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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43055/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43055/2023 promossa da:
(p.iva , con sede in Settimo Milanese, Via Giovanni Keplero Parte_1 P.IVA_1
a del resentante sig. nato in [...] il Parte_2
13.12.1981, elettivamente domiciliato al seguente indirizzo telematico pec ovvero in Milano, al c.so Italia n.43, presso e nello studio Email_1 dell'Avv. Mauro Marra (cod.fisc. ), dal quale è rappresentato e C.F._1 difeso in forza di procura speciale ivo Parte attrice
Contro
c.f. ), in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_2 vv ettuale dello Stato di Milano (c.f.
), nei cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia n. 1, e presso la quale P.IVA_3
e inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di fax 02/5468004 ovvero all'indirizzo p.e.c. Email_2
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
In via principale, dichiarare illegittimo e/o non dovuto, per il sopravvenuto venir meno del titolo legittimante rappresentato dalla violazione dell'art. 116/15° e 17° CDS e conseguentemente dei successivi atti notificati (verbale sanzionatorio n. 700017659495 del 15.5.2021, elevato dalla Polstrada di Milano;
cartella di pagamento n. 117 2022 00110753 29 001, notificata in data 16/12/2022 e relativo RUOLO N. 2022/004923; atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11784202300002174/000 notificato il 7.9.2023), il forzoso pagamento dell'importo di € 20.286,66 eseguito tramite addebito sul c/c ed indebitamente incassato dalla Controparte_2 Parte_1 [...]
, come da premessa che precede. Controparte_3
pagina 1 di 6 2) Per l'effetto, anche in forza della sentenza penale del Tribunale di Milano n.6294/2023, dichiarare ex art. 2033 cc., il diritto della società ricorrente a ripetere la somma indebitamente addebitatale e decurtata dal proprio conto corrente, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in favore Controparte_4 ma stessa pari ad € 20.286,66, con rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dalla data dell'addebito o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
3) In via gradata e solo sussidiaria, ricorrendone i presupposti, condannare ex art. 2041 c.c., la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in favore Controparte_4 della della somma pari ad € 20.286,66, a titolo di indennizzo e sulla Parte_1 scort ivalente importo già acquisito e consistente in un arricchimento senza causa, operato a danno della società ricorrente ed in conseguenza dei fatti di causa.
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.
Parte convenuta:
- in via preliminare, dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Milano e/o comunque di quello territorialmente competente;
- in subordine, dichiarare il ricorso inammissibile e infondato.
Con vittoria di spese e competenze.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 28.11.2023 agiva in Parte_1 giudizio allegando quanto segue:
<1) In data 15.5.2021, presso la Autostrada A/50 SUD km 18+270, nel territorio del Comune di Assago (MI), la Polizia di Stato fermava il veicolo condotto da nato in [...] il Parte_3
13/10/1998, identificato a mezzo permesso di soggiorno n. rilasciato il 5/8/2020. Numero_1
2) La persona in questione, quale dipendente all'epoca della conduceva al momento del Parte_1 controllo di polizia, l'autocarro IVECO tg FJ757LE di proprietà della con sede in Settimo Parte_1
Milanese, Via Keplero 21.
3) Al controllo, il conducente esibiva patente di guida turca che, a parere dei poliziotti, presentava delle anomalie e per tale ragione gli agenti provvedevano al sequestro del documento nonché alla sua trasmissione alla P.A. per gli accertamenti del caso. Al sig. veniva contestata la violazione degli Pt_3 artt. 482 e 489 codice penale e, per l'effetto, la guida senza patente ex art. 116/15° d 17° CDS.
4) La deducente quale coobbligata in solido, riceveva la notifica degli atti, tra cui, in data Parte_1
16/12/2022, la cartella di pagamento relativa al detto verbale di contravvenzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la provincia di Varese, per l'importo di € 19.910,15.
pagina 2 di 6 5) Successivamente in data 7.9.2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificava atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11784202300002174/000, a mezzo del quale pignorava il conto corrente della società, acceso presso la banca Intesa SanPaolo, per un importo totale di € 20.286,66.
6) In data 28.9.2023, si apprendeva che il procedimento penale a carico dell'ex dipendente della , Pt_1 sig. nelle more si era concluso con una sentenza di assoluzione ex art. 530 cpp, Parte_3 perché il fatto non sussiste. Invero, lo stesso Pubblico Ministero, a seguito degli accertamenti peritali condotti sul documento sequestrato (patente di guida), aveva riscontrato che l'imputato fosse effettivamente titolare della patente di guida , oggetto del sequestro, e che le verifiche eseguite Nume_1 presso le Autorità turche, avevano non solo confermato il possesso del titolo abilitante da parte del sig.
, ma anche appurato la circostanza che per un certo periodo di tempo, le patenti rilasciate in Pt_3
Turchia presentavano caratteri diversi da quelli standard, assolutamente compatibili con quelli del documento esibito dal dipendente della al momento del controllo eseguito dalla Polstrada. Pt_1
7) Va da sé che dall'esito del procedimento penale, che si ripete, si è concluso con formula piena per la insussistenza del fatto-reato, è venuto meno il presupposto su cui si era fondato il verbale elevato in data 15.5.2021 dalla Polstrada, e per l'effetto, ogni altro atto connesso e successivo, tra cui la cartella di pagamento notificata alla e poi il conseguente atto di pignoramento e successiva esazione. Pt_1
8) In data 29.9.2023, a mezzo del deducente procuratore la presentava una istanza di Parte_1 esercizio in autotutela nei riguardi della di Milano, dando la possibilità all'Ente CP_1 presunto creditore, di ravvedersi e interrompere la incoata procedura esecutiva.
9) In attesa di un fattivo riscontro, si constatava invece la totale inerzia della P.A. evocata e, dunque, l'esazione delle somme pignorate, avvenuta in data 27.10.2023, con relativo addebito sul c/c dell'importo di € 20.286,66>>. Ciò rappresentato in fatto, sosteneva il diritto alla ripetizione del pagamento Parte_1 coattivo ex art. 2033 c.c. ia subordinata il diritto ad un indennizzo pari all'importo pagato ex art. 2041 c.c. e rassegnava le seguenti conclusioni:
<1) In via principale, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, dichiarare illegittimo e/o non dovuto, per il sopravvenuto venir meno del titolo legittimante rappresentato dalla violazione dell'art. 116/15° e 17° CDS e conseguentemente dei successivi atti notificati (verbale sanzionatorio n. 700017659495 del 15.5.2021, elevato dalla Polstrada di Milano;
cartella di pagamento n. 117 2022 00110753 29 001, notificata in data 16/12/2022 e relativo RUOLO N. 2022/004923; atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11784202300002174/000 notificato il 7.9.2023), il forzoso pagamento dell'importo di € 20.286,66 eseguito tramite addebito sul c/c Controparte_2 Pt_1
ed indebitamente incassato dalla , come da Controparte_3 premessa che precede. 2) Per l'effetto, anche in forza della sentenza penale del Tribunale di Milano n.6294/2023, dichiarare ex art. 2033 cc., il diritto della società ricorrente a ripetere la somma indebitamente addebitatale e decurtata dal proprio conto corrente, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare la
, in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in Controparte_3
pagina 3 di 6 favore della della somma stessa pari ad € 20.286,66, con rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla data dell'addebito o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
3) In via gradata e solo sussidiaria, ricorrendone i presupposti, condannare ex art. 2041 c.c., la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in favore della Controparte_4 Parte_1 della somma pari ad € 20.286,66, a titolo di indennizzo e sulla scorta di un equivalente importo già acquisito e consistente in un arricchimento senza causa, operato a danno della società ricorrente ed in conseguenza dei fatti di causa.
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.>> In data 26.3.2024 si costituiva in giudizio la Prefettura di Milano, che contestava la domanda ed eccepiva: - l'incompetenza del Tribunale in favore del giudice di Pace, atteso che parte attrice svolgeva una domanda di restituzione fondandola sulla asserita illegittimità del verbale;
- l'inammissibilità della domanda per decaden. Rza dall'impugnazione del verbale, non avendo pacificamente impugnato verbale Parte_1 di accertamento di infrazione, cartella esattoriale e pignoramento con conseguente cristallizzazione del titolo sottostante alla pretesa di pagamento;
- l'inefficacia della sentenza di assoluzione sulla pretesa sanzionatoria poiché l'esito assolutorio del giudizio penale non può giustificare automaticamente la caducazione della sanzione amministrativa se non dedotto tempestivamente nei motivi di opposizione alla stessa e poiché tale esito non può fare stato nei confronti dell'Ente che ha esercitato la potestà sanzionatoria amministrativa, e non ha partecipato al giudizio penale;
- l'insussistenza dei presupposti per la pretesa ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della mancanza di causa e di quello della sussidiarietà. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione:
- in via preliminare, dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Milano e/o comunque di quello territorialmente competente;
- in subordine, dichiarare il ricorso inammissibile e infondato. Con vittoria di spese e competenze>>. Alla prima udienza del 5.4.2024 le parti discutevano la causa. Venivano assegnati termini per il deposito di scritti difensivi finale e in data 19.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore del Giudice di Pace, proposta in primo luogo dalla parte convenuta, non pare possa essere accolta poiché la domanda della parte attrice ha ad oggetto la restituzione ex art. 2033 c.c. di quanto asseritamente pagato indebitamente dalla stessa sulla base di un verbale di accertamento di infrazione, non impugnato, e dei successivi atti, cartella di pagamento e pagina 4 di 6 pignoramento, parimenti non impugnati.
Occorre ricordare infatti che <In tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione (“opposizione c.d. recuperatoria”), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (“opposizione c.d. preventiva”)>> (Cass. 13.12.2028 n. 32243).
Nel merito si osserva che la domanda svolta dalla parte attrice ex art. 2033 c.c. presuppone il venir meno del titolo legittimante il pagamento.
Nel caso in oggetto è pacifico che parte attrice non abbia provveduto alla impugnazione del verbale di accertamento di infrazione, né dei successivi atti, cartella di pagamento e pignoramento, decadendo così dalla possibilità di contestare la legittimità della pretesa di pagamento. Peraltro, parte attrice dichiara di essere venuta a conoscenza della sentenza penale in data 28.9.2023, successivamente al pignoramento notificato in data 7.9.2023 e prima dell'esazione del 27.10.2023, ma non offre alcuna prova del momento dell'effettiva conoscenza della sentenza. In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice provvedere alla tempestiva opposizione al verbale di accertamento, con conseguente arresto del procedimento amministrativo, in attesa della definizione del giudizio penale. A procedimento amministrativo concluso ed in assenza di impugnazione dei relativi atti nei tempi e nei modi previsti dalla legge, la sentenza penale di assoluzione non può spiegare alcun effetto sul titolo posto alla base dell'esazione.
Anche la domanda svolta dalla parte attrice in via subordinata ex art. 2041 c.c. non può essere accolta, attesa l'assenza del requisito della mancanza di causa, visto che il pagamento trova titolo nel verbale non opposto, e atteso il carattere sussidiario dell'azione, stante il fatto che la parte attrice ben avrebbe potuto contestare nei tempi e nei modi previsti dalla legge il titolo.
Per quanto detto, la domanda deve essere rigettata.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
pagina 5 di 6 Milano, 10.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43055/2023 promossa da:
(p.iva , con sede in Settimo Milanese, Via Giovanni Keplero Parte_1 P.IVA_1
a del resentante sig. nato in [...] il Parte_2
13.12.1981, elettivamente domiciliato al seguente indirizzo telematico pec ovvero in Milano, al c.so Italia n.43, presso e nello studio Email_1 dell'Avv. Mauro Marra (cod.fisc. ), dal quale è rappresentato e C.F._1 difeso in forza di procura speciale ivo Parte attrice
Contro
c.f. ), in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_2 vv ettuale dello Stato di Milano (c.f.
), nei cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia n. 1, e presso la quale P.IVA_3
e inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di fax 02/5468004 ovvero all'indirizzo p.e.c. Email_2
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
In via principale, dichiarare illegittimo e/o non dovuto, per il sopravvenuto venir meno del titolo legittimante rappresentato dalla violazione dell'art. 116/15° e 17° CDS e conseguentemente dei successivi atti notificati (verbale sanzionatorio n. 700017659495 del 15.5.2021, elevato dalla Polstrada di Milano;
cartella di pagamento n. 117 2022 00110753 29 001, notificata in data 16/12/2022 e relativo RUOLO N. 2022/004923; atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11784202300002174/000 notificato il 7.9.2023), il forzoso pagamento dell'importo di € 20.286,66 eseguito tramite addebito sul c/c ed indebitamente incassato dalla Controparte_2 Parte_1 [...]
, come da premessa che precede. Controparte_3
pagina 1 di 6 2) Per l'effetto, anche in forza della sentenza penale del Tribunale di Milano n.6294/2023, dichiarare ex art. 2033 cc., il diritto della società ricorrente a ripetere la somma indebitamente addebitatale e decurtata dal proprio conto corrente, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in favore Controparte_4 ma stessa pari ad € 20.286,66, con rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dalla data dell'addebito o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
3) In via gradata e solo sussidiaria, ricorrendone i presupposti, condannare ex art. 2041 c.c., la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in favore Controparte_4 della della somma pari ad € 20.286,66, a titolo di indennizzo e sulla Parte_1 scort ivalente importo già acquisito e consistente in un arricchimento senza causa, operato a danno della società ricorrente ed in conseguenza dei fatti di causa.
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.
Parte convenuta:
- in via preliminare, dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Milano e/o comunque di quello territorialmente competente;
- in subordine, dichiarare il ricorso inammissibile e infondato.
Con vittoria di spese e competenze.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 28.11.2023 agiva in Parte_1 giudizio allegando quanto segue:
<1) In data 15.5.2021, presso la Autostrada A/50 SUD km 18+270, nel territorio del Comune di Assago (MI), la Polizia di Stato fermava il veicolo condotto da nato in [...] il Parte_3
13/10/1998, identificato a mezzo permesso di soggiorno n. rilasciato il 5/8/2020. Numero_1
2) La persona in questione, quale dipendente all'epoca della conduceva al momento del Parte_1 controllo di polizia, l'autocarro IVECO tg FJ757LE di proprietà della con sede in Settimo Parte_1
Milanese, Via Keplero 21.
3) Al controllo, il conducente esibiva patente di guida turca che, a parere dei poliziotti, presentava delle anomalie e per tale ragione gli agenti provvedevano al sequestro del documento nonché alla sua trasmissione alla P.A. per gli accertamenti del caso. Al sig. veniva contestata la violazione degli Pt_3 artt. 482 e 489 codice penale e, per l'effetto, la guida senza patente ex art. 116/15° d 17° CDS.
4) La deducente quale coobbligata in solido, riceveva la notifica degli atti, tra cui, in data Parte_1
16/12/2022, la cartella di pagamento relativa al detto verbale di contravvenzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la provincia di Varese, per l'importo di € 19.910,15.
pagina 2 di 6 5) Successivamente in data 7.9.2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificava atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11784202300002174/000, a mezzo del quale pignorava il conto corrente della società, acceso presso la banca Intesa SanPaolo, per un importo totale di € 20.286,66.
6) In data 28.9.2023, si apprendeva che il procedimento penale a carico dell'ex dipendente della , Pt_1 sig. nelle more si era concluso con una sentenza di assoluzione ex art. 530 cpp, Parte_3 perché il fatto non sussiste. Invero, lo stesso Pubblico Ministero, a seguito degli accertamenti peritali condotti sul documento sequestrato (patente di guida), aveva riscontrato che l'imputato fosse effettivamente titolare della patente di guida , oggetto del sequestro, e che le verifiche eseguite Nume_1 presso le Autorità turche, avevano non solo confermato il possesso del titolo abilitante da parte del sig.
, ma anche appurato la circostanza che per un certo periodo di tempo, le patenti rilasciate in Pt_3
Turchia presentavano caratteri diversi da quelli standard, assolutamente compatibili con quelli del documento esibito dal dipendente della al momento del controllo eseguito dalla Polstrada. Pt_1
7) Va da sé che dall'esito del procedimento penale, che si ripete, si è concluso con formula piena per la insussistenza del fatto-reato, è venuto meno il presupposto su cui si era fondato il verbale elevato in data 15.5.2021 dalla Polstrada, e per l'effetto, ogni altro atto connesso e successivo, tra cui la cartella di pagamento notificata alla e poi il conseguente atto di pignoramento e successiva esazione. Pt_1
8) In data 29.9.2023, a mezzo del deducente procuratore la presentava una istanza di Parte_1 esercizio in autotutela nei riguardi della di Milano, dando la possibilità all'Ente CP_1 presunto creditore, di ravvedersi e interrompere la incoata procedura esecutiva.
9) In attesa di un fattivo riscontro, si constatava invece la totale inerzia della P.A. evocata e, dunque, l'esazione delle somme pignorate, avvenuta in data 27.10.2023, con relativo addebito sul c/c dell'importo di € 20.286,66>>. Ciò rappresentato in fatto, sosteneva il diritto alla ripetizione del pagamento Parte_1 coattivo ex art. 2033 c.c. ia subordinata il diritto ad un indennizzo pari all'importo pagato ex art. 2041 c.c. e rassegnava le seguenti conclusioni:
<1) In via principale, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, dichiarare illegittimo e/o non dovuto, per il sopravvenuto venir meno del titolo legittimante rappresentato dalla violazione dell'art. 116/15° e 17° CDS e conseguentemente dei successivi atti notificati (verbale sanzionatorio n. 700017659495 del 15.5.2021, elevato dalla Polstrada di Milano;
cartella di pagamento n. 117 2022 00110753 29 001, notificata in data 16/12/2022 e relativo RUOLO N. 2022/004923; atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11784202300002174/000 notificato il 7.9.2023), il forzoso pagamento dell'importo di € 20.286,66 eseguito tramite addebito sul c/c Controparte_2 Pt_1
ed indebitamente incassato dalla , come da Controparte_3 premessa che precede. 2) Per l'effetto, anche in forza della sentenza penale del Tribunale di Milano n.6294/2023, dichiarare ex art. 2033 cc., il diritto della società ricorrente a ripetere la somma indebitamente addebitatale e decurtata dal proprio conto corrente, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare la
, in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in Controparte_3
pagina 3 di 6 favore della della somma stessa pari ad € 20.286,66, con rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla data dell'addebito o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
3) In via gradata e solo sussidiaria, ricorrendone i presupposti, condannare ex art. 2041 c.c., la , in persona del Prefetto p.t., al pagamento, in favore della Controparte_4 Parte_1 della somma pari ad € 20.286,66, a titolo di indennizzo e sulla scorta di un equivalente importo già acquisito e consistente in un arricchimento senza causa, operato a danno della società ricorrente ed in conseguenza dei fatti di causa.
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.>> In data 26.3.2024 si costituiva in giudizio la Prefettura di Milano, che contestava la domanda ed eccepiva: - l'incompetenza del Tribunale in favore del giudice di Pace, atteso che parte attrice svolgeva una domanda di restituzione fondandola sulla asserita illegittimità del verbale;
- l'inammissibilità della domanda per decaden. Rza dall'impugnazione del verbale, non avendo pacificamente impugnato verbale Parte_1 di accertamento di infrazione, cartella esattoriale e pignoramento con conseguente cristallizzazione del titolo sottostante alla pretesa di pagamento;
- l'inefficacia della sentenza di assoluzione sulla pretesa sanzionatoria poiché l'esito assolutorio del giudizio penale non può giustificare automaticamente la caducazione della sanzione amministrativa se non dedotto tempestivamente nei motivi di opposizione alla stessa e poiché tale esito non può fare stato nei confronti dell'Ente che ha esercitato la potestà sanzionatoria amministrativa, e non ha partecipato al giudizio penale;
- l'insussistenza dei presupposti per la pretesa ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della mancanza di causa e di quello della sussidiarietà. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione:
- in via preliminare, dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Milano e/o comunque di quello territorialmente competente;
- in subordine, dichiarare il ricorso inammissibile e infondato. Con vittoria di spese e competenze>>. Alla prima udienza del 5.4.2024 le parti discutevano la causa. Venivano assegnati termini per il deposito di scritti difensivi finale e in data 19.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore del Giudice di Pace, proposta in primo luogo dalla parte convenuta, non pare possa essere accolta poiché la domanda della parte attrice ha ad oggetto la restituzione ex art. 2033 c.c. di quanto asseritamente pagato indebitamente dalla stessa sulla base di un verbale di accertamento di infrazione, non impugnato, e dei successivi atti, cartella di pagamento e pagina 4 di 6 pignoramento, parimenti non impugnati.
Occorre ricordare infatti che <In tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione (“opposizione c.d. recuperatoria”), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (“opposizione c.d. preventiva”)>> (Cass. 13.12.2028 n. 32243).
Nel merito si osserva che la domanda svolta dalla parte attrice ex art. 2033 c.c. presuppone il venir meno del titolo legittimante il pagamento.
Nel caso in oggetto è pacifico che parte attrice non abbia provveduto alla impugnazione del verbale di accertamento di infrazione, né dei successivi atti, cartella di pagamento e pignoramento, decadendo così dalla possibilità di contestare la legittimità della pretesa di pagamento. Peraltro, parte attrice dichiara di essere venuta a conoscenza della sentenza penale in data 28.9.2023, successivamente al pignoramento notificato in data 7.9.2023 e prima dell'esazione del 27.10.2023, ma non offre alcuna prova del momento dell'effettiva conoscenza della sentenza. In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice provvedere alla tempestiva opposizione al verbale di accertamento, con conseguente arresto del procedimento amministrativo, in attesa della definizione del giudizio penale. A procedimento amministrativo concluso ed in assenza di impugnazione dei relativi atti nei tempi e nei modi previsti dalla legge, la sentenza penale di assoluzione non può spiegare alcun effetto sul titolo posto alla base dell'esazione.
Anche la domanda svolta dalla parte attrice in via subordinata ex art. 2041 c.c. non può essere accolta, attesa l'assenza del requisito della mancanza di causa, visto che il pagamento trova titolo nel verbale non opposto, e atteso il carattere sussidiario dell'azione, stante il fatto che la parte attrice ben avrebbe potuto contestare nei tempi e nei modi previsti dalla legge il titolo.
Per quanto detto, la domanda deve essere rigettata.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
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Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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