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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Scacciante
e Fabio Vincenzo Esposito;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1 C.F._1 [...]
( ) E CP_2 C.F._2 Controparte_3
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Ciulla;
C.F._3
Appellati
E NEI CONFRONTI DI
), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
1
pro tempore, rappresentata a difesa dall'avv. Dario Sortino;
Appellata
OGGETTO: cessione rapporti di lavoro per trasferimento d'azienda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.05.2019, e Controparte_1 Controparte_2
(oltre a e Controparte_3 Parte_2 CP_5 Parte_3
convenivano in giudizio, dinnanzi al giudice del lavoro del tribunale di Catania, le società e (oltre a E_ Controparte_4 CP_7
e , rappresentando di avere lavorato con contratto di lavoro
[...] CP_8
subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della prima - con assegnazione al centro di costo coincidente con l'unità produttiva presso la quale avevano sempre operato –, ma che tra il 2017 e il 2018 la società datrice di lavoro, senza informarli né acquisire il loro consenso, aveva sostituito nei prospetti paga l'indicazione del centro di costo con la dicitura “Sostituzione ferie”. Lamentavano che, di conseguenza, erano stati esclusi dall'elenco del personale formato ai fini dell'applicazione della garanzia di cui all'art. 2112 c.c. nell'ambito della procedura di cessione di alcuni rami di azienda alla società nella quale, Controparte_4
quindi, essi non erano transitati, venendo invece posti in cassa integrazione.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della condotta della società e la dichiarazione del proprio diritto alla E_
ricollocazione presso l'unità produttiva ove avevano sempre svolto la propria prestazione, quale centro di costo di definitiva appartenenza, e del conseguente diritto di essere inseriti nell'elenco dei lavoratori allegato al verbale di accordo tra e con le OO.SS. del 18.1.2019 E_ Controparte_4
e, quindi, al passaggio alle dipendenze delle cessionaria In via Controparte_4
subordinata, chiedevano la condanna della società E_
al risarcimento del danno da loro subito per la perdita di chance.
[...]
Con sentenza n. 3853 del 10.11.2022, il giudice adito - dichiarata, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere in relazione ad altro
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lavoratore ( ), non più parte in causa nel presente grado, il Persona_1
quale aveva rinunciato a tutte le pretese inizialmente formulate con il ricorso introduttivo, in virtù del raggiunto accordo conciliativo con le altre parti (
[...]
e la - escludeva che potesse giungersi E_ Controparte_7
alla stessa statuizione nei confronti dell'odierno appellato in Controparte_3
quanto le dimissioni da questi rassegnate dopo il deposito del ricorso non avevano fatto venir meno il suo interesse all'accertamento del diritto di essere inserito nell'elenco del personale in forza presso l'unità produttiva in cui aveva prestato lavoro e del conseguente diritto di transitare alle dipendenze della società cessionaria, non valendo il recesso dalla cedente come rinuncia alle domande proposte, in quanto, ove accertata la sussistenza del relativo diritto, il passaggio alle dipendenze della cessionaria si sarebbe automaticamente perfezionato prima delle dimissioni, conseguentemente nulle per difetto di causa;
l'interesse poi, comunque, permaneva con riferimento alla domanda risarcitoria subordinata.
Giudicava irrilevante l'eccezione sollevata da di E_
inammissibilità dell'azione per decadenza dall'impugnazione del trasferimento ex art. 32 l. n. 183/2010, non essendovi, invero, impugnazione di alcun trasferimento, ma solo del mancato inserimento nell'elenco dei lavoratori ai fini di cui all'art. 2112 c.c.
Rigettava, parimenti, l'eccezione di decadenza dall'impugnativa della cessione di azienda formulata da ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. c) l n. Controparte_4
183/2010, ritenendo tale norma inapplicabile all'ipotesi in cui il lavoratore chiedeva l'accertamento del passaggio del proprio rapporto di lavoro in capo al cessionario nell'ambito di un trasferimento d'azienda, conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. n. 13648/2019).
Nel merito, accertava che dai prospetti paga di , e CP_1 CP_3 CP_2
emergeva che non vi erano stati periodi nei quali si era avuta discontinuità rispetto alla sede di lavoro indicata, né che la sede di lavoro effettiva fosse stata diversa.
Escludeva, peraltro, che potesse ammettersi la prova testimoniale chiesta da parte
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resistente al fine di dimostrare che i ricorrenti erano stati assunti per sostituire i lavoratori in ferie e per essere conseguentemente collocati in diversi punti vendita, affermando che si trattava di fatto da provare documentalmente. Appurava, inoltre, che tale circostanza era smentita, per , dal contratto di assunzione, che non CP_1
menzionava tale qualifica, e per e dai prospetti paga, nei quali CP_3 CP_2
l'annotazione del centro di costo quale “sostituzione ferie” era intervenuta solo nei mesi di poco precedenti la cessione dei punti vendita, ma era rimasta invariata l'indicazione della sede di lavoro. Riteneva quindi ambigua la condotta datoriale, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, avendo relegato i ricorrenti in una posizione incerta, non facendoli figurare nell'elenco dei lavoratori addetti ai punti vendita ove risultavano, invece, avere la sede di lavoro.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento del diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso le cessionarie, osservava che, con l'accordo stipulato il 18.01.2019 ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990 tra
[...]
, e le organizzazioni sindacali, era stato E_ Controparte_4
previsto il passaggio di 331 dipendenti, avendo la cedente precisato di avere inserito tutto il personale dipendente già addetto ai rami d'azienda oggetto di cessione. Rilevava quindi che l'accordo sindacale non aveva limitato il trasferimento dei lavoratori dall'impresa cedente a quella cessionaria, non emergendo dall'accordo elementi utili per affermare che le parti volessero derogare al passaggio automatico di tutti i lavoratori.
In conclusione, dichiarava il diritto dei ricorrenti al passaggio alle dipendenze della società fin dalla data del trasferimento dei punti vendita a Controparte_9
cui essi erano addetti e, per l'effetto, ordinava a detta società di riammettere in servizio i ricorrenti presso i punti vendita di appartenenza al momento del trasferimento, con le mansioni e l'inquadramento riconosciuti.
Rigettava invece le domande di altri lavoratori ( e Controparte_10 CP_11
) nei confronti della cedente e di altra società cessionaria (
[...] CP_8
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Con atto del 10.05.2023, appellava la E_
sentenza. e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
resistevano al gravame. Si costituiva che chiedeva ritenersi Controparte_4
legittima la propria condotta.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce il difetto di interesse ad agire di dimessosi dalla in data 18.07.2019, Controparte_3 CP_6
deducendo che il giudice avrebbe illogicamente attribuito al lavoratore un diritto al quale questi aveva espressamente rinunciato. Osserva che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lavoro, n. 4391/2007), le dimissioni sono qualificate come atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto dal momento in cui pervengono a conoscenza del datore, con la conseguenza che la successiva revoca non determina l'eliminazione dell'effetto risolutivo prodotto. Ribadisce quindi che non poteva CP_3
avanzare alcuna pretesa di passaggio alle dipendenze della cessionaria, né alcun diritto al risarcimento del danno per essere stato escluso dal trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. Lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito la nullità per difetto di causa delle dimissioni.
2. Con il secondo motivo – precisato che l'utilizzo del centro di costo
“sostituzione ferie” costituiva una mera modalità organizzativa contabile legittimamente utilizzata dall'azienda per tutti quei lavoratori che prestavano le proprie mansioni presso diversi punti vendita – adduce che nessuna condotta scorretta o in contrasto al dovere di buona fede poteva essere imputata all'impresa, non avendo la stessa mai mutato le mansioni dei propri dipendenti e rappresenta che il Tribunale di Catania, nella sentenza n. 3827/2022, aveva ritenuto che la creazione di uno specifico centro di costo rientrasse fra le libertà organizzative
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dell'imprenditore, essendo strumentale all'imputazione contabile del trattamento economico. Precisa, a tale proposito, che i lavoratori appellati da molto tempo prima della cessione espletavano le proprie mansioni presso punti vendita di volta in volta diversi, sostituendo personale in ferie o assente con diritto alla conservazione del posto.
Sostiene, altresì, che erroneamente il giudice non aveva ammesso la prova testimoniale offerta, che avrebbe avuto portata dirimente, attesa la mancanza di un precetto secondo cui la discontinuità rispetto alla sede lavorativa doveva provarsi esclusivamente in via documentale. Insiste pertanto nell'ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.
Contesta la decisione del decidente anche nella parte in cui aveva attribuito efficacia di piena prova ex art. 2700 c.c. alla busta paga, ove invece la Suprema
Corte le riconosceva solo carattere di indizio di particolare valore (Cass. Sez. Lav
n. 21913/2007).
Rileva infine che il giudice aveva omesso di valutare l'accordo sindacale del gennaio 2019 stipulato ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990 tra l'appellante e la cessionaria da considerarsi quale prova decisiva ai fini della Controparte_4
controversia e sostiene che con tale accordo le parti avevano identificato i dipendenti appartenenti ad ogni punto vendita che sarebbero dovuti transitare alla cessionaria, derogando all'art. 2112 c.c., norma che, quindi, nel caso di specie non poteva trovare applicazione.
3. Va preliminarmente rilevata l'integrità del contraddittorio, avendo correttamente l'appellante notificato l'atto di appello ai soli lavoratori nei cui confronti è rimasto soccombente nella decisione di primo grado e alla società cessionaria nella causa proposta ai sensi dell'art. 2112 c.c., non avendo interesse e non essendo tenuto a notificarlo ai lavoratori già soccombenti e alle società cessionarie nei cui confronti questi avevano agito, avendo, invero, la sentenza impugnata ad oggetto una pluralità di rapporti giuridici distinti e autonomi e
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venendo pertanto in considerazione un litisconsorzio facoltativo tra i lavoratori, in cause scindibili e non dipendenti tra loro.
Si richiama al riguardo Cass. Sez. L. 24928/2020, secondo cui “…La domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, di talché, pur nell'identità delle questioni da affrontare, permane
l'autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contraddittori, e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni, che possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la posizione delle parti non impugnanti o determini la necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti (Cass. n. 19937 del 2004), con conseguente inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c., che viene in considerazione nelle diverse ipotesi di cause inscindibili, nelle quali la necessità del litisconsorzio è prevista dalla legge o la sentenza si riferisce ad una situazione giuridica unica, o
a situazioni tra loro dipendenti, allorché la decisione di una controversia si estenda necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico-giuridico imprescindibile (Cass. n. 11386 del 2013).
E ancora la Suprema Corte sullo stesso tema ha chiarito che “In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti,
l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non
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potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri”: Cass. 24928/2020 (cfr. anche
Cass. 804/2020; 9773/2017; 1825/2007).
La sentenza di primo grado pertanto è passata in giudicato nei confronti dei lavoratori che non hanno proposto autonoma impugnazione della decisione a loro sfavorevole e delle società cessionarie dagli stessi convenute in giudizio unitamente alla cedente.
4. Sempre in via preliminare va rilevato che la pronuncia in primo grado, in accoglimento delle domande proposte dai lavoratori odierni appellati , CP_1
e ha dichiarato il diritto degli stessi al passaggio alle dipendenze CP_2 CP_3
della società fin dalla data del trasferimento dei punti vendita Controparte_9
cui essi erano addetti e ha ordinato a di riammetterli in servizio Controparte_9
in detti punti vendita (di Catania via Leopardi, CA c.da Ciancianella e
RR corso ES) con le stesse mansioni e l'inquadramento in precedenza riconosciuto.
Nessuna pronuncia è stata emessa in danno della cedente E_
, posto che, come correttamente rilevato dal primo giudice, oggetto del
[...]
giudizio è il diritto dei lavoratori di transitare alle dipendenze della società cessionaria con il conseguente ordine nei confronti di quest'ultima di procedere alla loro assunzione, mentre la denunciata illegittimità della condotta posta in essere dalla società cedente odierna appellante per avere impedito il transito dei lavoratori costituisce questione assoggettata a preventivo accertamento al solo fine di vagliare la fondatezza del diritto oggetto di domanda.
L'unica pronuncia in danno dell'appellante quindi è la condanna alle spese processuali, che però non è stata fatta oggetto di specifico motivo di appello, per cui appare difettare la stessa sussistenza di un interesse attuale e concreto dell'appellante alla proposizione del gravame.
5. Al contempo va rilevato che la soccombente non solo non Controparte_9
ha proposto appello principale avverso la sentenza, ma nemmeno ha proposto appello incidentale, limitandosi a costituirsi nel presente giudizio chiedendo
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l'accertamento della legittimità della condotta da essa tenuta nell'operazione di cessione;
dalla lettura della motivazione della memoria di costituzione, però, si evince che la società cessionaria dei rami d'azienda contesta il “diritto al passaggio” dei lavoratori vittoriosi in primo grado, sostanzialmente aderendo all'appello della società cedente, del quale chiede l'accoglimento, senza tuttavia proporre appello incidentale (adesivo), come avrebbe dovuto fare al fine di impedire la formazione del giudicato nei propri confronti.
6. Tanto premesso, tenuto conto della consequenzialità della pronuncia regolativa delle spese processuali, l'appello nel merito va in ogni caso rigettato.
7. Innanzitutto, riguardo alla posizione del lavoratore il Controparte_3
quale ha dato le dimissioni dal rapporto di lavoro con la cedente
[...]
dopo l'intervenuto trasferimento del ramo di azienda e dopo E_
l'introduzione del giudizio, è corretta la valutazione compiuta dal tribunale, che ha escluso la cessazione della materia del contendere. Il lavoratore, infatti, ha proseguito l'azione proposta, insistendo nella domanda di accertamento del suo diritto a transitare alle dipendenze della società cessionaria, così tenendo una condotta processuale tale da non consentire di attribuire al suo recesso dal rapporto con la cedente il significato di una rinuncia alla domanda nei confronti della cessionaria. Va poi tenuto conto anche del fatto che il recesso unilaterale del lavoratore, in quanto atto recettizio, ha prodotto l'effetto estintivo del rapporto con il cedente solo successivamente al trasferimento del ramo di azienda, quando egli era quindi già transitato alle dipendenze della cessionaria per effetto dell'automatica applicazione della garanzia ex art. 2112 c.c.
8. Dalle buste paga prodotte agli atti di causa, come evidenziato nella decisione impugnata sul punto solo genericamente censurata dall'appellante, si evince che:
“dai prospetti paga riguardanti risulta che la stessa, a partire da CP_1
aprile del 2017 e fino a dicembre del 2017, ha prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita di Catania via Leopardi e che il centro di costo era quello corrispondente a tale punto vendita;
a decorrere dal gennaio del 2018,
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pur continuando la lavoratrice ad avere quale sede di lavoro (cfr. i prospetti paga) quella del punto vendita di Catania via Leopardi, il centro di costo è mutato recando la dicitura "Sostituzione ferie pescherie" e così fino a dicembre 2018…
Dai prospetti paga riguardanti risulta che lo stesso, a partire Controparte_3
da agosto del 2018 e fino a settembre del 2018, ha prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita di CA c.da Ciancianella e che il centro di costo era quello corrispondente a tale punto vendita;
a decorrere dall'ottobre del 2018, pur continuando il lavoratore ad avere quale sede di lavoro quella del punto vendita di CA (cfr. i prospetti paga), il centro di costo è mutato, recando la dicitura "Sostituzione ferie pescherie" e cosi fino a dicembre 2018…
Dai prospetti paga riguardanti risulta che lo stesso, nel mese di Controparte_2
aprile del 2017, ha prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita di RR corso ES e che il centro di costo era quello corrispondente a tale punto vendita;
a decorrere dal maggio del 2017, pur continuando il lavoratore ad avere quale sede di lavoro quella del punto vendita di RR corso ES (cfr. i prospetti paga), il centro di costo è mutato, recando la dicitura "Sostituzione ferie pescherie" a maggio del 2017, "sostitutori ferie selex 02" a giugno 2017 e nuovamente "Sostituzione ferie pescherie" da agosto del 2017 e cosi fino a dicembre 2018”.
Quindi per la lavoratrice , solo nell'anno antecedente l'accordo del 18 CP_1
gennaio 2019 il centro di costo, indicato nelle buste paga precedenti in modo corrispondente alla sede di lavoro di Catania via Leopardi, ha assunto la nuova dicitura “sostituzione ferie pescherie”; per tale dicitura è stata Controparte_3
introdotta dalla busta paga di ottobre 2018, mentre nelle precedenti il centro di costo corrispondeva all'indicazione della sede di lavoro di CA contrada
Ciancianella; per la difformità tra la sede di lavoro di RR corso Controparte_2
ES e il centro di costo è stata inserita per la prima volta nella busta paga di maggio 2017 e poi rimasta nelle successive fino a dicembre 2018.
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Dalle buste paga, quindi - cui non è attribuita l'efficacia probatoria piena ex art. 2700 c.c., ma che, trattandosi di documenti di formazione e provenienza dal datore di lavoro fanno prova contro lo stesso - emerge che la sede di lavoro assegnata a
, e è rimasta sempre la stessa fino alla data della cessione CP_1 CP_3 CP_2
(per la addirittura vi è la prova che si tratta della sede indicata fin dal contratto CP_1
di assunzione) e che ciò che è mutato nei mesi, o nell'anno, antecedenti alla cessione è stato unicamente il “centro di costo”, che lo stesso appellante afferma trattarsi di un mero dato contabile finalizzato ad attribuire il costo dei lavoratori - chiamati a sostituire colleghi in ferie o comunque assenti in altre sedi - al punto vendita nel quale essi hanno, in tale veste di “sostitutori”, operato, senza tuttavia perdere il “diritto” a mantenere il posto presso la loro sede di lavoro.
9. Le prove testimoniali articolate dall'appellante e volte a far dichiarare ai testimoni che ciascuno dei tre lavoratori “sin dall'assunzione” era stato
“inquadrato come sostituto ferie essendo adibito tra i punti vendita della provincia di Catania…andando a ricoprire i posti di lavoro momentaneamente vacanti per assenze di personale”, sono inammissibili, non solo in quanto formulate in modo generico, ma oltretutto perché appaiono in insanabile contrasto con quanto emerge documentalmente dall'esame delle buste paga emesse dal datore di lavoro, nelle quali solo da una certa data in poi -e quindi di certo non “fin dall'assunzione” - il centro di costo è indicato con la dicitura sopra riportata. In ogni caso, poi, il dato documentale dell'assegnazione di una sede fissa di lavoro - a prescindere da eventuali temporanee sostituzioni di lavoratori assenti in altri punti vendita -, risultante dall'indicazione nelle buste paga, non potrebbe essere superato dalle prove testimoniali nei termini in cui sono state formulate.
10. Nell'accordo del 18 gennaio 2019 - come puntualmente rilevato dal primo giudice, che, contrariamente all'assunto di parte appellante, ne ha espressamente preso in considerazione portata ed effetti sulle domande oggetto di causa – le parti hanno sì convenuto il passaggio dei 331 dipendenti di cui all'elenco allegato, ma con la precisazione che si trattava di “tutti” i dipendenti addetti ai punti vendita
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oggetto di cessione, come assicurato alla cessionaria dalla cedente (“La
[...]
a socio unico … con la sottoscrizione del presente accordo si CP_4
impegna a tenere in forza tutto il personale ivi addetto indicato nell'elenco allegato sub "A" al presente verbale, ove la la dichiara di aver inserito Controparte_12
tutto il personale dipendente addetto ai rami d'azienda oggetto di cessione”):
l'accordo tra le parti quindi riguardava il trasferimento di tutti i lavoratori addetti, tra i quali devono ritenersi compresi gli odierni appellati per le ragioni esposte.
Il tribunale poi ha correttamente rilevato che nel citato accordo non si dava atto della sussistenza delle condizioni giustificative della deroga alla regola del passaggio automatico dei lavoratori ex art. 2112 c.c.
In materia di trasferimento di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami di esse, l'art. 47, comma 5, della 1. n. 428 del 1990, ha previsto ampia facoltà, per l'impresa subentrante, di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 cod.civ., nonché la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto tale derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche se peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali. Occorre però tenere conto del diritto dell'Unione e in particolare della Direttiva 2001/23 che all'art. 5, comma 1, in deroga agli artt. 3 e 4 della stessa direttiva, rende inapplicabili le tutele ivi previste per i lavoratori in caso di trasferimento di imprese, o di rami di esse, nei casi in cui il cedente sia oggetto di procedura fallimentare, o di una procedura d'insolvenza analoga, a condizione che tale procedura venga aperta al fine di liquidare i beni del cedente e si svolga sotto il controllo di un'autorità competente. Tale norma è sì applicabile anche al caso in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di concordato preventivo, purché la stessa, però, abbia un fine liquidatorio, stante l'impossibilità della continuazione dell'attività (vd. Cass. 31946/2019), essendo il concordato preventivo uno strumento che consente all'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza di evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano
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utile a soddisfare i creditori o attraverso la continuità aziendale o con la liquidazione del patrimonio. Nel caso in esame, manca non solo nell'accordo del gennaio 2019, ma anche nelle allegazioni delle parti, qualsiasi riferimento alla procedura concorsuale che avrebbe interessato la E_
, rinvenendosi in atti unicamente la generica deduzione dei lavoratori,
[...]
contenuta incidentalmente nel ricorso introduttivo del primo grado e priva di supporto documentale, che la società cedente all'inizio dell'anno 2019 aveva depositato istanza di concordato “in bianco”, senza alcuna specificazione, quindi, delle modalità prescelte per superare la crisi aziendale, del cui accoglimento e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali nulla è stato riferito.
11. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato e l'appellante va condannato, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore dei lavoratori appellati, nella misura liquidata in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
Devono essere, invece, compensate le spese processuali nei confronti dell'appellata che ha assunto una posizione processuale Controparte_9
adesiva a quella dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Ciulla, difensore degli appellati , e CP_1 CP_2
liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfetario (15%), cpa CP_3
e iva.
Compensa le spese processuali nei confronti della società Controparte_9
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
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Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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