Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10550/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 06.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 10550/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Raoul Scotto di Parte_1 CodiceFiscale_1
Tella e Stefania Tandurella, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Via A.
Vespucci, 9, gusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.pt., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De
Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, già titolare di assegno ordinario di invalidità n. 15066301 da febbraio 2019 (legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 1), in data 30.11.2021 presentava domanda di conferma assegno ordinario di invalidità. L' , con provvedimento del 01.03.2022, comunicava il rigetto della suddetta domanda CP_1
adducendo che non permanevano “le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge 12 giugno 1984, n. 222”
Il ricorrente presentava avverso tale provvedimento, presso la Sezione Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Napoli, istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Il GL conferiva incarico al CTU dott. che, esperita la visita medico-legale del 14/12/2023, escludeva Persona_1
I motivi di contestazione delle risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo, sono incentrati sul rilievo che il CTU non avrebbe correttamente valutato le patologie del sig. , ricorrendo in particolare una errata valutazione delle patologie sofferte e una Parte_1
carente motivazione medico-legale in ordine alla prestazione richiesta.
In particolare, il ricorrente osservava che “così come affermato nel ricorso per atp, nella documentazione medica esibita e nella ctp del dott. è affetto da: cardiopatia Persona_2
valvolare con sostituzione della valvola mitralica con protesi bidisco e sostituzione della valvola aortica con protesi bidisco, impianto di AMIS su IVA in IIa classe NYHA, IPB trattata con catetere vescicale. La patologia cardiaca, che originariamente presentava i contorni di una affezione di gravità moderata severo, seppur migliorata dopo gli interventi del 2018, non sembra oggi rappresentare una condizione che non sia in grado di ledere in maniera importante la capacità lavorativa del sig. . In tal senso, il dott. ritiene a utile considerare quanto emerge Pt_1 Per_2
dalla visita Cardiologica con ECG ed ecocardio del 24/11/2022, dove viene riscontrato un'aritmia, anomalie del recupero, un aumento delle dimensioni del ventriclolo sinistro con una cinesi nei limiti, ectasia aortica, ingrandimento delle cavità atriali, e quanto risulta dalla vista del 09/11/2023, dove vengono confermate i dati clinici precedenti, tra cui l'aumento delle dimensioni del ventricolo sinistro che presenta, però, una riduzione della cinesi globale. Tale dato clinico, considerato anche che la frazione di eiezione pari al 45%, è espressione di un decadimento della capacità contrattile del cuore, capace di generare importanti ripercussioni funzionali, in grado di compromettere la capacità lavorativa. Importanti ripercussioni funzionali capaci di invalidare la capacità lavorativa dell'istante, sono causati dalla patologia urologica, tale affezione ha costretto il periziando a doversi rivolgere diverse volte alle cure del pronto soccorso (23/12/2022, gennaio 2023) per la presenza di una ghiandola prostatica aumentata che ha determinato in più occasioni la ritenzione acuta di urina e la necessità di ricorrere al catetere a dimora. L'agobiopsia del 03/11/2023, ha definito che l'aumentato della ghiandola prostatica è determinato da uno stato di iperplasia mioadenomatoso e la presenza di marcate note di atrofia con infiammazione cronica attiva nei frustoli di destra. Dalla diagnosi accertata, si comprende bene che trattasi di una patologia che seppur abbia goduto di un miglioramento a seguito degli interventi terapeutici, ad oggi, non appare definitivamente risolta e in grado, quindi, di rappresentare al momento, una condizione patologica in grado di ledere la capacità lavorativa del periziando. In virtù di tutto quanto precedentemente esposto e considerando che il periziando è deputato a compiti lavorativi a tempo parziale, presso un condominio e una scuola con mansioni di operaio per attività di pulizie, si ritiene di poter affermare che egli, a causa delle patologie che l'affliggono, presenti una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'istante ridotte di oltre i due/terzi e, quindi, con una capacità residua ridotta a meno di un terzo e meritevole quindi del riconoscimento dell'assegno di Invalidità Ordinario. Tale quadro clinico, supportato da specifica documentazione medica, dato il tipo di mansioni svolte dal ricorrente, va ad inficiare, secondo questa difesa, in maniera consistente la capacità di lavoro dello stesso e pertanto, si insiste per la nomina di altro ctu affinché si possa eseguire una valutazione più approfondita circa la riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in misura superiore ai 2/3 in
“occupazioni confacenti alle sue attitudini” che tenga conto di tutti i fattori e le circostanze sopra esposte”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito con memoria depositata in data 15.10.2024, eccependo l'inammissibilità del ricorso, l'infondatezza della domanda ed opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali.
Acquisita la documentazione prodotta, espletato il supplemento CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
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L'opposizione è fondata.
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo al fascicolo ATP avente RG n. 9470/2023.
All'esito del supplemento il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: “Dalla nuova documentazione medica esibita dall'Avvocato e depositata nelle note scritte in sostituzione di udienza del 4/11/2024 si evince che l'istante, in data 16/6/24, si è recato in PS dell' di Napoli per la Controparte_2
comparsa di una dispnea improvvisa. Fu visitato dai sanitari di turno che riscontrarono uno scompenso cardiaco in pz operato di valvulopatia mitroaortica. In tale sede il pz fu stabilizzato con terapia medica e dimesso il giorno dopo. Alla visita cardiologica ed all'ecocardiogramma effettuato durante il ricovero di PS (16/6/24) fu evidenziato “un distacco periprotesico in sede anteriore della valvola mitralica con una insufficienza valvolare lieve/moderata in sede perivalvolare con una FE del VSn del 20%”. Dopo 2 giorni si è recato presso lo per effettuare una visita CP_3
cardiologica ed un ecocardiogramma;
anche in tale sede veniva confermato un distacco periprotesico della valvola con una insufficienza valvolare ed una FE del VSn del 20%. Alla visita cardiologica di controllo effettuata presso la cardiologia del in data 26/6/24 fu fatta Pt_2
diagnosi di cardiopatia dilatativa in parziale compenso emodinamico con ECG in cui si evidenziò una fibrillazione atriale a FC di 63b/m'. Il ricorrente effettuò un ulteriore visita cardiologica con
ECG ed Ecocardiogramma presso il Centro cardiologico Campano CCC in data 4/9/2024 che confermava la presenza di una cardiopatia dilatativa con FE del 25%, il distacco di protesi meccanica in sede anteriore della protesi mitralica con una insufficienza lieve/moderata per cui il cardiologo consigliava una valutazione cardiochirurgica. Alla visita cardiochirurgica effettuata presso l'Ospedale del in data 09/10/24 veniva confermato il distacco periprotesico in sede Pt_2
anteromediale con rigurgito verosimilmente di grado lieve-medio. Il ventricolo sinistro era marcatamente dilatato con ridotta cinesi globale (FE del VSn del 30%). L'istante durante la visita medico legale esibisce una recente visita cardiologica, effettuata presso il n data 19/11/24, Pt_2
ove si evince una FE del VSn del 20% con una insufficienza mitralica da leak periprotesico. In tale sede, veniva posto in lista per impianto di defibrillatore. È chiaro che, per un distacco periprotesico valvolare con la comparsa di una insufficienza mitralica periprotesica (Leak periprotesico) ed una ridotta FE del VSn del 20%, il ricorrente attualmente manifesta una grave cardiopatia dilatativa e pertanto ha la capacità lavorativa ridotta in maniera permanente a meno di un terzo della totale dalla data del 16/6/24 in poi in cui si è verificato “un distacco improvviso perivalvolare mitralico che ha determinato la comparsa nell'istante di una cardiopatia dilatativa grave che prima non aveva”. Si precisa inoltre che l'istante, dalla data di revisione del 30/1/22 fino al 15/6/2024, CP_1
non aveva la capacità lavorativa ridotta in maniera permanente a meno di un terzo della totale;
pertanto lo si ritiene, in tale periodo, NON invalido ai sensi di legge”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono pertanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere accolta e va dichiarato sussistente in capo al ricorrente il requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/1984, art. 1) a far data dal 16.06.2024. Essendo la decorrenza successiva sia alla data della visita di revisione sia alla vista del CTU in fase di ATP avvenuta in data 14/12/2023, le spese possono essere integralmente compensate, assorbita ogni altra domanda.
Le spese di CTU sono liquidate solo per la fase ATP, essendo stata effettuata in fase di opposizione ATPO solo un supplemento di perizia, e sono poste a carico dell' con separato CP_1
decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/1984, art. 1) per a far data dal 16.06.2024. Parte_1
- spese compensate
- pone le spese di CTU per la fase di ATP a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, addì 06.03.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Marta Correggia