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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 369 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. BONELLI CLAUDIO ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio in VIA SENATORE TOSELLI N. 1 12100 CUNEO;
- appellanti contro
(GIA' , tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FAGGELLA Controparte_2 P.IVA_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
CORSO FRANCIA 25 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Finanziamento.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma,
Contrariis rejectis
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte, in integrale riforma della sentenza appellata,
Dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità di tutte le difese avversarie nella fase a cognizione piena per carenza di mandato e,
Previa revoca dell'ordinanza istruttoria
IN VIA PRELIMINARE
Revocare il D.I. opposto per l'esiziale carenza di prova scritta, oltrechè perché il credito non è né certo, né liquido, né esigibile;
eccepita formalmente la prescrizione della pretesa fatta valere in via monitoria,
IN VIA INTERINALE – IN LIMINE LITIS
A) In via istruttoria
Previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c alla convenuta dei contratti originari di mutuo, degli allegati, nonché delle successive modifiche, completi di piano
d'ammortamento, degli estratti conto scalare e delle quietanze di pagamento;
Previa – occorrenda - ammissione di CTU contabile intesa ad analizzare il mutuo oggetto di causa e le sue successive modifiche, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione del relativo corretto saldo;
B) Ove si ritenga la nullità dei contratti di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in loro dipendenza, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore dell'istante da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare – avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
C) ove non si ritenga la nullità dei mutui, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:
1- determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dall'opposta superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;
2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nel contratto di mutuo;
2
3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi;
se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;
4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato:
I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
III. (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”;
5 – escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute dall'opposta in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierno attore. Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione del rapporto, ovvero se in quel momento, tenuto conto di quanto da questi sino ad allora corrisposto, dovesse considerarsi in mora;
D) Nel merito
Eccepita formalmente la mancata ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche in peius delle condizioni contrattuali;
Impugnato di nullità l'addebito dei costi occulti legati all'ammortamento alla francese con interesse composto, eccepito e stigmatizzato pertanto l'effetto sorpresa con applicazione del rimedio ex art. 1495 c.c.;
Dichiarate illegittime tutte le modificazione in peius delle condizioni contrattuali;
non validamente motivate e non preventivamente comunicate agli opponenti,
Previa - occorrenda - risoluzione del rapporto inter partes per il colpevole inadempimento della convenuta;
1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dall'opposta di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonchè delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale dei contratti con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
3 2) accertare e dichiarare la violazione da parte della finanziaria dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375
c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
3) accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla finanziaria, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G; dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché frutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
4) per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale dei contratti di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
5) dichiarare tenuta l'opposta alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme, segnatamente a titolo d'interessi sul capitale, a qualsiasi titolo, e ciò a titolo di ricostruzione del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale importi da liquidarsi in autonomo evocando giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs.
1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
6) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo inter partes per difetto di causa ex artt. 1322, nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT degli importi via via corrisposti a titolo d'interessi e maggiorazione ex Dlgs
231/2002 sugli importi così rivalutati, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale,
4 tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
7) accertare e dichiarare - nel caso - che l'opposta non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;
8) Condannare l'opposta a rettificare le segnalazioni operate in CR, nonchè in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio;
Con il favore delle spese e competenze - del doppio grado - di causa, oltre a maggiorazione
15% per “spese generali”, nonchè Iva 22% e Cpa 4% come per legge dovute”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare, in rito:
- accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la nullità ex art. 342
c.p.c. dell'atto di citazione in appello;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – ha concluso il 9.09.2008 con l contratto Parte_1 Controparte_3 di credito al consumo n. 115.314 dell'importo di € 6.000, da rimborsarsi in n. 60 rate mensili da € 148 ciascuna, a tasso fisso e rata costante, con TAN al 12,95 % e TAEG al 15,74 %.
ha poi concluso il 13.05.2008 con un secondo Parte_1 CP_3 contratto di credito al consumo (n. 15.170) dell'importo di € 13.000, da rimborsarsi in n. 60
5 rate mensili da € 274 ciascuna, a tasso fisso e con rata costante, con TAN 7,64 % e TAEG
7,91 %; tale secondo contratto è stato garantito da . Parte_2
In relazione al primo contratto (col n. 115.314) residua un debito di € 5.410,18, in relazione al secondo contratto (col n. 15.170) un debito di € 11.322,47.
1.2 - ha ceduto il credito a e questa, a sua volta, a CP_3 CP_4 CP_5
, controllante;
ha ceduto i crediti di cui sopra a
[...] CP_1 CP_5 CP_1 nell'ambito di una operazione di cessione di ramo d'azienda conclusa per atto notarile in data 29.06.2018.
1.3 - Con decreto ingiuntivo n. 134/2021 del 10.02.2021, su istanza di , il Tribunale CP_1
di Alessandria ha ingiunto a e di pagare la somma di Pt_1 Parte_2 complessivi € 16.742,65, oltre interessi e spese ivi liquidate a titolo di clausola penale.
1.4 - e , debitore principale e garante, hanno proposto con un Pt_1 Parte_2
unico atto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo:
- la nullità parziale dei mutui oggetto di causa per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346,
1418, 1195 e 821, 3° co., c.c., nonché degli artt. 117 e 120 TUB, per difetto della forma scritta e per l'illegittimità dei piani di ammortamento, a causa della mancata specificazione del regime di calcolo dell'interesse, con conseguente necessità di rideterminare i rapporti dare-avere, applicando il tasso legale in regime di interesse semplice;
- la prescrizione del credito;
- l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, in quanto produceva un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'applicazione dello ius variandi in peius, in quanto attuato al di fuori dei casi di gistificato motivo ex art. 118 TUB;
e chiedevano la condanna di alla rifusione delle maggiori somme corrispose (a), CP_1
al risarcimento di tutti i danni patiti (b) e alla rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi
(c).
1.5 - Si è costituita , per tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
6 1.6 - Con sent. n. 766/2023, pubblicata il 15.09.2023, il GOT del Tribunale di Alessandria ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Questi gli argomenti spesi dal Tribunale:
- doveva applicarsi l'ordinario termine decennale di prescrizione e non la prescrizione breve dell'art. 2948, n. 4, c.c., posto che le rate mensili non erano il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato;
inoltre, la data di decorrenza del termine di prescrizione doveva essere individuata nella scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e non nella data della stipula;
- l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta andava respinta perché i contratti erano stati redatti per iscritto;
- la pattuizione dell'ammortamento alla francese comportava interessi più alti rispetto a quello all'italiana in conseguenza del fatto che gli interessi sono inglobati nella rata e che ciascuna rata comprende il pagamento di parte di capitale e parte di interessi, con conseguente maggior capitale tenuto a prestito nei singoli mesi, ma tale sistema non violava il divieto di anatocismo, dato che gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
- le altre eccezioni, riguardanti gli asseriti costi occulti e lo ius variandi, andavano rigettate poiché gli opponenti non avevano proposto specifiche deduzioni;
- la contestazione dell'usura andava rigettata in quanto proposta solo nelle conclusioni dell'atto di citazione senza alcuna allegazione, nemmeno generica, sul punto;
- riteneva infine assorbita la domanda di restituzione e di condanna alla rimozione della segnalazione alla Centrale Rischi.
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Le difese di Pt_1 Parte_2
CP_
.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Pt_1 Parte_2
articolando due motivi di impugnazione.
Il Consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350, 3° co., c.p.c.
2.1 - Con il primo motivo gli appellanti contestano il difetto o la nullità della procura ad litem: mentre nella comparsa di risposta viene nominato procuratore l'Avv. Pesenti e viene eletto domicilio presso l'Avv. Zavanone, “presso lo Studio Parodi in Piazza Turati n. 9,
7 Alessandria”, dalla sentenza impugnata emerge che il patrocinio sarebbe stato invece conferito agli avv.ti Pesenti, Zavanone e Parodi con domicilio eletto in Torino, Corso Francia
25; tuttavia, nella procura rilasciata sul foglio a parte (allegato alla comparsa di risposta) non sono contemplati gli Avv.ti Zavanone e Parodi e non vi è alcuna elezione di domicilio. Tale procura è stata firmata digitalmente da in data 1.7.2022 alle ore 18,52,29, Parte_3 ma non è mai stata autenticata dall'Avv. Pesenti, unico in delega.
Dato che la procura è stata rilasciata su foglio autonomo e non in calce alla comparsa, la sottoscrizione a chiusura dell'atto di costituzione non può essere considerata idonea a fare proprio anche il contenuto della procura.
Pertanto, si dice, la procura non è stata validamente conferita ed è nulla, perché non identifica con certezza il giudizio per il quale è stata rilasciata;
e la nullità della procura, nel regime anteriore al d.lgs. 149/2022, non può essere sanata.
2.2 - Con il secondo motivo si ritorna sul tema dell'ammortamento alla francese: premesso che alla data in cui è stata redatta la citazione non era stata ancora depositata la sentenza delle Sezioni Unite sul tema, gli appellanti sostengono che tale sistema sarebbe illegittimo, in quanto il sistema, inglobando una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente, comporterebbe rispetto ad altri sistemi di ammortamento un apprezzabile incremento del costo del credito.
Secondo gli appellanti ciò integrerebbe:
- una violazione degli obblighi di pubblicità previsti dagli artt. 116 e 117 TUB, in relazione agli interessi occulti che l'ammortamento alla francese determina;
- l'insufficienza del piano di ammortamento o del testo negoziale per consentire al mutuatario di un controllo agile ed immediato delle condizioni applicate e della loro rispondenza a quelle pubblicizzate, anche in relazione alle rate future, con conseguente indeterminatezza del contratto per via dei costi occulti;
- si richiamano alcune pronunce di merito che sostengono che tale operazione è illegittima ai sensi degli art. 1283 e 1284 cc in quanto il tasso effettivamente applicato differisce da quello contrattuale ed è ad esso superiore, e che quindi si deve ricostruire il rapporto di mutuo al tasso di interesse sostitutivo;
- sebbene il TUB non richieda la predisposizione di un piano di ammortamento allegato al contratto come condizione di validità di esso, tuttavia il provvedimento della Banca d'Italia sulla trasparenza (non si indica quale), come atto di normazione secondaria, evoca in più passaggi il piano di ammortamento, e tale provvedimento prescrive il piano di
8 ammortamento per i mutui a tasso fisso, per la ragione che si tratta dell'unico caso in cui è possibile stabilire ex ante (e ripartire fra le varie rate) l'esatto ammontare dell'onere per interessi che dovrà affrontare il debitore ha eccepito anzitutto la nullità dell'atto di citazione in Controparte_6 appello per violazione dell'art. 163, 3° co., n. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, dato che l'atto introduttivo di questa fase di gravame non contiene l'avvertimento “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone
i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato”.
ha poi chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., dato che esso si limita a ripetere alcune delle contestazioni svolte dal debitore principale e dal garante in primo grado, senza indicare le ragioni per cui la sentenza impugnata andrebbe modificata;
ed inoltre, si richiama la soluzione al tema dell'ammortamento alla francese fornita, nelle more, dalle Sezioni Unite della Cassazione con sent. 29.05.2024, n. 15.130.
La società appellata osserva, di seguito, che non viene proposto appello contro i capi della sentenza che respingono la prescrizione e le doglianze relative ai costi occulti, allo ius variandi, all'usura ed alla violazione dell'art. 117 TUB, sicchè su tali capi deve ritenersi sceso il giudicato. CP_ Quanto all'eccezione di difetto/nullità della procura, sostiene che si sarebbe trattato di un errore del giudice di primo grado, che ha indicato come difensori di essa società gli avv.ti
Pesenti, Zavanone e Parodi, senza specificare che gli ultimi due erano dei meri domiciliatari;
la procura depositata in primo grado è stata firmata digitalmente dall'avv. Marco Pesenti sin dall'atto della costituzione in giudizio, autenticando in tal modo il conferimento del mandato
“a rappresentare, assistere e difendere la precitata società in ogni stato (anche cautelare, di esecuzione e di eventuale riassunzione) e grado del presente giudizio promosso dai signori - , conferendo allo stesso ogni più Parte_1 Parte_2 ampia facoltà consentita dalla legge …”.
Si richiama, per il resto, quanto statuito dalle Sezioni Unite sulla legittimità dell'ammortamento alla francese su mutuo a tasso fisso e rate fisse comprensive di capitale e interessi, come nel caso di specie.
9 3. – Le questioni preliminari. CP_ 3.1 – Va anzitutto respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, 3° co., n. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022.
L'eccezione – che poteva al più portare ad un differimento della prima udienza con rimessione in termini per l'impugnazione incidentale in applicazione dell'art. 164, 3° co.,
c.p.c., essendosi l'appellata costituita - è stata respinta dal Consigliere Istruttore con ordinanza del 10.09.2024, col dire che l'omessa indicazione del requisito dell'obbligo di assistenza tecnica, previsto dall'art. 163, n. 7), c.p.c., novellato dal d.lgs. 149/2022, non è chiaramente applicabile – malgrado il generico rinvio contenuto nell'art. 342 c.p.c. – al giudizio di appello, tenuto conto che il giudizio di primo grado si è svolto con la parte appellata assistita da un difensore e che l'appello è stato notificato a lui ex art. 170 c.p.c. CP_ A fronte della riproposizione dell'eccezione da parte di negli scritti conclusivi, la Corte ritiene di dover confermare la decisione dell'Istruttore escludendo la denunciata nullità della citazione introduttiva di questa fase processuale.
3.2 – Le conclusioni rassegnate dai due appellanti nell'atto introduttivo di questo grado d'appello ripetono integralmente le conclusioni di primo grado, che comprendevano una serie di contestazioni e di eccezioni che sono state respinte dal Tribunale e che non sono state censurate attraverso degli specifici motivi di impugnazione;
lo stesso vale per le richieste istruttorie, in particolare per la richiesta di CTU volta a rideterminare quanto asseritamente pagato in eccesso.
Sollecitata a fornire chiarimenti a riguardo all'udienza di discussione, la difesa appellante ha sostenuto che la riproposizione delle conclusioni di primo grado equivarrebbe ad una richiesta di pronuncia su eccezioni comunque rilevabili d'ufficio.
L'osservazione è infondata.
Nel vigente sistema delineato dall'art. 342 c.p.c., novellato dal d.l. 83/2012, la devoluzione al giudice d'appello di un'eccezione, di merito o di rito, che sia stata respinta in modo espresso dal primo giudice o attraverso una valutazione indiretta che ne sottenda la infondatezza, esige la proposizione di uno specifico motivo di appello, principale o incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346
c.p.c. – norma, questa, applicabile solo ove l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di prime cure – né risultando possibile invocare la deducibilità senza limiti di tempo delle eccezioni rilevabili d'ufficio, che si sottraggono al divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c.
10 La riproposizione delle conclusioni rassegnate in primo grado, con tutte le eccezioni e difese sollevate, in quanto tali difese ed eccezioni siano state decise, direttamente o in modo implicito, dalla sentenza impugnata e formino, quindi, altrettanti capi di questione suscettibili di autonoma impugnazione, può, cioè, essere consentita solo se in relazione a ciascuna di tali difese ed eccezioni vengano articolati altrettanti specifici motivi di impugnazione, che debbono individuare, in modo analitico, le violazioni di legge o gli errori nella ricostruzione fattuale e la loro concreta incidenza sulla decisione impugnata (art. 342 c.p.c.).
Non è invece possibile semplicemente invocare la rilevabilità d'ufficio delle difese ed eccezioni quando per ognuna di esse vi è comunque una pronuncia del giudice di prime cure, dato che la cognizione del giudice del gravame – ferma la rilevabilità d'ufficio delle mere difese e delle eccezioni improprie, in quanto tuttavia introdotte, per la prima volta, in grado d'appello – resta rigorosamente delimitata ai motivi in fatto e in diritto proposti dalle parti (cfr. l'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis; specularmente per la parte appellata, l'art. 343 c.p.c.).
Le contestazioni ed eccezioni di primo grado riproposte nelle conclusioni, ma non specificamente articolate come motivi di gravame, debbono, pertanto, essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
4. – L'esame dei motivi di impugnazione.
L'appello si rivela privo di fondamento, per quanto di ragione.
4.1 – E' anzitutto infondato il primo motivo riguardante la presunta nullità o difetto della procura ad litem.
La procura di , che agisce in veste di mandataria di Controparte_2 CP_1
come titolare attuale del credito per cui è processo, è stata depositata per atto
[...]
separato con la costituzione in giudizio della stessa convenuta in opposizione ed è sottoscritta digitalmente dalla legale rappresentante della società, con la firma digitale per autentica dell'avv. Marco PESENTI, il cui nominativo compare la “coccarda” a lato del testo.
Nell'epigrafe della comparsa di risposta di primo grado compare la seguente dicitura:
“la mandataria , in persona del Procuratore speciale, Dr.ssa Controparte_7
giusta procura del 21/12/2020, a ministero del Dr. , Controparte_8 Persona_1
Notaio in Mestre, Rep. n. 42416 - Racc. n. 15733, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
11 - indirizzo PEC – fax C.F._3 Email_1
02/48011624), con domicilio eletto presso l'Avv. Andrea Zavanone (C.F.
, fax 0142/74677, P.E.C. nello C.F._4 Email_2 studio Parodi, in Piazza Turati 9, Alessandria”.
La procura prevede il mandato all'avv. Marco PESENTI “a rappresentare, assistere e difendere la precitata società in ogni stato (anche cautelare, di esecuzione e di eventuale riassunzione) e grado del presente giudizio promosso dai signori - Parte_1
, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà consentita dalla Parte_2 legge …”, e comprende, quindi, la chiara indicazione della lite in relazione alla quale viene conferito l'incarico difensivo.
4.2 – E' poi infondato anche il secondo motivo, con cui si lamenta l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese in quanto comporterebbe interessi “occulti”, in violazione sia del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.), sia del requisito della determinatezza- determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), sia dell'obbligo di specifica pattuizione per gli interessi e per i costi dell'operazione creditizia (art. 117 TUB).
Essendo quello nel caso di specie un ammortamento alla francese in un finanziamento a tasso fisso, è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto stabilito dalla Cass., Sez. Unite, n. 15.130/2024 cit.
La richiesta di CTU econometrica per verificare l'interesse realmente applicato richiama del tutto impropriamente un precedente di questa Corte (causa r.g. 407/2022), dove è stata bensì disposta una consulenza contabile per stabilire l'eventuale esistenza di interessi anatocistici o non emergenti dal piano di ammortamento, ma nell'ambito di un mutuo con ammortamento alla francese su tasso variabile – e dunque in un caso in parte diverso da quello deciso dalla Cass., Sez. Unite, n. 15.130/2024 cit., riferita, come nella specie, ad un ammortamento alla francese su tasso fisso.
La doglianza sulla mancata allegazione al testo contrattuale di un piano di ammortamento
è parimenti infondata: essendo quello ora in esame un finanziamento a tasso fisso in cui sono determinati il TAN e il TAEG, con rate costanti anch'esse predeterminate, l'impegno contrattuale che il mutuatario assume risulta chiaro, agli effetti degli artt. 1346 c.c. e 117
TUB, già dal modulo del contratto senza bisogno di un piano di ammortamento (le rate sono costanti, comprensive di quota capitale e di quota interessi), né viene dedotto che vi sia una difformità del TAEG risultante dal contratto rispetto a quello effettivo, agli effetti di quanto previsto dall'art. 125 bis, co. 6, TUB, trattandosi di credito al consumatore.
12 5. – Le spese.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, a carico solidale di entrambi gli appellanti, comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
(GIA' , tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
vverso la sent. n. 766/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 14.09.2023,
[...]
con atto di citazione notificato in data 14.03.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in favore di Pt_1 Parte_2
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_1 Parte_4
€ 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 369 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. BONELLI CLAUDIO ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio in VIA SENATORE TOSELLI N. 1 12100 CUNEO;
- appellanti contro
(GIA' , tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FAGGELLA Controparte_2 P.IVA_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
CORSO FRANCIA 25 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Finanziamento.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma,
Contrariis rejectis
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte, in integrale riforma della sentenza appellata,
Dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità di tutte le difese avversarie nella fase a cognizione piena per carenza di mandato e,
Previa revoca dell'ordinanza istruttoria
IN VIA PRELIMINARE
Revocare il D.I. opposto per l'esiziale carenza di prova scritta, oltrechè perché il credito non è né certo, né liquido, né esigibile;
eccepita formalmente la prescrizione della pretesa fatta valere in via monitoria,
IN VIA INTERINALE – IN LIMINE LITIS
A) In via istruttoria
Previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c alla convenuta dei contratti originari di mutuo, degli allegati, nonché delle successive modifiche, completi di piano
d'ammortamento, degli estratti conto scalare e delle quietanze di pagamento;
Previa – occorrenda - ammissione di CTU contabile intesa ad analizzare il mutuo oggetto di causa e le sue successive modifiche, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione del relativo corretto saldo;
B) Ove si ritenga la nullità dei contratti di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in loro dipendenza, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore dell'istante da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare – avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
C) ove non si ritenga la nullità dei mutui, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:
1- determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dall'opposta superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;
2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nel contratto di mutuo;
2
3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi;
se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;
4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato:
I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
III. (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”;
5 – escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute dall'opposta in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierno attore. Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione del rapporto, ovvero se in quel momento, tenuto conto di quanto da questi sino ad allora corrisposto, dovesse considerarsi in mora;
D) Nel merito
Eccepita formalmente la mancata ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche in peius delle condizioni contrattuali;
Impugnato di nullità l'addebito dei costi occulti legati all'ammortamento alla francese con interesse composto, eccepito e stigmatizzato pertanto l'effetto sorpresa con applicazione del rimedio ex art. 1495 c.c.;
Dichiarate illegittime tutte le modificazione in peius delle condizioni contrattuali;
non validamente motivate e non preventivamente comunicate agli opponenti,
Previa - occorrenda - risoluzione del rapporto inter partes per il colpevole inadempimento della convenuta;
1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dall'opposta di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonchè delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale dei contratti con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
3 2) accertare e dichiarare la violazione da parte della finanziaria dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375
c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
3) accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla finanziaria, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G; dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché frutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
4) per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale dei contratti di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
5) dichiarare tenuta l'opposta alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme, segnatamente a titolo d'interessi sul capitale, a qualsiasi titolo, e ciò a titolo di ricostruzione del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale importi da liquidarsi in autonomo evocando giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs.
1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
6) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo inter partes per difetto di causa ex artt. 1322, nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT degli importi via via corrisposti a titolo d'interessi e maggiorazione ex Dlgs
231/2002 sugli importi così rivalutati, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale,
4 tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
7) accertare e dichiarare - nel caso - che l'opposta non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;
8) Condannare l'opposta a rettificare le segnalazioni operate in CR, nonchè in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio;
Con il favore delle spese e competenze - del doppio grado - di causa, oltre a maggiorazione
15% per “spese generali”, nonchè Iva 22% e Cpa 4% come per legge dovute”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare, in rito:
- accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la nullità ex art. 342
c.p.c. dell'atto di citazione in appello;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – ha concluso il 9.09.2008 con l contratto Parte_1 Controparte_3 di credito al consumo n. 115.314 dell'importo di € 6.000, da rimborsarsi in n. 60 rate mensili da € 148 ciascuna, a tasso fisso e rata costante, con TAN al 12,95 % e TAEG al 15,74 %.
ha poi concluso il 13.05.2008 con un secondo Parte_1 CP_3 contratto di credito al consumo (n. 15.170) dell'importo di € 13.000, da rimborsarsi in n. 60
5 rate mensili da € 274 ciascuna, a tasso fisso e con rata costante, con TAN 7,64 % e TAEG
7,91 %; tale secondo contratto è stato garantito da . Parte_2
In relazione al primo contratto (col n. 115.314) residua un debito di € 5.410,18, in relazione al secondo contratto (col n. 15.170) un debito di € 11.322,47.
1.2 - ha ceduto il credito a e questa, a sua volta, a CP_3 CP_4 CP_5
, controllante;
ha ceduto i crediti di cui sopra a
[...] CP_1 CP_5 CP_1 nell'ambito di una operazione di cessione di ramo d'azienda conclusa per atto notarile in data 29.06.2018.
1.3 - Con decreto ingiuntivo n. 134/2021 del 10.02.2021, su istanza di , il Tribunale CP_1
di Alessandria ha ingiunto a e di pagare la somma di Pt_1 Parte_2 complessivi € 16.742,65, oltre interessi e spese ivi liquidate a titolo di clausola penale.
1.4 - e , debitore principale e garante, hanno proposto con un Pt_1 Parte_2
unico atto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo:
- la nullità parziale dei mutui oggetto di causa per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346,
1418, 1195 e 821, 3° co., c.c., nonché degli artt. 117 e 120 TUB, per difetto della forma scritta e per l'illegittimità dei piani di ammortamento, a causa della mancata specificazione del regime di calcolo dell'interesse, con conseguente necessità di rideterminare i rapporti dare-avere, applicando il tasso legale in regime di interesse semplice;
- la prescrizione del credito;
- l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, in quanto produceva un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'applicazione dello ius variandi in peius, in quanto attuato al di fuori dei casi di gistificato motivo ex art. 118 TUB;
e chiedevano la condanna di alla rifusione delle maggiori somme corrispose (a), CP_1
al risarcimento di tutti i danni patiti (b) e alla rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi
(c).
1.5 - Si è costituita , per tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
6 1.6 - Con sent. n. 766/2023, pubblicata il 15.09.2023, il GOT del Tribunale di Alessandria ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Questi gli argomenti spesi dal Tribunale:
- doveva applicarsi l'ordinario termine decennale di prescrizione e non la prescrizione breve dell'art. 2948, n. 4, c.c., posto che le rate mensili non erano il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato;
inoltre, la data di decorrenza del termine di prescrizione doveva essere individuata nella scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e non nella data della stipula;
- l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta andava respinta perché i contratti erano stati redatti per iscritto;
- la pattuizione dell'ammortamento alla francese comportava interessi più alti rispetto a quello all'italiana in conseguenza del fatto che gli interessi sono inglobati nella rata e che ciascuna rata comprende il pagamento di parte di capitale e parte di interessi, con conseguente maggior capitale tenuto a prestito nei singoli mesi, ma tale sistema non violava il divieto di anatocismo, dato che gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
- le altre eccezioni, riguardanti gli asseriti costi occulti e lo ius variandi, andavano rigettate poiché gli opponenti non avevano proposto specifiche deduzioni;
- la contestazione dell'usura andava rigettata in quanto proposta solo nelle conclusioni dell'atto di citazione senza alcuna allegazione, nemmeno generica, sul punto;
- riteneva infine assorbita la domanda di restituzione e di condanna alla rimozione della segnalazione alla Centrale Rischi.
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Le difese di Pt_1 Parte_2
CP_
.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Pt_1 Parte_2
articolando due motivi di impugnazione.
Il Consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350, 3° co., c.p.c.
2.1 - Con il primo motivo gli appellanti contestano il difetto o la nullità della procura ad litem: mentre nella comparsa di risposta viene nominato procuratore l'Avv. Pesenti e viene eletto domicilio presso l'Avv. Zavanone, “presso lo Studio Parodi in Piazza Turati n. 9,
7 Alessandria”, dalla sentenza impugnata emerge che il patrocinio sarebbe stato invece conferito agli avv.ti Pesenti, Zavanone e Parodi con domicilio eletto in Torino, Corso Francia
25; tuttavia, nella procura rilasciata sul foglio a parte (allegato alla comparsa di risposta) non sono contemplati gli Avv.ti Zavanone e Parodi e non vi è alcuna elezione di domicilio. Tale procura è stata firmata digitalmente da in data 1.7.2022 alle ore 18,52,29, Parte_3 ma non è mai stata autenticata dall'Avv. Pesenti, unico in delega.
Dato che la procura è stata rilasciata su foglio autonomo e non in calce alla comparsa, la sottoscrizione a chiusura dell'atto di costituzione non può essere considerata idonea a fare proprio anche il contenuto della procura.
Pertanto, si dice, la procura non è stata validamente conferita ed è nulla, perché non identifica con certezza il giudizio per il quale è stata rilasciata;
e la nullità della procura, nel regime anteriore al d.lgs. 149/2022, non può essere sanata.
2.2 - Con il secondo motivo si ritorna sul tema dell'ammortamento alla francese: premesso che alla data in cui è stata redatta la citazione non era stata ancora depositata la sentenza delle Sezioni Unite sul tema, gli appellanti sostengono che tale sistema sarebbe illegittimo, in quanto il sistema, inglobando una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente, comporterebbe rispetto ad altri sistemi di ammortamento un apprezzabile incremento del costo del credito.
Secondo gli appellanti ciò integrerebbe:
- una violazione degli obblighi di pubblicità previsti dagli artt. 116 e 117 TUB, in relazione agli interessi occulti che l'ammortamento alla francese determina;
- l'insufficienza del piano di ammortamento o del testo negoziale per consentire al mutuatario di un controllo agile ed immediato delle condizioni applicate e della loro rispondenza a quelle pubblicizzate, anche in relazione alle rate future, con conseguente indeterminatezza del contratto per via dei costi occulti;
- si richiamano alcune pronunce di merito che sostengono che tale operazione è illegittima ai sensi degli art. 1283 e 1284 cc in quanto il tasso effettivamente applicato differisce da quello contrattuale ed è ad esso superiore, e che quindi si deve ricostruire il rapporto di mutuo al tasso di interesse sostitutivo;
- sebbene il TUB non richieda la predisposizione di un piano di ammortamento allegato al contratto come condizione di validità di esso, tuttavia il provvedimento della Banca d'Italia sulla trasparenza (non si indica quale), come atto di normazione secondaria, evoca in più passaggi il piano di ammortamento, e tale provvedimento prescrive il piano di
8 ammortamento per i mutui a tasso fisso, per la ragione che si tratta dell'unico caso in cui è possibile stabilire ex ante (e ripartire fra le varie rate) l'esatto ammontare dell'onere per interessi che dovrà affrontare il debitore ha eccepito anzitutto la nullità dell'atto di citazione in Controparte_6 appello per violazione dell'art. 163, 3° co., n. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, dato che l'atto introduttivo di questa fase di gravame non contiene l'avvertimento “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone
i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato”.
ha poi chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., dato che esso si limita a ripetere alcune delle contestazioni svolte dal debitore principale e dal garante in primo grado, senza indicare le ragioni per cui la sentenza impugnata andrebbe modificata;
ed inoltre, si richiama la soluzione al tema dell'ammortamento alla francese fornita, nelle more, dalle Sezioni Unite della Cassazione con sent. 29.05.2024, n. 15.130.
La società appellata osserva, di seguito, che non viene proposto appello contro i capi della sentenza che respingono la prescrizione e le doglianze relative ai costi occulti, allo ius variandi, all'usura ed alla violazione dell'art. 117 TUB, sicchè su tali capi deve ritenersi sceso il giudicato. CP_ Quanto all'eccezione di difetto/nullità della procura, sostiene che si sarebbe trattato di un errore del giudice di primo grado, che ha indicato come difensori di essa società gli avv.ti
Pesenti, Zavanone e Parodi, senza specificare che gli ultimi due erano dei meri domiciliatari;
la procura depositata in primo grado è stata firmata digitalmente dall'avv. Marco Pesenti sin dall'atto della costituzione in giudizio, autenticando in tal modo il conferimento del mandato
“a rappresentare, assistere e difendere la precitata società in ogni stato (anche cautelare, di esecuzione e di eventuale riassunzione) e grado del presente giudizio promosso dai signori - , conferendo allo stesso ogni più Parte_1 Parte_2 ampia facoltà consentita dalla legge …”.
Si richiama, per il resto, quanto statuito dalle Sezioni Unite sulla legittimità dell'ammortamento alla francese su mutuo a tasso fisso e rate fisse comprensive di capitale e interessi, come nel caso di specie.
9 3. – Le questioni preliminari. CP_ 3.1 – Va anzitutto respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, 3° co., n. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022.
L'eccezione – che poteva al più portare ad un differimento della prima udienza con rimessione in termini per l'impugnazione incidentale in applicazione dell'art. 164, 3° co.,
c.p.c., essendosi l'appellata costituita - è stata respinta dal Consigliere Istruttore con ordinanza del 10.09.2024, col dire che l'omessa indicazione del requisito dell'obbligo di assistenza tecnica, previsto dall'art. 163, n. 7), c.p.c., novellato dal d.lgs. 149/2022, non è chiaramente applicabile – malgrado il generico rinvio contenuto nell'art. 342 c.p.c. – al giudizio di appello, tenuto conto che il giudizio di primo grado si è svolto con la parte appellata assistita da un difensore e che l'appello è stato notificato a lui ex art. 170 c.p.c. CP_ A fronte della riproposizione dell'eccezione da parte di negli scritti conclusivi, la Corte ritiene di dover confermare la decisione dell'Istruttore escludendo la denunciata nullità della citazione introduttiva di questa fase processuale.
3.2 – Le conclusioni rassegnate dai due appellanti nell'atto introduttivo di questo grado d'appello ripetono integralmente le conclusioni di primo grado, che comprendevano una serie di contestazioni e di eccezioni che sono state respinte dal Tribunale e che non sono state censurate attraverso degli specifici motivi di impugnazione;
lo stesso vale per le richieste istruttorie, in particolare per la richiesta di CTU volta a rideterminare quanto asseritamente pagato in eccesso.
Sollecitata a fornire chiarimenti a riguardo all'udienza di discussione, la difesa appellante ha sostenuto che la riproposizione delle conclusioni di primo grado equivarrebbe ad una richiesta di pronuncia su eccezioni comunque rilevabili d'ufficio.
L'osservazione è infondata.
Nel vigente sistema delineato dall'art. 342 c.p.c., novellato dal d.l. 83/2012, la devoluzione al giudice d'appello di un'eccezione, di merito o di rito, che sia stata respinta in modo espresso dal primo giudice o attraverso una valutazione indiretta che ne sottenda la infondatezza, esige la proposizione di uno specifico motivo di appello, principale o incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346
c.p.c. – norma, questa, applicabile solo ove l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di prime cure – né risultando possibile invocare la deducibilità senza limiti di tempo delle eccezioni rilevabili d'ufficio, che si sottraggono al divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c.
10 La riproposizione delle conclusioni rassegnate in primo grado, con tutte le eccezioni e difese sollevate, in quanto tali difese ed eccezioni siano state decise, direttamente o in modo implicito, dalla sentenza impugnata e formino, quindi, altrettanti capi di questione suscettibili di autonoma impugnazione, può, cioè, essere consentita solo se in relazione a ciascuna di tali difese ed eccezioni vengano articolati altrettanti specifici motivi di impugnazione, che debbono individuare, in modo analitico, le violazioni di legge o gli errori nella ricostruzione fattuale e la loro concreta incidenza sulla decisione impugnata (art. 342 c.p.c.).
Non è invece possibile semplicemente invocare la rilevabilità d'ufficio delle difese ed eccezioni quando per ognuna di esse vi è comunque una pronuncia del giudice di prime cure, dato che la cognizione del giudice del gravame – ferma la rilevabilità d'ufficio delle mere difese e delle eccezioni improprie, in quanto tuttavia introdotte, per la prima volta, in grado d'appello – resta rigorosamente delimitata ai motivi in fatto e in diritto proposti dalle parti (cfr. l'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis; specularmente per la parte appellata, l'art. 343 c.p.c.).
Le contestazioni ed eccezioni di primo grado riproposte nelle conclusioni, ma non specificamente articolate come motivi di gravame, debbono, pertanto, essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
4. – L'esame dei motivi di impugnazione.
L'appello si rivela privo di fondamento, per quanto di ragione.
4.1 – E' anzitutto infondato il primo motivo riguardante la presunta nullità o difetto della procura ad litem.
La procura di , che agisce in veste di mandataria di Controparte_2 CP_1
come titolare attuale del credito per cui è processo, è stata depositata per atto
[...]
separato con la costituzione in giudizio della stessa convenuta in opposizione ed è sottoscritta digitalmente dalla legale rappresentante della società, con la firma digitale per autentica dell'avv. Marco PESENTI, il cui nominativo compare la “coccarda” a lato del testo.
Nell'epigrafe della comparsa di risposta di primo grado compare la seguente dicitura:
“la mandataria , in persona del Procuratore speciale, Dr.ssa Controparte_7
giusta procura del 21/12/2020, a ministero del Dr. , Controparte_8 Persona_1
Notaio in Mestre, Rep. n. 42416 - Racc. n. 15733, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
11 - indirizzo PEC – fax C.F._3 Email_1
02/48011624), con domicilio eletto presso l'Avv. Andrea Zavanone (C.F.
, fax 0142/74677, P.E.C. nello C.F._4 Email_2 studio Parodi, in Piazza Turati 9, Alessandria”.
La procura prevede il mandato all'avv. Marco PESENTI “a rappresentare, assistere e difendere la precitata società in ogni stato (anche cautelare, di esecuzione e di eventuale riassunzione) e grado del presente giudizio promosso dai signori - Parte_1
, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà consentita dalla Parte_2 legge …”, e comprende, quindi, la chiara indicazione della lite in relazione alla quale viene conferito l'incarico difensivo.
4.2 – E' poi infondato anche il secondo motivo, con cui si lamenta l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese in quanto comporterebbe interessi “occulti”, in violazione sia del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.), sia del requisito della determinatezza- determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), sia dell'obbligo di specifica pattuizione per gli interessi e per i costi dell'operazione creditizia (art. 117 TUB).
Essendo quello nel caso di specie un ammortamento alla francese in un finanziamento a tasso fisso, è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto stabilito dalla Cass., Sez. Unite, n. 15.130/2024 cit.
La richiesta di CTU econometrica per verificare l'interesse realmente applicato richiama del tutto impropriamente un precedente di questa Corte (causa r.g. 407/2022), dove è stata bensì disposta una consulenza contabile per stabilire l'eventuale esistenza di interessi anatocistici o non emergenti dal piano di ammortamento, ma nell'ambito di un mutuo con ammortamento alla francese su tasso variabile – e dunque in un caso in parte diverso da quello deciso dalla Cass., Sez. Unite, n. 15.130/2024 cit., riferita, come nella specie, ad un ammortamento alla francese su tasso fisso.
La doglianza sulla mancata allegazione al testo contrattuale di un piano di ammortamento
è parimenti infondata: essendo quello ora in esame un finanziamento a tasso fisso in cui sono determinati il TAN e il TAEG, con rate costanti anch'esse predeterminate, l'impegno contrattuale che il mutuatario assume risulta chiaro, agli effetti degli artt. 1346 c.c. e 117
TUB, già dal modulo del contratto senza bisogno di un piano di ammortamento (le rate sono costanti, comprensive di quota capitale e di quota interessi), né viene dedotto che vi sia una difformità del TAEG risultante dal contratto rispetto a quello effettivo, agli effetti di quanto previsto dall'art. 125 bis, co. 6, TUB, trattandosi di credito al consumatore.
12 5. – Le spese.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, a carico solidale di entrambi gli appellanti, comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
(GIA' , tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
vverso la sent. n. 766/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 14.09.2023,
[...]
con atto di citazione notificato in data 14.03.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in favore di Pt_1 Parte_2
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_1 Parte_4
€ 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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