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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.4431/2024 RG
TRA
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Gina Lupo ed Angelica Dipierro Parte_1
ricorrente
E
- rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Distefano Controparte_1
resistente rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Dipierro CP_2
Interveniente volontaria
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
Interveniente ex lege
All'udienza del 12-12-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- visti gli atti del procedimento iscritto al n. 4431/2024 R.G., instaurato con ricorso depositato il 14- 10-2024 da nei confronti di con intervento di;
Parte_1 Controparte_1 CP_2
premesso: -che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con sentenza di questo Tribunale Parte_1 del 15-12-2023 che aveva recepito gli accordi tra le parti , ha richiesto che sia revocato il contributo di € 300 posto a suo carico ed in favore di per concorso al mantenimento della Controparte_3 figlia maggiorenne nata il [...] dalla cessata relazione di convivenza con la e che CP_2 CP_1 sia posto a carico di quest'ultima assegno di concorso al mantenimento della stessa figlia - la quale dall'agosto del 2024 si era trasferita presso di lui,mentre in precedenza conviveva con la madre- oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento,con restituzione delle somme già percepite dall'agosto del 2024;il tutto con vittoria di spese di lite in caso di opposizione da distrarsi per i difensori dichiaratisi anticipatari;
- che si è costituita dichiarando di non opporsi alla revoca dell'assegno già da Controparte_1 versare in suo favore per il mantenimento della figlia giacchè quest'ultima si era trasferita CP_2 presso il padre dal mese di agosto del 2024;aggiungeva che ella sin dall'agosto del 2024,appresa la notizia del trasferimento della figlia presso il padre aveva contattato quest'ultimo per la sospensione dell'assegno di mantenimento ma in quella occasione il ricorrente aveva rifiutato essendo tale soluzione contraria alla disciplina di cui alla sentenza, ed aveva chiesto all'ex convivente in presenza della figlia di corrispondere direttamente a quest'ultima il mantenimento dovuto,che le era CP_2 stato di fatto corrisposto;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva del padre a richiedere il concorso al mantenimento per la figlia,ed aggiungeva di non essere percettrice di redditi da lavoro ed impossibilitata a svolgere attività lavorativa percependo reddito di inclusione per la somma di € 575; ha aggiunto di non essere proprietaria di immobili e di vivere in appartamento nella disponibilità del convivente insieme alla figlia avuta da quest'ultimo;si è detta disponibile a versare Controparte_4 assegno di € 100 per concorso al mantenimento della figlia;
CP_2
- che ha spiegato intervento volontario con atto depositato il 14-1-2025 confermando CP_2 di essersi trasferita stabilmente con il padre dal mese di agosto 2024 , chiedendo revoca dell'obbligo paterno di versare assegno di concorso al proprio mantenimento,chiedendo che la madre non convivente le versasse direttamente contributo al suo mantenimento;
ha dichiarato di avere ricevuto assegno di concorso al proprio mantenimento da parte della madre per € 300 nel mese di ottobre ed
€ 300 nel mese di novembre 2024, e che la madre continuava a percepire assegno di concorso al suo mantenimento non versandole null'altro da agosto 2024;ha chiesto infine di essere autorizzata a percepire l'intero importo dell'assegno unico essendo divenuta maggiorenne;
che con provvedimento provvisorio del 6-2-2025 è stato revocato l'assegno a carico del padre da versare alla madre per concorso al mantenimento della figlia a fare data dal mese di ottobre CP_2 2024;è stato posto a carico di assegno provvisorio di concorso al mantenimento della Parte_2 figlia di € 150 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025 con scadenza al giorno sei di ogni mese,e da pagare direttamente alla figlia;
le spese straordinarie sono state posto al 50% a carico di CP_2 ciascun genitore;
infine è stata autorizzata a richiedere presso INPS l'assegno unico CP_2 universale per il suo mantenimento;
-che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto ordine alla resistente di Parte_1 rimborsare l'importo di € 600 in ottemperanza dell'ordinanza del 6-2-2025 “importo versato alla nel mese di ottobre 2024 e gennaio 2025 nonostante la figlia fosse residente presso il padre” CP_1 allegando che la aveva versato la sola somma di € 600 degli € 1200 complessivi per quattro CP_1 mensili da ottobre 2024 a gennaio 2025, non contribuendo al mantenimento della figlia né versando la somma a mani della figlia;
-che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto alla D'IA di restituirle gli CP_2 importi di assegno unico percepiti da ottobre 2024 non avendo ricevuto dalla madre alcun mantenimento per sé ed essendo rimasta a carico del padre dal mese di agosto 2024;solo nel mese di marzo 2025 la madre aveva sottoscritto la rinuncia alla percezione dell'assegno unico permettendole di percepirlo dal mese di aprile 2025;ha chiesto inoltre liquidare assegno per il proprio mantenimento in misura superiore a quella provvisoriamente liquidata;
considerato: essere incontroverso che la figlia maggiorenne delle parti si sia dal mese di agosto CP_2 dell'anno 2024 trasferita dalla dimora materna presso la dimora di;
deve quindi Parte_1 essere confermata a decorrere dalla data della domanda di modifica (ottobre 2024;per la decorrenza dalla data della domanda e non dalla data in cui si siano verificati i presupposti della stessa: cfr. Cass.12-3-2021 n.3922) la revoca dell'obbligo paterno di versare alla madre Controparte_1 l'assegno di concorso al mantenimento della figlia di € 300 stabilito con la sentenza del 15-12-2023; nell'atto di intervento del 14-1-2025 aveva affermato di avere ricevuto dalla madre a CP_2 titolo di concorso nel suo mantenimento la sola somma di € 600(€ 300 nel mese di ottobre ed € 300 nel mese di novembre);pertanto poiché la modifica della disciplina del mantenimento ha preso vigore dall'ottobre 2024, erano dovuti da questo mese per mantenimento della figlia sino a gennaio CP_2 2025, € 1200 complessivi;
di tale somma ha riconosciuto in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni di avere percepito € 600, mentre ulteriori € 600 sono stati versati direttamente a mani della beneficiaria maggiorenne(come questa ha riconosciuto nell'atto di intervento) con la conseguenza che nulla è dovuto in restituzione a;
Parte_1
- che in ordine all'assegno di mantenimento in favore della figlia sia quest'ultima che il padre CP_2 convivente con il ricorso introduttivo ne hanno chiesto il versamento diretto da parte della madre non convivente in favore della beneficiaria;
versamento diretto rispetto al quale non sussistono ragioni ostative e che deve quindi essere disposto ai sensi dell'art.337septies comma primo c.civ.;
-che va confermato l'importo di € 150 dell'assegno da corrispondere da parte di Controparte_1 alla figlia per suo mantenimento a decorrere dal giorno sei del mese di febbraio 2025 CP_2 e con scadenza ad ogni successivo giorno sei;
si tratta di somma congrua in ragione del principio di proporzionalità del mantenimento alle risorse economiche della genitrice, considerando che la stessa dispone del solo reddito di inclusione di € 575(cfr. certificazione reddituale per gli anni dal 2022 al 2024) e deve provvedere anche al proprio sostentamento, laddove la figlia dispone del CP_2 mantenimento diretto paterno(non vi è prova sia cessata la convivenza con ) ed Parte_1 inoltre fruisce, per le spese di carattere straordinario, del contributo al 50% da parte di ciascun genitore disposto in via provvisoria e qui da confermare, e dell'assegno unico che dal compimento del diciottesimo anno di età poteva richiedere direttamente (non è contestato che sia CP_2 studentessa);
-che la domanda di restituzione dell'assegno unico percepito per i mesi da ottobre a marzo 2025 spiegata da nei confronti della madre in sede di precisazione delle conclusioni non è CP_2 fondata giacchè la legittimazione del genitore tenuto al mantenimento a riscuotere l'assegno non era venuta automaticamente meno con il compimento della maggiore età ,spettando piuttosto al figlio maggiorenne interessato attivarsi e presentare direttamente la domanda di versamento a sé del beneficio presso l'istituto erogatore;
cosa che non v'è prova che abbia fatto CP_2 tempestivamente,neppure a seguito del provvedimento del febbraio 2025,mentre non è contestato che da aprile 2025 percepisca autonomamente detto assegno;
rilevato che le spese di questo procedimento possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della natura delle questioni affrontate;
P.Q.M.
a) accoglie la domanda posta da per quanto di ragione ed a modifica delle condizioni Parte_1 in essere tra le parti per effetto della sentenza n.3162/2023 di questo Tribunale, revoca ,con decorrenza dal mese di ottobre 2024 compreso, l'obbligo dello stesso di versare a Parte_1 il contributo di € 300 posto a suo carico ed in favore di per Controparte_1 Controparte_1 concorso al mantenimento della figlia maggiorenne;
CP_2 b)in accoglimento della domanda proposta dall'interveniente pone a carico di CP_2 [...] l'obbligo di versare direttamente alla figlia assegno di concorso al suo CP_1 CP_2 mantenimento pari ad € 150 mensili con decorrenza dal giorno sei del mese di febbraio 2025 e così dal giorno sei di ogni mese successivo, oltre rivalutazione Istat con la stessa decorrenza;
c)dispone che le spese straordinarie di mantenimento di come individuate nel CP_2 protocollo in materia adottato il 4-7-2022, siano poste per metà a carico di ciascun genitore;
d)rigetta le domande di ripetizione somme proposte nei confronti di da Controparte_1 Pt_1
e da;
[...] CP_2 e)compensa tra le parti le spese di questo procedimento. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 12-12-2025
IL PRESIDENTE est.
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.4431/2024 RG
TRA
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Gina Lupo ed Angelica Dipierro Parte_1
ricorrente
E
- rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Distefano Controparte_1
resistente rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Dipierro CP_2
Interveniente volontaria
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
Interveniente ex lege
All'udienza del 12-12-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- visti gli atti del procedimento iscritto al n. 4431/2024 R.G., instaurato con ricorso depositato il 14- 10-2024 da nei confronti di con intervento di;
Parte_1 Controparte_1 CP_2
premesso: -che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con sentenza di questo Tribunale Parte_1 del 15-12-2023 che aveva recepito gli accordi tra le parti , ha richiesto che sia revocato il contributo di € 300 posto a suo carico ed in favore di per concorso al mantenimento della Controparte_3 figlia maggiorenne nata il [...] dalla cessata relazione di convivenza con la e che CP_2 CP_1 sia posto a carico di quest'ultima assegno di concorso al mantenimento della stessa figlia - la quale dall'agosto del 2024 si era trasferita presso di lui,mentre in precedenza conviveva con la madre- oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento,con restituzione delle somme già percepite dall'agosto del 2024;il tutto con vittoria di spese di lite in caso di opposizione da distrarsi per i difensori dichiaratisi anticipatari;
- che si è costituita dichiarando di non opporsi alla revoca dell'assegno già da Controparte_1 versare in suo favore per il mantenimento della figlia giacchè quest'ultima si era trasferita CP_2 presso il padre dal mese di agosto del 2024;aggiungeva che ella sin dall'agosto del 2024,appresa la notizia del trasferimento della figlia presso il padre aveva contattato quest'ultimo per la sospensione dell'assegno di mantenimento ma in quella occasione il ricorrente aveva rifiutato essendo tale soluzione contraria alla disciplina di cui alla sentenza, ed aveva chiesto all'ex convivente in presenza della figlia di corrispondere direttamente a quest'ultima il mantenimento dovuto,che le era CP_2 stato di fatto corrisposto;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva del padre a richiedere il concorso al mantenimento per la figlia,ed aggiungeva di non essere percettrice di redditi da lavoro ed impossibilitata a svolgere attività lavorativa percependo reddito di inclusione per la somma di € 575; ha aggiunto di non essere proprietaria di immobili e di vivere in appartamento nella disponibilità del convivente insieme alla figlia avuta da quest'ultimo;si è detta disponibile a versare Controparte_4 assegno di € 100 per concorso al mantenimento della figlia;
CP_2
- che ha spiegato intervento volontario con atto depositato il 14-1-2025 confermando CP_2 di essersi trasferita stabilmente con il padre dal mese di agosto 2024 , chiedendo revoca dell'obbligo paterno di versare assegno di concorso al proprio mantenimento,chiedendo che la madre non convivente le versasse direttamente contributo al suo mantenimento;
ha dichiarato di avere ricevuto assegno di concorso al proprio mantenimento da parte della madre per € 300 nel mese di ottobre ed
€ 300 nel mese di novembre 2024, e che la madre continuava a percepire assegno di concorso al suo mantenimento non versandole null'altro da agosto 2024;ha chiesto infine di essere autorizzata a percepire l'intero importo dell'assegno unico essendo divenuta maggiorenne;
che con provvedimento provvisorio del 6-2-2025 è stato revocato l'assegno a carico del padre da versare alla madre per concorso al mantenimento della figlia a fare data dal mese di ottobre CP_2 2024;è stato posto a carico di assegno provvisorio di concorso al mantenimento della Parte_2 figlia di € 150 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025 con scadenza al giorno sei di ogni mese,e da pagare direttamente alla figlia;
le spese straordinarie sono state posto al 50% a carico di CP_2 ciascun genitore;
infine è stata autorizzata a richiedere presso INPS l'assegno unico CP_2 universale per il suo mantenimento;
-che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto ordine alla resistente di Parte_1 rimborsare l'importo di € 600 in ottemperanza dell'ordinanza del 6-2-2025 “importo versato alla nel mese di ottobre 2024 e gennaio 2025 nonostante la figlia fosse residente presso il padre” CP_1 allegando che la aveva versato la sola somma di € 600 degli € 1200 complessivi per quattro CP_1 mensili da ottobre 2024 a gennaio 2025, non contribuendo al mantenimento della figlia né versando la somma a mani della figlia;
-che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto alla D'IA di restituirle gli CP_2 importi di assegno unico percepiti da ottobre 2024 non avendo ricevuto dalla madre alcun mantenimento per sé ed essendo rimasta a carico del padre dal mese di agosto 2024;solo nel mese di marzo 2025 la madre aveva sottoscritto la rinuncia alla percezione dell'assegno unico permettendole di percepirlo dal mese di aprile 2025;ha chiesto inoltre liquidare assegno per il proprio mantenimento in misura superiore a quella provvisoriamente liquidata;
considerato: essere incontroverso che la figlia maggiorenne delle parti si sia dal mese di agosto CP_2 dell'anno 2024 trasferita dalla dimora materna presso la dimora di;
deve quindi Parte_1 essere confermata a decorrere dalla data della domanda di modifica (ottobre 2024;per la decorrenza dalla data della domanda e non dalla data in cui si siano verificati i presupposti della stessa: cfr. Cass.12-3-2021 n.3922) la revoca dell'obbligo paterno di versare alla madre Controparte_1 l'assegno di concorso al mantenimento della figlia di € 300 stabilito con la sentenza del 15-12-2023; nell'atto di intervento del 14-1-2025 aveva affermato di avere ricevuto dalla madre a CP_2 titolo di concorso nel suo mantenimento la sola somma di € 600(€ 300 nel mese di ottobre ed € 300 nel mese di novembre);pertanto poiché la modifica della disciplina del mantenimento ha preso vigore dall'ottobre 2024, erano dovuti da questo mese per mantenimento della figlia sino a gennaio CP_2 2025, € 1200 complessivi;
di tale somma ha riconosciuto in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni di avere percepito € 600, mentre ulteriori € 600 sono stati versati direttamente a mani della beneficiaria maggiorenne(come questa ha riconosciuto nell'atto di intervento) con la conseguenza che nulla è dovuto in restituzione a;
Parte_1
- che in ordine all'assegno di mantenimento in favore della figlia sia quest'ultima che il padre CP_2 convivente con il ricorso introduttivo ne hanno chiesto il versamento diretto da parte della madre non convivente in favore della beneficiaria;
versamento diretto rispetto al quale non sussistono ragioni ostative e che deve quindi essere disposto ai sensi dell'art.337septies comma primo c.civ.;
-che va confermato l'importo di € 150 dell'assegno da corrispondere da parte di Controparte_1 alla figlia per suo mantenimento a decorrere dal giorno sei del mese di febbraio 2025 CP_2 e con scadenza ad ogni successivo giorno sei;
si tratta di somma congrua in ragione del principio di proporzionalità del mantenimento alle risorse economiche della genitrice, considerando che la stessa dispone del solo reddito di inclusione di € 575(cfr. certificazione reddituale per gli anni dal 2022 al 2024) e deve provvedere anche al proprio sostentamento, laddove la figlia dispone del CP_2 mantenimento diretto paterno(non vi è prova sia cessata la convivenza con ) ed Parte_1 inoltre fruisce, per le spese di carattere straordinario, del contributo al 50% da parte di ciascun genitore disposto in via provvisoria e qui da confermare, e dell'assegno unico che dal compimento del diciottesimo anno di età poteva richiedere direttamente (non è contestato che sia CP_2 studentessa);
-che la domanda di restituzione dell'assegno unico percepito per i mesi da ottobre a marzo 2025 spiegata da nei confronti della madre in sede di precisazione delle conclusioni non è CP_2 fondata giacchè la legittimazione del genitore tenuto al mantenimento a riscuotere l'assegno non era venuta automaticamente meno con il compimento della maggiore età ,spettando piuttosto al figlio maggiorenne interessato attivarsi e presentare direttamente la domanda di versamento a sé del beneficio presso l'istituto erogatore;
cosa che non v'è prova che abbia fatto CP_2 tempestivamente,neppure a seguito del provvedimento del febbraio 2025,mentre non è contestato che da aprile 2025 percepisca autonomamente detto assegno;
rilevato che le spese di questo procedimento possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della natura delle questioni affrontate;
P.Q.M.
a) accoglie la domanda posta da per quanto di ragione ed a modifica delle condizioni Parte_1 in essere tra le parti per effetto della sentenza n.3162/2023 di questo Tribunale, revoca ,con decorrenza dal mese di ottobre 2024 compreso, l'obbligo dello stesso di versare a Parte_1 il contributo di € 300 posto a suo carico ed in favore di per Controparte_1 Controparte_1 concorso al mantenimento della figlia maggiorenne;
CP_2 b)in accoglimento della domanda proposta dall'interveniente pone a carico di CP_2 [...] l'obbligo di versare direttamente alla figlia assegno di concorso al suo CP_1 CP_2 mantenimento pari ad € 150 mensili con decorrenza dal giorno sei del mese di febbraio 2025 e così dal giorno sei di ogni mese successivo, oltre rivalutazione Istat con la stessa decorrenza;
c)dispone che le spese straordinarie di mantenimento di come individuate nel CP_2 protocollo in materia adottato il 4-7-2022, siano poste per metà a carico di ciascun genitore;
d)rigetta le domande di ripetizione somme proposte nei confronti di da Controparte_1 Pt_1
e da;
[...] CP_2 e)compensa tra le parti le spese di questo procedimento. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 12-12-2025
IL PRESIDENTE est.