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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo PR ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 184/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A RACALMUTO IL Parte_1
12/08/65 rapp. e dif. dagli Avv.ti Dario Bullaro e Amedeo Cumella
ATTORE
E
IN PERSONA Controparte_1
DEL PROCURATORE Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Emanuele Dalli Cardillo
CONVENUTA
NATO A RACALMUTO IL Controparte_3
17/05/63
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con citazione del 24/01/2024 conveniva Parte_1
in giudizio, la nonché Controparte_1 [...]
Esponeva l'attore che il 18/08/2020, mentre si CP_3
trovava nella Via Anime Sante di Racalmuto veniva investito e scaraventato a terra da durante Controparte_3
l'effettuazione da parte di quest'ultimo di una manovra di retromarcia mentre si trovava alla guida di un automezzo di sua proprietà assicurato per la responsabilità civile con la
Proseguiva affermando che Controparte_1
in conseguenza dell'accaduto, aveva riportato diverse lesioni ed in seguito inutilmente domandato, il ristoro di quanto sofferto. Tanto premesso, chiedeva la solidale condanna dei convenuti, al risarcimento integrale dei danni subiti
(biologico, morale e patrimoniale), in misura pari a complessivi euro 46.070,50, con gli accessori di legge ed il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del sinistro in argomento. Nel costituirsi in giudizio, con comparsa del
29/02/2024, la contestava il Controparte_1
fondamento dell'atto di citazione, sia per l'an debeatur sia per il quantum debeatur, e ne invocava il rigetto.
[...]
optava per la contumacia. Svolta l'istruzione CP_3
tramite produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale,
2 all'udienza del 10/12/2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio Controparte_3
benché ritualmente evocato. Ancora preliminarmente piace sottolineare che il sinistro per cui è lite è stato cagionato da veicolo identificato, occorre pertanto verificare se sussistono le condizioni di proponibilità della domanda sulla scorta del D.Lgs n. 209/05 (CdA), nonché del DPR 18 luglio 2006 n. 254. Il sinistro, avvenuto il 27/07/2021 e quindi allorché la normativa richiamata era già entrata in vigore e vengono denunciate anche lesioni, da parte dell'odierna attrice. La disamina, relativamente alla proponibilità dell'azione di risarcimento, prende le mosse dal dettato normativo dell'art. 145 CdA, articolo che disciplina la materia con riferimento ad entrambe le procedure liquidative (Capo IV CdA), e cioè quella di risarcimento ex art. 148 CdA, e quella di risarcimento diretto ex art. 149 CdA. Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione previsto dal D.P.R. n. 254/06 chiariscono le modalità (art. 5) ed il contenuto della richiesta
(art. 6) e la sua eventuale integrazione (art. 7). In definitiva,
a parere del Giudicante non sembrerebbero emergere
3 novità sostanziali rispetto alla disciplina precedente (L.
990/69),con la eccezione del prolungamento del termine di proponibilità dell'azione, portato da 60 a 90 giorni nell'ipotesi di danno alla persona e quindi l'elemento precipuo dell'attuale disciplina è che la richiesta risarcitoria deve essere completa, divenendo una condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, unitamente al rispetto dello “spatium deliberandi” che, per i danni a cose, resta fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno (n. 1 art. 145 CdA). Nel merito le domande attoree meritano di essere accolte. Per ciò che attiene all'an debeatur, gli elementi di prova acquisiti in esito all'istruzione svolta consentono, da un lato, di affermare l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro per cui è causa, di e, dall'altro lato, di Controparte_3
escludere qualsiasi contributo causale al riguardo da parte di
. Sul punto si considerino le emergenze Parte_1
processuali scaturite all'esito dell'indagine documentalmente espletata nonché all'esito delle pregevoli indagini peritali dalle quali le modalità dell'incidente sono apparse conformi a quelle descritte dall'attore. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le ulteriori istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta
4 convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale di parte attrice vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire ad un giudizio di responsabilità in capo a
[...]
per quanto occorso a . Sicché, in CP_3 Parte_1
assenza di contrari elementi di valutazione, può e deve ragionevolmente ritenersi, che l'attore sia rimasto vittima del sinistro in argomento a causa dell'imprudente manovra di guida effettuata dal suddetto convenuto. Venendo, a questo punto, al quantum debeatur, relativamente ai danni riportati dall'attrice all'esito del sinistro in argomento, premesso che il consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, con motivazione immune da vizi Persona_1
logici e giuridici che si condivide integralmente, ha quantificato in 40 giorni l'invalidità temporanea assoluta, in
30 giorni l'invalidità temporanea parziale al 75% in 20 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50% in ulteriori 10 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25% ed infine nel 13%
l'invalidità permanente, deve concludersi che, di conseguenza, spetta anzitutto all'attore il ristoro per il cosiddetto danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, a prescindere, cioè, dalla sua concreta attitudine a produrre ricchezza. Gli importi posti in relazione alle suddette voci, in base alla consolidata giurisprudenza di questo giudicante,
5 vanno così determinati: euro 1.600,00 per l'invalidità temporanea assoluta (euro 40,00 x 40, il numero di giorni dell'invalidità in questione); euro 900,00 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (euro 30,00 x 30, il numero di giorni dell'invalidità in questione); euro 400,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (euro 20,00 x 20, il numero di giorni dell'invalidità in questione) euro 100,00 per l'invalidità temporanea parziale al 25% (euro 10,00 x 10, il numero di giorni dell'invalidità in questione) ed infine euro 19.500,00 per il danno biologico legato all'invalidità permanente: tale importo è stato ottenuto tenuto conto degli indici all'uopo utilizzati da questo giudicante perché rispondenti alla giustizia del caso concreto moltiplicando euro 1.500,00 pari al valore monetario da attribuire a ciascun punto d'invalidità permanente con la misura complessiva di essa espressa all'esito dell'indagine peritale.
Occorre ricordare in tal modo approfondendo tale aspetto riguardo appunto al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita che all'esito di un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza.
Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici
6 di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L. 39/77 nella liquidazione del danno biologico. Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto “criterio equitativo differenziato del valore di punto” che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente
(tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale
7 un valore monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunato e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro 1.500,00 suscettibile di un aumento massimo predeterminato del
50% salvo casi particolari in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità
l'ammontare del risarcimento alla gravità del danno attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. La somma pertanto spettante alla parte lesa a titolo di risarcimento del danno biologico in relazione all'età del danneggiato al tipo di postumi accertati nella misura del
8 13% al valore d'adottare equitativamente per ciascun punto di euro 1.500,00 ammonta appunto ad euro 19.500,00
Considerato, poi, che il comportamento posto in essere dal conducente del mezzo investitore integrò, nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, il delitto di lesioni personali colpose, come disposto dall'art. 2059 c.c. deve altresì riconoscersi all'attore, quale pretium doloris, il cosiddetto danno morale, liquidato in euro 6.500,00, pari ad un terzo del danno biologico appena quantificato. Sommando gli importi anzidetti, i convenuti devono essere in solido condannati al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno (biologico e morale) alla persona, dell'importo complessivo di euro 29.000,00, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati dalla data di verificazione del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza e con gli interessi al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma di anno in anno rivalutata, dal suddetto giorno al pagamento.
In favore dell'attore devono altresì rimborsarsi le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente in argomento che così come quantificate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio ammontano a complessivi euro 942,99. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella Controparte_3
causazione dell'incidente per cui è causa;
condanna per l'effetto la e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_3
, della complessiva somma di euro Parte_1
29.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'incidente e fino al soddisfo a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti all'esito dell'illecito evento oltre ad euro 942,99 a titolo di rimborso delle spese mediche in conseguenza del sinistro in argomento dall'attore sostenute;
condanna infine i convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese relative alla perizia d'ufficio.
AGRIGENTO 11/12/2025
IL GIUDICE
GE Lo PR ER
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo PR ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 184/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A RACALMUTO IL Parte_1
12/08/65 rapp. e dif. dagli Avv.ti Dario Bullaro e Amedeo Cumella
ATTORE
E
IN PERSONA Controparte_1
DEL PROCURATORE Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Emanuele Dalli Cardillo
CONVENUTA
NATO A RACALMUTO IL Controparte_3
17/05/63
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con citazione del 24/01/2024 conveniva Parte_1
in giudizio, la nonché Controparte_1 [...]
Esponeva l'attore che il 18/08/2020, mentre si CP_3
trovava nella Via Anime Sante di Racalmuto veniva investito e scaraventato a terra da durante Controparte_3
l'effettuazione da parte di quest'ultimo di una manovra di retromarcia mentre si trovava alla guida di un automezzo di sua proprietà assicurato per la responsabilità civile con la
Proseguiva affermando che Controparte_1
in conseguenza dell'accaduto, aveva riportato diverse lesioni ed in seguito inutilmente domandato, il ristoro di quanto sofferto. Tanto premesso, chiedeva la solidale condanna dei convenuti, al risarcimento integrale dei danni subiti
(biologico, morale e patrimoniale), in misura pari a complessivi euro 46.070,50, con gli accessori di legge ed il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del sinistro in argomento. Nel costituirsi in giudizio, con comparsa del
29/02/2024, la contestava il Controparte_1
fondamento dell'atto di citazione, sia per l'an debeatur sia per il quantum debeatur, e ne invocava il rigetto.
[...]
optava per la contumacia. Svolta l'istruzione CP_3
tramite produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale,
2 all'udienza del 10/12/2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio Controparte_3
benché ritualmente evocato. Ancora preliminarmente piace sottolineare che il sinistro per cui è lite è stato cagionato da veicolo identificato, occorre pertanto verificare se sussistono le condizioni di proponibilità della domanda sulla scorta del D.Lgs n. 209/05 (CdA), nonché del DPR 18 luglio 2006 n. 254. Il sinistro, avvenuto il 27/07/2021 e quindi allorché la normativa richiamata era già entrata in vigore e vengono denunciate anche lesioni, da parte dell'odierna attrice. La disamina, relativamente alla proponibilità dell'azione di risarcimento, prende le mosse dal dettato normativo dell'art. 145 CdA, articolo che disciplina la materia con riferimento ad entrambe le procedure liquidative (Capo IV CdA), e cioè quella di risarcimento ex art. 148 CdA, e quella di risarcimento diretto ex art. 149 CdA. Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione previsto dal D.P.R. n. 254/06 chiariscono le modalità (art. 5) ed il contenuto della richiesta
(art. 6) e la sua eventuale integrazione (art. 7). In definitiva,
a parere del Giudicante non sembrerebbero emergere
3 novità sostanziali rispetto alla disciplina precedente (L.
990/69),con la eccezione del prolungamento del termine di proponibilità dell'azione, portato da 60 a 90 giorni nell'ipotesi di danno alla persona e quindi l'elemento precipuo dell'attuale disciplina è che la richiesta risarcitoria deve essere completa, divenendo una condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, unitamente al rispetto dello “spatium deliberandi” che, per i danni a cose, resta fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno (n. 1 art. 145 CdA). Nel merito le domande attoree meritano di essere accolte. Per ciò che attiene all'an debeatur, gli elementi di prova acquisiti in esito all'istruzione svolta consentono, da un lato, di affermare l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro per cui è causa, di e, dall'altro lato, di Controparte_3
escludere qualsiasi contributo causale al riguardo da parte di
. Sul punto si considerino le emergenze Parte_1
processuali scaturite all'esito dell'indagine documentalmente espletata nonché all'esito delle pregevoli indagini peritali dalle quali le modalità dell'incidente sono apparse conformi a quelle descritte dall'attore. Infatti, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le ulteriori istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta
4 convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale di parte attrice vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire ad un giudizio di responsabilità in capo a
[...]
per quanto occorso a . Sicché, in CP_3 Parte_1
assenza di contrari elementi di valutazione, può e deve ragionevolmente ritenersi, che l'attore sia rimasto vittima del sinistro in argomento a causa dell'imprudente manovra di guida effettuata dal suddetto convenuto. Venendo, a questo punto, al quantum debeatur, relativamente ai danni riportati dall'attrice all'esito del sinistro in argomento, premesso che il consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, con motivazione immune da vizi Persona_1
logici e giuridici che si condivide integralmente, ha quantificato in 40 giorni l'invalidità temporanea assoluta, in
30 giorni l'invalidità temporanea parziale al 75% in 20 giorni l'invalidità temporanea parziale al 50% in ulteriori 10 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25% ed infine nel 13%
l'invalidità permanente, deve concludersi che, di conseguenza, spetta anzitutto all'attore il ristoro per il cosiddetto danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, a prescindere, cioè, dalla sua concreta attitudine a produrre ricchezza. Gli importi posti in relazione alle suddette voci, in base alla consolidata giurisprudenza di questo giudicante,
5 vanno così determinati: euro 1.600,00 per l'invalidità temporanea assoluta (euro 40,00 x 40, il numero di giorni dell'invalidità in questione); euro 900,00 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (euro 30,00 x 30, il numero di giorni dell'invalidità in questione); euro 400,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (euro 20,00 x 20, il numero di giorni dell'invalidità in questione) euro 100,00 per l'invalidità temporanea parziale al 25% (euro 10,00 x 10, il numero di giorni dell'invalidità in questione) ed infine euro 19.500,00 per il danno biologico legato all'invalidità permanente: tale importo è stato ottenuto tenuto conto degli indici all'uopo utilizzati da questo giudicante perché rispondenti alla giustizia del caso concreto moltiplicando euro 1.500,00 pari al valore monetario da attribuire a ciascun punto d'invalidità permanente con la misura complessiva di essa espressa all'esito dell'indagine peritale.
Occorre ricordare in tal modo approfondendo tale aspetto riguardo appunto al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita che all'esito di un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza.
Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici
6 di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L. 39/77 nella liquidazione del danno biologico. Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto “criterio equitativo differenziato del valore di punto” che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente
(tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale
7 un valore monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunato e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro 1.500,00 suscettibile di un aumento massimo predeterminato del
50% salvo casi particolari in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità
l'ammontare del risarcimento alla gravità del danno attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. La somma pertanto spettante alla parte lesa a titolo di risarcimento del danno biologico in relazione all'età del danneggiato al tipo di postumi accertati nella misura del
8 13% al valore d'adottare equitativamente per ciascun punto di euro 1.500,00 ammonta appunto ad euro 19.500,00
Considerato, poi, che il comportamento posto in essere dal conducente del mezzo investitore integrò, nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, il delitto di lesioni personali colpose, come disposto dall'art. 2059 c.c. deve altresì riconoscersi all'attore, quale pretium doloris, il cosiddetto danno morale, liquidato in euro 6.500,00, pari ad un terzo del danno biologico appena quantificato. Sommando gli importi anzidetti, i convenuti devono essere in solido condannati al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno (biologico e morale) alla persona, dell'importo complessivo di euro 29.000,00, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati dalla data di verificazione del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza e con gli interessi al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma di anno in anno rivalutata, dal suddetto giorno al pagamento.
In favore dell'attore devono altresì rimborsarsi le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente in argomento che così come quantificate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio ammontano a complessivi euro 942,99. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella Controparte_3
causazione dell'incidente per cui è causa;
condanna per l'effetto la e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_3
, della complessiva somma di euro Parte_1
29.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'incidente e fino al soddisfo a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti all'esito dell'illecito evento oltre ad euro 942,99 a titolo di rimborso delle spese mediche in conseguenza del sinistro in argomento dall'attore sostenute;
condanna infine i convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese relative alla perizia d'ufficio.
AGRIGENTO 11/12/2025
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