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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5062/2024
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca - Presidente dott.ssa Marina Righi - Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero - Giudice nel procedimento R.G. n. 5062/2024 introdotto con ricorso depositato in data 30.01.2024 promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Schiavon, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Treviso, Via G. e L. Olivi n.
16
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Cerantola, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Cittadella (PD),
Via Garibaldi n. 33/2
-resistente- ha pronunciato la seguente
SENTENZA Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente
NEL MERITO: A) SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: a. disporre l'affidamento condiviso del piccolo stabilendo che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale Per_1
venga esercitata separatamente;
b. disporre il collocamento prevalente del bambino presso l'abitazione della madre mantenendovi qui la residenza;
B) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Tenuto conto che il si è allontanata dalla casa familiare, che l'immobile è di proprietà della signora CP_1 [...]
, ASSEGNARE l'abitazione di via Giuseppe Berto n. 32 a Treviso affinché vi possa abitare con il figlio Parte_1
abitazione così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso - sezione M - Foglio 5; M.N. 2490 Per_1
sub 2, piano T-3, Cat. A/2, Cl. 3, consistenza vani 5, superf. cat. totale mq 123 (escluse aree scoperte mq. 103), R.C. euro 464,81; M.N. 2490 sub 32, piano S-1, Cat. C/6, Cl. 5, Cons. mq 30, super. cat. totale mq 33, R.C. euro
123,95; C) CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN
GENITORE Stabilire che il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, nel rispetto degli impegni scolastici, relazionali, sportivi e ludici del bambino, ferma la possibilità di implementare i momenti di frequentazione e comunque, considerando l'impedimento dovuto ai turni di lavoro, almeno come segue: 1) Quotidianità. a. Infrasettimanale: il pomeriggio del lunedì, con prelievo del bambino al termine delle lezioni scolastiche e accompagnamento a casa dalla madre entro le
20.30; il pomeriggio del mercoledì con prelievo del bambino al termine delle lezioni scolastiche comprensivo di pernotto e con accompagnamento a scuola la mattina seguente;
b. quale recupero della mancata frequentazione del bambino durante la settimana in cui il ha il turno del pomeriggio, quest'ultimo prenderà nella giornata del sabato non CP_1 Per_1
compreso nel suo weekend e lo terrà con sé dalle 10 alle 19.00, orario in cui la madre potrà riprenderlo;
c. Weekend: un weekend ogni 15 gg. con prelievo del figlio al termine delle lezioni scolastiche del venerdì e accompagnamento a scuola la mattina del lunedì ovvero presso l'abitazione della madre o dei nonni materni in caso di sospensione delle lezioni scolastiche.
2) Quanto ai periodi di vacanza scolastica o di assenza da scuola per malattia e/o sciopero ovvero altra ragione che comporti sospensione delle lezioni ed esigenza di accudimento per l'intera giornata, ferme le regole dell'alternanza e dell'equa ripartizione anche dei pernotti, stabilire che: a. vacanza natalizie: equamente suddivise tra i genitori, per l'anno 2024 trascorrerà il pranzo del S. Natale con la madre e la cena con il padre (e viceversa l'anno successivo) e ciò sino al Per_1
compimento del 10 anno di età; dall'11esimo anno ad anni alterni il giorno del SS Natale con la giornata di S. Stefano e così la giornata di S. TR con l'Epifania;
b. vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua verrà alternato con il giorno della pasquetta;
su accordo dei genitori le vacanze pasquali, di norma 6 gg. da ripartire equamente, potranno prevedere dal giovedì mattina precedente la Pasqua sino al sabato
Santo e dalla mattina di Pasqua al martedì sera secondo il calendario scolastico;
c. altre festività e “ponti” calendarizzate ed infrasettimanali in periodo scolastico (es. 25 aprile, 27 aprile festa del patrono, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre etc.), spetteranno a ciascun genitore secondo le regole sub 2 sopra;
d. vacanze estive: da concordare entro il 31 di maggio di ciascun anno, ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno 15 gg. consecutivi ovvero suddivisi in due periodi di durata simile. Nel caso di sovrapposizione dei periodi di ferie, come la settimana di ferragosto, prevarrà il periodo prescelto dalla madre a decorrere dal 2025 (anno dispari e quello indicato dal padre anno pari) favorendo il genitore il cui rapporto di lavoro è meno agile. Il resto delle vacanze estive verrà disciplinato tenuto conto della fruibilità del grest, dei centri estivi e delle regole declinate sub 2 sopra;
D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLIO: Con effetto dalla data del deposito del ricorso, porsi a carico del padre signor a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio la somma che verrà ritenuta idonea, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni Per_1
mese e con rivalutazione ISTAT, prendendo atto che la misura ritenuta equa dalla ricorrente non è inferiore ad €350,00;
E) SPESE PER AR - RICHIAMO AL PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI TREVISO
Porsi a carico del signor l'onere di corrispondere alla madre e nella misura non inferiore al 60% le spese Controparte_1
extra assegno - comprese le cure per allergia - come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso da intendersi integralmente trasfuso e stabilirsi che le spese per acquisto capispalla, scarpe e cambio di stagione vengano sostenute al 50% cadauno. ___ IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazioni sulle circostanze di fatto esposte in narrativa, sulla quotidianità di e sulla capacità patrimoniale dei genitori, - ammettersi prova per interpello e testi sui fatti indicati Per_1
in narrativa dal n. 1 al n.5 e dal n. 10 al n. 12 e dal n. 14 al n. 15 da intendersi così capitolati e preceduti dalla locuzione
“Vero che”, con abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari;
riservata ogni altra deduzione ed allegazione, sia nel merito che istruttoria ai sensi di legge ed all'esito della costituzione avversaria, ivi compresa l'ammissione di CTU ai sensi dell'art. 473 bis n. 25 c.p.c., la ricorrente dichiara sin d'ora la propria disponibilità alla nomina di un esperto ex art. 473 bis 26 c.p.c. Si indicano come testimoni i signori Tes_1
e residenti a [...], con riserva di ampliamento. Con espressa riserva di integrare e/o
[...] Testimone_2
modificare quanto dedotto e capitolato nel presente ricorso all'esito della lettura ed esame della comparsa di costituzione avversaria. Spese, competenze ed accessori di legge, compreso rimborso forfettario ex art. 2, 2 comma D.M. 55/2014, interamente rifusi
Per parte resistente:
Nel merito sul regime di affidamento affidarsi il figlio minore nato a Treviso il [...], ad [...] i genitori con la modalità Persona_2
dell'affido condiviso;
sul collocamento e sul regime di visita del padre
disporsi il collocamento del figlio minore presso la residenza della madre in Treviso, Via G. Berto n. Persona_2
32. Disporsi il seguente diritto di visita del padre previsto su 6 settimane, da ripetersi di volta in volta: settimana 1 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00) starà con il padre nei seguenti giorni: Per_1
lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; venerdì dalle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. settimana 2 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00) starà con il padre dal venerdì alle Per_1
13.00 fino alle 20.30 di domenica.
settimana 3 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00) Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni:
- il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle 13.00 alle 20.30. settimana 4 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00) Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle 13.00 alle 20.30. settimana 5 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00) starà con il padre dal venerdì alle Per_1
13.00 fino alle 20.30 di domenica. settimana 6 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle 13.00 alle 20.30.
Quanto alle vacanze estive, il resistente chiede che il figlio trascorra 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana di ferragosto, atteso che entrambi i genitori fruiscono delle ferie durante il mese di agosto, con comunicazioni da darsi entro il 30 giugno di ogni anno. Per i ponti e festività scolastiche il ricorrente chiede di seguire la disciplina prevista per gli altri giorni di visita, così come per i giorni di malattia del figlio e per i giorni di sospensione scolastica dovuti a scioperi o ad altra motivazione. Vacanze pasquali: ad anni alterni tra i genitori (dal venerdì al lunedì), con la precisazione che il giorno di Pasqua incontrerà entrambi i genitori (se si trova presso la madre, il figlio starà con il padre dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla mattina del giorno di Pasquetta); Vacanze di Natale: una settimana con un genitore (dal 23 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio), con la precisazione che il giorno di
Natale il figlio incontrerà entrambi i genitori (con pernotto presso il genitore con il quale non ha trascorso i giorni precedenti).
Sul contributo al mantenimento del figlio – disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento Per_1
del figlio nei rispettivi tempi di permanenza, con suddivisione nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese Per_1
straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- in via subordinata, disporsi a carico del signor
quale contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile dell'importo di € 250,00, da CP_1 Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla signora . Disporsi, altresì, che il signor concorra nella misura del 50% al pagamento delle Pt_1 CP_1
spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Per_1
L'Assegno Unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. In via istruttoria Si chiede, ai sensi dell'art.
210 c.p.c., che sia ordinata alla signora l'esibizione degli estratti conto relativi al quarto trimestre dell'anno 2023 Pt_1
nonché al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2024 del rapporto bancario n. 02018/0000015233012 di Credit
Agricole.
***
Con ricorso depositato il giorno 30.1.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la regolamentazione dei diritti e dei doveri propri e dell'ex compagno nei Controparte_1
confronti del figlio , nato a [...] il [...]. Persona_2
La ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso di stabilendo che, Per_1
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale venisse esercitata separatamente;
chiedeva, altresì, disporsi l'assegnazione a sé della casa familiare, sita a Treviso in via
Giuseppe Berto n. 32, per abitarvi unitamente al figlio, e presso il cui indirizzo fissare residenza, domicilio e collocamento con la regolamentazione dei turni di visita del padre e la permanenza del minore presso i rispettivi genitori durante i periodi delle feste, festività e vacanze scolastiche e estive.
Chiedeva, inoltre, di porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere la somma mensile Controparte_1
di € 350,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio , oltre al 60% delle spese Per_1
straordinarie, e al 50% per le spese di acquisto capispalla, scarpe e cambio di stagione.
Nel costituirsi, il sig. chiedeva al Tribunale disporre l'affidamento del minore ad entrambi i CP_1
genitori con la modalità di affido condiviso, con collocamento presso la residenza della madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre previsto su 6 settimane, come da calendario dallo stesso prospettato.
Rispetto al mantenimento del figlio, il resistente chiedeva che ciascun genitore provvedesse in via diretta, nei rispettivi tempi di permanenza, con suddivisione nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie;
in via subordinata, il padre si rendeva disponibile a versare, quale contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo di € 250,00, e a concorrere nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Alla prima udienza del 20/02/2025, davanti al Giudice, le parti discutevano in merito al calendario di visite del minore e, riportandosi ai propri atti, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., pronunciava, quindi, i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando in via condivisa il minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo secondo il calendario in quel momento uso tra le parti, con aumento di un giorno
(sabato o domenica) durante la settimana in cui il padre fa il turno di pomeriggio e non ha la spettanza del fine settimana. Poneva a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma mensile di euro 300, e di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%; per l'assegno unico, prevedeva la suddivisione a metà tra le parti. Si riservava, quindi, di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
1) Dell'affidamento del minore, sulla collocazione e sulla regolamentazione dei turni di responsabilità
Gli esiti del giudizio conducono a confermare il criterio generale dell'affidamento condiviso, come peraltro chiesto dalle parti.
il Collegio affida quindi in via condivisa il minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, a cui la casa non può essere assegnata in quanto di sua proprietà.
Il Collegio ritiene opportuno mantenere la residenza del minore presso la madre.
L'art. 316 c.c., infatti, individua la residenza come il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione. Applicando tale principio nel caso de quo, la circostanza che il minore vive da sempre a
Treviso, dove frequenta la scuola e la parrocchia, in cui è affidato al medico pediatra in loco, depone per il permanere della residenza di a Treviso presso l'abitazione della madre, in Via G. Berto, 32. Per_1
In sede di udienza di comparizione delle parti le stesse non sono riuscite a trovare un accordo poiché le richieste in tema di calendario di visite tra padre e figlio erano troppo differenti.
Il resistente, infatti, lavora su turni settimanali, che non gli consentono di avere tutte le settimane la stessa disponibilità.
Nelle settimane in cui egli lavora il pomeriggio (dalle 14 alle 22) non ha la possibilità di vedere il figlio che, la mattina, è impegnato a scuola.
Per tale motivo il resistente ha proposto un calendario strutturato su sei settimane tale da consentirgli di vedere il figlio coerentemente con i propri turni di lavoro.
La ricorrente non ha accettato tale proposta ritenendo che un simile calendario non offrisse prevedibilità né a lei, né al bambino. La sig.ra , tuttavia, non ha formulato alcuna proposta che potesse tener conto delle esigenze Pt_1
lavorative del padre, limitandosi a proporre un calendario “standard” con turni stabiliti su due settimane.
Contrariamente deve ritenersi che il programma di visite come proposto dal padre sia il solo capace di garantire allo stesso ed, ancora prima al bambino, una frequentazione regolare tra i due, senza che i turni pomeridiano possano impedire per più giorni le visite.
Il resistente ha altresì chiarito in udienza che il requisito della prevedibilità non verrebbe meno, da momento che le settimane lavorative ed i relativi turni si alternano regolarmente così da consentire la stesura di un calendario a lungo termine.
La previsione paterna deve quindi essere privilegiata poiché, nel caso di specie, è l'unica che, nell'interesse del minore, riesce ad assicurare allo stesso costanti rapporti con il padre.
Per l'esercizio del diritto di visita, il Collegio, tenuta in debita considerazione lo svolgimento dell'attività lavorativa del padre, organizzata in turni che si avvicendano con orari 6-14, 14-22 e 22-6, ritiene opportuno adottare il calendario di visite proposte dal Sig. , organizzato come segue: CP_1
• settimana 1 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00):
starà con il padre nei seguenti giorni: lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; venerdì Per_1
dalle 13.00 fino alle 20.30 di domenica.
• settimana 2 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1
• settimana 3 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 4 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 5 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1 • settimana 6 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30
Quanto alle vacanze estive, atteso che entrambi i genitori fruiscono delle ferie durante il mese di agosto,
trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, alternando di anno in anno Per_1
la settimana di ferragosto;
i genitori avranno cura di dare rispettive comunicazioni entro il 30 maggio di ogni anno.
trascorrerà le vacanze di Natale con un genitore nel periodo tra il 23 e il 30 dicembre e con Per_1
l'altro tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la precisazione che il giorno di Natale il figlio incontrerà entrambi i genitori (con pernotto presso il genitore con il quale non ha trascorso i giorni precedenti).
Il minore trascorrerà le vacanze pasquali trascorrendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno della pasquetta con l'altro; i restanti giorni di vacanza verranno divisi a metà tra i genitori.
Per i ponti e le festività scolastiche sarà applicato il calendario previsto per gli altri giorni di visita, così come per i giorni di malattia e per i giorni di sospensione scolastica, a qualunque titolo previsti.
2) Del mantenimento ordinario e straordinario d Per_1
Per quanto attiene, invece, alla richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio avanzata dalla ricorrente, e preso atto dei redditi percepiti dalla stessa e dal sig. , il Collegio ha ritenuto di CP_1
dover tenere in debita considerazione la circostanza che la sig.ra , oltre a sostenere le spese di Pt_1
mantenimento proprie, oltre che del figlio per il periodo di propria spettanza, è gravata dal mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, in cui vive con , che prevede il pagamento di Per_1
rate fisse da € 856,24 mensili, mentre il resistente vive insieme alla nuova compagna.
Su questi presupposti, il Collegio ritiene di dover confermare le condizioni economiche già previste in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e l'obbligo in capo a di Controparte_1
corrispondere a l'importo mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio , oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno Per_1
necessarie per il figlio, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso
Il Collegio ritiene tale soluzione congrua rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti: la signora ha dichiarato che dal 1.09.2022 lavora in part time al 50%, con contratto a tempo Pt_1
indeterminato presso la società Efesto S.r.l. con sede a Preganziol (TV) e dal 1.08.2023, sempre in part time al 50%, a tempo indeterminato presso l'azienda Van de Borre, attività lavorative per cui percepisce complessivamente circa 1.800,00 euro al mese.
Il sig. , per parte sua, lavora presso l'azienda Ondulati Nordest S.p.a. di Meolo (TV), con CP_1
mansione di operaio specializzato, con orario organizzato su tre turni variabili settimanalmente (mattina, pomeriggio e notte) per cui percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.880,00.
I redditi sono vicini nella loro entità, ma va altresì considerato che la ricorrente deve pagare le spese di mutuo ed occuparsi in via prevalente del mantenimento diretto del figlio.
Il resistente, inoltre, versava spontaneamente in passato la somma di euro 300,00, prima di autodeterminarla in 250 euro, dimostrando, così, di avere la possibilità di versare la cifra mensile.
Con riguardo alle spese straordinarie sostenute in favore di , per la cui individuazione e Per_1
regolamentazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse andranno ripartite tra i genitori in ragione del 50%.
4) Delle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. dispone l'affidamento del minore a entrambi i genitori, in via condivisa, con Persona_2
collocazione presso la madre, presso la cui abitazione a Treviso, in Via G. Berto 32 viene fissata la residenza;
2. dispone che la regolamentazione delle visite avvenga con il seguente calendario: • settimana 1 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00):
starà con il padre nei seguenti giorni: lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; venerdì Per_1
dalle 13.00 fino alle 20.30 di domenica.
• settimana 2 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1
• settimana 3 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 4 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 5 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1
• settimana 6 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30
Quanto alle vacanze estive, atteso che entrambi i genitori fruiscono delle ferie durante il mese di agosto, trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, alternando di Per_1
anno in anno la settimana di ferragosto, i genitori avranno cura di dare rispettive comunicazioni entro il 30 maggio di ogni anno.
trascorrerà le vacanze di Natale con un genitore nel periodo tra il 23 e il 30 dicembre e con Per_1
l'altro tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la precisazione che il giorno di Natale il figlio incontrerà entrambi i genitori (con pernotto presso il genitore con il quale non ha trascorso i giorni precedenti).
Il minore trascorrerà le vacanze pasquali trascorrendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno della pasquetta con l'altro; i restanti giorni di vacanza verranno divisi a metà tra i genitori. Per i ponti e le festività scolastiche sarà applicato il calendario previsto per gli altri giorni di visita, così come per i giorni di malattia e per i giorni di sospensione scolastica, a qualunque titolo previsti.
3. Dispone che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma CP_1
mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese straordinarie sostenute in favore di , per la cui individuazione e Per_1
regolamentazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, andranno ripartite tra i genitori in ragione del 50%;
l'assegno unico, verrà percepito da entrambi i genitori nella quota del 50%.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca - Presidente dott.ssa Marina Righi - Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero - Giudice nel procedimento R.G. n. 5062/2024 introdotto con ricorso depositato in data 30.01.2024 promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Schiavon, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Treviso, Via G. e L. Olivi n.
16
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Cerantola, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Cittadella (PD),
Via Garibaldi n. 33/2
-resistente- ha pronunciato la seguente
SENTENZA Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente
NEL MERITO: A) SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: a. disporre l'affidamento condiviso del piccolo stabilendo che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale Per_1
venga esercitata separatamente;
b. disporre il collocamento prevalente del bambino presso l'abitazione della madre mantenendovi qui la residenza;
B) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Tenuto conto che il si è allontanata dalla casa familiare, che l'immobile è di proprietà della signora CP_1 [...]
, ASSEGNARE l'abitazione di via Giuseppe Berto n. 32 a Treviso affinché vi possa abitare con il figlio Parte_1
abitazione così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso - sezione M - Foglio 5; M.N. 2490 Per_1
sub 2, piano T-3, Cat. A/2, Cl. 3, consistenza vani 5, superf. cat. totale mq 123 (escluse aree scoperte mq. 103), R.C. euro 464,81; M.N. 2490 sub 32, piano S-1, Cat. C/6, Cl. 5, Cons. mq 30, super. cat. totale mq 33, R.C. euro
123,95; C) CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN
GENITORE Stabilire che il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, nel rispetto degli impegni scolastici, relazionali, sportivi e ludici del bambino, ferma la possibilità di implementare i momenti di frequentazione e comunque, considerando l'impedimento dovuto ai turni di lavoro, almeno come segue: 1) Quotidianità. a. Infrasettimanale: il pomeriggio del lunedì, con prelievo del bambino al termine delle lezioni scolastiche e accompagnamento a casa dalla madre entro le
20.30; il pomeriggio del mercoledì con prelievo del bambino al termine delle lezioni scolastiche comprensivo di pernotto e con accompagnamento a scuola la mattina seguente;
b. quale recupero della mancata frequentazione del bambino durante la settimana in cui il ha il turno del pomeriggio, quest'ultimo prenderà nella giornata del sabato non CP_1 Per_1
compreso nel suo weekend e lo terrà con sé dalle 10 alle 19.00, orario in cui la madre potrà riprenderlo;
c. Weekend: un weekend ogni 15 gg. con prelievo del figlio al termine delle lezioni scolastiche del venerdì e accompagnamento a scuola la mattina del lunedì ovvero presso l'abitazione della madre o dei nonni materni in caso di sospensione delle lezioni scolastiche.
2) Quanto ai periodi di vacanza scolastica o di assenza da scuola per malattia e/o sciopero ovvero altra ragione che comporti sospensione delle lezioni ed esigenza di accudimento per l'intera giornata, ferme le regole dell'alternanza e dell'equa ripartizione anche dei pernotti, stabilire che: a. vacanza natalizie: equamente suddivise tra i genitori, per l'anno 2024 trascorrerà il pranzo del S. Natale con la madre e la cena con il padre (e viceversa l'anno successivo) e ciò sino al Per_1
compimento del 10 anno di età; dall'11esimo anno ad anni alterni il giorno del SS Natale con la giornata di S. Stefano e così la giornata di S. TR con l'Epifania;
b. vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua verrà alternato con il giorno della pasquetta;
su accordo dei genitori le vacanze pasquali, di norma 6 gg. da ripartire equamente, potranno prevedere dal giovedì mattina precedente la Pasqua sino al sabato
Santo e dalla mattina di Pasqua al martedì sera secondo il calendario scolastico;
c. altre festività e “ponti” calendarizzate ed infrasettimanali in periodo scolastico (es. 25 aprile, 27 aprile festa del patrono, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre etc.), spetteranno a ciascun genitore secondo le regole sub 2 sopra;
d. vacanze estive: da concordare entro il 31 di maggio di ciascun anno, ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno 15 gg. consecutivi ovvero suddivisi in due periodi di durata simile. Nel caso di sovrapposizione dei periodi di ferie, come la settimana di ferragosto, prevarrà il periodo prescelto dalla madre a decorrere dal 2025 (anno dispari e quello indicato dal padre anno pari) favorendo il genitore il cui rapporto di lavoro è meno agile. Il resto delle vacanze estive verrà disciplinato tenuto conto della fruibilità del grest, dei centri estivi e delle regole declinate sub 2 sopra;
D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLIO: Con effetto dalla data del deposito del ricorso, porsi a carico del padre signor a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio la somma che verrà ritenuta idonea, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni Per_1
mese e con rivalutazione ISTAT, prendendo atto che la misura ritenuta equa dalla ricorrente non è inferiore ad €350,00;
E) SPESE PER AR - RICHIAMO AL PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI TREVISO
Porsi a carico del signor l'onere di corrispondere alla madre e nella misura non inferiore al 60% le spese Controparte_1
extra assegno - comprese le cure per allergia - come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso da intendersi integralmente trasfuso e stabilirsi che le spese per acquisto capispalla, scarpe e cambio di stagione vengano sostenute al 50% cadauno. ___ IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazioni sulle circostanze di fatto esposte in narrativa, sulla quotidianità di e sulla capacità patrimoniale dei genitori, - ammettersi prova per interpello e testi sui fatti indicati Per_1
in narrativa dal n. 1 al n.5 e dal n. 10 al n. 12 e dal n. 14 al n. 15 da intendersi così capitolati e preceduti dalla locuzione
“Vero che”, con abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari;
riservata ogni altra deduzione ed allegazione, sia nel merito che istruttoria ai sensi di legge ed all'esito della costituzione avversaria, ivi compresa l'ammissione di CTU ai sensi dell'art. 473 bis n. 25 c.p.c., la ricorrente dichiara sin d'ora la propria disponibilità alla nomina di un esperto ex art. 473 bis 26 c.p.c. Si indicano come testimoni i signori Tes_1
e residenti a [...], con riserva di ampliamento. Con espressa riserva di integrare e/o
[...] Testimone_2
modificare quanto dedotto e capitolato nel presente ricorso all'esito della lettura ed esame della comparsa di costituzione avversaria. Spese, competenze ed accessori di legge, compreso rimborso forfettario ex art. 2, 2 comma D.M. 55/2014, interamente rifusi
Per parte resistente:
Nel merito sul regime di affidamento affidarsi il figlio minore nato a Treviso il [...], ad [...] i genitori con la modalità Persona_2
dell'affido condiviso;
sul collocamento e sul regime di visita del padre
disporsi il collocamento del figlio minore presso la residenza della madre in Treviso, Via G. Berto n. Persona_2
32. Disporsi il seguente diritto di visita del padre previsto su 6 settimane, da ripetersi di volta in volta: settimana 1 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00) starà con il padre nei seguenti giorni: Per_1
lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; venerdì dalle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. settimana 2 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00) starà con il padre dal venerdì alle Per_1
13.00 fino alle 20.30 di domenica.
settimana 3 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00) Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni:
- il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle 13.00 alle 20.30. settimana 4 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00) Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle 13.00 alle 20.30. settimana 5 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00) starà con il padre dal venerdì alle Per_1
13.00 fino alle 20.30 di domenica. settimana 6 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle 13.00 alle 20.30.
Quanto alle vacanze estive, il resistente chiede che il figlio trascorra 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana di ferragosto, atteso che entrambi i genitori fruiscono delle ferie durante il mese di agosto, con comunicazioni da darsi entro il 30 giugno di ogni anno. Per i ponti e festività scolastiche il ricorrente chiede di seguire la disciplina prevista per gli altri giorni di visita, così come per i giorni di malattia del figlio e per i giorni di sospensione scolastica dovuti a scioperi o ad altra motivazione. Vacanze pasquali: ad anni alterni tra i genitori (dal venerdì al lunedì), con la precisazione che il giorno di Pasqua incontrerà entrambi i genitori (se si trova presso la madre, il figlio starà con il padre dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla mattina del giorno di Pasquetta); Vacanze di Natale: una settimana con un genitore (dal 23 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio), con la precisazione che il giorno di
Natale il figlio incontrerà entrambi i genitori (con pernotto presso il genitore con il quale non ha trascorso i giorni precedenti).
Sul contributo al mantenimento del figlio – disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento Per_1
del figlio nei rispettivi tempi di permanenza, con suddivisione nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese Per_1
straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- in via subordinata, disporsi a carico del signor
quale contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile dell'importo di € 250,00, da CP_1 Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla signora . Disporsi, altresì, che il signor concorra nella misura del 50% al pagamento delle Pt_1 CP_1
spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Per_1
L'Assegno Unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. In via istruttoria Si chiede, ai sensi dell'art.
210 c.p.c., che sia ordinata alla signora l'esibizione degli estratti conto relativi al quarto trimestre dell'anno 2023 Pt_1
nonché al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2024 del rapporto bancario n. 02018/0000015233012 di Credit
Agricole.
***
Con ricorso depositato il giorno 30.1.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la regolamentazione dei diritti e dei doveri propri e dell'ex compagno nei Controparte_1
confronti del figlio , nato a [...] il [...]. Persona_2
La ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso di stabilendo che, Per_1
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale venisse esercitata separatamente;
chiedeva, altresì, disporsi l'assegnazione a sé della casa familiare, sita a Treviso in via
Giuseppe Berto n. 32, per abitarvi unitamente al figlio, e presso il cui indirizzo fissare residenza, domicilio e collocamento con la regolamentazione dei turni di visita del padre e la permanenza del minore presso i rispettivi genitori durante i periodi delle feste, festività e vacanze scolastiche e estive.
Chiedeva, inoltre, di porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere la somma mensile Controparte_1
di € 350,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio , oltre al 60% delle spese Per_1
straordinarie, e al 50% per le spese di acquisto capispalla, scarpe e cambio di stagione.
Nel costituirsi, il sig. chiedeva al Tribunale disporre l'affidamento del minore ad entrambi i CP_1
genitori con la modalità di affido condiviso, con collocamento presso la residenza della madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre previsto su 6 settimane, come da calendario dallo stesso prospettato.
Rispetto al mantenimento del figlio, il resistente chiedeva che ciascun genitore provvedesse in via diretta, nei rispettivi tempi di permanenza, con suddivisione nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie;
in via subordinata, il padre si rendeva disponibile a versare, quale contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo di € 250,00, e a concorrere nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Alla prima udienza del 20/02/2025, davanti al Giudice, le parti discutevano in merito al calendario di visite del minore e, riportandosi ai propri atti, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., pronunciava, quindi, i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando in via condivisa il minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo secondo il calendario in quel momento uso tra le parti, con aumento di un giorno
(sabato o domenica) durante la settimana in cui il padre fa il turno di pomeriggio e non ha la spettanza del fine settimana. Poneva a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma mensile di euro 300, e di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%; per l'assegno unico, prevedeva la suddivisione a metà tra le parti. Si riservava, quindi, di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
1) Dell'affidamento del minore, sulla collocazione e sulla regolamentazione dei turni di responsabilità
Gli esiti del giudizio conducono a confermare il criterio generale dell'affidamento condiviso, come peraltro chiesto dalle parti.
il Collegio affida quindi in via condivisa il minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, a cui la casa non può essere assegnata in quanto di sua proprietà.
Il Collegio ritiene opportuno mantenere la residenza del minore presso la madre.
L'art. 316 c.c., infatti, individua la residenza come il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione. Applicando tale principio nel caso de quo, la circostanza che il minore vive da sempre a
Treviso, dove frequenta la scuola e la parrocchia, in cui è affidato al medico pediatra in loco, depone per il permanere della residenza di a Treviso presso l'abitazione della madre, in Via G. Berto, 32. Per_1
In sede di udienza di comparizione delle parti le stesse non sono riuscite a trovare un accordo poiché le richieste in tema di calendario di visite tra padre e figlio erano troppo differenti.
Il resistente, infatti, lavora su turni settimanali, che non gli consentono di avere tutte le settimane la stessa disponibilità.
Nelle settimane in cui egli lavora il pomeriggio (dalle 14 alle 22) non ha la possibilità di vedere il figlio che, la mattina, è impegnato a scuola.
Per tale motivo il resistente ha proposto un calendario strutturato su sei settimane tale da consentirgli di vedere il figlio coerentemente con i propri turni di lavoro.
La ricorrente non ha accettato tale proposta ritenendo che un simile calendario non offrisse prevedibilità né a lei, né al bambino. La sig.ra , tuttavia, non ha formulato alcuna proposta che potesse tener conto delle esigenze Pt_1
lavorative del padre, limitandosi a proporre un calendario “standard” con turni stabiliti su due settimane.
Contrariamente deve ritenersi che il programma di visite come proposto dal padre sia il solo capace di garantire allo stesso ed, ancora prima al bambino, una frequentazione regolare tra i due, senza che i turni pomeridiano possano impedire per più giorni le visite.
Il resistente ha altresì chiarito in udienza che il requisito della prevedibilità non verrebbe meno, da momento che le settimane lavorative ed i relativi turni si alternano regolarmente così da consentire la stesura di un calendario a lungo termine.
La previsione paterna deve quindi essere privilegiata poiché, nel caso di specie, è l'unica che, nell'interesse del minore, riesce ad assicurare allo stesso costanti rapporti con il padre.
Per l'esercizio del diritto di visita, il Collegio, tenuta in debita considerazione lo svolgimento dell'attività lavorativa del padre, organizzata in turni che si avvicendano con orari 6-14, 14-22 e 22-6, ritiene opportuno adottare il calendario di visite proposte dal Sig. , organizzato come segue: CP_1
• settimana 1 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00):
starà con il padre nei seguenti giorni: lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; venerdì Per_1
dalle 13.00 fino alle 20.30 di domenica.
• settimana 2 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1
• settimana 3 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 4 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 5 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1 • settimana 6 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30
Quanto alle vacanze estive, atteso che entrambi i genitori fruiscono delle ferie durante il mese di agosto,
trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, alternando di anno in anno Per_1
la settimana di ferragosto;
i genitori avranno cura di dare rispettive comunicazioni entro il 30 maggio di ogni anno.
trascorrerà le vacanze di Natale con un genitore nel periodo tra il 23 e il 30 dicembre e con Per_1
l'altro tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la precisazione che il giorno di Natale il figlio incontrerà entrambi i genitori (con pernotto presso il genitore con il quale non ha trascorso i giorni precedenti).
Il minore trascorrerà le vacanze pasquali trascorrendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno della pasquetta con l'altro; i restanti giorni di vacanza verranno divisi a metà tra i genitori.
Per i ponti e le festività scolastiche sarà applicato il calendario previsto per gli altri giorni di visita, così come per i giorni di malattia e per i giorni di sospensione scolastica, a qualunque titolo previsti.
2) Del mantenimento ordinario e straordinario d Per_1
Per quanto attiene, invece, alla richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio avanzata dalla ricorrente, e preso atto dei redditi percepiti dalla stessa e dal sig. , il Collegio ha ritenuto di CP_1
dover tenere in debita considerazione la circostanza che la sig.ra , oltre a sostenere le spese di Pt_1
mantenimento proprie, oltre che del figlio per il periodo di propria spettanza, è gravata dal mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, in cui vive con , che prevede il pagamento di Per_1
rate fisse da € 856,24 mensili, mentre il resistente vive insieme alla nuova compagna.
Su questi presupposti, il Collegio ritiene di dover confermare le condizioni economiche già previste in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e l'obbligo in capo a di Controparte_1
corrispondere a l'importo mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio , oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno Per_1
necessarie per il figlio, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso
Il Collegio ritiene tale soluzione congrua rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti: la signora ha dichiarato che dal 1.09.2022 lavora in part time al 50%, con contratto a tempo Pt_1
indeterminato presso la società Efesto S.r.l. con sede a Preganziol (TV) e dal 1.08.2023, sempre in part time al 50%, a tempo indeterminato presso l'azienda Van de Borre, attività lavorative per cui percepisce complessivamente circa 1.800,00 euro al mese.
Il sig. , per parte sua, lavora presso l'azienda Ondulati Nordest S.p.a. di Meolo (TV), con CP_1
mansione di operaio specializzato, con orario organizzato su tre turni variabili settimanalmente (mattina, pomeriggio e notte) per cui percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.880,00.
I redditi sono vicini nella loro entità, ma va altresì considerato che la ricorrente deve pagare le spese di mutuo ed occuparsi in via prevalente del mantenimento diretto del figlio.
Il resistente, inoltre, versava spontaneamente in passato la somma di euro 300,00, prima di autodeterminarla in 250 euro, dimostrando, così, di avere la possibilità di versare la cifra mensile.
Con riguardo alle spese straordinarie sostenute in favore di , per la cui individuazione e Per_1
regolamentazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse andranno ripartite tra i genitori in ragione del 50%.
4) Delle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. dispone l'affidamento del minore a entrambi i genitori, in via condivisa, con Persona_2
collocazione presso la madre, presso la cui abitazione a Treviso, in Via G. Berto 32 viene fissata la residenza;
2. dispone che la regolamentazione delle visite avvenga con il seguente calendario: • settimana 1 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00):
starà con il padre nei seguenti giorni: lunedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; venerdì Per_1
dalle 13.00 fino alle 20.30 di domenica.
• settimana 2 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1
• settimana 3 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 4 (il padre lavora con turno notturno dalle 22.00 alle ore 6.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30.
• settimana 5 (il padre lavora con turno di pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00)
starà con il padre dal venerdì alle 13.00 fino alle 20.30 di domenica. Per_1
• settimana 6 (il padre lavora con turno al mattino dalle 6.00 alle 14.00)
Il figlio trascorrerà con il padre nei seguenti giorni: - il lunedì dalle 13.00 alle 20.30; - il giovedì dalle
13.00 alle 20.30
Quanto alle vacanze estive, atteso che entrambi i genitori fruiscono delle ferie durante il mese di agosto, trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, alternando di Per_1
anno in anno la settimana di ferragosto, i genitori avranno cura di dare rispettive comunicazioni entro il 30 maggio di ogni anno.
trascorrerà le vacanze di Natale con un genitore nel periodo tra il 23 e il 30 dicembre e con Per_1
l'altro tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la precisazione che il giorno di Natale il figlio incontrerà entrambi i genitori (con pernotto presso il genitore con il quale non ha trascorso i giorni precedenti).
Il minore trascorrerà le vacanze pasquali trascorrendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno della pasquetta con l'altro; i restanti giorni di vacanza verranno divisi a metà tra i genitori. Per i ponti e le festività scolastiche sarà applicato il calendario previsto per gli altri giorni di visita, così come per i giorni di malattia e per i giorni di sospensione scolastica, a qualunque titolo previsti.
3. Dispone che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma CP_1
mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese straordinarie sostenute in favore di , per la cui individuazione e Per_1
regolamentazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, andranno ripartite tra i genitori in ragione del 50%;
l'assegno unico, verrà percepito da entrambi i genitori nella quota del 50%.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi