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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1098/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel.
nella causa di appello avverso la sentenza n. 2063/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 7/6/2024, est. Florio, promossa da
(C.F. e P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Puzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli, via Croce Rossa n. 20
appellante contro
(P. I. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Grazia Buonaura ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pavia, Piazzale della Stazione n. 25 appellata
E contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Capotorti presso la CP_2 P.IVA_3
quale è elettivamente domiciliato in Milano, V. Savarè n. 1 appellato in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e, per l'effetto, delle domande avanzate in primo grado dall'esponente ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
-dichiarare nulla la sentenza impugnata del Tribunale di Milano sez. lav. n. 7479/23 al punto n. 2, per violazione dell'art 132, comma 2-n.4 cpc, per tutti i motivi esposti, con le conseguenze di legge;
- dichiarare inammissibile il ricorso in primo grado ex art 617 cpc, per tutti motivi esposti, con le conseguenze di legge. in subordine, nel merito
-dichiarare la legittimità ed efficacia della intimazione di pagamento n.
06820239013192052000, limitatamente agli avvisi di addebito n.
36820120000912414000 n. 36820120004988642000 n. 36820120009029690000 n.
36820130017532709000 n. 36820140013343341000 n. 36820150014378351000 n.
36820160011453076000 n. 36820170004506161000, per tutti i motivi esposti.
- Con vittoria di spese integrali di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”;
per Controparte_1
“In via preliminare accertare e dichiarare tardiva l'eccezione di inammissibilità del ricorso di I grado ex adverso prospettata a sostegno del primo motivo di appello, per le ragioni formulate.
Conseguentemente, respingere la stessa, nonché il ricorso e tutte le domande avanzate da controparte.
In ogni caso
Respingere il ricorso in appello e tutte le domande in esso formulate, per i motivi esposti. Per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2063, pubblicata il 17/6/24 ed emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, G.L. Dott.ssa Florio, in data 17/4/24, all'esito del giudizio R.G. 7479/23.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”;
pag. 2/11 per : CP_2
“contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettare integralmente l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con conferma dell'atto opposto e con condanna dell'appellata società al pagamento in favore dell delle relative somme a titolo di contributi oltre somme CP_2
aggiuntive e interessi maturandi al saldo.
Con vittoria integrale di spese ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2063/2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso con il quale la società aveva proposto opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento notificatale via PEC in data 23.6.2023, intimazione con la quale le era stato richiesto il pagamento di contributi portati da otto avvisi di addebito, e precisamente:
1) avviso di addebito n. 36820120000912414000 - data di asserita notifica: 22/3/12 -
Importo: € 396.954,76;
2) avviso di addebito n. 36820120004988642000 – data di asserita notifica: 8/5/12 -
Importo: € 314.580,28;
3) avviso di addebito n. 36820120009029690000 - data di asserita notifica: 21/9/12 -
Importo: € 112.540,49;
4) avviso di addebito n. 36820130017532709000 - data di asserita notifica: 31/1/14 -
Importo: € 297.623,97;
5) avviso di addebito n. 36820140013343341000 - data di asserita notifica: 30/10/14 -
Importo: € 35.057,29;
6) avviso di addebito n. 36820150014378351000 - data di asserita notifica: 29/11/18 -
Importo: € 14.110,76;
7) avviso di addebito n. 36820160011453076000 - data di asserita notifica: 14/6/16 -
Importo: € 5.422,44;
8) avviso di addebito n. 36820170004506161000 - data di asserita notifica: 26/5/17 -
Importo: € 27.945,47.
Disattesa l'eccezione con cui la società aveva lamentato l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento perché effettuata da utilizzando un indirizzo PEC CP_3
pag. 3/11 non iscritto nei pubblici registri, il primo giudice ha vagliato le produzioni documentali agli atti ed in merito alle notifiche degli avvisi di addebito sopra enumerati ha evidenziato che: “E' documentale che l'avviso di addebito:
1- n. 36820120000912414000 sia stato notificato il 22.3.2012, ma al diverso indirizzo di Milano, viale Gorizia 22, sebbene la denuncia di modifica risalisse al 20.3.2007
(come da visura storica doc. 17 fasc. e la sede legale della ricorrente risulti in CP_3
Milano, piazza Grandi 11;
2- n. 36820120004988642000 sia stato notificato l'8.5.2012 ma al diverso indirizzo di
Milano, viale Gorizia 22;
3- n. 36820120009029690000 sia stato notificato il 21.9.2012 ma al diverso indirizzo di
Milano viale Gorizia 22;
4- n. 36820130017532709000 sia stato notificato il 31.1.2014 ma al diverso indirizzo di
Milano viale Gorizia 22;
5- n. 36820140013343341000 sia stato notificato il 30.10.2014 ma al diverso indirizzo di Milano viale Gorizia 22;
6- n. 36820150014378351000 non risulti notificato, poiché rispetto ad esso non è stata prodotta prova della notifica da parte di CP_2
7- n. 36820160011453076000 non risulti notificato, poiché rispetto ad esso non è stata prodotta prova della notifica da parte di CP_2
8- n. 36820170004506161000 risulti regolarmente notificato a mezzo pec il 26.5.2017”.
Rispetto a quest'ultimo avviso, il Tribunale ha escluso essere maturata l'eccepita prescrizione, in quanto il relativo termine risultava essere stato interrotto “dalla comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 06876201800002661000, notificata via pec in data 11/07/2018, cui si aggiunge il PPT n. 06820182580002320007 notificato via pec in data 15/05/2018 ed avente ad oggetto il medesimo avviso di addebito n. n. 3682017000450616100, e l'intimazione n. 06820189015814745000 notificata via pec in data 01/06/2018 ed avente ad oggetto il medesimo ava”.
Per questi motivi
, reputata indimostrata la notifica degli avvisi n.
36820150014378351000 e n. 36820160011453076000, e ritenuta invalida la notifica degli avvisi effettata all'indirizzo di Milano, via Gorizia, il primo giudice ha accertato pag. 4/11 l'inesistenza del credito portato dai relativi titoli, condannando ed a CP_2 CP_3
rifondere alla società i 2/3 delle spese di lite del grado, con compensazione del residuo.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' Parte_2
Con il primo motivo di gravame ha lamentato la contraddittorietà della CP_3
motivazione del provvedimento impugnato.
Ad avviso dell'appellante, il primo giudice aveva per un verso affermato che i vizi formali di notifica, ivi compreso quello di omessa notifica, avrebbero dovuto essere fatti valere con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla notifica dall'intimazione di pagamento, salvo poi- contraddittoriamente – verificare comunque nel merito la regolarità delle notifiche dei medesimi avvisi e ciò nonostante il ricorso ex art. 414 c.p.c. fosse stato depositato in data 26.7.2023 (ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, risalente al 23.6.2023).
Nella prospettiva del gravame, invece, dalla corretta affermazione della riconducibilità all'art. 617 c.p.c. dei prospettati vizi di notifica, il primo giudice avrebbe dovuto fare conseguire l'inammissibilità del ricorso.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato il malgoverno delle risultanze CP_3
istruttorie ad opera del Tribunale.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito che secondo il primo giudice erano stati notificati ad un indirizzo sbagliato, l'appellante ha evidenziato che dalla visura storica di il cambio di indirizzo della sede legale da viale Gorizia a Controparte_1
Piazza Grandi risultava essere stato iscritto in data 6.11.2014; le notifiche degli avvisi oggetto di verifica erano tutte state eseguite prima di tale data ed erano pertanto regolari.
Inoltre, a dire dell'appellante, era erronea l'affermazione del primo giudice relativa agli avvisi 36820150014378351000 e 36820160011453076000, per i quali agli atti sarebbe rinvenibile prova dell'eseguita notifica.
Con il terzo motivo di appello, infine, ha criticato la decisione del Tribunale per CP_3
non avere considerato gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione di cui era stata fornita prova documentale e per non avere considerato che la prescrizione del credito contributivo eventualmente maturata in data antecedente la notifica degli avvisi avrebbe pag. 5/11 potuto essere fatta valere esclusivamente nell'ambito dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 9.1.2025 si è costituita per il gravame eccependo la tardività dell'eccezione di inammissibilità Controparte_1
formulata da con il primo motivo di appello e chiedendo comunque la conferma CP_3
della sentenza impugnata.
Con memoria difensiva depositata in data 7.1.2025 si è costituito , associandosi al CP_2
rilievo fatto oggetto del primo motivo di appello di ed evidenziando comunque CP_3
che, anche a voler reputare irregolare l'indirizzo presso il quale erano stati inviati gli avvisi di addebito, le notifiche avevano comunque raggiunto il loro scopo.
Sotto altro profilo, ha evidenziato che in ogni caso la prescrizione del diritto a CP_2
procedere esecutivamente non poteva dirsi maturata, e ciò anche in ragione delle norme eccezionali di sospensione dei termini di cui all'art. 37 d.l. n. 18/2020 e di cui all'art. 11 del d.l. n. 183/2020.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello di è parzialmente fondato. CP_3
Con riguardo agli avvisi di addebito individuati ai numeri da 1 a 5, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che risulta fondato il secondo motivo di appello proposto da CP_3
Effettivamente, dalla visura storica prodotta al doc. 17 del fascicolo di in CP_3
particolare si veda pagina 8- risulta che il cambio di indirizzo della sede legale da via
Gorizia a piazza Grandi sia stato iscritto al registro delle imprese solo in data 6.11.2014.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, quindi, le notifiche degli avvisi di cui si discute- tutte eseguite in data anteriore al 6.11.2014- risultano regolarmente effettuate a Milano, via Gorizia n. 22, dove, peraltro, esse sono anche andate a buon fine e hanno raggiunto lo scopo cui erano preordinate (come si desume dalle ricevute di ritorno delle relative raccomandate postali, che recano rituale sottoscrizione della casella “firma per esteso del destinatario”).
pag. 6/11 Con riguardo agli avvisi n. 36820150014378351000 e 36820160011453076000, per cui- come si dirà di seguito- il Tribunale ha correttamente ritenuto insussistente la prova della esecuzione della notifica, il primo motivo di appello è infondato, non potendosi ritenere intempestiva l'iniziativa giudiziaria proposta da nel Controparte_4
termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento del giugno 2023 (pur dovendosi sul punto chiarire la motivazione della sentenza di primo grado che, ad avviso del Collegio, non qualifica in termini inequivoci la natura dell'azione proposta dalla società con riguardo ai singoli vizi dedotti in giudizio).
Ed infatti, va ricordato che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (così
Cass. 30/11/2016, n. 24506).
In applicazione di detto principio, una volta esclusa l'esistenza della notifica dei due avvisi di addebito, correttamente il primo giudice ha ritenuto tempestiva l'iniziativa giudiziaria, che risulta essere stata promossa nei 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di causa e con la quale la società ha contestato l'esistenza del debito contributivo (cfr. Cass. 10.3.2023, n. 7156 che, nel ribadire quanto affermato da Cass. 30.11.2016, n. 24506, ha evidenziato: “questa Corte (Sez. 6 L,
Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40
pag. 7/11 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017)”).
E che per gli avvisi di addebito n. 36820150014378351000 e 36820160011453076000 non risulti prova alcuna della notifica è conclusione che la Corte condivide (risultando, in relazione a tali avvisi, infondato il secondo motivo di appello).
Né né hanno prodotto le relative relate di notifica. CP_3 CP_2
Non può considerarsi tale il documento denominato “notifica pec
36820160011453076000”, copia analogica di documento informatico scarsamente intelleggibile e che non reca alcuna indicazione sull'identità dell'ipotetico destinatario della comunicazione, né sul suo contenuto.
Con riguardo all'avviso di addebito 36820150014378351000, la circostanza che la società abbia parzialmente pagato i contributi in esso esposti non è circostanza equipollente all'esecuzione di rituale notifica del titolo esecutivo oggetto di causa, non essendo il pagamento di per sé sintomatico- se non preceduto dalla notifica- della piena conoscenza, in capo al debitore, degli elementi costitutivi del diritto di credito cui l'avviso si riferiva (periodo contributivo;
ammontare complessivo dell'importo; singoli titoli che lo compongano).
Parzialmente fondato è anche il terzo motivo di appello.
Per gli avvisi di addebito n. 36820160011453076000 e n. 36820150014378351000, essi si riferiscono rispettivamente a contribuzione concernente i periodi dal maggio al settembre 2015 e dal dicembre 2013 all'aprile 2015.
In assenza di prova della notifica degli avvisi di addebito, ed esclusa pertanto la valenza interruttiva della prescrizione per gli atti con cui il creditore chiedeva al debitore il pagamento delle somme identificate solo per relationem con il riferimento ai medesimi avvisi (non notificati e quindi non noti al debitore); considerato che solo con la memoria difensiva depositata in data 16.1.2024 ha chiesto la condanna della società al CP_2
pagamento dei relativi contributi;
il debito cui si riferiscono i due avvisi risulta effettivamente estinto per prescrizione, come ritenuto dal primo giudice.
pag. 8/11 Di contro, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere esclusa la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820120000912414000, n.
36820120004988642000, n. 36820120009029690000, n. 36820130017532709000 e n.
36820140013343341000
Per l'avviso di cui al numero 4, e cioè il n. 36820130017532709000, notificato in data
31/1/2014, va considerato l'atto interruttivo della prescrizione costituito dall' avviso di iscrizione ipotecaria notificato via pec in data 11.7.2018 (cfr. doc. 16 e la CP_3
successiva intimazione di pagamento, oggetto di opposizione in questo giudizio, notificata in data 23.6.2023.
I due atti interruttivi infraquinquennali escludono, per l'avviso n. 4, il maturare della prescrizione.
Analoga statuizione deve essere adottata con riguardo all'avviso n. 3, e cioè il n.
36820120009029690000, notificato in data 21/9/2012.
Per tale avviso, oltre che i già citati atti interruttivi dell'11.7.2018 (doc. 16 e del CP_3
23.6.2023, va considerato l'effetto interruttivo spiegato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201400004176000 notificata in data 21/11/2014 (doc. 9 fascicolo . CP_3
Considerata la data di notifica dell'avviso (21.9.2012) ed i tre successivi atti interruttivi infraquinquennali (21.11.2014-11.7.2018-23.6.2023), il termine di prescrizione non risulta decorso.
Per gli avvisi n. 1 (n. 36820120000912414000), notificato in data 22/3/2012, e n. 2 (n.
36820120004988642000), notificato in data 8/5/2012, va considerato in già menzionato atto interruttivo del 21.11.2014; quello costituito dalla intimazione di pagamento
06820179002998251000 notificata via pec in data 27/01/2017 (cfr. doc. 10 ; CP_3
quello ancora successivo costituito dalla intimazione 06820199028454741000 notificata via pec in data 10/09/2019 (cfr. doc. 13 ; quello, infine, costituito dall'intimazione CP_3
del giugno 2023 oggetto di opposizione con il ricorso ex art. 442 c.p.c.
Anche per l'avviso di addebito n. 5 (n. 36820140013343341000), notificato in data
30/10/14, nessuna prescrizione è maturata, sol che si consideri l'effetto interruttivo dell'intimazione di pagamento n. 06820199028454741000 notificata via pec in data pag. 9/11 10/09/2019 (doc 13 fascicolo e quello dell'intimazione del giugno 2023 oggetto CP_3
di opposizione con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, in parziale riforma della sentenza n. 2063/2024 del Tribunale di Milano, devono essere dichiarati non prescritti anche i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820120000912414000, n.
36820120004988642000, n. 36820120009029690000, n. 36820130017532709000 e n.
36820140013343341000 e per l'effetto il ricorso ex art. 442 c.p.c. deve essere rigettato anche per detti avvisi (solo per un mero lapsus calami, che qui si emenda, in dispositivo si è citata la norma propria del ricorso in materia di lavoro- art. 414- anziché quella del ricorso in materia di previdenza ed assistenza).
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nel caso di specie, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento proposta dalla società è risultata fondata ma solo in misura limitata e parziale;
per questo, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate.
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 2063/2024 del Tribunale di Milano dichiara non prescritti anche i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820120000912414000, n.
36820120004988642000, n. 36820120009029690000, n. 36820130017532709000 e n.
36820140013343341000 e per l'effetto rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. anche per detti avvisi;
conferma le restanti statuizioni di merito;
pag. 10/11 compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 21/01/2025
La Presidente La Consigliera rel.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1098/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel.
nella causa di appello avverso la sentenza n. 2063/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 7/6/2024, est. Florio, promossa da
(C.F. e P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Puzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli, via Croce Rossa n. 20
appellante contro
(P. I. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Grazia Buonaura ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pavia, Piazzale della Stazione n. 25 appellata
E contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Capotorti presso la CP_2 P.IVA_3
quale è elettivamente domiciliato in Milano, V. Savarè n. 1 appellato in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e, per l'effetto, delle domande avanzate in primo grado dall'esponente ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
-dichiarare nulla la sentenza impugnata del Tribunale di Milano sez. lav. n. 7479/23 al punto n. 2, per violazione dell'art 132, comma 2-n.4 cpc, per tutti i motivi esposti, con le conseguenze di legge;
- dichiarare inammissibile il ricorso in primo grado ex art 617 cpc, per tutti motivi esposti, con le conseguenze di legge. in subordine, nel merito
-dichiarare la legittimità ed efficacia della intimazione di pagamento n.
06820239013192052000, limitatamente agli avvisi di addebito n.
36820120000912414000 n. 36820120004988642000 n. 36820120009029690000 n.
36820130017532709000 n. 36820140013343341000 n. 36820150014378351000 n.
36820160011453076000 n. 36820170004506161000, per tutti i motivi esposti.
- Con vittoria di spese integrali di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”;
per Controparte_1
“In via preliminare accertare e dichiarare tardiva l'eccezione di inammissibilità del ricorso di I grado ex adverso prospettata a sostegno del primo motivo di appello, per le ragioni formulate.
Conseguentemente, respingere la stessa, nonché il ricorso e tutte le domande avanzate da controparte.
In ogni caso
Respingere il ricorso in appello e tutte le domande in esso formulate, per i motivi esposti. Per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2063, pubblicata il 17/6/24 ed emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, G.L. Dott.ssa Florio, in data 17/4/24, all'esito del giudizio R.G. 7479/23.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”;
pag. 2/11 per : CP_2
“contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettare integralmente l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con conferma dell'atto opposto e con condanna dell'appellata società al pagamento in favore dell delle relative somme a titolo di contributi oltre somme CP_2
aggiuntive e interessi maturandi al saldo.
Con vittoria integrale di spese ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2063/2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso con il quale la società aveva proposto opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento notificatale via PEC in data 23.6.2023, intimazione con la quale le era stato richiesto il pagamento di contributi portati da otto avvisi di addebito, e precisamente:
1) avviso di addebito n. 36820120000912414000 - data di asserita notifica: 22/3/12 -
Importo: € 396.954,76;
2) avviso di addebito n. 36820120004988642000 – data di asserita notifica: 8/5/12 -
Importo: € 314.580,28;
3) avviso di addebito n. 36820120009029690000 - data di asserita notifica: 21/9/12 -
Importo: € 112.540,49;
4) avviso di addebito n. 36820130017532709000 - data di asserita notifica: 31/1/14 -
Importo: € 297.623,97;
5) avviso di addebito n. 36820140013343341000 - data di asserita notifica: 30/10/14 -
Importo: € 35.057,29;
6) avviso di addebito n. 36820150014378351000 - data di asserita notifica: 29/11/18 -
Importo: € 14.110,76;
7) avviso di addebito n. 36820160011453076000 - data di asserita notifica: 14/6/16 -
Importo: € 5.422,44;
8) avviso di addebito n. 36820170004506161000 - data di asserita notifica: 26/5/17 -
Importo: € 27.945,47.
Disattesa l'eccezione con cui la società aveva lamentato l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento perché effettuata da utilizzando un indirizzo PEC CP_3
pag. 3/11 non iscritto nei pubblici registri, il primo giudice ha vagliato le produzioni documentali agli atti ed in merito alle notifiche degli avvisi di addebito sopra enumerati ha evidenziato che: “E' documentale che l'avviso di addebito:
1- n. 36820120000912414000 sia stato notificato il 22.3.2012, ma al diverso indirizzo di Milano, viale Gorizia 22, sebbene la denuncia di modifica risalisse al 20.3.2007
(come da visura storica doc. 17 fasc. e la sede legale della ricorrente risulti in CP_3
Milano, piazza Grandi 11;
2- n. 36820120004988642000 sia stato notificato l'8.5.2012 ma al diverso indirizzo di
Milano, viale Gorizia 22;
3- n. 36820120009029690000 sia stato notificato il 21.9.2012 ma al diverso indirizzo di
Milano viale Gorizia 22;
4- n. 36820130017532709000 sia stato notificato il 31.1.2014 ma al diverso indirizzo di
Milano viale Gorizia 22;
5- n. 36820140013343341000 sia stato notificato il 30.10.2014 ma al diverso indirizzo di Milano viale Gorizia 22;
6- n. 36820150014378351000 non risulti notificato, poiché rispetto ad esso non è stata prodotta prova della notifica da parte di CP_2
7- n. 36820160011453076000 non risulti notificato, poiché rispetto ad esso non è stata prodotta prova della notifica da parte di CP_2
8- n. 36820170004506161000 risulti regolarmente notificato a mezzo pec il 26.5.2017”.
Rispetto a quest'ultimo avviso, il Tribunale ha escluso essere maturata l'eccepita prescrizione, in quanto il relativo termine risultava essere stato interrotto “dalla comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 06876201800002661000, notificata via pec in data 11/07/2018, cui si aggiunge il PPT n. 06820182580002320007 notificato via pec in data 15/05/2018 ed avente ad oggetto il medesimo avviso di addebito n. n. 3682017000450616100, e l'intimazione n. 06820189015814745000 notificata via pec in data 01/06/2018 ed avente ad oggetto il medesimo ava”.
Per questi motivi
, reputata indimostrata la notifica degli avvisi n.
36820150014378351000 e n. 36820160011453076000, e ritenuta invalida la notifica degli avvisi effettata all'indirizzo di Milano, via Gorizia, il primo giudice ha accertato pag. 4/11 l'inesistenza del credito portato dai relativi titoli, condannando ed a CP_2 CP_3
rifondere alla società i 2/3 delle spese di lite del grado, con compensazione del residuo.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' Parte_2
Con il primo motivo di gravame ha lamentato la contraddittorietà della CP_3
motivazione del provvedimento impugnato.
Ad avviso dell'appellante, il primo giudice aveva per un verso affermato che i vizi formali di notifica, ivi compreso quello di omessa notifica, avrebbero dovuto essere fatti valere con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla notifica dall'intimazione di pagamento, salvo poi- contraddittoriamente – verificare comunque nel merito la regolarità delle notifiche dei medesimi avvisi e ciò nonostante il ricorso ex art. 414 c.p.c. fosse stato depositato in data 26.7.2023 (ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, risalente al 23.6.2023).
Nella prospettiva del gravame, invece, dalla corretta affermazione della riconducibilità all'art. 617 c.p.c. dei prospettati vizi di notifica, il primo giudice avrebbe dovuto fare conseguire l'inammissibilità del ricorso.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato il malgoverno delle risultanze CP_3
istruttorie ad opera del Tribunale.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito che secondo il primo giudice erano stati notificati ad un indirizzo sbagliato, l'appellante ha evidenziato che dalla visura storica di il cambio di indirizzo della sede legale da viale Gorizia a Controparte_1
Piazza Grandi risultava essere stato iscritto in data 6.11.2014; le notifiche degli avvisi oggetto di verifica erano tutte state eseguite prima di tale data ed erano pertanto regolari.
Inoltre, a dire dell'appellante, era erronea l'affermazione del primo giudice relativa agli avvisi 36820150014378351000 e 36820160011453076000, per i quali agli atti sarebbe rinvenibile prova dell'eseguita notifica.
Con il terzo motivo di appello, infine, ha criticato la decisione del Tribunale per CP_3
non avere considerato gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione di cui era stata fornita prova documentale e per non avere considerato che la prescrizione del credito contributivo eventualmente maturata in data antecedente la notifica degli avvisi avrebbe pag. 5/11 potuto essere fatta valere esclusivamente nell'ambito dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 9.1.2025 si è costituita per il gravame eccependo la tardività dell'eccezione di inammissibilità Controparte_1
formulata da con il primo motivo di appello e chiedendo comunque la conferma CP_3
della sentenza impugnata.
Con memoria difensiva depositata in data 7.1.2025 si è costituito , associandosi al CP_2
rilievo fatto oggetto del primo motivo di appello di ed evidenziando comunque CP_3
che, anche a voler reputare irregolare l'indirizzo presso il quale erano stati inviati gli avvisi di addebito, le notifiche avevano comunque raggiunto il loro scopo.
Sotto altro profilo, ha evidenziato che in ogni caso la prescrizione del diritto a CP_2
procedere esecutivamente non poteva dirsi maturata, e ciò anche in ragione delle norme eccezionali di sospensione dei termini di cui all'art. 37 d.l. n. 18/2020 e di cui all'art. 11 del d.l. n. 183/2020.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello di è parzialmente fondato. CP_3
Con riguardo agli avvisi di addebito individuati ai numeri da 1 a 5, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che risulta fondato il secondo motivo di appello proposto da CP_3
Effettivamente, dalla visura storica prodotta al doc. 17 del fascicolo di in CP_3
particolare si veda pagina 8- risulta che il cambio di indirizzo della sede legale da via
Gorizia a piazza Grandi sia stato iscritto al registro delle imprese solo in data 6.11.2014.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, quindi, le notifiche degli avvisi di cui si discute- tutte eseguite in data anteriore al 6.11.2014- risultano regolarmente effettuate a Milano, via Gorizia n. 22, dove, peraltro, esse sono anche andate a buon fine e hanno raggiunto lo scopo cui erano preordinate (come si desume dalle ricevute di ritorno delle relative raccomandate postali, che recano rituale sottoscrizione della casella “firma per esteso del destinatario”).
pag. 6/11 Con riguardo agli avvisi n. 36820150014378351000 e 36820160011453076000, per cui- come si dirà di seguito- il Tribunale ha correttamente ritenuto insussistente la prova della esecuzione della notifica, il primo motivo di appello è infondato, non potendosi ritenere intempestiva l'iniziativa giudiziaria proposta da nel Controparte_4
termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento del giugno 2023 (pur dovendosi sul punto chiarire la motivazione della sentenza di primo grado che, ad avviso del Collegio, non qualifica in termini inequivoci la natura dell'azione proposta dalla società con riguardo ai singoli vizi dedotti in giudizio).
Ed infatti, va ricordato che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (così
Cass. 30/11/2016, n. 24506).
In applicazione di detto principio, una volta esclusa l'esistenza della notifica dei due avvisi di addebito, correttamente il primo giudice ha ritenuto tempestiva l'iniziativa giudiziaria, che risulta essere stata promossa nei 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di causa e con la quale la società ha contestato l'esistenza del debito contributivo (cfr. Cass. 10.3.2023, n. 7156 che, nel ribadire quanto affermato da Cass. 30.11.2016, n. 24506, ha evidenziato: “questa Corte (Sez. 6 L,
Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40
pag. 7/11 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017)”).
E che per gli avvisi di addebito n. 36820150014378351000 e 36820160011453076000 non risulti prova alcuna della notifica è conclusione che la Corte condivide (risultando, in relazione a tali avvisi, infondato il secondo motivo di appello).
Né né hanno prodotto le relative relate di notifica. CP_3 CP_2
Non può considerarsi tale il documento denominato “notifica pec
36820160011453076000”, copia analogica di documento informatico scarsamente intelleggibile e che non reca alcuna indicazione sull'identità dell'ipotetico destinatario della comunicazione, né sul suo contenuto.
Con riguardo all'avviso di addebito 36820150014378351000, la circostanza che la società abbia parzialmente pagato i contributi in esso esposti non è circostanza equipollente all'esecuzione di rituale notifica del titolo esecutivo oggetto di causa, non essendo il pagamento di per sé sintomatico- se non preceduto dalla notifica- della piena conoscenza, in capo al debitore, degli elementi costitutivi del diritto di credito cui l'avviso si riferiva (periodo contributivo;
ammontare complessivo dell'importo; singoli titoli che lo compongano).
Parzialmente fondato è anche il terzo motivo di appello.
Per gli avvisi di addebito n. 36820160011453076000 e n. 36820150014378351000, essi si riferiscono rispettivamente a contribuzione concernente i periodi dal maggio al settembre 2015 e dal dicembre 2013 all'aprile 2015.
In assenza di prova della notifica degli avvisi di addebito, ed esclusa pertanto la valenza interruttiva della prescrizione per gli atti con cui il creditore chiedeva al debitore il pagamento delle somme identificate solo per relationem con il riferimento ai medesimi avvisi (non notificati e quindi non noti al debitore); considerato che solo con la memoria difensiva depositata in data 16.1.2024 ha chiesto la condanna della società al CP_2
pagamento dei relativi contributi;
il debito cui si riferiscono i due avvisi risulta effettivamente estinto per prescrizione, come ritenuto dal primo giudice.
pag. 8/11 Di contro, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere esclusa la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820120000912414000, n.
36820120004988642000, n. 36820120009029690000, n. 36820130017532709000 e n.
36820140013343341000
Per l'avviso di cui al numero 4, e cioè il n. 36820130017532709000, notificato in data
31/1/2014, va considerato l'atto interruttivo della prescrizione costituito dall' avviso di iscrizione ipotecaria notificato via pec in data 11.7.2018 (cfr. doc. 16 e la CP_3
successiva intimazione di pagamento, oggetto di opposizione in questo giudizio, notificata in data 23.6.2023.
I due atti interruttivi infraquinquennali escludono, per l'avviso n. 4, il maturare della prescrizione.
Analoga statuizione deve essere adottata con riguardo all'avviso n. 3, e cioè il n.
36820120009029690000, notificato in data 21/9/2012.
Per tale avviso, oltre che i già citati atti interruttivi dell'11.7.2018 (doc. 16 e del CP_3
23.6.2023, va considerato l'effetto interruttivo spiegato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201400004176000 notificata in data 21/11/2014 (doc. 9 fascicolo . CP_3
Considerata la data di notifica dell'avviso (21.9.2012) ed i tre successivi atti interruttivi infraquinquennali (21.11.2014-11.7.2018-23.6.2023), il termine di prescrizione non risulta decorso.
Per gli avvisi n. 1 (n. 36820120000912414000), notificato in data 22/3/2012, e n. 2 (n.
36820120004988642000), notificato in data 8/5/2012, va considerato in già menzionato atto interruttivo del 21.11.2014; quello costituito dalla intimazione di pagamento
06820179002998251000 notificata via pec in data 27/01/2017 (cfr. doc. 10 ; CP_3
quello ancora successivo costituito dalla intimazione 06820199028454741000 notificata via pec in data 10/09/2019 (cfr. doc. 13 ; quello, infine, costituito dall'intimazione CP_3
del giugno 2023 oggetto di opposizione con il ricorso ex art. 442 c.p.c.
Anche per l'avviso di addebito n. 5 (n. 36820140013343341000), notificato in data
30/10/14, nessuna prescrizione è maturata, sol che si consideri l'effetto interruttivo dell'intimazione di pagamento n. 06820199028454741000 notificata via pec in data pag. 9/11 10/09/2019 (doc 13 fascicolo e quello dell'intimazione del giugno 2023 oggetto CP_3
di opposizione con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, in parziale riforma della sentenza n. 2063/2024 del Tribunale di Milano, devono essere dichiarati non prescritti anche i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820120000912414000, n.
36820120004988642000, n. 36820120009029690000, n. 36820130017532709000 e n.
36820140013343341000 e per l'effetto il ricorso ex art. 442 c.p.c. deve essere rigettato anche per detti avvisi (solo per un mero lapsus calami, che qui si emenda, in dispositivo si è citata la norma propria del ricorso in materia di lavoro- art. 414- anziché quella del ricorso in materia di previdenza ed assistenza).
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nel caso di specie, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento proposta dalla società è risultata fondata ma solo in misura limitata e parziale;
per questo, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate.
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 2063/2024 del Tribunale di Milano dichiara non prescritti anche i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820120000912414000, n.
36820120004988642000, n. 36820120009029690000, n. 36820130017532709000 e n.
36820140013343341000 e per l'effetto rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. anche per detti avvisi;
conferma le restanti statuizioni di merito;
pag. 10/11 compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 21/01/2025
La Presidente La Consigliera rel.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 11/11