n. 913/2018 e la n. 1855/2018.
Per vero, ulteriori rimedi erano offerti dall'ordinamento in favore della creditrice asseritamente pretermessa nell'assegnazione del credito ovvero: il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo o, ancora, l'ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non fosse più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (Cass., Ord. 12690 del 21.4.2022, Rv.
664812 - 01) a nulla ostando che la creditrice avrebbe potuto anche instare per la rimessione in termini al fine di proporre, comunque, opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione conosciuta, soltanto, per mezzo della nota di precisazione comunicata dal terzo pignorato. Tali osservazioni contribuiscono a rendere pagina 7 di 14 non convincente la tutela risarcitoria azionata dall'appellante nei confronti della Banca - altra creditrice prioritariamente assegnataria delle somme del terzo pignorato (a diverso titolo) - per responsabilità aquiliana consistente nell'aver taciuto l'esistenza del sequestro contabile anteriormente iscritto rispetto la promossa procedura esecutiva.
Posto che quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulti l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'art. 498 c.p.c., così come prescrive l'art. 158 disp. att.ne c.p.c., in modo da consentire al sequestrante di inserirsi nel processo di esecuzione per far valere i suoi diritti sui beni del debitore in genere e su quelli oggetto del sequestro, disponendo l'ultimo comma che “In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita”, non si comprende, quanto al danno lamentato, come l'appellante pretenda fondare una responsabilità a carico di che ha agito per l'ottenimento di un CP_1 suo proprio credito (per debiti di natura bancaria) antecedentemente all'insorto (e Parte consolidato) sequestro di Peraltro, la condotta lamentata trova un'evidente giustificazione nel provvedimento che ha assegnato a le somme pignorate 8 CP_10 sino alla concorrenza del debito accertato una volta acquisita anche (e non contestata) la CO corretta dichiarazione del terzo pignorato
E se è vero che qui iure suo utitur neminem laedit, è anche vero che esente da CO responsabilità appare il terzo pignorato proprio con riferimento alla procedura esecutiva intrapresa da (la 913/2018), avendo fornito una dichiarazione CP_10 veritiera e non contestata, non potendosi confondere - e non giovando interrogarsi - su quanto avrebbe dovuto fare invece il medesimo terzo pignorato nella procedura Parte esecutiva introdotta successivamente da non avendo rilevanza tale accertamento rispetto al thema decidendum incentrato su una domanda risarcitoria extracontrattuale. Parte Inoltre, il diritto di credito vantato da non è estinto o contestato. Anzi vale proprio l'opposto come dimostra ciò, che è divenuto oggetto di provvedimento di definitiva assegnazione, essendo andato il pignoramento mobiliare intrapreso successivamente all'iniziativa dell'istituto di credito in coda rispetto la pretesa al tempo azionata da CP_10
E' anche appena il caso di accennare che all'atto del pensionamento di CP_8
pagina 8 di 14 avvenuto in data 20.4.2023, dissolvendosi la posizione del terzo pignorato CP_8 CO
l'INPS sarebbe comunque stata il sostituto del terzo pignorato (citato nei CO provvedimenti di assegnazione quale soggetto concorrente e subentrante rispetto e destinatario della pretesa di credito) oramai soggetto posto in grado di adempiere al Parte versamento del credito di avendo il pignoramento mobiliare di - CP_1 continuato senza soluzione di continuità - scadenza (presunta) alla data del 31.8.2023.
Il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può ritenersi decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 5805/2017; v. anche: Cass. 8767/2011; Cass.
24542/2009). Sicché, già ciò sarebbe sufficiente per rigettare l'appello.
Tuttavia, si osserva ancora che: è esatto affermare che il vincolo di indisponibilità in favore dell'appellante si sarebbe costituito solo al momento della pubblicazione della sentenza della Corte dei conti in data 12.11.2018 o, quantomeno, con il deposito 9 dell'istanza di conversione del sequestro in pignoramento, depositata il 28.12.2018; il procedimento esecutivo mobiliare presso terzi iscritto da (al n. R.G.E. CP_10
913/2018) si è estinto con ordinanza di assegnazione del 6.12.2018, mentre la procedura Parte esecutiva mobiliare presso terzi promossa da (azionata con istanza di conversione del pignoramento) è stata iscritta a ruolo in data 28.12.2018 (al n. R.G. 1855/2018) concludendosi poi col provvedimento di assegnazione del 16.5.2022, poi rettificato con successivo provvedimento del 27.5.2022, arco temporale in cui si è inserito il sequestro conservativo azionato nei confronti di , disposto con provvedimento COroparte_8 del 20.11.2017.
Ora, in tema di successione e conflitto apparente tra sequestro conservativo e pignoramento l'ordinanza segue un indirizzo giurisprudenziale non equivoco, sebbene assai discusso, che la Corte ritiene di condividere.
Il sequestro conservativo su crediti si effettua nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 678 c.p.c.) e si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva (art. 685 c.p.c.). La ratio è che pagina 9 di 14 fino a quando il credito è in contestazione, e non vi è un provvedimento di condanna esecutivo, il provvedimento conservativo, pur contornando un vincolo di indisponibilità nei confronti della debitrice, rimane ad efficacia precaria, giacché il creditore è privo di titolo esecutivo.
Siffatto vincolo ben può decadere con la pronuncia definitiva, ed anche per fatto sopravvenuto. Diverrebbe, pertanto, irragionevole ritenere che gli effetti del mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale vadano a pregiudicare chi ha già consolidato un suo proprio titolo ed azionato una procedura esecutiva di cui, nella specie, poteva giovarsi avendo peraltro iscritto il pignoramento in data antecedente CP_10 rispetto la comunicazione della sentenza contabile alle parti.
Ragioni di ordine sistematico inducono poi a ritenere fondamentale la distinzione concettuale tra il pignoramento e il sequestro.
Il primo è l'atto, con cui ha inizio il processo di esecuzione e i suoi effetti, a favore del creditore pignorante, in rapporto all'efficacia degli atti pregiudizievoli successivi al pignoramento stesso. Ed il fatto che l'indisponibilità dei beni pignorati va coordinata ai soli fini della vendita e dell'assegnazione e, cioè, ai fini della esecuzione, è dimostrato 10 dalla caducità del vincolo stesso, destinato a venir meno per cessazione della sua efficacia (art. 497 c.p.c.), per estinzione del processo esecutivo (art. 632 c.p.c.), per dichiarazione di nullità o per la sua conversione (art. 495 c.p.c.): se invece l'indisponibilità nascesse da una situazione di diritto sostanziale, essa dovrebbe continuare a sussistere.
Invece, il sequestro conservativo, come mezzo di garanzia teso ad escludere gli atti pregiudizievoli a danno delle ragioni di credito del sequestrante, giova soltanto a chi se ne avvale. Ed il vincolo di indisponibilità delle somme - correttamente rilevato dal primo Giudice come consolidato per effetto della esecutività della sentenza contabile, ovvero con il deposito della istanza di conversione del sequestro in pignoramento - ha effetti sostanziali di cui si avvantaggia il creditore sequestrante ma che, come tali, non vanno ad incidere sul diritto di assegnazione (processuale) vantato dal creditore (già) procedente. Ciò anche perché, come detto, sinché il provvedimento (anche confermativo della misura cautelare conservativa) non acquisisce efficacia esecutiva e, più ancora, diviene definitivo, il diritto azionato rimane incerto, ed il vincolo pagina 10 di 14 preesistente può anche caducare.
Con l'istanza di conversione si ha invece un mero allacciamento del pignoramento al sequestro, e non una sovrapposizione "ex tunc" del primo al secondo, discendendo ciò dal carattere intrinsecamente diverso delle due situazioni giuridiche. Del resto, l'effetto automatico della conversione, ex. art. 686 c.p.c., deriva solo dall'esigenza di una maggiore tutela del sequestrante il quale, altrimenti, al momento in cui ottiene sentenza di condanna esecutiva, sarebbe costretto a far notificare al debitore un atto di pignoramento;
l'allacciamento non può, peraltro, eliminare la diversa natura giuridica dei due atti.
La lettura dei richiamati istituti è utile in quanto, evidenziandone tale congenita differenza, consente di disattendere la lettura operata dall'appellante dell'art. 2906 c.c., norma tesa a salvaguardia della somma posta sotto il vincolo del sequestro ma che non può essere intesa come disposizione che permette di annullare qualsiasi atto patrimoniale compiuto nei confronti del creditore sequestrante, e le somme assegnate al creditore procedente non equivalgono all'assegnazione di quelle sottoposte a sequestro.
Allora, il punto fondamentale della pretesa attiene alla pretermissione nella 11 soddisfazione del credito, e non al pregiudizio subìto dall'assegnazione ad altro creditore e, venendo al secondo motivo di appello, può darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il pignoramento, derivante da conversione del sequestro, non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Ne segue che il creditore nella successiva esecuzione non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli, relativi ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento.
Tale indirizzo scongiura la tesi, per vero assai discussa, della validità degli effetti ex tunc della conversione del sequestro in pignoramento, giacché la conversione va intesa come una congiuntura tra i diversi effetti dei due istituti.
Se ciò è vero, l'analisi della condotta tenuta dal terzo pignorato nella procedura di conversione richiesta dall'appellante, pure se ritenuta ipoteticamente foriera di responsabilità dal primo Giudice, con un criterio però astratto e probabilistico, diviene irrilevante rispetto al thema decidendum perché nella procedura esecutiva n.913/2018 il terzo pignorato ha reso una dichiarazione corretta in quanto dava atto del sequestro pagina 11 di 14 conservativo autorizzato, e non contestata, sulla scorta della quale il G.E. ha poi provveduto ad emettere l'ordinanza di assegnazione definitoria della procedura.
Il danno lamentato deve, dunque, essere ricondotto agli effetti esauriti di quella procedura come azionato nei confronti di , alla quale, per quanto detto, CP_1 non risulta imputabile, oltre che per difetto di allegazione specifica e di sufficiente dimostrazione causale, per negligenza od imprudenza nell'attivazione di un diritto suo proprio.
Non è neanche utile analizzare le condotte successivamente tenute dal terzo CO pignorato nella procedura esecutiva per conversione, momento nel quale, se si fosse attivata avrebbe potuto forse precisare il concorso dei diritti vantati con una conseguente possibilità di perequazione dei crediti in sede di distribuzione del ricavato, come anche sostenuto dall'appellata.
Anche tale doglianza non coglie dunque nel segno.
Venendo al terzo motivo di appello, si è detto che non sussista responsabilità colposa imputabile alla . Va aggiunto che l'astratto pregiudizio CP_1 prospettato da - come il mancato rispetto degli adempimenti previsti a termini di 12 procedura esecutiva che pure non risultano essere stati analiticamente sollevati - non consiste in un danno subìto per condotta colposa della creditrice già assegnataria delle somme, quanto, piuttosto, in un diniego di giustizia (consumato con la mancata partecipazione all'esaurita procedura esecutiva n. 913/2018) che non può essere addossato all'appellata quale neppure poteva sapere se la propria COroparte_14 assegnazione avrebbe pregiudicato l'altra creditrice sequestrante - anche per la presenza nella procedura esecutiva esaurita per prima il concorso di diversi adempimenti cui erano tenuti i soggetti coinvolti, tutti prioritari e concorrenti all'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, ritenuta errata dall'appellante medesima.
Del resto il controllo della correttezza della formazione di tale provvedimento sarebbe spettato, quantomeno nell'ultima fase del procedimento, al G.E. Considerazione questa che va a corroborare il mancato coordinamento della tipologia di rimedio prescelto (e quindi della azione) dall'appellante rispetto il risultato che si pretendeva e, si pretende, ottenere mediante la riforma della pronuncia gravata.
pagina 12 di 14 L'appello va dunque rigettato perché infondato, ed il quarto motivo di appello va pure disatteso perché essendo teso ad ottenere una diversa regolamentazione delle spese di lite in favore dell'appellante, subisce l'effetto della sua soccombenza.
Va precisato che non ha preso parte al procedimento COroparte_4 di primo grado e non ha formulato, in veste di cessionaria, impugnazione incidentale relativamente all'omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite in suo favore. Consegue che la regolamentazione delle stesse riguarda soltanto il presente grado di giudizio ove deve considerarsi che essa cessionaria è stata vocata in forza di una domanda già esperita nei confronti della sua cedente, antecedente cessionaria (
[...] Parte
, e che ha rivolto domande anche a tale soggetto, sicché anche COroparte_7
a detto rapporto processuale va applicato il criterio della soccombenza, avuto riguardo per la liquidazione alla semplicità delle questioni trattate ed alla mancanza di un reale difesa rispetto alle ragioni dell'appellante.
Le spese del vanno dunque liquidate fra tutte le parti come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (da € 26.001,00 ad €
52.000,00) di cui al d.m. 10.3.2014 n.55, d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. 13
13.8.2022 n. 147, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla semplicità dell'affare, nonché al risultato conseguito.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le parti contumaci.
Si dà atto che l'appellante, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater 1-quater d.P.R. n. 115 del
2002, deve pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di di e R.T.S. sede di Perugia, così dispone: COroparte_7 COroparte_8 rigetta l'appello; condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a rifondere i Parte_1
pagina 13 di 14 compensi professionali del grado di appello all'appellata
[...]
, in persona del l.r.p.t., che liquida in COroparte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a rifondere i Parte_1 compensi professionali del grado di appello all'appellata COroparte_4 in persona del l.r.p.t., che liquida in € 1.800,00, oltre il rimborso forfettario i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara le spese del grado irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le parti contumaci e COroparte_7 COroparte_8 COroparte_9
, in persona del l.r.p.t.;
[...] dichiara che l'appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, al il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del co.
1- bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Perugia, 13.3.2025.
Il Presidente est. 14
dott. Claudio Baglioni
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